TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI. Art. 1 - OGGETTO

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CONVENZIONE PER L ISTITUZIONE DELL UFFICIO UNICO DI POLIZIA MUNICIPALE DENOMINATO CORPO ASSOCIATO POLIZIA MUNICIPALE MONTEVARCHI-TERRANUOVA BRACCIOLINI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E SERVIZI DI POLIZIA MUNICIPALE IN FORMA ASSOCIATA. L anno duemilanove (2009) il giorno ventiquattro (24) del mese di Aprile presso la sala consiliare del Comune di Terranuova Bracciolini, con il presente atto cui intervengono: Il Comune di Montevarchi, nella persona del Sindaco pro-tempore Giorgio Valentini, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 23.11.2006. Il Comune di Terranuova Bracciolini, nella persona del Sindaco pro-tempore Amerighi Mauro, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 19.12.2006. PREMESSO che l art. 30 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 prevede la possibilità di associazione tra i comuni per la gestione dei servizi, mediante la costituzione di uffici comuni ai quali è affidato l esercizio di funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all accordo; che l art. 1, 2 comma della legge n. 65/1986 stabilisce che I Comuni possono gestire il servizio di Polizia Municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato ; che ai sensi dell art. 4 della legge n. 65/1986, i comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di Polizia Municipale che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire, tra l altro, che l ambito ordinario dell attività sia quello del territorio dell ente di appartenenza o dell ente presso cui il personale sia stato comandato; che ai sensi dell art. 5 della legge 65/1986, il personale che svolge servizio di Polizia Municipale esercita anche funzioni di polizia giudiziaria, funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e il servizio di polizia stradale; che ai sensi della legge regionale n. 12/2006, più Comuni possono accordarsi per l istituzione e la gestione del servizio di Polizia Municipale in forma associata, definendo d intesa fra loro le modalità essenziali di svolgimento della funzione associata; che con Delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 24.01.1992 del Comune di Montevarchi e Delibera del Consiglio Comunale n. 832 del 16.11.1989 del Comune di Terranuova Bracciolini sono stati approvati i Regolamenti dei due Corpi di Polizia Municipale contenenti anche la determinazione dei servizi da svolgere con l armamento in dotazione; CONSIDERATO - che con nota n. 7353/2004 del 10 settembre 2004, il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d Appello di Firenze, in risposta ad un quesito formulato dalla Regione Toscana, ha espresso un orientamento interpretativo alla stregua del quale l ambito territoriale di svolgimento del servizio associato di Polizia

Municipale ex art. 30 del D.lgs 267/2000 è costituito dall insieme del territorio dei Comuni associati; - che in data 20.01.2007 i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini hanno sottoscritto una convenzione per l esercizio associato del Servizio di Polizia Municipale; - Che con deliberazioni della Giunta Comunale n. 46 del 15.03.2007 e n. 170 del 17.07.2008 del Comune di Montevarchi e deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del 15.03.2007 e n. 142 del 22.07.2008 del Comune di Terranova Bracciolini, a norma dell art. 1, comma 4, della convenzione hanno esteso i servizi oggetto della gestione associata; - che i Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini hanno consolidato l esperienza di una organizzazione strutturale ed operativa che ha consentito l organizzazione giornaliera di due turni di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e l organizzazione di un terzo turno di vigilanza in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare. TUTTO CIO PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - OGGETTO 1. La presente convenzione è stipulata ai sensi dell art. 30 del D.lgs. 18.08.2000 n 267, della legge 65/1986, nonché della legge regionale n. 12 del 03.04.2006 ed ha per oggetto l istituzione dell ufficio comune di Polizia Municipale denominato Corpo Associato Polizia Municipale Montevarchi Terranuova Bracciolini. 2. Il Corpo Associato svolge tutte le funzioni e i servizi previsti dalle leggi dello Stato, della Regione e dai regolamenti dei singoli Comuni. A titolo esemplificativo: a) Vigila sull osservanza delle leggi e dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la polizia amministrativa, l edilizia, il commercio, i pubblici esercizi, l igiene, l ambiente ed i tributi locali; b) svolge servizi di polizia stradale; c) vigila affinché siano osservate le disposizioni impartite dai Sindaci o assessori delegati delle singole amministrazioni comunali a tutela del rispettivo patrimonio comunale; d) presta soccorso in caso di disastri e pubbliche calamità, nonché di privati infortuni, concorrendo con gli altri servizi operanti nel settore alle funzioni di protezione civile attribuite ai Comuni secondo le modalità previste dai piani comunali per la Protezione Civile; e) attende ai servizi di informazione, di raccolta di notizie, di accertamento e di rilevazione richieste dagli altri uffici comunali e alle altre Autorità e uffici autorizzati; f) assolve le funzioni di Polizia Amministrativa attribuite ai Comuni; g) presta servizio d ordine, di vigilanza, di scorta e di rappresentanza richiesti per l espletamento dei compiti istituzionali dei Comuni aderenti alla gestione associata;

h) coopera, nei limiti e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge, al mantenimento dell ordine e della sicurezza pubblica, per assicurare l incolumità e la tutela delle persone e della proprietà pubblica e privata; i) accerta e persegue gli illeciti amministrativi di competenza, curandone le procedure fino alla completa definizione e secondo le disposizioni interne; j) ottempera alle disposizioni di servizio e alle attribuzioni di propria competenza; k) segnala le deficienze e gli inconvenienti rilevati nei servizi pubblici e le cause di pericolo per la pubblica incolumità; l) presta il supporto amministrativo agli altri uffici dei Comuni partecipanti, per lo svolgimento, a richiesta, di funzioni e attività di competenza della Polizia Municipale; m) provvede all unificazione e allo scambio di banche dati delle polizie municipali dei Comuni partecipanti; n) cura la gestione delle procedure di gara per la fornitura di beni e servizi per le necessità dell ufficio e delle polizie municipali dei Comuni partecipanti, ad eccezione di quelli relativi alla formazione del personale; o) propone uno o più regolamenti attinenti l organizzazione e lo svolgimento dei servizi oggetto della gestione associata; p) costituisce una struttura operativa unica per le comunicazioni di servizio; q) propone la formazione del personale del Corpo Associato all Ufficio Associato del Personale. 3. In particolare, in considerazione dell attività del Corpo Associato, le funzioni svolte e i provvedimenti adottati dal personale assegnato, a prescindere dall Ente di appartenenza, sono espletati per conto del Comune territorialmente competente. Nel caso di accertamento di violazioni, a prescindere dall Ente di appartenenza, qualora le funzioni previste dall art. 18 della Legge 24.11.1981 n 689 siano demandate al Comune, le stesse sono svolte dall Amministrazione nel cui territorio è rilevata la violazione. Art. 2 - FINALITA 1. Scopo della presente convenzione è quello di consentire la gestione di funzioni e servizi di Polizia Municipale attraverso l impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate, perseguendo l uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di intervento, anche attraverso comuni percorsi formativi e di aggiornamento. 2. Il Corpo Associato è finalizzato altresì a garantire un migliore presidio del territorio e una presenza coordinata finalizzata alla prevenzione e ai controlli in materia di polizia amministrativa locale di competenza della Polizia Municipale, ai sensi della vigente normativa statale e regionale, nel territorio dei Comuni di Montevarchi e Terranuova Bracciolini. 3. Per le finalità di cui alla presente convenzione viene conferito al comune di Montevarchi il ruolo di ente responsabile della gestione associata, presso il quale è costituito il Corpo Associato. 4. L organizzazione della forma associata deve essere improntata ai seguenti principi: a. attenzione alle esigenze dell utenza; b. puntuale rispetto dei termini di svolgimento delle attività amministrative; c. uniforme interpretazione e applicazione delle norme comuni;

d. standarizzazione della modulistica e delle procedure per quanto consentito dalle norme applicabili; e. applicazione costante, ove possibile, delle innovazioni tecnologiche che consentono di semplificare i procedimenti, dare speditezza ai rapporti con l utenza, assicurare tempestività ed efficacia al pronto intervento per migliorare l attività di programmazione e di controllo. 5. Il Corpo Associato: a. garantisce l organizzazione giornaliera di due turni di vigilanza sul territorio in servizio antimeridiano e pomeridiano, compresi i festivi e l organizzazione di un terzo turno di vigilanza in servizio serale-notturno per almeno centoventi giorni, anche non consecutivi, per ogni anno solare; b. è dotata di una struttura operativa centralizzata per tele comunicazioni di servizio, attiva tutti i giorni dell anno, in concomitanza con gli orari del servizio di vigilanza; c. permette l attivazione di controlli di polizia amministrativa locale nell arco delle ventiquattro ore, compresi i festivi; d. garantisce il servizio di rilevamento degli incidenti stradali con danni alle persone o rilevanti conseguenze sulla circolazione stradale nei due turni giornalieri ordinari e nel turno serale-notturno. 6. Il Corpo Associato effettua periodicamente la verifica degli adempimenti di competenza che non risultano strettamente inerenti l attività istituzionale della Polizia Municipale e ne riferisce alla Conferenza dei Sindaci per le eventuali determinazioni conseguenti. Art. 3 - AMBITO TERRITORIALE 1. L ambito territoriale per lo svolgimento dei servizi e delle attività di Polizia Municipale di cui all articolo 1 è individuato nel territorio dei Comuni aderenti alla convenzione. 2. Sul territorio dei predetti Comuni gli appartenenti alla Polizia Municipale rivestono le qualità di cui all art. 5 della legge 65/1986 e portano l arma in dotazione per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi associati. 3. Il Corpo Associato può collaborare con altri comuni limitrofi, previo accordo con le amministrazioni interessate, senza pregiudicare le finalità di cui all articolo 2, comma 5. Detti accordi sono comunicati al Prefetto. CAPO II DISCIPLINA DELLE FUNZIONI Art. 4 - REGOLAMENTO 1. Il Regolamento del Corpo Associato Polizia Municipale disciplina l organizzazione, e le modalità di esercizio del servizio. 2. Al fine di rendere la presente convenzione immediatamente operativa, il Regolamento è approvato contestualmente alla presente convenzione. Eventuali modifiche al Regolamento potranno essere apportate disgiuntamente dalla presente Convenzione.

CAPO III RAPPORTI TRA I SOGGETTI CONVENZIONATI Art. 5 - DURATA E CESSAZIONE DEL VINCOLOASSOCIATIVO. ADESIONE DI ALTRI COMUNI. 1. La durata della convenzione viene stabilita in anni dieci, decorrenti dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula del presente atto. 2. In assenza di recesso formalizzato ai sensi del comma 3, la convenzione si considera tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di dieci anni. 3. Il recesso di un Comune, prima dello scadere dei termini, previa deliberazione del Consiglio comunale, dovrà essere comunicato mediante lettera raccomandata all altro Comune entro il 30 settembre e decorrerà dal 1 gennaio dell anno successivo. Dalla medesima data cessa l efficacia della presente convenzione. 4. I Comuni partecipanti alla gestione associata possono sciogliere il vincolo associativo in qualsiasi momento, di comune accordo. 5. In caso di cessazione della gestione associata, la Conferenza dei Sindaci definisce la destinazione delle dotazioni acquisite nell ambito della gestione medesima, risultanti da un apposito piano di successione. Il personale, comandato, distaccato o trasferito, coinvolto nella gestione associata è reintegrato nelle funzioni all interno del Corpo dell Ente di appartenenza. 6. A seguito di espressa richiesta, su parere favorevole della Conferenza dei Sindaci, previa deliberazione dei singoli Consigli Comunali dei Comuni interessati e modifica della presente convenzione, altri Comuni potranno essere ammessi a partecipare alla presente gestione associata. A tal fine saranno chiamati a partecipare alle spese di gestione secondo i criteri di riparto stabiliti nei successivi articoli. Art. 6 - CONFERENZA DEI SINDACI 1. Con la sottoscrizione della presente convenzione è istituita la Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti o dai loro delegati. Alla conferenza sono attribuite le seguenti funzioni: a. determinazione degli indirizzi programmatici e gli obiettivi comuni da perseguire; b. approvazione del programma annuale di attività; c. esame ed approvazione del piano economico di spesa nonché del relativo prospetto di ripartizione delle spese; d. esame del consuntivo predisposto dal responsabile della struttura unica, attinente il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi della gestione medesima; e. espressione del parere sulla richiesta di ammissione alla gestione associata da parte di ulteriori Comuni; f. risoluzione dei problemi interpretativi che dovessero sorgere nell applicazione della presente convenzione; g. individuazione del dipendente che sarà nominato, secondo le procedure dell ente responsabile della gestione associata, responsabile del Corpo Associato; h. approvazione di una relazione annuale sul servizio svolto in forma associata, predisposta dal responsabile del Corpo Associato e da comunicare ai singoli Consigli Comunali;

i. espressione parere sulla proposta di articolazione strutturale del Corpo Associato; j. espressione del parere sulla nomina del Vice-Comandante; k. approvazione del piano per la destinazione dei beni acquisiti mediante cofinanziamenti in caso di scioglimento, scadenza o recesso dalla presente convenzione. 2. La conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune di Montevarchi e si riunisce almeno due volte all anno e comunque ogni volta che uno dei Sindaci ne faccia richiesta. Assume le sue determinazioni all unanimità. 3. Alle riunioni della conferenza partecipa, ove richiesto, il responsabile del Corpo Associato, con funzioni tecnico-consultive. Alle riunioni può esser invitato altro personale dipendente la cui presenza sia ritenuta utile e funzionale alle decisioni da assumere. Art. 7 - PIANO D ATTIVITÀ E RENDICONTO DI GESTIONE 1. Il piano annuale d attività è lo strumento di pianificazione che viene approvato ogni anno dalla Conferenza dei Sindaci e che definisce gli obiettivi annuali della gestione associata e assegna le risorse, sia economiche che di personale, necessarie al raggiungimento dei suddetti obiettivi. 2. Il rendiconto annuale della gestione associata è costituito da un documento economicofinanziario riepilogativo desunto dai risultati della gestione annuale. 3. Il rendiconto viene sottoposto all approvazione della Conferenza dei Sindaci, unitamente alla relazione illustrativa delle risorse impiegate e dei risultati conseguiti. Il rendiconto è trasmesso agli enti aderenti. Art. 8 - RESPONSABILE DELLA GESTIONE ASSOCIATA 1. Il Sindaco del Comune responsabile della gestione associata nomina, in accordo con gli altri Sindaci il responsabile del Corpo Associato a cui viene attribuita la qualifica di Comandante. In caso di assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal Vice- Comandante. 2. La dotazione organica del servizio sarà definita annualmente, in relazione agli indirizzi programmatici di cui all art. 7, comma 1. 3. Al Comandante del Corpo Associato, oltre ai compiti previsti dal Regolamento, sono attribuiti altresì i seguenti compiti: a. l adozione degli atti di organizzazione e delle procedure di funzionamento dei servizi associati; b. la verifica ed il controllo delle attività gestite in forma associata; c. la predisposizione della modulistica uniforme; d. le proposte di semplificazione ed innovazione tecnologica da applicare omogeneamente; e. la formulazione di indicazioni e direttive sia in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali sia alla modalità di svolgimento del servizio; f. la definizione di programmi e argomenti per le attività formative necessarie per la formazione del personale; g. la gestione e direzione del personale in distacco nello svolgimento dei servizi; h. la formulazione alla Conferenza dei Sindaci della proposta di articolazione strutturale del Corpo Associato, secondo criteri di razionale suddivisione dei compiti e di flessibilità;

i. la nomina dei responsabili di tutte le strutture ed unità operative con la determinazione dei conseguenti rapporti gerarchici del personale; j. nomina del Vice-Comandante; k. la predisposizione del piano annuale di attività; l. il rendiconto annuale della gestione associata; m. la predisposizione del piano di successione di cui all art. 5, comma 5. Art. 9 - ORGANIZZAZIONE 1. La gestione tecnico-organizzativa delle funzioni e dei servizi associati è affidata al Comandante del Corpo Associato, che si attiene alle determinazioni della Conferenza dei Sindaci e risponde ad essa dell impiego tecnico-operativo del personale assegnato all ufficio medesimo. 2. Il Corpo Associato ha una sede centrale nel Comune di Montevarchi e una sede distaccata nel Comune di Terranuova Bracciolini. 3. Il personale di Polizia Municipale impiegato in servizio su tutto il territorio interessato dalla presente convenzione è sottoposto di volta in volta all autorità del Sindaco del Comune nel territorio del quale si trova ad operare. 4. Il personale mantiene rapporto organico con l Ente di appartenenza, è funzionalmente distaccato presso il Corpo Associato e dipende dal Comandante della struttura medesima, da cui riceve disposizioni ed indirizzi di servizio ed a cui risponde per eventuali inadempienze. 5. Le Amministrazioni Comunali partecipanti alla presente Convenzione si impegnano, anche attraverso il confronto con le rappresentanze sindacali, ad omogeneizzare ed uniformare i rispettivi contratti integrativi decentrati nelle parti riguardanti la Polizia Municipale, prevedendo idonee forme di incentivazione per il personale impiegato nel servizio associato. 6. I Comuni provvedono con atti di organizzazione ad attribuire al Corpo Associato il personale necessario per lo svolgimento dei servizi, delle funzioni e delle attività associate. Art. 10 - RISORSE FINANZIARIE 1. Il Comune di Montevarchi, ente responsabile della gestione associata, istituisce nel proprio bilancio e nel PEG, un apposito centro di costo denominato Servizi, funzioni e attività associati di Polizia Municipale, ove troveranno allocazione tutte le spese inerenti la presente convenzione. 2. Ogni amministrazione partecipante fa fronte, per quota, all acquisto delle attrezzature e delle dotazioni che si renderanno necessarie per l allestimento e l ordinario funzionamento del Corpo Associato. Le spese vengono ripartite in ragione della popolazione residente al 31 dicembre dell anno precedente a quello di riferimento. Il Comandante del Corpo Associato, a tal fine, presenta annualmente all approvazione della Conferenza dei Sindaci un piano economico di spesa per il funzionamento dei servizi svolti in forma associata. Se approvato, detto conto economico viene inserito, unitamente alle relative risorse, per intero nel bilancio di previsione del Comune responsabile della gestione associata, che si attiverà per la spesa ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi. 3. Il Comune di Terranuova Bracciolini, da parte sua, si obbliga a versare la quota di propria spettanza al Comune di Montevarchi secondo le seguenti scadenze: - 50% entro il 30 marzo dell anno in corso; - il restante 50% entro il 30 giugno dell anno in corso.

4. La Conferenza dei Sindaci può stabilire che per determinate spese il Comandante del Corpo Associato possa operare sui PEG dei due Comuni, individuati dalle singole Amministrazioni, all uopo assegnati. Art. 11 - ENTRATE 1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, gestiti dal Corpo Associato, verranno introitati dal Comune capofila e versati trimestralmente al Comune nel quale la violazione è stata accertata. 2. Eventuali contributi concessi dalla Regione o dallo Stato, a titolo di incentivazione della gestione associata, saranno introitati dal Comune di Montevarchi quale Ente responsabile e gli stessi dovranno essere destinati a sostegno del Corpo Associato Polizia Municipale. CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI Art. 12 - PROPRIETA DEI BENI 1. I beni acquistati individualmente per l espletamento delle funzioni previste dalla presente convenzione sono di proprietà del Comune che le ha acquistate indipendentemente dalla durata della convenzione e da eventuali recessi. 2. In caso di scioglimento, scadenza o recesso dalla presente convenzione per i beni acquisiti con i finanziamenti di entrambi i Comuni la decisione è rimessa al piano di cui all art. 5, comma 5 ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci. Art. 13 - COMUNICAZIONE 1. Copia della presente convenzione sarà inviata al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Arezzo ed al Sig. Prefetto di Arezzo, per quanto di competenza. 2. Il responsabile dell Ufficio comune curerà i rapporti con gli uffici dello Stato competenti per quanto necessario all ordinato svolgimento delle funzioni statali. Art. 13 - NORME TRANSITORIE 1. La presente convenzione, a far data dalla sua sottoscrizione, sostituisce a tutti gli effetti la convenzione precedente, stipulata in data 20.01.2007. 2. Tutti i procedimenti in corso continueranno ad essere gestiti dal Corpo Associato in continuità con la precedente Convenzione. La presente Convenzione, al fine di garantire la continuità amministrativa, subentra in tutti i rapporti instaurati dalla gestione associata con la precedente convenzione. Art. 14 - NORMA FINALE 1. Le Amministrazioni Comunali di Montevarchi e Terranuova Bracciolini confermano l inquadramento con qualifica dirigenziale del Comandante del Corpo Associato. Le stesse amministrazioni si impegnano, inoltre, ad adeguare e mantenere gli organici delle proprie

strutture di Polizia Municipale ad un numero di addetti non inferiore ad un addetto ogni 1250 abitanti, integrando la suddetta dotazione organica, per i Comuni con superficie territoriale maggiore di quella del Comune capofila, di n. 1 unità di personale per ogni frazione di superficie eccedente compresa tra i 16 e i 30 Kmq.. 2. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alle norme del codice civile applicabili e alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della convenzione, nonché al Regolamento approvato unitamente alla presente Convenzione. Letto, approvato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra. IL SINDACO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI. IL SINDACO DEL COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI.