Ispettorato Generale della Sanità Militare

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Ispettorato Generale della Sanità Militare MINISTERO DELLA DIFESA Id.: IGSAN/ ) STAMADIFESA (da citare nella risposta) M_D samd 0014308 01-1.-1011 Allegati: l ooe-ooo /05911/2 Annessi: 5 Schede d!! /0593/0 P.dc. Co/.sa.me. L. LlST! OGGETTO: Criteri e competenze medico-legali per gli accertamenti e le valutazioni medicolegali effettuate dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.) in tema di istituti nornlativi riguardanti le vittime del dovere e dei soggetti equiparati, della criminalità organizzata, delle richieste estorsive e dell'usura, del teltorismo e delle stragi di tale matrice. A: Elenco indirizzi in allegato HA ". *********** In relazione all'argomento in oggetto, alcune Amministrazioni in indirizzo hanno segnalato allo scrivente problematiche e difficoltà applicative da parte delle Commissioni mediche in ordine a tal uni aspetti salienti concernenti, in particolare, la procedura di accertamento del nesso di causalità, di valutazione del danno nonché la corretta composizione della stessa C.M.O. per i diversi istituti nolmativi in argomento. Questo Ispettorato, nell 'aderire alle richieste formulate dalle Direzioni Generali in indirizzo, ha provveduto in un'ottica di collaborazione a coordinare tra gli aventi titolo un ' attenta e scrupolosa disamina dei profili di criticità segnalati, emersi ed emergenti nelle diverse procedure relative agli istituti normativi in oggetto. E' stata condivisa l' opportunità di poter disporre di un indirizzo tecnico comune delineato da questo Ispettorato che, nel rispetto delle competenze e responsabilità di ciascuna C.M.O. e dei sovraordinati organi di controllo, possa contribuire ad una armonica trattazione e definizione delle pratiche di cui trattasi. A tal fine, il presente documento prenderà in considerazione isolatamente e separatamente ciascun istituto normativo richiamandone le disposizioni che ne delineano i criteri applicativi e le competenze strettamente medico-legali in capo agli organismi competenti della Sanità militare, alla composizione ordinativa prevista nonché alla tipologia di giudizi medico-legali che si richiedono

alle Commissioni mcdiche nell 'ambito dcgli accertamenti sanitari che le stesse devono effettuare per ogni istituto normativo indicato in oggetto. Tale disamina vcrrà condotta anche attraverso il richiamo storico di alcune norme oggi abrogate, di cui è necessario tener conto, specie in tema di valutazioni tabellari del danno, nei casi previsti di rivalutazione globale delle invalidità già riconosciute ed indennizzate. Pertanto, al 1Ìne di una pronta lettura ed uno specitico richiamo degli adempimenti delle C.M.O., sono state approntate delle schede di sintesi per ciascuno dei cinque istituti normativiin argomento. In ogni scheda, a fattor comune, sono state riportate le norme che hanno disciplinato nel tempo e disciplinano attualmente la composizione delle C.M.O., la criteriologia nonché ogni altra indicazione necessaria nella valutazione del nesso di causalità e del danno alla persona, inteso come invalidità permanente, danno biologico e morale. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento dei lavori da parte delle C.M.O., per il richiamo operato dall'art. 5 del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510, dall'art. 6 dci D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 2009, n. 181, alle norme concernenti l'espletamento degli accertamenti disciplinato dal D.P.R. 29 ottobre 200 l, n. 461, così come moditicato e riassettato nel Codice dell'ordinamento Militare, approvato con D.lgs. 15 marzo 2010, n. 266, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell ' Amministrazione Generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle Finanze in data 12 febbraio 2004; peraltro, da ciò ne discende che al tennine degli accertamenti sanitari, per tutti gli istituti normativi in argomento, la C.M.O. dovrà utilizzare e redigere il modello BUG, annesso al predetto Decreto, sottoscritto dal presidente e da ciascun membro nella composizione normativamente prevista e specificamente indicata in ciascuna scheda. Tuttavia prima di dare corso agli adempimenti previsti, preliminarmente, è necessario rimarcare che la C.M.O. chiamata ad esprimere i giudizi medico-legali di competenza, per un corretto inquadramento del caso, deve verificare i quesiti posti dall'amministrazione richiedente ovvero la norma di riferimento dell 'istituto normativo e del rispettivo regolamento cui attenersi; in assenza di ciò, la C.M.O. dovrà richiedere chiarimenti e, se del caso, restituire il fascicolo istruttorio all'ente richiedente. 2

Intatti, talvolta, sono stati segnalati casi in cui le C.M.O. si sono trovate ad accomunare pratiche concernenti le vittime del dovere di cui all'art. l, comma 563, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con quelle dei soggetti ad esse equiparati previste dall' art. 1, comma 564, della medesima Legge. Tali diverse categorie, seppur accomunate nel titolo, nella valutazione tabellare del danno e nei benefici previsti dal medesimo regolamento di applicazione, approvato con il D.P.R. n. 243 dei 2006, conservano procedure ed organismi di accertamento medico-legale distinti tra loro; infatti, ad esempio, per le vittime di cui al citato comma 563, il nesso di causalità è accertato dalle C.M.O., mentre per i soggetti equiparati lo stesso nesso è accertato dal Comitato di Verifica per le cause di servizio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle Finanze. In proposito, per quanto concerne la criteriologia valutati va del nesso di causalità, questo Ispettorato intende richiamare l'attenzione delle C.M.O. alla scrupolosa osservanza ed applicazione della norma che ne delinea e disciplina gli elementi costituitivi da prendere a riferimento, attraverso i quali occorre dimostrare un rapporto di causalità per il danno alla persona conseguente al "diretto effetto di ferite o lesioni subite nella circostanza ed alle condizioni...", proprio come nel caso delle vittime del dovere (ex comma 563), in cui la C.M.O. è competente ad esprimere anche tale giudizio che, peraltro, è definitivo. Anche in merito alla composizione delle C.M.O., sono state rilevate irregolarità per le quali questo Ispettorato in alcuni casi ha dovuto disporre il riesame in autotutela di quei procedimenti che erano stati definiti con processi verbali sottoscritti da una Commissione composta non confornlcmente a quanto previsto dali 'istituto normativo di riferimento. Infine, notevoli problematiche e difformità valutati ve, derivanti dali 'utilizzo di strumenti tabellari diversi da quelli letteralmente previsti dalla norma di riferimento, sono state rilevate e prospettate sia durante le riunioni con le competenti Direzioni Generali, sia durante i lavori del Corso avanzato di medicina legale militare organizzato da questo Ispettorato e tenutosi recentemente ad Ischia in data 30 e 3 l ottobre c.a.. In merito, concordemente con le competenti Direzioni Generali, nelle schede allegate, ai fini della valutazione dei danno vengono riportate, per un riferimento applicativo letterale, le norme riguardanti ciascun istituto normativo in oggetto. 3

Altresì, concordemente, attraverso un parere consultivo al Consiglio di Stato è stata richiesta recentemente, a cura del Ministero del\' Interno, tra le altre, la pronuncia in merito ad una eventuale diversa e sistematica applicazione normativa in tema di valutazione del danno che, in tal uni aspetti, risulterebbe più favorevole per alcune delle categorie di vittime indicate in oggetto. In attesa della predetta pronuncia, salvo a provvedere alle eventuali necessane modifiche/integrazioni non appena il citato alto Consesso avrà reso il parere richiesto, nelle schede ailegate vengono riportate le norme e le indicazioni alle quali, a parere di questo Ispettorato e delle competenti Direzioni Generali, le C.M.O. debbono attenersi. Le competenti Autorità di ciascuna F.A.lC.C. nonché delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle quali è attribuito il controllo sulle attività delle dipendenti C.M.O. e del personale medico designato per la loro integrazione, vorranno veriticare nel merito la corretta applicazione dei disposti normativi in argomento. 4

Allegato A ELENCO INDIRIZZI ALLEGATO ALLA LETTERA N. 14308 DEL 9 DICEMBRE 2013 A MINISTERO DELLA DIFESA Ufficio di diretta collaborazione del Ministro SEGRETARIATO GENERALE DELLA D1FESAIDNA STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO STATO MAGGIORE DELLA MARINA STATO MAGGIORE DELLI AERONAUTICA MILITARE COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA - Servizio Sanitario - Reparto VI Ufficio trattamento economico personale in quiescenza DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE MILITARE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVIDENZA MILITARE E DELLA LEVA COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO-DIPARTIMENTO DI SANITA' ISPETTORATO DI SANITA' DELLA MARINA MILITARE COMANDO LOGISTICO AERONAUTICA MILITARE-SERVIZIO SANITARIO COMANDO GENERALE DELL' ARMA DEI CARABINIERI Direzione di Sanità POLICLINICO MILITARE COMMISSIONE MEDICA DI2 A ISTANZA COMMISSIONE MEDICA DI 2 A ISTANZA CENTRO OSPEDALIERO MILITARE DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DIPARTIMENTO MJLlTARE DI MEDICINA LEGALE DIPARTJMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE DIPARTIMENTO MILITARE DI MEDICINA LEGALE ISTITUTO MEDICINA AEROSPAZIALE ISTITUTO MEDICINA AEROSPAZ1ALE 20100 MILANO 741 00 TARANTO 70100 BARI 09100 CAGLIARI 19100 LA SPEZIA 98100 MESS1NA 20100 MILANO 20100 MILANO 5

MINISTERO DELL'INTERNO Dipartimento dei VV.FF., del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie - area II - Ufficio Sanitario Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - Area I Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per gli AA.GG. della Polizia di Stato - Direzione Centrale di Sanità UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO Per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura Copia: Ufficio del Ca.SMD Ufficio del SCa.SMD UGAG lo Reparto Estensione di copia: Collegio Medico Legale 6

SCHEDA N.l Nesso di causalità VITTIME DEL DOVERE Legge 13 Agosto 1980, n. 466 Art. 3:..... in servizio di ordine pubblico o di soccorso, i quali, in attività di servizio, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nelle circostanze ed alle condizioni di cui agli articoli J e 2 della presente legge, abbiano riportato una invalidità permanente non inferiore all ' 80 per cento della capacità lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d'impiego, è concessa una elargizione nella misura di... " Legge 23 Dicembre 2005, n. 266 Art. 1,comma 563: " Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all 'art. 3 della legge 13 agosto 1980. n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un 'invalidità permanente in attività di servizio o nell 'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verfficatisi:... Composizione della CMO ABROGATO: D.M. 30 Ottobre 1980 Art. 8, comma 4: CMO ex Art. 172 e segg. D.P.R. 1092/73; ABROGATO: D.P.R. 19 Aprile 1994, n. 364 Art. 6: GMO ex art. 165 del d.p.r. 1092/1973; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 - Art. 5, comma 1: CMO ex Art. 172 e segg. D.P.R. 1092/73, attualmente riassettati nell'art. 193 del D.lgs. n. 66/2010, composta anche da un ufficiale o funzionario medici della Forza Armata o Forza di Polizia di appartenenza o dei Vigili del fuoco dell'avente diritto, come terzo componente; per gli aventi diritto deii'arma dei Carabinieri la Commissione è integrata da due ufficiali medici dell'arma Cc.; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. Valutazione del danno ABROGATO: D.M. 30 Ottobre 1980 Art. 8, comma 4: 7

Tabelle A e B annesse al D.P.R. 915/1978 e percentualizzando l'invalidità con Tabelle previste dal D.P.R. 1124/1965. ABROGATO: D.P.R. 19 Aprile 1994, n. 364 Art. 10: La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle di cui al D.M. ( Sanità) 5 febbraio 1992 ( Im'alidità Civile). 8UP~RATO Grado e percentualizzazione senza riferimento ad alcuna tabella; avendo fatto riferimento al predetto Art. 172 e segg. con deduzione interpretativa erano da intendersi quelle previste dal T.U. ovvero quelle annesse al D.P.R. 915/1978 e succ. mod.. VIGENTE: D.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 Art. 5: La percentualizzazione della invalidità permanente (LP.), viene valutata in base alle tabelle di cui al D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 ( Invalidità Civile). La percentualizzazione del danno biologico (D. B.), viene effettuata con le Tabelle di cui al D.M. (Lavoro e Prev. Soc.) 12 luglio 2000. Art. 4: Possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, anteriormente al l gennaio 2006, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 181/2009 con la prevista formula: IC = DB + DM + (lp - DB). ALTRE INDICAZIONI Indicazione di una percentuale unica indicante l' invalidità complessiva (lc) comprensiva solo della valutazione del danno biologico; alla stregua di quanto risulta dalle premesse del D.P.R. n. 181 del 2009 circa la necessità di integrazione dei criteri medico-legali del D.P.R. 243 del 2006 nonché tenuto conto che il riferimento alla capacità lavorativa è limitato da quest'ultimo Decreto solo alla predetta tabella (Invalidità Civile) ed in sede di (prima) valutazione non è comprensiva del riconoscimento del danno morale, la percentuale unica indicante l'invalidità complessiva può essere ricavata, applicando lo stesso criterio di cui all'art. 4, lettera d), del citato D.P.R. n. 181 del 2009, dalla somma delle percentuali del danno biologico e del valore, se positivo, risultante dalla diff erenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (valutata solo in base al D.M. 5 Febbraio 1992) e la percentuale del danno biologico: lc = DB + (IP - DB). Individuazione ed indicazione della data di conoscibilità dell'evento dannoso, inteso come menomazione permanente dell ' integrità psico-fisica indennizzabile. 8

lndividuazione ed indicazione della data di stabilizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fìsica, quando risulti incidente e quantificabile almeno in una misura non inferiore ad 1;4 della capacità lavorativa. Nei casi di decesso della vittima, indicazione del giudizio di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità già indennizzate con la morte. Valutazione del nesso causale VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 -Art. 5, comma l La C'MO esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità. 9

SCHEDA N.2 Nesso di causalità VITTIME DEL DOVERE EQUIPARATE Legge 23 dicembre 2005, n. 266 Art. 1, comma 564:.. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confìni nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative" Composizione della CMO VIGENTE: D.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 - Art. 6, comma 2: CMO ex art. 193 del O.lgs. n. 66/2010, integrata da un uflìciale o funzionario medici della Forza Armata o Forza di Polizia o dei Vigili del fuoco di appartenenza dell'avente diritto; per gli aventi diritto dell'arma dei Carabinieri la Commissione è integrata da due uftìciali medici dell' Arma Cc. Valutazione del danno VIGENTE: D.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 Art. 5: La percentualizzazione della invalidità permanente (LP.), viene valutata in base alle tabelle di cui al D.M. (Sanità) 5 tèbbraio 1992 ( Invalidità Civile). La percentualizzazione del danno biologico (O.B.), viene effettuata con le Tabelle di cui al D.M. (Lavoro e Prev. Soc.) 12 luglio 2000. Art. 4: Possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, anteriormente al l gennaio 2006, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 181/2009 con la prevista formula: IC = OB + DM + (lp - OB). lo

ALTRE INDICAZIONI Indicazione di una percentuale unica indicante l'invalidità complessiva (lc) comprensiva solo della valutazione del danno biologico; alla stregua di quanto risulta dalle premesse del D.P.R. n. 181 del 2009 circa la necessità di integrazione dei criteri medico-legali del D.P.R. 243 del 2006, tenuto conto che il riferimento alla capacità lavorativa è limitato da quest'ultimo Decreto solo alla predetta tabella (Invalidità Civile) cd in sede di (prima) valutazione non è comprensiva del riconoscimento del danno morale, la percentuale unica indicante l'invalidità complessiva può essere ricavata, applicando lo stesso criterio di cui ali 'art. 4, lettera d), del citato D.P.R. n. 181 del 2009, dalla somma delle percentuali del danno biologico e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa (valutata solo in base al D.M. 5 Febbraio 1992) e la percentuale del danno biologico: IC = DB + (lp - DB). Individuazione ed indicazione della data di conoscibilità dell' evento dannoso, inteso come menomazione permanente dell'integrità psico-fisica indennizzabile. Individuazione ed indicazione della data di stabilizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, quando risulti incidente e quantificabile almeno in una misura non inferiore ad II! della capacità lavorativa. Nei casi di decesso della vittima, indicazione del giudizio di interdipendenza o di aggravamento delle lesioni o delle infermità già indennizzate con la morte. Valutazione del nesso causale VIGENTE: D.P.R. 7 Luglio 2006, n. 243 - Art. 6, comma 4: Comitato di Verifica per le cause di servizio (CVCS) accerta la riconducibilità delle infermità dipendenti da causa di servizio alle particolari condizioni ambientali od operative di missione. Il

SCHEDA N.3 Nesso di causalità Art. 1 VITTIME DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA Legge 20 Ottobre 1990, n. 302 Comma 2: A chiunque subisca un 'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato difalli delittuosi commessi per il perseguimen/o dellefìnalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale... " Comma 3: "... è corrisposta anche a chiunque subisca un 'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione () repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi l e 2,... " Comma 4: "... è inoltre corrisposta a chiunque, fihjri dai casi di cui al comma 3, subisca un 'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell 'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di jlagran::a di reato () di prestazione di soccorso, ad l(ffìciali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, l(/fìciali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello stato. " Comma 5: ",...,. Aijini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata al! 'invalidità permanente pari a qualtro quinti della capacità lavorativa." Composizione della CMO ABROGATO: D.P.R. 19 Aprile 1994, n. 364 Art. 6: CMO ex art. 165 del d. p.r. 1092/1973; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n, 510 - Art. 5, comma l CMO ex Art. 172 e segg. D.P.R. 1092/73, attualmente riassettati nell" art. 193 del D.lgs. n. 66/20 lo, composta anche da un ufficiale o funzionario medici della Forza Armata o Forza di Polizia di appartenenza dell ' avente diritto, come terzo componente; per gli aventi diritto dell' Arma dei Carabinieri la Commissione è integrata da due ufficiali medici dell'arma Cc.; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato espelii in medicina legale. 12

Valutazione del danno ABROGATO: D.P.R. 19Aprile 1994, n. 364 Art. lo: La pereentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle di cui al D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 (Invalidità Civile). VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510- Art. 5, comma 1 Per la valutazione del grado e della percentualizzazione dell' invalidità è estesa la criteriologia medico-legale fissata dall'art. 3 del D.P.R. 30 Ottobre 2009, n. 181 consistente nel confronto delle Tabelle: D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 (Invalidità civile) e D.P.R. 915178 ( Pensioni di guerra) e loro succo mod., scegliendo il valore più favorevole. ALTRE INDICAZIONI Individuazione ed indicazione della data di conoscibilità ddl"evento dannoso, inteso come menomazione permanente dell'integrità psico-fisica indennizzabile. Individuazione ed indicazione della data di stabilizzazione della menomazione permanente dell'integrità psico-fisica, quando risulti incidente e quantificabile almeno in una misura non inferiore ad 114 della capacità lavorativa. Nei casi di decesso della vittima, indicazione del giudizio di interdipendenza o di aggravamento causato per effetto diretto e determinante delle lesioni o delle infermità già indennizzate con la morte. Valutazione del nesso causale VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 - Art. 5, comma l La emo esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità. 13

SCHEDA N.4 Nesso di causalità Art. l VITTIME DEL TERRORISMO Legge 20 Ottobre 1990, n. 302 Comma l: "A chiunque subisca un 'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico..... Comma 3: "... è corrisposta anche a chiunque subisca un 'invalidità permanente, per e./fèllo di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione deifatti delittuosi di cui ai commi l e 2,..... Comma 4: "... è inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un 'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell 'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità, ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello stato. " Comma 5: "... Ai.fini del presente articolo, l'invalidità permanete che comporti la cessazione dell'attività lavorativa o del rapporto di impiego è equiparata all 'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa." Legge 3 agosto 2004, n.206 Art. 3, comma 1: "A tutti coloro che hanno suhito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado del/a capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice........ Art. 5, comma 3: "/I. chiunque subisca o abbia subito, per effetto di jèrite () di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente... " Composizione della CMO ABROGATO: D.P.R. 19 Aprile 1994, n. 364 Art. 6: CMO ex art. 165 del d.p.r. 1092/1973; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 - Art. 5, comma l CMO ex Art. 172 e segg. D.P.R. 1092/73, attualmente riassettati nell' art. 193 del D.lgs. n. 66/2010. composta anche da un ufficiale o funzionario medici della Forza Am1ata o Forza 14

di Polizia di appartenenza dell 'avente diritto, come terzo componente; per gli aventi diritto dell' Arma dei Carabinieri la Commissione è integrata da due utticiali medici dell 'Arma CC.; per le vittime civili la Commissione è integrata da due sanitari della Polizia di Stato esperti in medicina legale. Valutazione del danno ABROGATO: D.P.R. 19 Aprile 1994, n. 364 Art. IO: La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle di cui al D.M. ( Sanità) 5 febbraio 1992 ( Iw.'alidità Civile). D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 -Art. 5, comma l SUPERATO limitatamente a Grado e percentualizzazione senza riferimento ad alcuna tabella; avendo fatto riferimento al predetto Art. 172 e segg. con deduzione interpretati va erano da intendersi quelle previste dal T.U. ovvero quelle unne~ìtìe al D.P.R. 915/1978. VIGENTE: D.P.R. 30 Ottobre 2009, n. 181 - Art. 3 (Criteri medico-legali per la valutazione dell 'Invalidità permanente) Confronto Tabelle: D.M. (Sanità) 5 febbraio 1992 (Invalidità civile) e D.P.R. 915/78 (Pensioni di guerra) e loro succo mod., scegliendo il valore più favorevole. ALTRE INDICAZIONI Individuazione cd indicazione della data di conoscibilità dell 'evento dannoso, inteso come menomazione permanente dell ' integrità psico-fisica indennizzabile. Individuazione cd indicazione della data di stabilizzazione della menomazione permanente dell~integrità psico-fisica, quando risulti incidente e quantitìcabile almeno in una misura non inferiore ad 1;4 della capacità lavorativa. Nei casi di decesso della vittima, indicazione del giudizio di intcrdipendenza o di aggravamento delle lesioni o delle infermità già indennizzate con la morte. VIGENTE: D.P.R. 30 Ottobre 2009, n. 181 - Art. 4 (Criteri medico-legali per la rivalutazione della Invalidità permanente e per la detemlinazione del danno biologico e del danno morale) Possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente anteriormente al 2h agosto 2004, procedendo alla determinazione di una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità 15

complessiva (IC), data dalla somma delle percentuali del Janno biulogico, dci danno mofllle e del valore, se positivo, risultante dalla ditjerenza tra la percentuale Ji invalidità riterita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: rc = OH +- DM +- (lp - OB). VIGENTE: D.P.R. 30 Ottobre 2009, n. 181 - Art. 6 Per le domande presentate a decorrere dal 26.08.2004, cui non sia seguito l'accertamento medico-legale da parte delle CMO, per sopravvenuto decesso del danneggiato, si procede alla detem1inazione di una percentuale unica di invalidità indicante l'invalidità complessiva (lc), data dalla somma delle percentuali de} danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla ditjerenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico: IC = DB + DM + (IP - DB). In ogni caso, la percentuale d' invalidità non può essere rijeterminata in misura inferiore a quella per la quale si è già provveduto all'attribuzione dei bencfìci richiesti, ovvero a quella stabilita in sede giudiziale. Valutazione del nesso causale VIGENTE: D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 - Art. 5, comma 1 La CMO esprime il giudizio sanitario sulle cause delle ferite o lesioni che hanno determinato il decesso o la invalidità. 16

SCHEDA N.5 VITTIME DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E DELL'USURA Legge 23 febbraio 1999, n, 44 Nesso di causalità Art, 3, comma I: "L'elargizione è concessa agli esercenti.,... che subiscono un evento lesivo in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsi ve. avanzate anche successivamente ai fatti. o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste. ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche amhientale. Per evento lesivo si intende qualsiasi danno a beni mobili o immobili. ovvero lesioni personali. ovvero un danno S'olio forma di mancato guadagno inerente all'attività esercitata" Composizione della CMO VIGENTE: D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 -Art. 12, comma 2 CMO ex Art. 165 del D.P.R. 1092/73, attualmente riassettato nell" art. 193 del D.lgs. n. 66/2010. Valutazione del danno VIGENTE: D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455- Art. 12, comma l Percentuale d'invalidità riportata e della diminuzione della capacità lavorativa senza riferimento ad alcuna tabella; tenuto conto del richiamo alle disposizioni della Legge 302/1990 e succo modo e int. e, quindi, al D.P.R. N. 510/1999, è estesa la criteriologia medico-legale fissata dall 'art. 3 del D.P.R. 30 Ottobre 2009, n. 181 consistente nel confronto delle Tabelle: D.M. (Sanità) 5 febhraio 1992 (Invalidità civile) e D.P.R. 915/78 ( Pensioni di guerra) e loro succo mod., scegliendo il valore più favorevole. ALTRE INDICAZIONI Individuazionc ed indicazione della data di conoscibilità dcii \~vento dannoso, inteso come menomazione permanente dell'integrità psico-tìsica indennizzabile. Valutazione del nesso causale VIGENTE: D.P.R. 16 agosto 1999, n. 455 - Art. 12, commi I e 2. La CMO esprime il giudizio medico-legale sul nesso causale tra il fatto delittuoso e l' evento lesivo. 17