Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Documenti analoghi
Regolamento degli studi di dottorato (del 19 giugno 2009) IL CONSIGLIO DELL ACCADEMIA DI ARCHITETTURA

Ordinanza sulla postformazione presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sull abilitazione al Politecnico federale di Zurigo

gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di agente ausiliario di sicurezza

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo

del 3 settembre 2003 (Stato 23 settembre 2003)

Facoltà di scienze economiche Regolamento degli studi di dottorato

Art. 1 - Ammissione al primo anno

Ordinanza della SEFRI sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base

Facoltà di scienze della comunicazione Regolamento degli studi di dottorato

Ordinanza concernente l Accademia militare presso il Politecnico federale di Zurigo

Regolamento interno della Commissione dell energia elettrica

Ordinanza sulla formazione degli organi di controllo dell igiene delle carni

Regolamento del dottorato di ricerca in Diritto amministrativo. Approvato il 1 dicembre 2009

REGOLAMENTO GENERALE DELLE SCUOLE DI MUSICA DELLE SOCIETA AFFILIATE ALLA FEDERAZIONE BANDISTICA TICINESE

Regolamento didattico dei Corsi di formazione pre-accademica

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Regolamento degli studi della Scuola specializzata superiore di abbigliamento e design della moda del 9 maggio 2016

Ordinanza sugli emolumenti del DDPS

Ordinanza concernente gli emolumenti per la distribuzione di pubblicazioni della Confederazione

Ordinanza sull istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali

Ordinanza sull assistenza amministrativa secondo le convenzioni per evitare le doppie imposizioni (OACDI)

DEAMS ESAME DI LAUREA TRIENNALE

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

P O L I T E C N I C O D I M I L A N O

I titoli possono essere completati con la menzione di eventuali specializzazioni.

Ordinanza concernente la patente federale d ingegnere geometra

Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

ordinanza. sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti vegetali e delle derrate alimentari biologici

Ordinanza sull aiuto in caso di catastrofe all estero

SCUOLA BIENNALE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI STATUTO

Ordinanza sull organizzazione della statistica federale

CONVENZIONE DI CO-TUTELA DI TESI DI DOTTORATO DI RICERCA

CALENDARIO DIDATTICO A.A. 2014/2015

Ordinanza sulla procedura d approvazione dei piani di impianti elettrici

Ordinanza concernente gli emolumenti dell Ufficio federale delle strade

Articolo 1 (Finalità del regolamento) Articolo 2 (Richieste delle strutture) TITOLO 3 - DISCIPLINA TRANSITORIA Articolo 11 (Disciplina transitoria)

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

DIVISIONE ISTITUZIONE DIPARTIMENTI - CONTRATTI E CONVENZIONI Palazzo del Bo Via 8 Febbraio, Padova - I 049/ / /827.

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

L esperienza del Canton Ticino

Ordinanza della direzione del PFL sulla formazione continua e sulla formazione approfondita al Politecnico federale di Losanna

Ordinanza sulla formazione professionale di base di impiegato d'albergo e di ristorazione

Regolamento della Scuola superiore di economia aziendale (dell 8 maggio 2012)

Ordinanza sulla formazione che porta al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

VERBALE N. 2 (Discussione e valutazione dei titoli e della produzione scientifica e accertamento conoscenza della lingua inglese)

(Ordinanza sulla retribuzione dei quadri) del 19 dicembre 2003 (Stato 14 novembre 2006) b. all Istituto federale della proprietà intellettuale;

sulla promozione degli investimenti privati nel settore dell energia

Ordinanza concernente la sicurezza nell uso delle gru

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

REGOLAMENTO PER LE RICHIESTE DI CONTRIBUTI PER LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI. Politecnico di Bari

Facoltà di Architettura - Sapienza Università di Roma REGOLAMENTO SULL ATTRIBUZIONE DEL TITOLO DI CULTORE DELLA MATERIA

Conservatorio Licinio Refice Regolamento Didattico dei Corsi di Base. Art. 1) Premesse. Art. 2) organizzazione dei corsi di base

Ordinanza sulle certificazioni in materia di protezione dei dati

Ordinanza concernente l ammissione al Politecnico federale di Zurigo

Decreto n del 21/05/2014 Prot. n Anno 2014 Titolo III Classe 5 Fascicolo 15 I L R E T T O R E

Ordinanza sul traffico di rifiuti

Legge federale sul Consiglio della magistratura

Ingresso in banca per titolari di un diploma di maturità BEM

Università degli Studi di Ferrara

Ordinanza concernente gli emolumenti per la vendita di pubblicazioni della Confederazione (Ordinanza sugli emolumenti per le pubblicazioni)

FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

Ordinanza concernente la ricerca sulle cellule staminali embrionali

REGOLAMENTO DI ASSOCIAZIONE AL CENTRO FERMI AI SENSI DELL ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO DEL PERSONALE

Programma Operativo Nazionale CCI 2007IT051PO007 INDIVIDUAZIONE ESPERTO LINGUA INGLESE / SPAGNOLA AZIONE C1

del 13 dicembre 2002 (Stato 1 aprile 2010)

Ordinanza sulle categorie speciali di aeromobili

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Consiglio Universitario Nazionale

REGISTRO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE DEI RICERCATORI

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

U.S.R. Decreto n IL RETTORE

Ordinanza sull assicurazione del personale del settore dei politecnici federali nella Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza d esecuzione della legge federale sull imposta federale diretta

Il/La sottoscritto/a cognome e nome nato/a a (prov. di ) il Codice Fiscale residente a (prov. di ) via n. c.a.p. n. telefonico / ;

REGOLAMENTO PER IL TUTORATO. Politecnico di Bari

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Ordinanza generale sulle verifiche delle prestazioni al Politecnico federale di Zurigo

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ordinanza sulla verifica degli studi che portano al bachelor e al master presso il Politecnico federale di Losanna

Ordinanza del DDPS concernente gli operatori di bordo, gli operatori FLIR di professione e i fotografi di bordo di professione

Per l'accesso al corso di laurea magistrale sono altresì richiesti i seguenti requisiti curriculari:

Regolamento per la prova finale della Laurea di I Livello in Informatica

Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri

Bando per il finanziamento di attività di Internazionalizzazione della Didattica Anno Accademico 2016/2017

Legge federale sul diritto d autore e sui diritti di protezione affini

Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private

Convenzione doganale concernente i pezzi di ricambio per la riparazione dei carri EUROP

Accordo amministrativo

Ordinanza della SEFRI 1 sulla formazione professionale di base Fiorista con attestato federale di capacità (AFC)

CITTA METROPOLITANA DI GENOVA

Ordinanza sui nomi geografici. (ONGeo) Sezione 1: Disposizioni generali. del 21 maggio 2008 (Stato 1 luglio 2008)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Regolamento sulla maturità professionale (del 4 aprile 2000)

Direttiva concernente la concessione e la ripartizione. ai sensi dell articolo 5 capoverso 2 LIC

Facoltà di Ingegneria dell'informazione (V Facoltà di Ingegneria) Nuovo Ordinamento degli Studi REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE DI LAUREA SPECIALISTICA

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Legge federale in favore delle zone di rilancio economico 1

Ordinanza del DDPS sull identificazione militare. Sezione 1: Disposizioni generali. del 29 novembre 2013 (Stato 1 gennaio 2014)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Via Calamandrei, RUFINA (FI) TEL 055/ FAX C.F

Transcript:

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna del 26 gennaio 1998 La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge del 4 ottobre 1991 1 sui PF, ordina: Sezione 1: Disposizioni generali Art. 1 Campo d applicazione 1 La presente ordinanza determina le condizioni, la procedura e le autorità competenti per il conferimento del dottorato da parte del Politecnico federale di Losanna (PFL). 2 I compiti del vicepresidente e direttore della formazione possono essere delegati a un delegato al dottorato, ad eccezione di quelli di cui agli articoli 16 e 18. Art. 2 Dottorati 1 Il PFL conferisce dottorati: a. che attestano che i loro titolari hanno fornito un lavoro personale e originale, e che sono pertanto idonei a dedicarsi a lavori di ricerca scientifica di alto livello (dottorato ordinario); b. che onorano persone (dottorato onorario). 2 Il PFL pubblica i nomi delle persone a cui conferisce il titolo di dottore. Art. 3 Titoli di dottore 1 Il PFL conferisce i seguenti titoli di dottore: a. dottore in scienze (dr. sc.); b. dottore in scienze tecniche (dr. sc. tecn.). 2 Il titolo di dottore è conferito esclusivamente dal PFL. 3 I dottori onorari ricevono uno dei titoli menzionati nel capoverso 1; è aggiunta la menzione «honoris causa» (h.c.). RS 414.110.422.2 1 RS 414.110 1999-4202 1837

Sezione 2: Iscrizione al dottorato e ammissione alla preparazione della tesi Art. 4 Condizioni preliminari per l iscrizione 1 Possono chiedere l iscrizione come candidato al dottorato: a. i titolari di un diploma conferito da un PF; b. i titolari di un diploma di fine studi in scienze fisiche o naturali conferito da un istituto accademico svizzero che permetta di effettuare una tesi di dottorato al proprio interno senza previo esame; c. i titolari di un diploma universitario di livello corrispondente a un diploma PFL; d. i titolari di un altro diploma universitario riconosciuto dal PFL. 2 Il candidato propone un direttore di tesi che ha dato il proprio consenso, con riserva di approvazione del piano di ricerca. Art. 5 Procedura d iscrizione 1 Il richiedente presenta per scritto una domanda d iscrizione presso la Direzione degli affari accademici. 2 Il capo del dipartimento interessato esamina l incartamento e propone al direttore degli affari accademici di accettare o di respingere la domanda d iscrizione con o senza esame. Per le persone menzionate nell articolo 4 capoverso 1 lettera b, propone un esame di ammissione preliminare all allestimento del piano di ricerca o la dispensa dall esame. 3 Allorché la domanda è stata accettata, il richiedente è iscritto quale candidato. Art. 6 Esame di ammissione 1 Le persone menzionate nell articolo 4 lettera d devono provare, mediante un esame di ammissione, che le loro conoscenze corrispondono a quelle di un diploma PF. 2 Su proposta del capo del dipartimento interessato, il direttore degli affari accademici determina, in ogni singolo caso, il programma d esame e designa gli esaminatori. Può dispensare candidati particolarmente qualificati dall intero esame o da parte di esso. 3 Il direttore degli affari accademici fissa, in ogni singolo caso, il termine entro il quale il candidato deve presentarsi all esame. Tale termine non può eccedere un anno dalla data d iscrizione. 4 Sulla base del rapporto degli esaminatori, il direttore degli affari accademici decide sul risultato dell esame e lo comunica al candidato. 5 L esame di ammissione può essere ripetuto una sola volta, entro il termine di sei mesi. 1838

Art. 7 Piano di ricerca 1 D intesa con il suo futuro direttore di tesi, il candidato allestisce un piano di ricerca che precisa il contenuto della tesi e il calendario dei lavori che si propone di effettuare. 2 Il candidato allestisce un piano di ricerca nei sei mesi successivi all iscrizione. Per i candidati tenuti a superare un esame di ammissione, il termine di sei mesi decorre dal giorno in cui hanno superato l esame. 3 Il direttore di tesi deve approvare il piano di ricerca e accettare di seguire il candidato. 4 Il candidato redige il piano di ricerca in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. Art. 8 Ammissione alla preparazione della tesi 1 È ammesso a preparare una tesi il candidato che: a. ha superato l esame di ammissione, nel caso in cui gli sia stato richiesto; e b. ha allestito un piano di ricerca approvato dal direttore di tesi. 2 Il direttore degli affari accademici decide sull ammissione alla preparazione della tesi e ne dà comunicazione al candidato. Sezione 3: Tesi di dottorato Art. 9 Soggetto della tesi 1 Il soggetto della tesi è tratto da una disciplina scientifica oggetto d insegnamento o di ricerca nel PFL. 2 Esso deve, di regola, permettere che la tesi sia realizzata nel termine di tre anni dall ammissione alla preparazione della stessa. Art. 10 Direzione della tesi 1 I lavori sono seguiti e diretti da un direttore di tesi. Di regola, questi è un professore ordinario o straordinario, o un maître d enseignement et de recherce (MER) del PFL. Il vicepresidente e direttore della formazione può autorizzare deroghe (segnatamente per i professori assistenti, i liberi docenti, i collaboratori scientifici senior). 2 Il vicepresidente e direttore della formazione può autorizzare in via eccezionale che un lavoro di tesi sia seguito da due direttori di tesi, uno dei quali esterno al PFL. 3 Il candidato presenta ogni anno un rapporto sull avanzamento dei lavori al direttore di tesi. Questi dà immediatamente il suo parere per scritto e fa rapporto al capo del dipartimento interessato. 4 Il direttore di tesi può imporre al candidato di seguire determinati corsi appropriati. 1839

Art. 11 Realizzazione della tesi 1 La tesi deve essere realizzata al PFL o in un istituto di ricerca nel settore dei PF. 2 Il capo del dipartimento può autorizzare la realizzazione del lavoro fuori del settore dei PF, a condizione che il candidato dia il proprio consenso e che il direttore di tesi abbia libero accesso alle installazioni utilizzate. Art. 12 Divergenze e supplenza durante la realizzazione della tesi 1 Il capo del dipartimento si sforza di appianare i disaccordi profondi che potrebbero opporre il candidato al direttore di tesi. Il vicepresidente e direttore della formazione decide nel caso in cui non possa essere raggiunto un accordo. 2 Il capo del dipartimento provvede per quanto possibile che il candidato possa continuare la tesi nel caso in cui il direttore di tesi si trovi nell incapacità di adempiere la propria funzione. Art. 13 Lingua della tesi 1 Il candidato redige la tesi in una delle tre lingue ufficiali svizzere o in inglese. 2 Il direttore degli affari accademici può, su domanda scritta motivata, autorizzare il candidato a redigere la tesi in un altra lingua. 3 Il riassunto deve essere redatto in una delle lingue ufficiali e in inglese. Sezione 4: Conferimento del dottorato Art. 14 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice designata dal vicepresidente e direttore della formazione comprende: a. il capo del dipartimento, che funge da presidente, o il suo supplente; b. il direttore di tesi; c. almeno un relatore interno e, di regola, due relatori non appartenenti al PFL. Art. 15 Valutazione della tesi ed esame orale 1 Il direttore di tesi e i relatori redigono ciascuno un rapporto in cui esprimono il proprio parere sulla tesi. 2 La Commissione esaminatrice sottopone successivamente il candidato a un esame orale vertente sull intera materia in cui rientra il soggetto della tesi. 3 La Commissione esaminatrice valuta la tesi di dottorato e l esame orale con la menzione «superato» o «superato con riserva» o «non superato». 4 La menzione «superato con riserva» significa che sono necessari importanti lavori supplementari concernenti tanto il contenuto quanto la forma, la cui esecuzione non 1840

implichi un periodo superiore ai quattro mesi. Il dipartimento decide se accettare3 le condizioni indicate dalla Commissione esaminatrice. Art. 16 Conseguimento del titolo di dottore 1 Sulla base della proposta della Commissione esaminatrice, il vicepresidente e direttore della formazione decide di rilasciare o di non rilasciare il diploma di dottore. 2 Il candidato che ha superato l esame orale è chiamato a presentare la tesi in una pubblica discussione. 3 La pubblica discussione deve aver luogo al più tardi sei mesi dopo l esame orale. 4 Il candidato ottiene il titolo di dottore soltanto dopo che sia stata presa la decisione di conferirgli il diploma, abbia consegnato al PFL la copia originale della tesi contenente le eventuali proposte della Commissione esaminatrice e abbia avuto luogo la pubblica discussione. Art. 17 Ripetizione Se l esame orale ha avuto esito negativo, il candidato può ripetere l esame orale, rimaneggiare la tesi o presentarne una nuova entro il termine fissato dal vicepresidente e direttore della formazione su proposta della Commissione esaminatrice. Art. 18 Diploma 1 Il diploma di dottore menziona: a. il nome del diplomato; b. il titolo accademico conferito; c. le firme del vicepresidente e direttore della formazione e del direttore di tesi; d. la data della pubblica discussione; e. il sigillo del PFL. 2 Il diploma è conferito a nome del PFL. Art. 19 Pubblicazione La tesi può essere pubblicata integralmente solo dopo essere stata approvata dalla Commissione esaminatrice. Art. 20 Tassa Il candidato al dottorato ordinario è tenuto a pagare la tassa prevista nell ordinanza del 31 maggio 1995 2 sulle tasse nel settore dei PF. La tassa della procedura d ammissione è inclusa in tale ammontare. 2 RS 414.131.7 1841

Sezione 5: Diritti di autore e invenzione Art. 21 Diritti d autore connessi alla tesi 1 Il redattore della tesi è considerato autore ai sensi della legislazione sul diritto di autore. Fatto salvo il capoverso 2, è titolare di tutti i diritti derivanti dal diritto di autore. 2 Per dar conoscenza ad altri dei risultati delle ricerche contenuti nella tesi, il PFL è autorizzato a consegnare riassunti (art. 13 cpv. 3) o copie della tesi a istituti d insegnamento, a istituti scientifici e a biblioteche o ad altre amministrazioni pubbliche. Art. 22 Invenzioni Qualora il candidato sia al servizio di un PF o di un istituto di ricerca nel settore dei PF, i suoi diritti in materia d invenzione nel quadro della tesi sono regolati dalle disposizioni sul rapporto di servizio. Sezione 6: Dottorato onorario Art. 23 Il Collegio dei docenti conferisce il dottorato onorario su proposta del Collegio dei capi dipartimento. Sezione 7: Entrata in vigore Art. 24 La presente ordinanza entra in vigore il 1 febbraio 1998. 26 gennaio 1998 A nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il vicepresidente e direttore della formazione, D. de Werra Il direttore degli affari accademici, M. Jaccard 1842

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota. 1843