Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (L.R. n. 2 del 17.01.2002 art. 21 )



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Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane (L.R. n. 2 del 17.01.2002 art. 21 ) (Aiuto di Stato conforme al Regolamento (CE) N. 69/2001 della Comunità del 12 gennaio 2001 - pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 13 febbraio 2001) 1. Finalità Il Fondo di rotazione è uno strumento che prevede la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane per favorire lo sviluppo del settore interessato. 2. Requisiti e soggetti beneficiari Possono beneficiare degli interventi del Fondo le imprese aventi tutti i seguenti requisiti: le imprese artigiane così come definite dall art. 3 della legge n. 443 del 1985, nonché i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all art. 6 della medesima legge; sede operativa nel Veneto; attività prevalente del beneficiario e iniziativa agevolata rientranti nel campo di applicazione del Regolamento CE n. 69/2001; iniziativa agevolata ubicata nel Veneto. 3. Esclusione dai benefici Sono esclusi dai benefici del Fondo: le imprese operanti nel settore dei trasporti; gli aiuti a favore di attività connesse alla produzione, alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti elencati nell allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità Europea (agroindustria); gli aiuti a favore di attività connesse all esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all attività di esportazione; gli aiuti condizionati all impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati. Qualora il soggetto richiedente, in relazione alla specifica iniziativa, abbia titolo di ammissione ai benefici di altri fondi di rotazione territoriali previsti da leggi nazionali, regionali o da interventi comunitari, e qualora tali fondi siano gestiti dalla stessa Veneto Sviluppo SpA e presentino risorse sufficienti per consentire il finanziamento agevolato richiesto, quest ultima può provvede d ufficio a inoltrare la domanda di agevolazione al fondo di rotazione pertinente. 4. Tipologie di intervento Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento: spese di investimento per: acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili, impianti, macchinari (nuovi e usati rigenerati da rivenditore autorizzato) e attrezzature *(nuove), nonché automezzi e natanti (nuovi) in conto proprio e mezzi di trasporto (nuovi, targati e non targati) destinati all attività artigiana con esclusione delle autovetture non in versione autocarro

e van **; acquisto di terreni destinati a insediamenti produttivi; spese tecniche per consulenza, progettazione, direzione e contabilità lavori, coordinamento della sicurezza nella misura massima complessiva del 10% delle spese ammissibili; immobilizzazioni immateriali (investimenti in trasferimento di tecnologia attuati mediante acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate); riequilibrio finanziario aziendale finalizzato a interventi a sostegno del capitale circolante ed effettuato per importo non superiore al 20% del magazzino medio rilevato dai bilanci degli ultimi tre esercizi; consolido passività bancarie a breve finalizzato a interventi di consolidamento di debiti bancari contratti a breve termine e/o operazioni di ristrutturazione finanziaria connesse a investimenti. Possono essere consolidati esclusivamente gli scoperti di conto corrente bancario (affidamenti per cassa); l'importo massimo consolidabile è quello risultante dalla sommatoria dei saldi di tutti i c/c per elasticità di cassa di cui sopra, avuto riguardo al minore tra gli importi rinvenenti alla scadenza degli ultimi due trimestri solari precedenti alla data di presentazione della domanda. In caso di affidamenti promiscui è necessario produrre una dichiarazione dell Istituto di credito interessato. *Il costo minimo delle attrezzature è stabilito in 500,00 per singola voce. ** la qualifica di "auovettura" si riferisce alla tipologia costruttiva del mezzo, a prescindere da eventuali modalità di omologazione, come ad es.: "autovetture omologate autocarro", e altre dizioni similari. 5. Ammissibilità delle spese Non sono ammissibili le spese fatturate oltre i 6 mesi antecedenti la data della domanda di agevolazione. Alla presentazione della domanda le spese per gli investimenti ammissibili non dovranno comunque risultare fatturate per oltre il 30% dell ammontare ammesso all agevolazione. In sede di prima applicazione del Fondo di rotazione, fino alla data del 31/12/2002, verranno considerati ammissibili programmi di spesa anche già realizzati per oltre il 30%, purché fatturati successivamente alla data del 30 settembre 2001. Gli investimenti devono essere realizzati ed i relativi finanziamenti totalmente erogati entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ammissione alle agevolazioni. 6. Forme di intervento Il Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per l erogazione di finanziamenti agevolati. 7.Importo delle operazioni L importo del finanziamento può coprire fino al 100% del costo (iva esclusa) sostenuto per la realizzazione degli interventi ammessi ad agevolazione. Le operazioni potranno essere delle seguenti categorie di importi: A. compreso tra 8.000,00 ed 26.000,00 B. compreso tra 26.000,00 ed 260.000,00. I limiti di ammissibilità sopra indicati alle lettere A) e B) fanno riferimento alla singola impresa richiedente, e sono relativi alla sommatoria di tutti i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo in questione nelle suddette categorie di importi, compresi i residui in essere. In ogni momento, quindi, la sommatoria di detti importi residui e dei nuovi finanziamenti in richiesta, non può superare i limiti indicati, per ciascuna categoria di importi. In ogni caso le operazioni sono soggette al rispetto della disciplina europea in materia di aiuti

di stato, come contemplato nel successivo art. 11. 8. Durata delle operazioni La durata delle operazioni di finanziamento va da un minimo di 36 mesi a un massimo di 84 mesi. 9.Tasso agevolato per l impresa Il tasso agevolato iniziale a carico dell impresa posto che i finanziamenti sono realizzati con il sistema del fondo di rotazione a doppia provvista - una delle banche regolata a tasso variabile non superiore a quello stabilito con la presente direttiva * e l altra pubblica del Fondo di rotazione regolata a tasso fisso zero risulta essere il tasso indicato o un tasso inferiore liberamente negoziato, ridotto al massimo del: 50 % per i finanziamenti fino a 26.000,00 30 % per i finanziamenti oltre 26.000,00 in relazione diretta al concorso della provvista del Fondo di rotazione al finanziamento. *il tasso annuo massimo indicato, inteso come misura massima applicabile alla provvista privata dalle banche e società di leasing, è l Euribor a 6 o 3 mesi (in base alla periodicità del finanziamento divisore 360) media mese precedente a quello della erogazione aumentato di uno spread massimo di 1,5 punti annui. 10.Garanzie Gli interventi del Fondo vengono concessi alle richieste di finanziamento corredate da idonea garanzia rilasciata dagli organismi di garanzia artigiani di cui alla L.R. n. 48 del 1993, art. 2 comma 1 lett. b), c), d), e). 11.Rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di stato I benefici per le imprese artigiane a valere sul Fondo di rotazione sono concessi in osservanza alla regola comunitaria del "deminimis" in base alla quale gli aiuti pubblici percepiti non devono superare l importo di 100.000,00 in un periodo di tre anni. Verranno rispettate in ogni caso le normative settoriali in vigore in materia di aiuti di stato. Per quanto concerne il calcolo dell elemento di aiuto, Veneto Sviluppo SpA si atterrà alle disposizioni vigenti impartite dalla Commissione Europea e dalla competente Direzione Generale per la concorrenza. In particolare si dovrà calcolare l equivalente sovvenzione lorda (ESL) valutando la differenza tra il tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e il tasso effettivo del finanziamento risultante, al momento dell erogazione, dalla media ponderata tra quello praticato dalla banca e il tasso, pari a zero, della provvista del Fondo. Veneto Sviluppo SpA provvede a dare comunicazione ai beneficiari dell'ammontare dell'elemento d'aiuto. I richiedenti sono obbligati a fornire alla Veneto Sviluppo SpA, (utilizzando il modello di autocertificazione di cui all'allegato 3 del modulo di domanda), informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti rientranti nel regime de minimis ricevuti nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, al fine di consentire l accertamento che il nuovo aiuto richiesto non faccia aumentare l importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nel periodo diriferimento oltre il massimale di cui sopra. 12.Procedure La domanda di ammissione al Fondo di rotazione va presentata dai richiedenti a Veneto Sviluppo SpA per il tramite degli organismi di garanzia di cui al precedente articolo 10.

L elenco degli intermediari finanziari convenzionati e degli organismi di garanzia è reperibile sul sito della Veneto Sviluppo SpA. Il modulo di dichiarazione-domanda da utilizzare, reperibile sul sito di Veneto Sviluppo SpA sopra indicato, deve essere presentato alla finanziaria entro 30 giorni dalla data di compilazione, corredato dalla seguente documentazione: copia visura CCIAA senza valore di certificazione; copia delibera di concessione dell affidamento da parte della banca; copia dell'ultimo bilancio; breve relazione con notizie sull attività e lo sviluppo dell impresa, con specifica indicazione del piano di investimento, dettagliato in ogni singola spesa con il relativo costo o preventivo, accompagnato dal piano di copertura dell investimento; dichiarazione circa gli aiuti de minimis ricevuti nel triennio precedente; ogni altro documento ritenuto necessario e/o utile; in particolare per le iniziative di riequilibrio finanziario andranno presentati i bilanci degli ultimi tre esercizi, per le iniziative di consolido di esposizioni bancarie andranno presentati gli estratti conto di tutti gli affidamenti in essere relativi agli ultimi 2 trimestri. In caso di fidi promiscui, andranno prodotte anche dichiarazioni delle banche affidanti riportanti il saldo degli utilizzi per cassa alle scadenze di cui sopra, al netto degli anticipi sbf. In caso di ammissione all agevolazione da parte di Veneto Sviluppo SpA, la banca erogherà il finanziamento a seguito di presentazione della documentazione inerente l operazione ammessa, nel termine massimo di 15 giorni dal trasferimento dei fondi da parte di Veneto Sviluppo SpA. 13.Rendicontazione delle spese Tutte le spese ammesse all agevolazione devono esserecomprovate da copia delle fatture o da altra idonea documentazione che verrà presentata all Intermediario interessato. All'atto della rendicontazione la banca finanziatrice provvederà a controllare la quietanza delle stesse e apporrà l annullo. 14. Revoca delle agevolazioni La revoca delle agevolazioni viene disposta nei seguenti casi: a. agevolazione concessa sulla base di dati, dichiarazioni, notizie inesatti e/o reticenti b. sopravvenuta mancanza di requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all agevolazione nel periodo di durata del finanziamento (salvo il caso della sopravvenuta perdita del requisito per il riconoscimento della natura artigiana dell impresa se tale perdita è determinata dal superamento dei limiti massimi di manodopera occupata alle dipendenze stabiliti dall art. 4 della legge n. 443 del 1985 a seguito della realizzazione dell iniziativa agevolata) c. cessione, alienazione o distrazione dei beni oggetto dell agevolazione entro 5 anni dalla concessione dell agevolazione; d. cessazione dell attività dell impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento; e. cessione di azienda, o cessione del ramo d azienda, qualora siano ceduti beni oggetto di agevolazione e qualora l impresa intenzionata a subentrare nell agevolazione non dimostri di possedere i requisiti soggettivi di ammissibilità; f. qualora, a seguito dell effettuazione dell attività di controllo, si riscontri la non rispondenza del piano di investimenti ammesso all agevolazione con quanto effettivamente realizzato. Ai sensi dell art. 11 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 la revoca del finanziamento

comporta: I. la restituzione delle agevolazioni già erogate maggiorate dell interesse pari al tasso ufficiale di riferimento, aumentato di 3 punti percentuali; II. il pagamento di una sanzione amministrativa pari almeno al minimo di quanto previsto dall art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni; III. la possibilità, a fronte di garanzia fidejussoria, di concedere forme rateali di versamento per il recupero degli importi già erogati. Nel caso di rinuncia all agevolazione, comunicata tempestivamente dal beneficiario, non si applica la sanzione amministrativa e l obbligo di restituzione ha per oggetto gli importi dell agevolazione già erogati e i relativi interessi senza maggiorazioni. Eventuali reclami o ricorsi da parte degli interessati vengono esaminati dalla Regione che decide in merito. Riferimenti normativi : D.G.R. n. 1622 del 21/06/2002 Data ultimo aggiornamento : 01/10/2002