Oggetto: Trattamento fiscale degli omaggi natalizi prospetto riassuntivo

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Transcript:

A tutti i clienti Circolare Bolzano, 31 dicembre 2012 n. 49/2012 Oggetto: Trattamento fiscale degli omaggi natalizi prospetto riassuntivo In allegato trovate un prospetto riassuntivo sul trattamento fiscale degli omaggi natalizi sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini dell IVA. Non ci sono variazioni rispetto all anno scorso. Restano tuttavia le medesime difficoltà dell anno scorso, dovute principalmente alla classificazione poco chiara delle spese di rappresentanza. 1. Omaggi natalizi a clienti e fornitori Principio: gli omaggi natalizi sono spese di rappresen tanza In linea generale gli omaggi natalizi, esclusi quelli concessi a dipendenti, rientrano tra le spese di rappresentanza e sono soggetti a specifiche limitazioni sia ai fini delle imposte sui redditi che dell IVA. Prima di prendere in considerazione l importo massimo deducibile delle spese di rappresentanza bisogna tenere in considerazione quali costi sono da considerare spese di rappresentanza le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali del settore

1.1. Trattamento ai fini IVA Per individuare il trattamento degli omaggi ai fini dell IVA è necessario distinguere tra Principio beni che non sono oggetto dell attività esercitata, che sia essa commerciale o produttiva, e quei beni che sono oggetto dell attività produttiva o commerciale della società. 1.1.1. Beni non oggetto dell attività Per questi beni ai fini IVA valgono le disposizioni IVA di cui all art. 19-bis 1, lett. h), Beni non oggetto DPR n. 633/72: dell attività - l IVA è detraibile per i beni di costo unitario non superiore a Euro 25,82. - l IVA è per i beni con costo unitario superiore a Euro 25,82. Questa distinzione vale anche per la cessione gratuita di cibi e bevande: l Agenzia delle Entrate con la circolare n. 54/E del 19 giugno 2002 ha confermato che l IVA relativa all acquisto di cibi e bevande è detraibile se i costi sostenuti si riferiscono a spese di rappresentanza ed il loro costo unitario è non superiore ad Euro 25,82. Importante: nel caso di confezione unica è necessario considerare il costo dell intera confezione e non quello dei singoli componenti (ad esempio i classici cesti natalizi). La spedizione di omaggi di beni di terzi qualificati come spese di rappresentanza non è rilevante ai fini dell IVA, pertanto non è necessario emettere alcun documento fiscale (fattura, ricevuta ecc.). Risulta tuttavia opportuna l emissione di un documento di trasporto o documento analogo allo scopo di identificare il destinatario e provare l inerenza della spesa con l attività aziendale ai fini della deducibilità anche per le imposte sui redditi. 1.1.2. Beni oggetto della propria attività d impresa Per i beni oggetto della propria attività d impresa, ai fini dell IVA è irrilevante che il Beni oggetto valore del bene sia superiore o inferiore ad Euro 25,82. In questo caso se l impresa della sceglie di detrarre l IVA a credito relativa all acquisto deve assoggettare ad IVA la propria cessione, oppure rinunciare alla detrazione dell IVA all acquisto. In questo caso la attività d impresa consegna dell omaggio non rileva ai fini dell IVA. 1. L IVA all acquisto viene detratta: In questo caso la successiva cessione gratuita è soggetta ad IVA. La società in pratica può emettere una fattura al beneficiario dell omaggio con l applicazione dell IVA. Generalmente in relazione agli omaggi la rivalsa non viene operata e l IVA rimane quindi a carico del cedente che emette fattura senza però addebitare l IVA (omaggio senza rivalsa dell IVA ex art. 18 DPR n.633/72). In alternativa può essere emessa una autofattura per omaggi singola per ciascuna cessione o una globale su base mensile. Un altra possibilità consiste nel annotare le cessioni gratuite giornalmente su apposito registro degli omaggi. Nel caso ci si avvalga della fatturazione o autofatturazione differita è necessaria anche l emissione del ddt, che non necessita invece nel caso di fatturazione immediata.

A norma dell art 13, DPR n. 633/72 nel caso degli omaggi la base imponibile dell IVA non è individuata nel c.d. valore normale ma nel costo di acquisto dei beni oggetto dell omaggio. 2. Rinuncia alla detrazione dell IVA: l impresa può scegliere di non detrarre l IVA a credito relativa all acquisto dei beni oggetto dell attività e destinati ad essere ceduti come omaggio, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita. In questo caso la consegna dell omaggio al cliente è irrilevante ai fini IVA e non è necessario emettere fattura, autofattura o tenere il registro degli omaggi. 1.2. Trattamento ai fini delle imposte dirette Gli omaggi in genere sono considerati spese di rappresentanza e sono deducibili entro Imposte dirette determinati limiti. Pertanto, gli omaggi natalizi con un valore non superiore a 50 Euro sono integralmente deducibili e non vengono presi in considerazione per il calcolo del limite posto per le spese di rappresentanza. Se il limite del prezzo unitario viene superato, la deducibilità è ammessa soltanto nei limiti generali delle spese di rappresentanza (1,3% per ricavi fino a 10 milioni di Euro, 0,5% per ricavi da 10 fino a 50 milioni di Euro, 0,1% per un volume d affari superiore a 50 milioni di Euro). Il costo è determinato includendo l eventuale IVA non detraibile. IRAP Le spese di rappresentanza dal 2008, perlomeno per le società di capitali, sono ai fini IRAP, in quanto viene preso a riferimento il conto economico, senza considerare le variazioni fiscali (c.d. metodo di bilancio). Per le società di persone e le imprese individuali vige lo stesso criterio se è stata fatta l opzione per questa modalità di calcolo ai fini IRAP. 2. Omaggi di Natale a dipendenti La Circolare n. 34/E del 2009 ha confermato che quando la cessione gratuita di un bene Principio o servizio è effettuata a favore di dipendenti la stessa non può essere considerata spesa di rappresentanza. IVA Di conseguenza per i beni che non sono oggetto dell attività, l IVA sull acquisto dei beni è da considerare indipendentemente dall importo. Per i beni che sono oggetto dell attività l IVA può essere detratta e di conseguenza la cessione gratuita va assoggettata ad IVA. In questo caso può essere emessa una autofattura singola o una globale oppure si può tenere un registro degli omaggi, sul quale annotare l ammontare complessivo delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno. In alternativa in caso di cessione gratuita di beni che sono oggetto dell attività si può omettere di detrarre l IVA, in questo caso la cessione gratuita ai dipendenti è irrilevante

ai fini IVA. Imposte sui redditi Ai fini delle imposte dirette gli omaggi a dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa e costituiscono reddito imponibile in capo al dipendente se superiore a Euro 258,23 nel periodo d imposta. Se il limite di Euro 258,23 viene superato l intero importo è da tassare (e non solo la parte che eccede il limite). Attenzione: l esenzione vale solo per beni in natura. Se ai dipendenti viene corrisposto una somma in denaro, questo costituisce un reddito da tassare indipendentemente dall importo. Per il calcolo del limite devono essere sommate tutte le cessioni gratuite corrisposte al singolo dipendente nel corso per periodo d imposta. IRAP Ai fini IRAP gli omaggi a dipendenti secondo un interpretazione prudenziale rientrano nel costo del personale e sono quindi indeducibili ai fini IRAP. In dottrina si sostiene però la tesi che questi costi possano essere classificati sotto la voce B.14 del bilancio e che quindi siano deducibili per le società che determinano l IRAP con il metodo di bilancio (soprattutto società di capitali). 3. Lavoratori autonomi Per i liberi professionisti valgono le stesse disposizioni IVA delle imprese con la Regole per precisazione che gli omaggi non sono mai oggetto della propria attività. lavoratori Non sono quindi rilevanti ai fini IVA le cessioni gratuite di beni se di costo unitario non autonomi superiore a Euro 25,82 per le quali all acquisto non è stata detratta l imposta. Diversamente nel caso venga detratta l IVA all acquisto la relativa cessione gratuita deve essere assoggetta ad IVA. Di conseguenza si consiglia di non detrarre l IVA anche sui beni di costo unitario non superiore a 25,82 Euro al fine di non dover assoggettare ad IVA la successiva cessione. Ai fini delle imposte dirette anche per i lavoratori autonomi gli omaggi natalizi sono qualificati come spese di rappresentanza; vi sono alcune differenze rispetto ai limiti di deducibilità delle imprese: il limite di deducibilità delle spese di rappresentanza è pari all 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta; inoltre per i lavoratori autonomi rimane la deducibilità dei costi in base al principio di cassa, quindi i costi sono deducibili solo all atto del pagamento. Per l IRAP vale lo stesso principio come per l IRPEF. 4. Cene di natale Innanzitutto dobbiamo considerare che in questo caso non si tratta di cessione gratuita di Principio beni ma siamo nell ambito delle prestazioni gratuite di servizi. Il trattamento fiscale di queste spese di distingue a seconda che alla cena di Natale siano presenti esclusivamente dipendenti o anche terzi.

Cena di natale con i dipendenti In merito la Circolare n. 34/E del 2009 ha precisato che le cene di Natale organizzate dal datore di lavoro esclusivamente per i propri dipendenti non sono da considerare spese di rappresentanza. Di conseguenza: - ai fini delle imposte dirette la spesa è deducibile nel limite del 75% e nel limite del 0,5% dell ammontare delle spese sostenute per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100 TUIR), - ai fini IVA il costo non possiede il requisito dell inerenza con l esercizio dell impresa e pertanto è ; - ai fini IRAP il costo è deducibile solo per coloro che determinano l imponibile in base ai valori di bilancio. Cena di Natale con soggetti terzi Se alla cena di Natale sono presenti anche soggetti terzi rispetto all impresa, o potenziali clienti, la stessa rientra nelle spese di rappresentanza con la conseguenza che la relativa IVA è e il costo è deducibile nel limite dell ammontare massimo posto per le spese di rappresentanza (1,3%-0,5%-0,1%). 5. Buoni omaggio Nel fare i regali di natale, negli ultimi tempi si fa sempre maggior ricorso al dono di buoni omaggio/spesa per esempio per l acquisto di buoni per articoli sportivi o soggiorni in centri wellness. Trattamento questi buoni non possono essere considerati alla stregua di titoli rappresentativi di beni o L Agenzia delle Entrate, con risoluzione Nr. 21/E del 22 febbraio 2011, ha chiarito che IVA prestazioni. Ne consegue che l emissione di questi buoni non da luogo ad un anticipo del momento di effettuazione dell operazione. La vendita del buono omaggio ed il successivo dono al dipendente, cliente o fornitore, è dunque fuori campo IVA ex. Art. 2, comma 3 lettera a) DPR 633/1972. Effetti La dottrina ritiene che il trattamento straordinario di cui sopra sia da intendersi riferito al sulle solo ambito IVA; in ambito di imposte sui redditi restano infatti valide le norme generali, imposte così come esposte nelle pagine precedenti. Ne deriva che anche i buoni omaggi ai sui dipendenti sono deducibili dal reddito di impresa e costituiscono reddito imponibile in redditi capo al dipendente se di valore superiore a Euro 258,23. Da notare come la risoluzione Nr. 21/E dell Agenzia si applichi anche ai fornitori di tali buoni: all emissione dei buoni omaggio non deve essere emessa alcuna fattura con IVA. Il ricavo si realizza infatti solo al momento dell utilizzo del buono.

Tipologia Trattamento fiscale degli omaggi natalizi Imposte dirette IVA Acquisto Cessione 1. Omaggi a clienti e fornitori 1.1 Beni acquistati da terzi (non oggetto della attività propria dell azienda) Spese si rappresentanza (Iva esclusa) inferiore a detraibile Euro 25,82 (Iva inclusa) fino a Euro 50,00 (Iva inclusa) superiore Euro 50,00 Spese si rappresentanza spese si rappresentanza ded. con limiti (1,3%-0,5%- 0,1%) Fuori campo IVA 1.2 Beni che rientrano nell attività propria dell impresa spese si rappresentanza (Iva inclusa) inferiore a Euro 25,82 (Iva inclusa) fino a Euro 50,00 (Iva inclusa) superiore Euro 50,00 spese si rappresentanza spese di rappresentanza ded. con limiti (1,3%-0,5%- 0,1%) detraibile Rivalsa con emissione di fattura. Senza rivalsa con autofattura o tenuta del registro degli omaggi. Non soggetto ad IVA se non viene detratta l IVA all acquisto. 2. Omaggi ai dipendenti Beni non rientranti nell attività dell impresa indipendentemente dal valore unitario Beni che rientrano nella propria attività indipendentemente dal valore Deducibili come spese per il personale, ma costituiscono compensi in natura per il dip. se viene superato il limite di 258,23 Euro per anno detraibile Non soggetto, si consiglia di scrivere sul documento di trasporto cessione gratuita Soggetta a IVA con fattura, oppure con autofattura o tenuta del registro omaggi. Non soggetto ad IVA se non viene detratta l IVA all acquisto. 3. Omaggi da parte di professionisti (Iva esclusa) inferiore a Euro 25,82 Spese di rappresentanza (Iva inclusa) fino a Euro 50,00 (Iva inclusa) superiore a deducibili nel limite dell 1% dei compensi percepiti nel periodo d imposta * Fuori campo Iva

Euro 50,00 * salvo la scelta di detrarre l IVA all acquisto e assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita 4. Cena natalizia Cena natalizia per dipendenti detraibile 75% con limite 0,5% delle spese del personale Indetraibile per mancanza del presupposto di inerenza con l oggetto dell attività dell impresa Fuori campo IVA Cena natalizia con soggetti terzi detraibile 75% con limite 0,5% delle spese di rappresentanza Indetraibile in quanto spese di rappresentanza Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti. Cordiali saluti Dott. Josef Vieider