Informativa per la clientela di studio N. 5 del 11.01.2017 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Dichiarazione fiscale omessa Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarle gli aspetti legati all omessa presentazione della dichiarazione fiscale relativa al periodo d imposta 2015 (Modello Unico/2016). Introduzione Per chi non ha presentato il Modello Unico/2016 (periodo d imposta 2015) entro il 30/09/2016 (termine ordinario) e non lo ha fatto nemmeno entro i successivi 90 giorni (ossia entro il 29/12/2016) si è ormai configurata l omissione dichiarativa e troverà applicazione la sanzione piena prevista al riguardo e che sarà irrogata direttamente dall Agenzia delle Entrate. A tal proposito, infatti, si ricorda che chi non aveva presentato la propria dichiarazione fiscale entro il 30/09/2016 poteva rimediare: presentandola entro il 29/12/2016 (c.d. dichiarazione tardiva ); versando contestualmente una sanzione pari a 25 euro per ciascuna dichiarazione di cui si componeva il modello tardivo. DICHIARAZIONE OMESSA Definizione Sanzione Cosa può fare il contribuente Dichiarazione non presentata entro il termine ordinario e nemmeno entro i successivi 90 giorni Sanzione piena prevista per l omissione dichiarativa Nulla è possibile fare per rimediare all omissione dichiarativa (il contribuente deve attendere l irrogazione della sanzione piena da parte dell Agenzia delle Entrate). 1
La sanzione per l omissione Dunque, la dichiarazione (redditi, IRAP, ecc.) si considera omessa se non presentata nel termine ordinario (30/09) e nemmeno entro i 90 giorni successivi (ossia 29/12). Nel caso in cui si configuri omessa dichiarazione, trovano applicazione le seguenti sanzioni piene, che puniscono il solo fatto di aver omesso la presentazione. Sistema sanzionatorio Omessa dichiarazione dei redditi (Art. 1, comma 1, D.lgs. n. 471 del 1997) Ipotesi Sanzione Dal 120 al 240% delle imposte Dichiarazione redditi omessa dovute con un minimo di 250 euro (con imposte dovute) Dichiarazione redditi omessa (senza imposta dovuta) Da 250 euro a 1.000 euro (raddoppiabile per i soggetti obbligati alla tenuta della scritture contabili) Se la dichiarazione omessa è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta successivo, e comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui si abbia avuto formale conoscenza. Dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Da euro 150 a euro 500 (in caso di imposte non dovute). Volendo applicare il predetto sistema sanzionatorio al Modello Unico/2016 omesso, ne deriva che: Sistema sanzionatorio MODELLO UNICO/2016 OMESSO Ipotesi Modello Unico/2016 non presentato entro il 30/09/2016 e nemmeno entro il 29/12/2016 ma entro il 30/09/2017 Modello Unico/2016 non presentato entro il 30/09/2016 e nemmeno entro il 29/12/2016 ma oltre il 30/09/2017 Sanzione Dal 60% al 120% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 200. Da euro 150 a euro 500 (in caso di imposte non dovute). Dal 120 al 240% delle imposte dovute con un minimo di 250 euro Da 250 euro a 1.000 euro se non sono dovute imposte (raddoppiabili per i soggetti obbligati alla tenuta della scritture contabili) 2
Ne consegue che qualora il contribuente abbia omesso la propria dichiarazione fiscale (ossia non l abbia presentata entro il 30/09 e nemmeno entro il 29/12) se è vero che nulla può più fare per evitare l irrogazione della sanzione piena, gli conviene quantomeno inviarla entro il 30/09/2017 così da alleggerire la sanzione stessa. Il ravvedimento delle sole imposte Se da un lato è assodato che una volta omessa, ossia una volta che il contribuente abbia lasciato passare anche il 29/12 senza presentare la dichiarazione, questi non può fare più nulla per sanare l omissione (ma come detto deve attendere l irrogazione della sanzione piena da parte dell Agenzia delle Entrate), può tuttavia sempre sanare (con ravvedimento) le eventuali imposte che scaturiscono dalla dichiarazione omessa e non versate a suo tempo nei termini ordinari. Se dalla dichiarazione omessa dovesse risultare un credito d imposta, questi non è perso ma è possibile chiederne il rimborso mediante presentazione di apposita istanza all Agenzia delle Entrate. Si ricorda che, i termini ordinari per il versamento delle imposte da Modello Unico/2016 erano i seguenti: 16 giugno (o 18 luglio con maggiorazione dello 0,40%) se trattasi di contribuente NON interessato dalla proroga DCPM dello scorso 15 giugno 2016; 6 luglio (o 22 agosto con maggiorazione dello 0,40%) se trattasi di contribuente interessato dalla proroga DCPM dello scorso 15 giugno 2016. Il sig. Rossi (non titolare di partita IVA) non ha presentato entro il 30/09/2016 la propria dichiarazione dei redditi e nemmeno l ha presentata tardivamente entro il 29/12. Dunque, egli ha omesso la dichiarazione. Dalla stessa dichiarazione scaturiva un saldo IRPEF 2015 di euro 700, nemmeno versato a suo tempo. A questo punto al contribuente: conviene comunque presentare la dichiarazione entro il 30/09/2017 (in questo modo la sanzione piena irrogabile nei sui confronti per l omissione dichiarativa è ridotta rispetto a se lasciasse passare anche il 30/09/2017); può provvedere al versamento (con ravvedimento) del saldo IRPEF di 700 euro non versato il 16/06/2016. In particolare: Presentando la dichiarazione omessa entro il 30/09/2017, la sanzione piena irrogabile verso il sig. ROSSI sarà quella che va dal 60% al 120% dell'ammontare 3
delle imposte dovute, con un minimo di euro 200; Ravvedendo ora l omesso versamento del saldo IRPEF (il ravvedimento deve decorrere dal 16/06/2016, trattandosi di soggetto non interessato dalla proroga) applicherà la sanzione del 3,75% (ravvedimento lungo) cui aggiungere gli interessi al tasso annuo legale per ogni giorni di ritardo (dal 16/06/2016 al giorno in cui ci si ravvede). A proposito delle sanzioni da ravvedimento applicabili per l omesso/insufficiente versamento del tributo si riporta la tabella che segue, in cui si può notare che la sanzione varia a seconda del momento in cui si ci ravvede. Sanzione da ravvedimento (Omesso/insufficiente versamento del tributo) Periodo in cui ci si ravvede Dal 1 al 14 giorno (c.d. ravvedimento sprint) Sanzione ridotta da ravvedimento Art. 13 D.Lgs. 472/1997 0,1% (ossia 1/10) per ciascun giorno di ritardo, con una sanzione massima di 1,4% se ci si ravvede il 14 giorno Dal 15 al 30 giorno 1,5% Dal 31 al 90 giorno 1,67% Oltre il 90 giorno ed entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo in cui è stata commessa la violazione Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione 3,75% 4,29% 5% Per quanto riguarda gli interessi: il tasso annuo legale per il 2016 era dello 0,2%; il tasso annuo legale 2017 è dello 0,1%. 4
Denominazione Codice fiscale/partita iva Recapiti necessari al fine di eventuali comunicazioni dell amministrazione finanziaria MAIL TELEFONO FAX - Riproduzione riservata - Distinti saluti Lo Studio ringrazia per l attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse 5