La nuova normativa per le autorimesse e il ruolo dei Vigili del Fuoco

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Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse VERONA 17 marzo 2017 La nuova normativa per le autorimesse e il ruolo dei Vigili del Fuoco Dott.Ing. Michele De Vincentis Comandante Prov.le Vigili del Fuoco di Verona Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse Procedimenti autorizzativi (DPR 151/2011) Regole tecniche da rispettare (DM 01 febbraio 1986) Dott.Ing. Michele De Vincentis 1

Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse L attuale disciplina in tema di prevenzione incendi, entrata in vigore con il DPR n. 151 del 2011, individua le attività soggette alla disciplina della prevenzione incendi ha aumentato le responsabilità a carico di alcuni soggetti (professionisti e dell amministratore di condominio) in materia di sicurezza antincendio. Dott.Ing. Michele De Vincentis Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse Procedimenti amministrativi autorizzativi Le attività soggette al controllo VV.F. Le attività sono individuate in relazione (prinicipio della proporzionalità): alla dimensioni e alla tipologia dell attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità. Dott. Ing. Michele DE VINCENTIS 2

PROCEDURE D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011 CATEGORIA A Attività a basso rischio e standardizzate CATEGORIA B Attività a medio rischio CATEGORIA C Attività a elevato rischio Viene eliminato il parere di conformità sul progetto La valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà ottenere entro 60 giorni Avvio dell attività tramite SCIA Controlli con sopralluogo a campione (entro 60 giorni) Rilascio, su richiesta, di copia verbale della visita tecnica Controllo con sopralluogo (entro 60 giorni) Rilascio Certificato di prevenzione incendi procedura attuabile unicamente in presenza di attività dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi (locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, scuole, ospedali, alberghi, impianti termici a gas o a combustibile liquido, autorimesse, gruppi elettrogeni, ecc.). In caso di impossibilità dell integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti Possono presentare istanza di deroga anche i titolari di attività disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi che non rientrano tra quelle riportate all Allegato 1 del DPR 151/2011 (attività non soggette ai controlli VVF) 3

Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse Fra tutte le attività contemplate nel Decreto, quelle che possono essere inserite nell'ambito della volumetria degli edifici condominiali, sono generalmente: Att. 74: Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kw (validità del C.P.I. /SCIA 5 anni) Att. 75: Autorimesse pubbliche e private di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; (validità del C.P.I. /SCIA 5 anni) Att. 77: Edifici destinati ad uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m (validità del C.P.I. /SCIA 10 anni) Dott.Ing. Michele De Vincentis Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse Per quanto riguarda le autorimesse la nuova disciplina antincendio prevede che sono soggette a certificato di prevenzione incendio quelle che superano i 300 mq (non è più previsto il limite delle 9 auto), inoltre fino a 1.000 mq non serve più l esame del progetto; infine, il Certificato Prevenzione Incendi è sostituito dalla SCIA sino a 3.000 mq. Per ciò che concerne gli edifici la nuova disciplina fa rientrare quelli fino a 32 m per i quali non occorre più alcun esame del progetto; mentre, sino a 54 m il CPI è sostituito dalla SCIA. In tema di ascensori, la nuova normativa prevede che essi non sino più soggetti a controllo di prevenzione incendi; inoltre muta il calcolo delle altezze: ossia non è più quella in gronda (intradosso solaio ultimo piano) ma quella antincendio (parapetto o alla finestra ultimo piano). Per le centrali termiche sino a 350 kw non serve più l esame progetto; inoltre, fino a 700 kw il CPI è sostituito dalla SCIA. Dott.Ing. Michele De Vincentis 4

Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse Procedimenti amministrativi autorizzativi Il DPR detta una disciplina diversa in materia di sicurezza antincendio rispetto a quella finora in vigore e accentua le responsabilità in capo all amministratore il quale nell ottica di garantire la sicurezza dell edificio è tenuto anche ad osservare una serie di adempimenti burocratici ed operativi che si possono così sintetizzare: deve curare l istruzione della pratica al fine di procurarsi le certificazioni riguardanti le parti comuni; deve curare la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti antincendio, quali ad esempio gli estintori o i sensori di rilevamento del fumo; deve informare ed istruire in maniera adeguata il personale che svolge lavoro all interno dell edificio condominiale. Dott.Ing. Michele De Vincentis Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse In un medesimo fabbricato, sia pur in zone e volumi apparentemente separati in conformità alle norme di sicurezza, è possibile la coesistenza di più attività, ognuna con il suo C.P.I./SCIA Le specifiche attività, poichè inserite nel complesso residenziale potrebbero, in caso di incendio, esplosioni, ecc. e se non in regola con le norme di sicurezza, determinare, anche indirettamente, conseguenze negative per l incolumità delle persone dell immobile e per le strutture dell immobile stesso. Pertanto l'amministratore, pur non essendo responsabile dell'eventuale cattiva gestione della sicurezza in dette attività, deve vigilare affinchè i responsabili delle varie attività siano sempre in possesso di Certificato Prevenzione Incendi valido. Nei casi in cui emergano sospetti o dubbi sulla corretta gestione della sicurezza non eliminabili attraverso un diretto confronto con i titolari delle attività, l'amministratore può rivolgersi ai Vigili del Fuoco. Dott.Ing. Michele De Vincentis 5

Novità Approvata la regola tecnica (D.M.Interno 21/02/2017 recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa ) attività indicate al numero 75 dell'allegato 1 al D.P.R. 151/2011, in vigore dal 02/04/2017 (Gazzetta Ufficiale del 03/03/2017, n. 52) Il provvedimento apporta modifiche al Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015) e può applicarsi in alternativa alle specifiche disposizioni per le autorimesse contenute nel D.M. 01/02/1986 Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili e del D.M. 22/11/2002, recante Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell impianto. Fonti normative DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici DM 7 agosto 2012 Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare ai sensi del dpr 1 agosto 2011, n. 151 D. Lgs. 81/2008 (per ambienti di lavoro) Regole Tecniche (DM 01 febbraio 1986; DM 21 febbraio 2017) Norme volontarie (norme UNI e CEI) 6

Milleproroghe 2017: le proroghe riguardanti la prevenzione incendi Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017 Suppl. Ordinario n. 14 la Legge del 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l esercizio di deleghe legislative. Il testo è in vigore dal 1 marzo 2017. Dott.Ing. Michele De Vincentis Deroghe per le nuove attività soggette Si tratta attività, prima non soggette a controllo ai sensi del DM 16.02.82 ed introdotte nell allegato I al DPR 151/11 con diverse modalità: Attività n.71 Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti Attività n.72 Edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell allegato I. Attività n.73 Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m 2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Attività n.75 Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m 2 ; Dott.Ing. Michele De Vincentis 7

Per le nuove attività soggette a controlli di prevenzione incendi, previste nell allegato I al DPR 151/11 ed esistenti al 7 Ottobre 2011, viene prorogato al 7 ottobre 2017 il termine per la presentazione di SCIA. Per usufruire della proroga, enti e privati interessati dovranno sottoporre un progetto di adeguamento ottenendo un parere positivo entro 8 mesi dall entrata in vigore della legge di conversione (01.11.2015) Dott.Ing. Michele De Vincentis Convegno sulle norme antincendio per le autorimesse Totale autorimesse soggette (attività 75 alleg. 1 DPR 151/2011) n. 3.938, pari a circa l 8% del totale pratiche vive (circa 49.000 attività soggette) ATTIVITA Numero attività Privi CPI/SCIA, scaduti o non Rinnovati Deroghe 75.1.A (fino 1000 mq) 75.2.B (fino 3000 mq) 2.793 889 143 969 275 25 75.4.C (oltre 3000 mq) 176 25 5 Autorimesse non autorizzate n. 1.189 Dott.Ing. Michele De Vincentis 8

CASI RISCONTRATI SOPRALLUOGHI VVF PER VERIFICHE E CONTROLLI (Attività categ. C, Visite a campione, soccorso tecnico urgente, ecc.) ESPOSTI E DENUNCE In caso di non rispetto delle norme per difformità non sanabili entro 45 giorni, comunicazione Sindaco e Prefetto per provvedimenti di competenza (art. 19 D.Lgs. 139/2006) Dott.Ing. Michele De Vincentis Responsabilità Amministratori Sanzioni - Art. 20 DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.. Sanzioni penali e sospensione dell attività Ferme restando le sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti, il prefetto può disporre la sospensione dell attività nelle ipotesi in cui i soggetti responsabili omettano di richiedere: il rilascio ovvero il rinnovo del certificato di prevenzione incendi Dott.Ing. Michele De Vincentis - 9

La protezione attiva alla luce del DM 20/12/2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per i sistemi di protezione attiva contro l incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi L individuazione dei parametri e delle caratteristiche posti a base del progetto dei sistemi di protezione attiva è a carico dei soggetti responsabili della valutazione del rischio incendio e della progettazione. Il mantenimento delle condizioni che hanno determinano l individuazione dei suddetti parametri e caratteristiche è a carico dei titolari delle attività. Dott.Ing. Michele De Vincentis - Procedure di Prevenzione Incendi Art. 4 DPR 151/2011 Controlli di prevenzione incendi Tra la documentazione (MOD. PIN 2-2014 SCIA) da presentare prima dell inizio dell attività: un asseverazione con la quale un tecnico abilitato attesta la conformità dell opera alla regola tecnica e, ove previsto, al progetto approvato dal Comando provinciale (mod. PIN 2.1 2011 ASSEVERAZIONE); le certificazioni e/o le dichiarazioni, atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi, gli impianti e i componenti d impianto rilevanti ai fini della sicurezza in caso d incendio sono stati realizzati, installati o posti in opera in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Dott.Ing. Michele De Vincentis - 10

ASSEVERAZIONE Professionisti abilitati per la Prevenzione Incendi La sussistenza del requisito dell'iscrizione dei professionisti negli albi professionali e del loro inserimento in appositi elenchi del Ministero dell'interno risponde alla esigenza che le certificazioni provengano da fonti tecnicamente preparate e affidabili. Dott.Ing. Michele De Vincentis - Sanzioni - Art. 20 DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.. Sanzioni penali Responsabilità Amministratori Chiunque, nelle certificazioni e dichiarazioni rese ai fini del rilascio o del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, attesti fatti non rispondenti al vero é punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica a chi falsifica o altera le certificazioni e dichiarazioni medesime. Dott.Ing. Michele De Vincentis - 11

Responsabilità Amministratori Sanzioni - Art. 20 DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 RIASSETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FUNZIONI ED AI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.. Sanzioni penali e sospensione dell attività Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da 258 euro a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano la detenzione e l impiego di prodotti infiammabili., da cui derivano in caso di incendio gravi pericoli per l incolumità della vita e dei beni.. Dott.Ing. Michele De Vincentis - SANZIONI AMBIENTI DI LAVORO DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Art. 22 - Obblighi dei progettisti I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia. Art. 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti i fornitori e gli installatori I progettisti che violano il disposto dell'articolo 22 sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 600 a 2.000 euro. Dott.Ing. Michele De Vincentis - 12

Sanzioni..consapevole della sanzione penale prevista dall'art. 19 comma 6 della L. 241/90 Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti e' punito con la reclusione da uno a tre anni dagli artt. 359 e 481 del C.P. in caso di dichiarazioni mendaci e falsa rappresentazione degli atti Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità. Chiunque, nell esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione Dott.Ing. Michele De Vincentis - Deroghe rilasciate per Autorimessa Provincia di VERONA: Deroghe rilasciate autorimessa: n. 173 su totale di circa n. 4.200 autorimesse, pari a circa il 4,5% (totale pratiche vive circa 49.000) (Periodo 2011 agosto 2016) Deroghe rilasciate da 10 Direzioni Regionali VV.F. (Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Puglia): n. 3015 circa 540/anno 26 13

Deroghe rilasciate per Autorimessa Punto 3.6.3 DM 01/02/1986 : Larghezza corsie di manovra Punto 3.7.2 «: Caratteristiche rampa di accesso Punto 3.9.1 «: Superficie ventilazione Punto 3.2 «: Altezza dei piani Punto 3.10.4 «: Larghezza delle vie di uscita Punto 3.10.6 «: Numero delle uscite 27 DEFINIZIONI Superficie dell'autorimessa: superficie dell'autorimessa misurata al netto dello spessore delle pareti perimetrali, comprendente anche la superficie di eventuali aree TM1 non compartimentate (p.es.cantine). Veicolo: macchina munita di motore con qualsiasi tipologia di alimentazione destinata al trasporto di persone o cose, non trasportante sostanze o miscele pericolose (es.: autovettura, autobus, motociclo, ciclomotore,...) 14

CLASSIFICAZIONI Le autorimesse sono classificate: a. in relazione alla tipologia di servizio: b.in relazione alla superficie dell'autorimessa o del compartimento: c. in relazione alle quote massime e minime dei piani h dell'autorimessa; nel caso di autorimesse miste, la quota massima coincide con l'altezza antincendi del fabbricato: SA: autorimesse private SB: autorimesse pubbliche AA: 300 m 2 < A 1000 m 2 AB: 1000 m 2 < A 5000 m 2 AC: 5000 m 2 < A 10000 m 2 HA: -6 m h 12 m HB: -6 m h 24 m, non ricomprese in HA HC: -10 m h 32 m, non ricomprese in HA e HB SC: autosilo AD: A > 10000 m 2 HD: qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC. STRATEGIA ANTINCENDIO Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti Nella RTV sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO Nella RTV non sono riportati gli aspetti tipicamente gestionali e non antincendio (larghezza corsie, rampe, ecc.) 15

Cap. G.3 - DETERMINAZIONE DEI PROFILI DI RISCHIO DELLE ATTIVITA' Qualora il progettista scelga valori diversi da quelli proposti, è tenuto a indicare le motivazioni della scelta nei documenti progettuali STRATEGIA ANTINCENDIO RTV par. 1.4.1.1: Nelle aree TA non è ammesso il livello di prestazione I Le strutture portanti e separanti delle attivita SC devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco Nelle aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli, i materiali devono appartenere al gruppo GM3 (S.1.4.1 RTO) 16

STRATEGIA ANTINCENDIO: S.2 - Resistenza al fuoco Alcuni esempi di attribuzione dei livelli di prestazione: Livello I per un autosilo isolato Livello II per un autorimessa privata isolata Livello III per un autorimessa mista privata (p.es. condominiale) e per un autorimessa pubblica Requisiti minimi per le autorimesse (escluse quelle di tipo isolate) E ammessa la presenza di aree TM1 (cantine) nello stesso compartimento di alcune tipologie di autorimesse classificate AA (superficie fino a 1.000 mq). Le aree TM2 e TT devono costituire compartimento autonomo. La comunicazione dell'autorimessa con altre attività deve avvenire tramite filtro. Alcune tipologie di autorimesse di tipo SA e AA e HC possono comunicare, tramite varchi muniti di chiusure almeno E30-Sa, con attivita non aperte al pubblico e, con aree TM2 e TT, mediante varchi muniti di chiusure con caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiore a 30. Se l'autorimessa comunica tramite un sistema d'esodo comune con altre attività aperte al pubblico, i compartimenti di tali attività devono essere a prova di fumo proveniente dall'autorimessa. 17

STRATEGIA ANTINCENDIO: S4 - Esodo STRATEGIA ANTINCENDIO: S4 - Esodo 18

STRATEGIA ANTINCENDIO: S4 - Esodo STRATEGIA ANTINCENDIO: S4 - Esodo 19

STRATEGIA ANTINCENDIO: S4 - Esodo CALCOLO DELLA LARGHEZZA MINIMA DELLE VIE D'ESODO VERTICALI 1. In funzione della procedura d'esodo adottata, la larghezza minima delle vie d'esodo verticali L V, che consente il regolare esodo degli occupanti che la impiegano, segue procedure diverse; 2. La larghezza L V può essere suddivisa in più percorsi. Devono comunque essere rispettati i seguenti criteri per le larghezze minime di ciascun percorso: a. la larghezza non può essere inferiore a 1200 mm; b. è ammessa larghezza non inferiore a 600 mm da locali ove vi sia esclusiva presenza occasionale e di breve durata di personale addetto (es. locali impianti, ); c. la larghezza della via d'esodo verticale non può essere inferiore alla massima larghezza di ciascuna delle porte di accesso alla stessa. STRATEGIA ANTINCENDIO: S4 - Esodo 20

STRATEGIA ANTINCENDIO: S4 - Esodo Soluzione conforme per il livello di prestazione I 21

Il livello di prestazione varia con il Rvita e con l affollamento massimo previsto Il livello di prestazione aumenta da autorimessa privata a pubblica, passando dal livello base (livello di prestazione I) a quello avanzato (livello di prestazione II) (per autorimesse con elevato affollamento potrebbe essere richiesto il livello di prestazione III). 22

Misure aggiuntive alle soluzioni conformi nelle autorimesse Nelle autorimesse deve essere installata la cartellonistica riferita ai divieti e alle limitazione di esercizio. Nelle autorimesse e vietato: fumare o usare fiamme libere; depositare o effettuare travasi di fluidi infiammabili, compresa l'esecuzione di operazioni di riempimento e svuotamento dei serbatoi di carburante; eseguire manutenzione, riparazioni degli autoveicoli o prove di motori, al di fuori delle aree appositamente predisposte; l'accesso di veicoli con evidenti perdite di carburante; l'accesso per gli autoveicoli non in regola con gli obblighi di manutenzione sul circuito carburanti. Misure aggiuntive alle soluzioni conformi nelle autorimesse Nelle autorimesse e obbligatorio intervenire rapidamente sulle perdite di carburante liquido versando sulla pozza del materiale assorbente ( ad es.: sabbia); Il parcamento degli autoveicoli alimentati a GPL con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01 è consentito esclusivamente nei piani fuori terra e nei piani interrati, non oltre la quota -6 m (il parcamento di autoveicoli alimentati a gas GPL sprovvisti di tale dispositivo è consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati; La gestione della sicurezza deve prevedere la determinazione delle aree di sosta, del numero e della tipologia dei veicoli. 23

Il livello di prestazione aumenta con la complessità dell autorimessa Il livello di prestazione II : Protezione di base ESTINTORI DI CLASSE A 24

Il livello di prestazione II : Protezione di base Il livello di prestazione II : Protezione di base ESTINTORI DI CLASSE B 25

Il livello di prestazione II : Protezione di base ESTINTORI DI CLASSE B Tale misura antincendio ha come scopo l'individuazione dei presidi antincendio da installare nell'attività per consentire il controllo, l'evacuazione o lo smaltimento dei prodotti della combustione in caso di incendio. In generale, si attua attraverso la realizzazione di: a) smaltimento di fumo e calore d'emergenza per allontanare i prodotti della combustione durante le operazioni di estinzione dell'incendio da parte delle squadre di soccorso; b) sistemi per l'evacuazione di fumo e calore (SEFC) per l'evacuazione controllata dei prodotti della combustione durante tutte le fasi dell'incendio. 26

Alcune soluzioni conformi per autorimesse non complesse L'uniforme distribuzione in pianta delle aperture di smaltimento deve essere verificata impiegando il metodo delle aree di influenza ed imponendo contemporaneamente: a. raggio di influenza roffset pari a 20 m per tutte le tipologie di aperture di smaltimento; b. raggio di influenza roffset pari a 30 m per le sole aperture di smaltimento SEa, SEb, SEc. Al fine di non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell incendio, deve essere previsto in zona segnalata e di facile accesso, un dispositivo di sezionamento di emergenza che, con una sola manovra, tolga tensione a tutto l'impianto elettrico dell'autorimessa, compreso quello di eventuali box, alimentati da un impianto elettrico separato. 27