Accertamento con adesione e acquiescenza Riammissione alla dilazione Novità del DL n. 113 conv. L n. 160 INDICE.

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Circolare 17 del 15 settembre 2016 Accertamento con adesione e acquiescenza Riammissione alla dilazione Novità del DL 24.6.2016 n. 113 conv. L. 7.8.2016 n. 160 INDICE 1 Premessa... 2 2 Requisiti alla riammissione... 2 3 Ambito oggettivo di applicazione... 3 4 Aspetti applicativi... 4 5 Effetti della riammissione... 4

1 PREMESSA L art. 13-bis co. 3 del DL 24.6.2016 n. 113, conv. L. 7.8.2016 n. 160, ha previsto una riammissione alla dilazione per i contribuenti decaduti da un piano di rateazione concesso ai sensi dell art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218, anche se le rate pregresse non sono interamente onorate al momento della richiesta. Si rammenta che, per effetto dell art. 8 del DLgs. 218/97 nella versione antecedente al DLgs. 159/2015, le somme derivanti da accertamento con adesione e da acquiescenza potevano essere rateizzate in un numero massimo di 8 rate trimestrali, elevate a 12 se superavano, nel complesso, i 50.000,00 euro. Nel sistema attuale, invece, se gli importi superano nel complesso i 50.000,00 euro, le rate possono al massimo essere 16 trimestrali. Il contribuente decade dalla dilazione se non paga una rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore, in sostanza entro il trimestre successivo. Come conseguenza di ciò, l intero carico è riscosso, e sulle somme residue dovute a titolo di tributo è irrogata, unitamente alla cartella di pagamento, una sanzione pari al 60%, ridotta al 45% dal DLgs. 159/2015. La formulazione normativa induce a sostenere che la riammissione, in costanza dei requisiti descritti, opera nel momento in cui, dopo la domanda del contribuente, venga accettata dall Agenzia delle Entrate, a prescindere dal fatto che sia già stata notificata la cartella di pagamento, che sia stata chiesta e ottenuta la dilazione dei ruoli o che, addirittura, sia iniziata l espropriazione con notifica del pignoramento. Si ritiene che l Agenzia delle Entrate non disponga di poteri discrezionali in relazione all accoglimento della richiesta, potendola negare solo in caso di manifesta insussistenza dei requisiti di legge. 2 REQUISITI PER LA RIAMMISSIONE Per essere riammessi alla dilazione, è necessario che la decadenza (ovvero il mancato pagamento della rata successiva alla prima entro il termine per il versamento di quella posteriore) si sia verificata nel lasso temporale compreso tra il 16.10.2015 e l 1.7.2016. È imprescindibile che la relativa domanda venga presentata entro il 20.10.2016. In assenza di una modulistica ufficiale, si ritiene sufficiente una richiesta in carta semplice, da consegnare alla Direzione provinciale/dre competente sulla base del domicilio fiscale del contribuente, oppure da spedire a mezzo posta, per cautela utilizzando il plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. 2

Sino a quando non verranno diramati chiarimenti ufficiali, per prudenza, è meglio contattare la singola DRE/Direzione provinciale per appurare la possibilità di inoltrare la richiesta in via telematica. Può essere opportuno inserire, nella richiesta, un recapito, anche telematico, per eventuale corrispondenza, ad esempio relativa all elaborazione del nuovo piano di ammortamento del debito. 3 AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE L art. 13-bis co. 3 del DL 113/2016, conv. L. 160/2016, si riferisce a piani di rateazione nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi, quindi non vi sono limitazioni connesse alla tipologia di tributo. Ciò induce ad affermare che, in sostanza, si può trattare di ogni tributo gestito dall Agenzia delle Entrate incluse le ritenute, per cui imposte sui redditi, IRAP, IVA, imposta di registro, sulle successioni e donazioni, ipotecarie e catastali e così via. Considerato che l accordo di adesione e l acquiescenza riguardano necessariamente i contributi previdenziali e assistenziali determinati nell ambito del modello UNICO, la riammissione concerne pure dette entrate, le quali non hanno natura tributaria (si tratta, in breve, dei contributi dovuti alla Gestione artigiani e commercianti dell INPS e alla Gestione separata INPS ex L. 335/95). Il dato normativo consente di asserire che la riammissione spetta a tutti i contribuenti e ai sostituti d imposta, tanto persone fisiche quanto persone giuridiche. La norma individua, quale oggetto della riammissione, le dilazioni conseguenti a definizioni degli accertamenti e a omesse impugnazioni rientranti nel DLgs. 218/97, quindi è palese il riferimento all accertamento con adesione e all acquiescenza. Per esigenze di ordine sistematico, sono comprese anche le dilazioni conseguenti: all adesione ai PVC ; all adesione agli inviti. Non sono richiamate, quindi non beneficiano della riammissione, le dilazioni relative a mediazione e conciliazione giudiziale. In merito alla decadenza della dilazione derivante da definizione degli avvisi bonari, essa, del pari, non rientra nella riammissione, stante il chiaro dettato legislativo. 3

4 ASPETTI APPLICATIVI La concessione della riammissione alla dilazione postula solo due requisiti: il debitore deve essere decaduto nel periodo intercorrente tra il 16.10.2015 e l 1.7.2016; la relativa domanda va presentata entro il 20.10.2016. Detto ciò, l art. 13-bis co. 3 del DL 113/2016, conv. L. 160/2016, si limita a precisare che si ottiene la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate. Acquisita la domanda entro il 20.10.2016, l Agenzia delle Entrate potrebbe elaborare un nuovo piano di ammortamento e comunicarlo al contribuente. Il numero di rate potrebbe essere determinato con riferimento a quelle non versate nel piano originario: pertanto, in caso di opzione per il pagamento in 12 rate, se il contribuente non ha versato la quarta rata, le residue saranno solo più nove. Per ciò che riguarda la scadenza delle rate, in assenza di chiarimenti ufficiali, è bene prendere contatto con la Direzione provinciale o con la DRE competente. Il dato normativo non prevede alcun obbligo di comunicazione della volontà di fruire della riammissione ad enti diversi dall Agenzia delle Entrate. Tuttavia, nulla vieta che, per cautela, il contribuente comunichi l avvenuta presentazione della domanda all Agente della Riscossione competente e/o all INPS. 5 EFFETTI DELLA RIAMMISSIONE Benché l art. 13-bis co. 3 del DL 113/2016, conv. L. 160/2016, non lo dica espressamente, dovrebbe venire meno la sanzione, pari al 60% o al 45% dei residui tributi dovuti, che è stata o è in procinto di essere contestata unitamente alla cartella di pagamento. Detta sanzione, infatti, è una conseguenza automatica della decadenza dalla dilazione, decadenza che è destinata a venire meno per effetto della riammissione alla dilazione stessa. Inoltre, rimane fermo che sugli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non sono dovuti sanzioni e interessi. 4

Pur in assenza di un espressa indicazione in tal senso ad opera del Legislatore, si ritiene che, a seguito dell approvazione della domanda, siano inibite nuove azioni esecutive e/o cautelari (si pensi ai fermi e alle ipoteche). 5