L ACQUIESCENZA. a cura di Francesco Buetto

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L ACQUIESCENZA a cura di Francesco Buetto Come è noto, il Legislatore, nell ottica di razionalizzare il sistema, dopo avere introdotto la definizione dei pvc, degli inviti a comparire, modificato la misura delle sanzioni per il ravvedimento operoso, è intervenuto pure sull istituto dell acquiescenza. L art. 15 del D.Lgs. n. 218/97, titolato Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione, dispone al comma 1 che Le sanzioni irrogate per le violazioni indicate nell'articolo 2, comma 5, del presente decreto, nell'articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e nell'articolo 50 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica (recte: decreto legislativo) 31 ottobre 1990, n. 346, sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso di accertamento o di liquidazione e a formulare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare, entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. In ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Il beneficio della riduzione delle sanzioni legato alla rinuncia alla proposizione del ricorso è sottoposto a determinate condizioni: pagamento delle somme emergenti dall avviso di accertamento, entro i termini per la proposizione del ricorso (60 giorni dalla notificazione dell atto, eventualmente prolungati a seguito della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre, prevista dalla L. 7.10.1969, n. 742) 1 ; integrale accettazione del contenuto dell atto impositivo; rinuncia alla presentazione dell istanza per l accertamento con adesione. 1 Ai fini dei termini per la proposizione del ricorso va escluso il dies a quo, cioè il giorno iniziale, mentre va considerato il dies ad quem, ovvero il giorno finale (artt. 2963, c.c., e 155, c.p.c.). Se l ultimo giorno del termine è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo. 1

L acquiescenza alle sanzioni si determina con il pagamento spontaneo da parte del contribuente, utilizzando il mod. F24, entro il termine per la proposizione del ricorso. Per effetto di quanto disposto dal comma 2 del citato art. 15 del D.Lgs. n. 218/97, si applicano le disposizioni degli articoli 2, commi 3, 4 e 5, ultimo periodo, e 8, commi 2, 3 e 3-bis. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di versamento delle somme dovute. La norma pertanto ne equipara gli effetti (integrale pagamento, anche rateale, delle somme dovute, entro i termini per ricorrere) a quelli propri dell accertamento con adesione. In pratica: le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, o, se esse superano i cento milioni di vecchie re (pari a euro 51.645,69), in un massimo di dodici rate trimestrali. L'importo della prima rata è versato entro 20 giorni dalla redazione dell atto; sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto, e per il versamento di tali somme il contribuente è tenuto a prestare garanzia attraverso una polizza fideiussoria o fideiussione bancaria 2, per il periodo di rateazione aumentato di un anno; entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, il contribuente deve produrre all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. Per effetto dei richiami operati all istituto dell accertamento con adesione: l accertamento non rileva ai fini extratributari, salvo che per i contributi previdenziali e assistenziali, la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; ai fini penali, si rende applicabile l'attenuante prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 74/2000 3, sempre che il debito tributario sia estinto prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado; 2 Con decorrenza 1.1.2005 - L. 311/2004 -, si rende ora applicabile il nuovo comma 3 bis dell art. 2, ove è disposto che, in caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro 30 giorni dalla notificazione di un apposito invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, l ufficio dell'agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo delle somme a carico di entrambi i soggetti: contribuente e garante. 3 L'art. 13 del D. Lgs. n. 74/2000 ha previsto che le pene previste per i delitti di cui al citato decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'art. 12 se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti medesimi sono stati estinti mediante il pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione 2

sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. L art. 27, comma 4-ter, del decreto legge n. 185 del 2008, aggiunto in sede di conversione in legge n. 2/2009, ha integrato l art. 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, inserendo il nuovo comma 2-bis per il quale Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le sanzioni ivi indicate sono ridotte alla metà se l avviso d accertamento e di liquidazione non è stato preceduto dall invito di cui all articolo 5 o di cui all articolo 11. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei casi in cui il contribuente non abbia prestato adesione ai sensi dell articolo 5-bis e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione degli accertamenti di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni e all'articolo, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni. Il menzionato art. 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997 detta una disciplina unitaria ai fini della riduzione delle sanzioni irrogate con gli avvisi d accertamento o liquidazione, prevedendo, nei casi di definizione per mancata impugnazione da parte del contribuente e di rinuncia a presentare istanza di accertamento con adesione, la riduzione delle stesse ad un quarto dell irrogato. Con la nuova disposizione, introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 185 del 2008, precisano le Entrate nella citata circolare n. 4/2009 viene ora ulteriormente stabilito che, nei casi di avviso d accertamento e di liquidazione non preceduti dall invito al contraddittorio previsto per l accertamento con adesione, le sanzioni debbano essere ridotte alla metà di quelle previste negli ordinari casi di definizione per mancata impugnazione da parte del contribuente, con la conseguenza che la misura della sanzione risulta essere pari ad un ottavo. L ulteriore riduzione ad un ottavo non si applica, per espressa previsione normativa, nei casi in cui in cui sia stato in precedenza consegnato processo verbale di constatazione e, pur sussistendo i presupposti per poter aderire ai sensi dell art. 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, gli interessati non se ne siano avvalsi. all'accertamento previste dalle norme tributarie. 3

La disposizione in esame si applica con riferimento agli avvisi d accertamento o liquidazione emessi dagli Uffici per i quali, alla data di entrata in vigore della legge del 28 gennaio 2009, n. 2, di conversione del decreto legge n. 185 del 2008 (29 gennaio 2009), non siano scaduti i termini per la proposizione dei ricorsi. Il pensiero torinese Con sentenza n. 48 del 18 maggio 2009 (ud. del 5 marzo 2009) la Comm. trib. prov. di Torino, Sez. X ha affermato che il pagamento spontaneo delle imposte, degli interessi e delle sanzioni (non ridotte), non costituisce acquiescenza alla pretesa tributaria, e deve essere esclusa l'improponibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse. Oggetto del ricorso è l'avviso di accertamento notificato il 19.4.08, emesso dall'a.e. di Torino per l'anno 2003 con il quale, ai fini IRPEF sono stati accertati utili (costituenti reddito da capitale) nella misura di Euro 980,00 percepiti e non assoggettati a ritenuta a titolo di imposta con conseguente addebito dell'imposta e delle sanzioni. La ricorrente chiede l'annullamento dell'avviso in quanto la pretesa dell'ufficio è infondata: precisa la ricorrente di aver percepito nel 2003 i dividendi dalla S.r.l. So. per Euro 980,00 e che su tale importo la società ha versato la ritenuta pari al 12,50 come previsto dalla legge in quanto la ricorrente aveva una partecipazione sul capitale sociale pari al 2% e, quindi, non qualificata. La ricorrente precisa nel ricorso di aver, nel frattempo, corrisposto le imposte richieste e le sanzioni delle quali chiede la restituzione. Nel costituirsi in giudizio, l'a. delle E. ha eccepito l'improponibilità del ricorso in quanto la ricorrente avrebbe fatto acquiescenza all'accertamento nel versare le imposte e le sanzioni nel termine concesso per l'impugnazione dell'avviso, rendendo così quest'ultimo - ad avviso dell'ufficio - non più impugnabile. L'Ufficio, quindi, non entrando affatto nel merito del ricorso, ne chiede il rigetto "perché improponibile". Con memoria di replica, la ricorrente contesta l'interpretazione data dall'ufficio e, richiamando una circolare dell'agenzia stessa, precisa che l'effettuazione del pagamento è solo una delle condizioni richieste per la riduzione della sanzione e non implica la rinuncia alla proposizione del ricorso. 4

I giudici torinesi ritengono il ricorso fondato, non condividendo l'interpretazione che l'a.e. ha attribuito al pagamento ad opera della contribuente delle imposte e delle sanzioni prima che scadesse il termine della proposizione del ricorso. Al contrario, la stessa definizione letterale dell'art. 15 D.Lgs. 218/97 porta ad altra ed opposta interpretazione; ed infatti, laddove tale norma afferma che le sanzioni sono ridotte a un quarto se il contribuente rinuncia ad impugnare l'avviso e a presentare istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare le somme complessivamente dovute (vale a dire le imposte e le sanzioni ridotte) significa che il solo pagamento delle imposte e delle sanzioni - non ridotte - non comporta la rinuncia al ricorso. In altre parole, il pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso e la tempestiva proposizione dello stesso non attribuirà al contribuente il beneficio della riduzione delle sanzioni. In definitiva, non solo il ricorso è proponibile ma è anche fondato nel merito e l'agenzia delle Entrate - Ufficio Torino 2 dovrà procedere alla restituzione a favore della ricorrente di quanto versato da quest'ultima per imposte, sanzioni e spese, oltre agli interessi di legge dalla data del versamento a quella della restituzione. E condanna l Ufficio di Torino 2 a rifondere alla ricorrente le spese di giudizio liquidate in complessivi Euro 200,00. Considerazioni La chiara preclusione normativa contenuta nel citato art. 15 impone al contribuente, destinatario di avviso di accertamento, di operare una scelta: avvalersi della possibilità di definire le sanzioni, usufruendo della riduzione ad un quarto, ovvero presentare istanza di adesione. Tuttavia, occorre ricordare che l art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 472/97 consente la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Di fatto, il contribuente, nel termine concesso per la presentazione del ricorso, ha diritto a definire l aspetto sanzionatorio, ex art. 17 del D.Lgs. n. 472/97, ferma restando la possibilità di instaurare il procedimento di adesione, il cui esito non rileva ai fini dell aspetto sanzionatorio, ormai definito. Pertanto, le conclusioni cui giunge il Collegio torinesi non appaiono convincenti. 5

Il contribuente ha davanti a sé due strade: 1) definire l aspetto sanzionatorio ex art. 17 del D.Lgs.n.472/97, e coltivare la pretesa nel merito, fermo restando che una volta definito il contesto, in caso di vittoria, non ha diritto al rimborso delle sanzioni assolte; 2) definire l accertamento nel suo complesso (cosa che ha fatto il contribuente nel caso di cui ci occupiamo), versando imposte, sanzioni ridotte ed interessi, chiudendo definitivamente la questione, non avendo più nessun diritto ad impugnare, venendo a mancare la causa petendi. Francesco Buetto 23 Novembre 2009 6