Statuti circa l ambito giurisdizionale del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche CAPITOLO I Il vescovo militare 1. - Il vescovo militare è titolare della potestà giurisdizionale di vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche (ordinariato militare). Suo compito è regolare, guidare ed esercitare la pastorale tra i cattolici appartenenti alle Forze Armate. In forza del suo incarico, egli opera affinché i cattolici soggetti alla sua giurisdizione possano fruire nel modo più agevole e proficuo della dottrina cristiana, dei sacramenti della Chiesa e della guida pastorale. 2. La Santa Sede nomina all ufficio di vescovo militare un vescovo diocesano residente nella Repubblica Federale Tedesca, ferme restando le condizioni poste dall articolo 27 del Concordato stipulato tra la Santa Sede e il Reich tedesco il 20 luglio 1933. 3. - Con la nomina, il vescovo militare esercita tutti i diritti e i doveri che spettano ai vescovi diocesani; egli è titolare della giurisdizione che non compete ad altri vescovi, sia per il foro esterno che per quello interno, con riferimento alla giurisdizione ordinaria, personale e delegata. Tale giurisdizione non è però esclusiva; essa non sottrae perciò i sottoposti del vescovo militare all autorità dell ordinario diocesano e del parroco, che tuttavia nella pastorale militare possono operare soltanto in seconda battuta, sempre in virtù del proprio diritto. 4. - Alla giurisdizione del vescovo militare sono soggetti tutti i soldati cattolici e i civili cattolici appartenenti alla Forze Armate in base alle leggi vigenti; ugualmente i membri cattolici delle famiglie dei soldati di professione, dei soldati temporanei e dei sopra citati civili, anche se il padre di famiglia non è cattolico. Il termine "famiglia" comprende la moglie e i figli, sia quelli del marito che quelli della moglie, siano essi propri o adottati, sino al compimento del 18 anno di età e sino a che abitano nella casa paterna. Non sono soggetti alla giurisdizione del vescovo militare la moglie separata legalmente dal marito e i figli con essa conviventi. Essi sottostanno unicamente alla giurisdizione del vescovo locale. 5. - Alla giurisdizione del vescovo militare sono soggetti inoltre, nelle occasioni in cui si svolge la cura pastorale dei soldati, tutti gli edifici militari (caserme, opere di fortificazione, depositi ecc.), come pure le scuole delle Forze Armate tedesche, gli ospedali e le prigioni destinati esclusivamente ai membri delle Forze Armate tedesche; inoltre le chiese e le cappelle utilizzate esclusivamente per uso militare. Con riferimento agli altri edifici religiosi utilizzati soltanto in determinati giorni o in certi orari, dovranno essere stipulati accordi, approvati dal vescovo locale, col rettore della chiesa in questione o, se necessario, col proprietario o amministratore degli edifici stessi. 1
6. - Il vescovo militare fissa i suoi uffici di Curia nella sede del Governo regionale, in base a quanto stabilito dal diritto canonico (cann. 469-471). Il governo federale provvederà a mettere a disposizione i locali necessari. E opportuno mettere a disposizione un edificio adeguato. Al vescovo militare viene messa a disposizione una chiesa nella città in cui ha sede il governo regionale. Ciò sarà definito in accordo con l ordinario diocesano. Il vescovo militare ha il diritto di nominare un vicario generale, che lo aiuta in tutto ciò che riguarda la cura pastorale dei cattolici facenti parte delle Forze Armate tedesche e che dispone dei pieni poteri che il codice di diritto canonico riconosce al vicario generale. 7. - E compito del vescovo militare istituire e modificare, in accordo con l autorità federale competente, ambiti pastorali così da assicurare, tramite i singoli sacerdoti militari, una efficace cura pastorale. Egli informerà i vescovi diocesani interessati dall attuazione di queste disposizioni. 8. - Il vescovo militare ha il diritto di emanare un decreto pastorale circa la guida ecclesiastica dei sacerdoti militari e la regolamentazione della cura pastorale. In tale occasione si raccomanda che, in accordo con le autorità federali competenti, si preoccupi di venire incontro alla richiesta levata dai soldati di assistenza pastorale ed esercizio indisturbato del culto, facendo particolare attenzione alle caratteristiche particolari del servizio militare. 9. - Le disposizioni e le linee direttive del vescovo militare vengono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del vescovo militare. 10. Quando l ufficio di vescovo militare è vacante, se la Santa Sede non ha disposto diversamente, la giurisdizione e gli altri pieni poteri afferenti a tale ufficio vengono svolti dal vicario generale, il quale però in questo periodo non può intraprendere nuove iniziative. 11. - Il consiglio sacerdotale si disciplina in base alle norme del diritto canonico particolare e universale. 12. - L Assemblea centrale dei soldati cattolici è l unione dei rappresentanti dell apostolato dei laici soggetti alla giurisdizione del vescovo militare cattolico per le Forze Armate tedesche. Essa viene regolata da uno statuto emesso dal vescovo militare. CAPITOLO II I cappellani militari 13. - Nell attività pastorale i cappellani militari sono soggetti unicamente al diritto canonico e sono indipendenti da direttive statali. 14. - I cappellani militari sottostanno alle direttive ecclesiastiche generali e particolari del loro luogo di residenza, specialmente a quelle che si riferiscono ai doveri del clero e al servizio sacerdotale. 2
I cappellani militari devono indossare un abito talare conforme alle consuetudini locali e alle direttive del vescovo militare. Per l adozione dell uniforme da parte dei cappellani militari è necessario il parere favorevole del vescovo militare. 15. - Il vescovo militare provvede alla nomina ecclesiastica dei cappellani militari, dopo essersi accertato che sussistano le premesse di cui all articolo 27 del Concordato con il Reich. Egli chiede conferma della nomina alle autorità federali competenti in base alle leggi vigenti, 16. - Il vescovo militare ha il diritto di modificare la sede operativa e l ufficio dei cappellani militari in accordo con le autorità federali competenti. 17. - La nomina a cappellano militare non ha come conseguenza la scardinazione dal proprio vescovado. Una volta concluso il servizio come cappellano militare, il sacerdote ricade automaticamente sotto la giurisdizione dell ordinario dal quale aveva ricevuto il permesso di entrare a far parte dei cappellani militari. Il vescovo militare deve comunicare ai vescovi locali i nomi dei cappellani militari che vengono inviati nella loro diocesi o ne vengono richiamati, i loro spostamenti e le loro missioni. Ogni cappellano militare in rapporto di servizio temporaneo paga i contributi prescritti alla cassa pensioni della diocesi nella quale è incardinato. 18. - Dove non è necessaria o possibile la presenza di un cappellano militare in servizio pieno, il vescovo militare, previo accordo col vescovo locale e con le autorità federali competenti, nomina per l espletamento del servizio pastorale militare sacerdoti o frati idonei, che svolgano il servizio di cappellani militari come incaricati a tempo parziale. 19. - I cappellani militari in servizio pieno sottostanno totalmente durante il loro servizio alla giurisdizione del vescovo militare; i cappellani militari con incarico parziale sottostanno al vescovo militare limitatamente alla loro attività nella pastorale militare. Il vescovo militare si preoccupi quindi che ogni cappellano militare in servizio pieno o parziale ottenga un certificato che in caso di necessità lo legittimi all esercizio dei pieni poteri previsti dal suo incarico. CAPITOLO III Gli assistenti 20. - Gli assistenti pastorali vengono assunti in forza di un accordo tra il vescovo militare e il Ministro Federale della Difesa. Gli assistenti che dallo Stato vengono messi a disposizione dei cappellani militari come collaboratori nelle attività pastorali e nei compiti amministrativi relativi alla pastorale militare sono proposti dal Ministro Federale. La loro attitudine e capacità di assistenti nella pastorale militare viene accertata all occorrenza con un esame svolto alla presenza di un cappellano militare incaricato dal vescovo militare. 3
CAPITOLO IV Il consiglio parrocchiale 21. - In base allo statuto del vescovo militare, nella sede del cappellano militare di competenza vengono istituiti per i distretti pastorali dei consigli parrocchiali. CAPITOLO V L amministrazione dei sacramenti 22. - Per l amministrazione dei sacramenti e l esercizio della funzione pastorale dei cappellani militari si applica il diritto canonico universale e quello particolare, tenuto conto delle legittime consuetudini locali. 23. - Nell esercizio della pastorale i cappellani militari godono dei diritti e dei poteri dell ufficio di parroco. Essi hanno il diritto di assistere ai matrimoni dei fedeli a loro soggetti, tenendo presente però che per la validità dei matrimoni questi pieni poteri sono da intendersi cumulativamente col vescovo locale e il parroco locale, oppure con un sacerdote delegato da uno di loro. Con riferimento alla celebrazione di un matrimonio vale quanto stabilito nel can. 1114 del codice di diritto canonico. 24. - Le cause matrimoniali rimesse alla giurisdizione del vescovo militare vanno trattate anche in prima istanza davanti al tribunale diocesano competente in base alle norme del diritto comune. Nelle eccezioni previste dai cann. 1686 e 1687 del codice di diritto canonico anche la dichiarazione di nullità compete all ordinario locale. 25. - Il vescovo militare deve vigilare affinché quando la celebrazione eucaristica si svolge all aperto vengono attentamente osservate le norme contenute nel CIC cann. 932 e 933. Si faccia particolare attenzione che la celebrazione della Santa Messa fuori dalle mura della chiesa non costituisca occasione di confusione tra rito religioso e festa mondana o politica. La celebrazione della Messa all aperto sia da lui permessa, tenendo conto delle relative norme, soltanto in ambiti militari circoscritti e in luoghi destinati ai soldati; se desidera permettere che si svolga altrove, deve chiedere il consenso del vescovo locale, anche se sono rispettate le condizioni dei can. 932 e 933. 26. - Affinché gli atti e i documenti relativi alla cura pastorale siano custoditi nel modo corretto e in caso di necessità siano facilmente reperibili, i cappellani militari a servizio pieno e parziale devono preoccuparsi che tutti gli atti relativi a battesimi, cresime, matrimoni e casi di morte di fedeli soggetti alla giurisdizione del vescovo militare vengano predisposti al più presto in duplice copia e inviati ogni anno alla Curia del vescovo militare. Nell archivio canonico dell ordinario militare, i cui compiti sono definiti dal CIC cann 486-491, vengono conservati gli atti antichi della Curia del vescovo militare e del suo ambito giurisdizionale. 4
CAPITOLO VI Rapporto con la cura pastorale comune 27. - Dal momento che la cura pastorale militare costituisce una parte importante della cura pastorale generale e che per lo svolgimento ordinato e fruttuoso della cura pastorale occorre nominare almeno un cappellano militare a servizio pieno ogni 1500 soldati cattolici, i vescovi diocesani e i superiori degli Ordini devono mettere a disposizione del vescovo militare un numero sufficiente di sacerdoti idonei. 28. - I vescovi locali ai quali si rivolge il vescovo militare per avere sacerdoti per la pastorale militare, si preoccuperanno che vengano convocati soltanto sacerdoti di provata virtù, particolare pietà e cultura, le cui caratteristiche e le cui qualità li rendano adatti all assunzione di un simile difficile compito. D altra parte possono esser presi in considerazione soltanto i cappellani militari proposti dal loro ordinario o in subordine da testimoni attendibili delle loro qualità e capacità. 29. - Nel caso in cui vengono assunti come cappellani militari anche frati capaci ed esperti, devono essere osservate le norme dei dicasteri competenti della Santa Sede. Questi frati devono essere possibilmente collocati presso una casa della loro comunità 30. - I vescovi nella Repubblica Federale Tedesca faranno in modo che al vescovo militare e ai suoi cappellani militari vengano messe, se necessario, a disposizione gli edifici di culto e la collaborazione dei sacerdoti. Dal canto suo il vescovo militare si preoccuperà che i cappellani militari contraccambino con gratitudine questi servizi e soprattutto collaborino con i parroci locali nella cura pastorale. Se un cappellano militare vuole prestare servizio pastorale anche al di fuori del suo ambito di servizio a fedeli non soggetti alla sua giurisdizione, deve chiederne l autorizzazione al vescovo locale. 31. - Il vescovo militare amministra in accordo con le diocesi competenti le imposte per la chiesa devolute dai fedeli che sottostanno alla sua giurisdizione. 32. - Se nella cura pastorale o in altra questione di natura ecclesiastica dovesse sorgere una divergenza di opinioni tra cappellani militari e sacerdoti diocesani, essa deve essere risolta con buona volontà e disponibilità da parte dei rispettivi vescovi; altrimenti, la questione può essere deferita alla Sede Apostolica. 33. Le questioni canoniche non regolamentate da questi articoli, devono essere risolte in base alle prescrizioni del diritto canonico, in particolare secondo la costituzione apostolica del 21 aprile 1986 sulla cura pastorale militare "Spirituali militum cura". Con l entrata in vigore dei presenti statuti perdono validità gli statuti rilasciasti Motu proprio da Papa Paolo VI il 31 luglio 1965 "Normam secutus. 23 novembre 1989 5