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Parte 1 - Protocollo del 07-01-2009 - Statuto completo STATUTO COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA DELLA SOCIETA' TITOLO 1 Articolo 1 E' costituita una società per azioni sotto la denominazione "FERRARA ARTE S.p.A.". Ai sensi dell art. 2497 bis c.c., la società è soggetta al controllo e coordinamento della società Holding Ferrara Servizi Srl, partecipata totalmente dal Comune di Ferrara. Articolo 2 La sede legale della società è nel Comune di Ferrara, all indirizzo risultante presso il competente registro delle imprese. Gli Amministratori hanno facoltà di istituire sedi amministrative, succursali, filiali e agenzie in altre località, ovvero di trasferire la sede sociale, nell'ambito del Comune sopraindicato. Articolo 3 La Società ha per oggetto: La gestione di attività rivolte a promuovere lo

sviluppo civile e culturale delle Comunità locali del territorio della provincia di Ferrara: In particolare essa potrà: - organizzare eventi culturali quali ad esempio mostre, convegni, spettacoli, valorizzare tutto il patrimonio storico, culturale ed artistico della città e della provincia; - intraprendere attività editoriale in campo culturale; - assumere anche attraverso lo strumento delle convenzioni con Enti ed Istituzioni operanti sul territorio della provincia di Ferrara la gestione di ogni iniziativa a valenza culturale. La Società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, mobiliare ed immobiliare, utile ed opportuna per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potrà inoltre assumere interessenze e/o partecipazioni dirette o indirette o acquistare quote, azioni ed obbligazioni in altre società od imprese operanti nello stesso ambito di competenza della Società, aventi oggetto analogo o complementare al suo, ma non in società di persone.

La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività per i Soci (Enti Pubblici) Articolo 4 La durata della Società è fissata fino al 31 (trentuno) Dicembre 2020 (duemilaventi) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci. TITOLO II CAPITALE SOCIALE - AZIONI Articolo 5 Il capitale sociale è di euro 2.140.533,00 (duemilionicentoquarantamilacinquecentotrentatre) ed è diviso in n. 2.140.533 = (duemilionicentoquarantamilacinquecentotrentatre) azioni da 1,00 (uno) euro ciascuna. Il capitale della società è interamente pubblico, pertanto la quota azionaria di capitale posseduta dai Soci Pubblici, direttamente o per il tramite di società a capitale interamente pubblico dagli stessi controllate, non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della società.

In caso di aumento del capitale sociale, sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione in proporzione al numero di azioni possedute, fermo restando il diritto di proporzionale accrescimento per il mancato esercizio del diritto di opzione da parte di uno o più Soci. Articolo 6 Ogni azione è nominativa ed indivisibile, e dà diritto ad un voto in assemblea. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno, nè dati in garanzia o in usufrutto. Articolo 7 Le partecipazioni potranno essere alienate nel rispetto del presente articolo 7, fermo restando il vincolo della partecipazione pubblica, sia direttamente che per il tramite di società a capitale interamente pubblico, nella misura del 100%. Il socio che intende alienare in tutto o in parte le proprie azioni, deve offrirle preventivamente in acquisto agli altri soci in proporzione al numero

delle azioni da ciascuno possedute, con il diritto di ciascuno di proporzionale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri. A tale fine il socio che intende alienare le azioni deve darne comunicazione, ai sensi del 3 comma dell'art. 2355 c.c. con lettera raccomandata agli altri soci, precisando il numero delle azioni che intende alienare ed il prezzo della cessione. Entro 90 giorni da quello in cui è pervenuta la comunicazione i soci dovranno rispondere a mezzo lettera raccomandata se intendono esercitare in tutto o in parte il diritto di acquisto, precisando inoltre, se intendono ed in che limiti, esercitare il diritto per l'eventuale accrescimento sulle opzioni non esercitate dagli altri soci. E da considerarsi nullo per violazione di norma imperativa di legge e comunque inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la proprietà pubblica totalitaria del capitale sociale così come precedentemente indicato ed è fatto divieto agli amministratori della società di iscrivere nel libro

dei soci ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione del presente articolo. TITOLO III SOCI Articolo 8 I soci hanno l'obbligo di comunicare alla Società ogni loro variazione di domicilio. Le comunicazioni, le notifiche, la corrispondenza e quant'altro inviato alla Società all'ultimo domicilio comunicato dai soci alla Società stessa si intenderanno validi ed efficaci anche nel caso che non siano giunti a conoscenza dei soci per avere costoro cambiato domicilio senza darne comunicazione. TITOLO IV DECORRENZA DELL' ESERCIZIO SOCIALE Articolo 9 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. TITOLO V ORGANI DELLA SOCIETA' Articolo 10 Sono Organi della Società:

- l'assemblea degli Azionisti; - l'amministratore Unico; - il Collegio dei Sindaci. TITOLO VI ASSEMBLEA Articolo 11 L Assemblea è costituita dagli azionisti. L Assemblea regolarmente costituita rappresenta l universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità di legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci. Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L Assemblea ordinaria è convocata dall amministratore unico almeno una volta all anno, per l esame e l approvazione del bilancio consuntivo, entro 120 giorni, ovvero quando particolari esigenze relative alla struttura ed all oggetto della società lo richiedano, entro 180 giorni, dalla chiusura dell esercizio sociale. L Assemblea ordinaria autorizza l Organo Amministrativo, ferma restando la responsabilità del medesimo, al compimento degli atti indicati al successivo art. 19, nei modi ivi previsti

Articolo 12 Per la valida convocazione delle Assemblee l avviso di convocazione dovrà essere spedito ai soci, nel domicilio risultante dal libro dei soci, con lettera raccomandata, fax, posta elettronica o comunque con mezzi che garantiscano la prova dell avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima dell Assemblea. L avviso deve comunque contenere l indicazione del giorno, dell ora, del luogo dell adunanza e l elenco dettagliato degli argomenti da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare il luogo, il giorno e l ora per l adunanza in seconda convocazione. E valida anche senza formalità di convocazione l assemblea cui partecipino in proprio o per delega tutti i soci, nonché la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, ai sensi dell Art. 2366 c.c. E' ammessa la possibilità che le assemblee si tengano in audio/video conferenza a condizione che: - sia consentito al presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione di tutti i

partecipanti; regolare lo svolgimento dell'adunanza; constatare e proclamare i risultati della votazione; - sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli interventi da verbalizzare; - sia consentito agli intervenuti seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione ed alla votazione degli argomenti posti all'ordine del giorno; - siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali i partecipanti potranno affluire. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale. Articolo 13 Il socio che ha diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare nell'assemblea anche da non soci mediante delega scritta. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della delega

ed il diritto di intervento all'assemblea. Articolo 14 L assemblea sia ordinaria che straordinaria in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno i quattro quinti del Capitale Sociale. Ai sensi dell art. 2369, commi 3 e 4, unicamente per l approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, l Assemblea ordinaria in seconda convocazione delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti. Articolo 15 Le Assemblee sono presiedute dall'amministratore Unico. L'assemblea nomina il Segretario. L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale è redatto dal Notaio. Spetta al Presidente dell'assemblea, con i pieni poteri, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità per le singole votazioni. Per il rinvio dell'assemblea valgono le disposizioni dell'art. 2374 C.C..

Articolo 16 Le deliberazioni dell'assemblea sono accertate con processi verbali, nei modi voluti dall'art. 2375 C.C., verbali che devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio. Il processo verbale è letto e messo in votazione per l'approvazione seduta stante, qualunque sia il numero degli azionisti rimasti presenti al momento della lettura. Le copie dei verbali certificate e dichiarate conformi dal Presidente e dal Segretario in carica, fanno piena prova ad ogni effetto di legge. Copia dei verbali e degli atti assembleari viene tempestivamente inviata agli Enti soci a cura dell Amministratore Unico. Articolo 17 Sarà data comunicazione ai Sindaci di ogni convocazione dell'assemblea. TITOLO VII ORGANO AMMINISTRATIVO Articolo 18 La Società è amministrata da un Amministratore Unico

che dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile. La nomina dell'amministratore Unico è riservata ex art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara e potrà essere in qualsiasi momento revocato dall Ente che lo ha nominato, anche senza giustificazione alcuna. Articolo 19 All'Amministratore Unico vengono demandati tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Società, nonché di disposizione del patrimonio sociale, salvo i poteri riservati per legge o per statuto all'assemblea e salve le limitazioni deliberate dall'assemblea straordinaria. L Amministratore Unico, entro il termine previsto per l approvazione del Bilancio d esercizio predispone il Bilancio Previsionale contenente la definizione dei Piani economici, patrimoniali e finanziari, da presentare all'assemblea per l'approvazione. Saranno inoltre sottoposti alla preventiva autorizzazione dell'assemblea dei soci i seguenti atti di competenza dell Organo Amministrativo:

a) costituzione di nuove società e acquisizioni e dismissioni di partecipazioni societarie; b) acquisti e alienazioni di immobili, aziende e rami d'azienda; L Amministratore Unico approva semestralmente una relazione da trasmettere a tutti i Soci entro 15 giorni - sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le dimensioni o per le questioni affrontate, della Società, fornendo inoltre specifica informazione in merito all adozione degli atti autorizzati dall Assemblea e delle ricadute dei medesimi sull attività gestionale. Provvede inoltre ad informare i soci di ogni evento o situazione che ritenga utile portare allo loro attenzione. Articolo 20 L'Amministratore Unico ha la firma e la rappresentanza sociale. TITOLO VIII SINDACI Articolo 21

Il Collegio sindacale vigila sull osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull adeguatezza dell assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile di cui agli art. 2409 bis e seguenti del Codice civile. Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La nomina dei sindaci, scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, compreso il Presidente, è riservata ex art. 2449 c.c. al Comune di Ferrara; essi possono essere revocati dall Ente che li ha nominati anche senza giustificazione alcuna. L Assemblea, secondo le tariffe vigenti in materia, stabilisce il compenso spettante per il triennio ai sindaci effettivi. TITOLO IX

UTILI Articolo 22 L'utile netto di bilancio, salvo gli accantonamenti di legge alla riserva legale, è a disposizione dell'assemblea, la quale in caso di riparto, lo attribuirà in proporzione alle rispettive azioni possedute. Articolo 23 Il bilancio approvato dall'assemblea deve essere depositato a norma delle disposizioni di legge. TITOLO X CONTROLLO DEI SOCI Articolo 24 I soci Enti Pubblici, direttamente o anche per il tramite di società dai medesimi totalmente possedute, esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi tramite l esercizio coordinato dei loro poteri sociali di indirizzo e di controllo nelle seguenti forme e modalità: a) mediante le autorizzazioni dell'assemblea ordinaria dei soci al compimento di atti di

competenza dell Organo Amministrativo previste nel presente statuto all'art. 19; b) mediante l approvazione da parte dell Assemblea del Bilancio Previsionale contenente i Piani economici e finanziari predisposto dall Organo Amministrativo di cui al medesimo articolo 19; c) mediante l'esame della relazione semestrale prevista al citato articolo 19; d) mediante la previsione statutaria articolo 7 - della trasmissibilità delle partecipazioni sociali unicamente ad altri enti pubblici od a società partecipate integralmente dai medesimi e) mediante la previsione della nomina pubblica diretta dell Organo Amministrativo ex art. 2449 c.c., come previsto all art. 18 del presente Statuto. I soci, al fine di poter esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, potranno eventualmente sottoscrivere apposita Convenzione ex art. 30 TUEL (D.Lgs. n. 267/2000) con la quale si garantiranno reciprocamente il pieno controllo sulla società,

tramite l esercizio coordinato dei loro poteri sociali, di indirizzo e di controllo, determinando ogni modalità di esecuzione. TITOLO XI SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE SOCIETA' Articolo 25 Per la liquidazione e lo scioglimento della società si osservano le norme all uopo stabilite dalle disposizioni del Codice civile agli articoli 2484 e seguenti. TITOLO XII NORMA DI RINVIO Articolo 26 Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente Statuto si applicheranno le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia. Ferrara, 12/12/2008 F.to Francesco Ruvinetti COPIA CORRISPONDENTE AI DOCUMENTI DEPOSITATI PRESSO LA SOCIETA IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI FERRARA - AUTORIZZAZIONE NUMERO 6519/00/II DEL 21/07/2000 EMANATA DAL MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L EMILIA ROMAGNA SEZIONE STACCATA DI FERRARA