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PALAZZO GONZAGA, VIA CESARE BATTISTI 4 46043 Castiglione delle Stiviere (Mn) SINDACO: Avv. Fabrizio Paganella SEGRETARIO COMUNALE: ASSESSORE ALL'URBANISTICA: DIRIGENTE AREA URBANISTICA: Dott. Guido Perghem Avv. Giuseppe Grasso Arch. Paolo Porta PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) COLLINE MORENICHE DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 12 DICEMBRE 2007 N. 8/6148 DELIBERAZIONE GIUNTA PROVINCIALE 15 SETTEMBRE 2005 N. 238 REDAZIONE DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI, DEL PIANO ATTUTATIVO E DEL REGOLAMENTO D USO DEL PARCO LOCALE DI INTERESSE SOVRACOMUNALE (PLIS) DEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE punto 2: FASE PROPOSITIVA Regolamento d'uso Ns. riferimento archiviazione: data: 26-08 scala: Giugno 2010 -_--.--- REGOLAMENTO D'USO Arch. Mirko Boseggia Arch. Dott. Emanuele Morandi Giuliano Donaera Dott.ssa Alessandra Rutto elaborato: TAVOLA Sig. Nicola Bartolucci R-g02 Tutti i diritti di riproduzione e rielaborazione sono riservati, ai sensi dalla Legge 22 aprile 1941 n. 633, dalla Legge 18 agosto 2000 n. 248 e s.m.i.

INDICE PREMESSE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 PIANTUMAZIONI ART. 2 FASCE DI RISPETTO ART. 3 INTERVENTI E RIGENERAZIONE DELLE SPONDE ART. 4 MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO ART. 5 APPOSTAMENTO FISSO DI CACCIA (ROCCOLO) TITOLO II I CIRCOLAZIONE IONE DEI VEICOLI ART. 6 LIMITAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE ART. 7 SOSTA E PARCHEGGIO ART. 8 PARCHEGGI ATTREZZATI ART. 9 CONDUZIONE DEI VEICOLI ART. 10 CONDUZIONE BICICLETTE TITOLO III NORME FINALI ART. 11 VIGILANZA ART. 12 REPRESSIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI: POTERE CAUTELARE E SANZIONI AMMINISTRATIVE ART. 13 POTERI DI DEROGA ART. 14 SANZIONI AMMINISTRATIVE ALLEGATI ALL. A ELENCO PIANTE DA UTILIZZARE PER LA CREAZIONE DI UNA ZONA BOSCHIVA E IL RECUPERO AMBIENTALE PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 1

PREMESSE Le presenti norme si rifanno alle prescrizioni contenute nelle norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova, del Piano di indirizzo Forestale, e ai Progetti Provinciali che hanno valore di regolamento e di indirizzo, e rispecchiano le Norme Tecniche di Attuazione del PGT perché congrue e soddisfacenti, integrandole dove meglio specificare. Per quanto non esplicitamente espresso nelle seguenti norme, si rimanda alle seguenti leggi e regolamenti: D.G.R. 12 dicembre 2007 - n. 8/6148 Criteri per l esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale. L.R. 16/8/1993, n. 26 Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell equilibrio ambientale e disciplina dell attività venatoria. L.R. 31/3/2008 n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea. L.R. 30/6/2001 n. 12 Norme per l incremento e la tutela del patrimonio ittico e l esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia. D.M. 30.11.1999 n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. D.G.R. 22.12.1999 n. VII/47207 Manuale per la realizzazione della rete ciclabile regionale. Regolamento Regionale 20 luglio 2007 - n. 5 Norme forestali regionali, in attuazione dell articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 2004, n. 27 (Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell economia forestale). L.R. 30 novembre 1983, n. 86 Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale. D.G.R. 26 novembre 2008 - n. 8/8515 Modalita` per l attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali. D.G.R. 1 agosto 2003 - n. 7/13950 Modifica della d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 - Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica. L.R. 31 marzo 2008 - n. 10 Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione. D.M.LL.P. 30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili. D.G.R. n. 5927 del 05/12/2007 Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 - Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica. D.P.G.R. 22 ottobre 2008, n. 11726 Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie ecologiche volontarie. L. 157/1992 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. D.G.R. 16 aprile 2004 n. 7/17173 Determinazione delle caratteristiche della PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 2

segnaletica nelle aree protette regionali. Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale. Il Parco Locale di Interesse Sovracomunale di Castiglione delle Stiviere di seguito verrà denominato Parco. TUTTO CIO PREMESSO SI STABILISCONO LE SEGUENTI NORME. PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 3

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 PIANTUMAZIONE 1.1 E consentito esclusivamente l impianto delle specie arboree ed arbustive individuate nell ALLEGATO A del presente documento e nell ALLEGATO C delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale. 1.2 Le nuove piantumazioni saranno eseguita nel rispetto dei seguenti elementi: per sviluppo lineare lungo elementi caratterizzanti il paesaggio agricolo, bordi dei campi, rogge e bordi dell insediamento rurale; privilegiare i criteri di sviluppo dei sistemi lineari arborei esistenti o di matrice storica, prevedendo la loro integrazione e il loro ampliamento; l impianto di alberature su spazi pubblici può avvenire in deroga al Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali, fatto salvo il codice della strada ed il suo regolamento attuativo, e secondo una matrice libera. ART. 2 FASCE DI RISPETTO 2.1 Le fasce di rispetto sono individuate lungo i corsi d acqua esistenti che fanno parte del reticolo idrico principale e minore, come meglio indicato e prescritto nelle N.T.A. del P.G.T. 2.2 Le distanze dai corsi d acqua devono essere misurate dal piede arginale esterno o, in assenza di argini in rilevato, dalla sommità della sponda incisa. Nel caso di sponde stabili, consolidate o protette, le distanza possono essere calcolate con riferimento alla linea individuata dalla piena ordinaria. 2.3 Le distanze dai corsi d acqua intubati devono intendersi misurate simmetricamente rispetto all elemento idrografico individuato. 2.4 Tale fascia è annullata in corrispondenza dell edificato esistente e regolarmente autorizzato. 2.5 Nelle fasce di rispetto sono vietate: la realizzazione di nuove edificazioni e di ampliamenti di superficie coperta, ad eccezione delle opere di interesse pubblico destinate alla fruizione delle aree di rispetto che non compromettono in alcun modo la sicurezza idraulica; ogni tipo di impianto tecnologico, salvo le opere attinenti alla corretta regimazione dei corsi d acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il trattamento delle acque reflue (previa autorizzazione ambientale provinciale) nonché per le opere necessarie all attraversamento viario e all organizzazione di percorsi pedonali e ciclabili e funzionali alle pratiche agricole meccanizzate ed alla realizzazione di opere di protezione e salvaguardia della sicurezza da rischi di accidentale caduta nei canali; attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli; PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 4

l abbattimento, l eliminazione e/o l asportazione di vegetazione arborea o arbustiva esistente, spontanea o piantumata, fatta eccezione, previa autorizzazione comunale, per i casi in cui l intervento fosse indispensabile per esigenze manutentive; i movimenti di terra e le operazioni di scavo che alterino in modo sostanziale e stabilmente il profilo del terreno, con la sola eccezione di quelli connessi ai progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza; qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all uso cui sono destinati gli argini; la realizzazione di muri e/o recinzioni ad eccezione delle recinzioni semplicemente infisse nel terreno; lo sradicamento o l incendio dei ceppi degli alberi che sostengono le sponde dei fiumi e torrenti; la modifica o l alterazione di opere di difesa delle sponde e dei manufatti attinenti; apertura di cavi, fontanili e simili; il deposito, ancorché provvisorio, di materiale di qualsiasi genere; le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio; il deposito di sostanze pericolose e materiali a cielo aperto; la copertura, la tombinatura parziale o totale della rete idrica, se non per indicato interesse pubblico o per comprovate esigenze di ristrutturazione delle strade o delle chiaviche; ART. 3 INTERVENTI E RIGENERAZIONE DELLE SPONDE 3.1 Lungo le sponde dei corsi d acqua: le coltivazioni e le piantagioni di alberi e siepi, gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone finalizzati ad assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione, avente funzioni di fascia tampone boscata finalizzata a costituire un filtro naturale atto a limitare l afflusso di nutrienti ed inquinanti in generale verso il corso d acqua, stabilizzazione delle rive, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d acqua; interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; interenti di sistemazione a verde con percorsi pedonali o ciclabili, tali da non interferire con le periodiche operazioni di manutenzione e pulizia dei corsi d acqua; interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; le difese radenti (senza restringimento della sezione d alveo e a quote non superiori al piano di campagna) realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e nemmeno provocare restringimenti d alveo; la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell intervento validato Uffici Comunali. Tali interventi devranno comunque garantire la sicurezza PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 5

dell esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; gli attraversamenti di ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere. Il progetto dovrà essere accompagnato da apposita relazione idrologicaidraulica, redatta secondo le indicazioni degli allegati 3 e 4 della D.G.R. N 7/6645 del 29 ottobre 2001; gli interventi volti alla bonifica ed al disinquinamento, purché utilizzino tecniche naturali e comunque compatibili con il regime fluviale. ART. 4 MANUFATTI DI ATTRAVERSAMENTO RSAMENTO 4.1 I manufatti di attraversamento non dovranno: restringere la sezione mediante spalle e rilevati d accesso; avere l intradosso a quota inferiore al piano di campagna; gli attraversamenti in subalveo di gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in genere, tali manufatti dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all evoluzione morfologica prevista dell alveo, e dovranno essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d acqua. In ogni caso i manufatti non dovranno comportare una riduzione della pendenza del corso d acqua mediante l utilizzo di soglie di fondo. Il progetto di tale intervento dovrà essere accompagnato da una relazione geologica, che attesti la fattibilità dell intervento in funzione dell evoluzione morfologica prevista dell alveo. ART. 5 APPOSTAMENTO FISSO DI D I CACCIA (ROCCOLO) 5.1 E fatto divieto, in tutto il territorio del Parco, la realizzazione di nuovi appostamenti fissi per la caccia e impianti di cattura di uccellagione da richiamo. 5.2 Gli appostamenti ed impianti esistenti dovranno essere adeguati alle prescrizioni della Legge 157/1992 e al rispetto del calendario venatorio provinciale e regionale. PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 6

TITOLO II I - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI ART. 6 LIMITAZIONE AL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE 6.1 E' vietato il transito e l'accesso di ogni mezzo motorizzato, compresi motocicli e ciclomotori anche se condotti a mano e con il motore spento, nelle aree del Parco individuate da apposita segnaletica. 6.2 Sono esclusi dal divieto: i mezzi motorizzati e i mezzi agricoli dei proprietari, degli affittuari, dei dipendenti aziendali, dei contoterzisti e di quelli adibiti al ritiro dei prodotti agricoli e consegna dei mezzi e beni di produzione, nonché quelli utilizzati da terzi (professionisti) nell ambito della consulenza/assistenza aziendale o zootecnica,o in ogni modo di aventi diritto che transitano su strade vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, limitatamente all'uso e ai percorsi di proprio diritto. i mezzi motorizzati del Parco o del Comune per lo svolgimento dei propri compiti d'istituto oltre ai mezzi della Regione Lombardia o da essa autorizzati per lo svolgimento delle attività istituzioni di manutenzione, monitoraggio e lavori. i mezzi motorizzati dei servizi di polizia, emergenza ed antincendio; le motocarrozzette permanentemente adibite al trasporto di persone con difficoltà di deambulazione solo se munite dell'apposito distintivo rilasciato dal Sindaco del comune di residenza; i mezzi per il trasporto dei disabili purché muniti di apposito contrassegno; i mezzi motorizzati specificatamente autorizzati dall Ente Gestore e muniti dell'apposito distintivo. ART. 7 SOSTA E PARCHEGGIO 7.1 La sosta ed il parcheggio sono consentiti esclusivamente nelle aree a ciò opportunamente destinate e segnalate. 7.2 E' vietato sostare dinanzi agli ingressi carrai del Parco, agli altri accessi veicolari, pedonali e ciclistici. 7.3 I motocicli ed i ciclomotori devono utilizzare gli appositi parcheggi, le biciclette devono sostare a lato delle piste ciclabili e non devono intralciare i percorsi pedonali, le aree di stazionamento pedonale e le passerelle. ART. 8 PARCHEGGI ATTREZZATI 8.1 I parcheggi gestiti dall Ente Gestore, anche tramite apposite convenzioni con privati, sono aree di Parco specificatamente destinate alla sosta temporanea dei mezzi motorizzati utilizzati dai visitatori del Parco. 8.2 Essi sono così regolamentati: i parcheggi sono aperti nelle ore diurne salvo occasioni particolari; gli orari di apertura PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 7

sono esposti agli ingressi; nei parcheggi una quota di posti auto è riservata ai portatori di handicap. A questi è fatto obbligo di apporre in modo visibile sulla vettura il prescritto distintivo; nei parcheggi attrezzati è vietato: transitare o sostare al di fuori degli orari di apertura; l accesso a furgoni adibiti a trasporto cose, autocarri di qualsiasi portata e mezzi d opera; sostare al di fuori degli spazi consentiti; lavare gli automezzi od eseguire operazioni di manutenzione, riparazione o simili; montare tende, tavolini, barbecue, accendere fuochi, condurre cavalli, compiere giochi. ART. 9 CONDUZIONE DEI VEICOLI 9.1 I mezzi motorizzati autorizzati a transitare nella viabilità interna del Parco, devono di norma percorrere con scrupoloso rispetto dell'ambiente e degli utenti, esclusivamente le strade, le carrarecce, o le piste, nell'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni: non deve essere superato il limite di velocità di 30 Km/h; ai ciclisti e ai pedoni deve essere data la precedenza sugli automezzi; chiunque, avendone titolo, acceda al Parco da uno degli accessi di servizio o chiusi da sbarra è tenuto a richiudere lo sbarramento; è vietato duplicare o consegnare a terzi le chiavi degli sbarramenti degli accessi al Parco. ART. 10 CONDUZIONE BICICLETTE 10.1 Le biciclette devono di norma transitare sulle piste ciclabili, sui sentieri e sulle piste consolidate con esclusione delle zone riservate ai pedoni, rispettando le norme generali della circolazione stradale; sui pendii e sulle scarpate è vietata la circolazione fuori pista. 10.2 I ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni ed ai mezzi agricoli, regolare la velocità in modo da non superare i 15 Km/h, e da non arrecare pericolo a persone o animali. 10.3 La conduzione delle biciclette deve essere in ogni caso improntata alla massima prudenza, anche in relazione alle condizioni di affollamento del Parco. 10.4 Le stesse norme si applicano all'uso di pattini, monopattini, tavole su ruote e simili. PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 8

TITOLO III - NORME FINALI ART. 11 VIGILANZA 11.1 Nel Parco la vigilanza è esercitata dal Comune di Castiglione delle Stiviere attraverso i propri uffici di vigilanza e la polizia municipale nonché gli organi di polizia giudiziaria e amministrativa dello stato, della Regione, della Provincia, ciascuno per quanto di propria competenza. 11.2 Si rimanda a quanto prescritto dalla normativa vigente in tema di tutela delle aree protette e di salvaguardia ambientale. 11.3 Il Comune di Castiglione delle Stiviere, per l esercizio delle funzioni di vigilanza, ha facoltà di istituire un corpo di Guardie Ecologiche Volontarie, secondo le disposizioni della D.G.R. n. 5927 del 05/12/2007, della D.P.G.R. n. 11726 del 22/10/2008, della D.P.G.R. n. 3832 del 21/04/2009, della L.R. n. 9 del 28.2.2005 e della L.R. n.1 del 14/02/2008. ART. 12 REPRESSIONE DEGLI INTERVENTI ABUSIVI 12.1 Il Dirigente ordina la sospensione di ogni intervento che contrasta con le prescrizioni e i divieti espressi dalle presenti norme. ART. 13 POTERI DI DEROGA 13.1 Alle seguenti norme è consentita deroga soltanto per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico. 13.2 La deroga di cui al presente articolo è assentita con deliberazione comunale. 13.3 La Deliberazione del Consiglio Comunale, stabilisce le opere di recupero ambientale eventualmente necessarie nonché l indennizzo per danni ambientali non riprestinabili o recuperabili. 13.4 All istanza di deroga in ogni caso deve essere allegata tutta la documentazione necessaria per descrivere le caratteristiche tecniche dell opera, l ambiente interessato all intervento, e l identificazione delle interferenze prodotte sull ambiente dall opera proposta e delle misura adottate per ridurre, o annullare o compensare eventuali effetti negativi. ART. 14 SANZIONI AMMINISTRATVE 14.1 Per le violazioni commesse nell area del Parco si applicano le sanzioni penali ed amministrative stabilite dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali e provinciali in materia di: pianificazione territoriale; tutela ambientale ed ecologica; disciplina della caccia e della pesca; PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 9

degli scarichi e della tutela delle acque; attività di cava. 14.2 L elenco per materia di cui sopra non esclude l applicazione di sanzioni previste da altre leggi o regolamenti per le infrazioni commesse. 14.3 Si ribadisce infine la sovranità territoriale del Comune di Castiglione delle Stiviere sul territorio del Parco. PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 10

ALLEGATO A Le specie autoctone utilizzabili in imboschimenti, rimboschimenti, in attività selvicolturali, nelle sistemazioni idraulico forestali con tecniche di ingegneria naturalistica, sono individuate nel seguente elenco e nell ALLEGATO C delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Indirizzo Forestale, inoltre si dovrà fare riferimento alle specifiche deliberazioni della Giunta Regionale, che qui si intendono integralmente recepite ed approvate. ELENCO DELLE PIANTE UTILIZZATE PER LA CREAZIONE DI UNA ZONA BOSCHIVA E IL RECUPERO AMBIENTALE Bassi arbusti Ligustrum vulgaris Juniperus communis Coronilla emerus Lonicera caprifolium Prunus spinosa Pyracantha coccinea Rosa canina Rosa sempervirens Spartium junceum Arbusti Cornus mas Cornus sanguinea Crataegus monogyna Euonymus europaeus Frangula alnus Juniperus communis Laburnum sp. Pyracantha coccinea Viburnum lantana Viburnum opulus Ligustro comune Ginepro comune Cornetta dondolina Caprifoglio comune Prugnolo selvatico Agazzino Rosa canina Rosa di San Giovanni Ginestra odorosa Corniolo Sanguinella Biancospino Berretta del prete Frangola comune Ginepro comune Laburno Agazzino Lantana Pallone di maggio Lungo i corsi d acqua e/o zone umide Alnus glutinosa Ontano nero Populus nigra Pioppo nero Salix alba Salice bianco Salix viminalis Salice da vimini Fraxinus excelsior Frassino comune Acer Pseudoplatanus Acero montano o sicomoro Prunus padus Ciliegio a grappolo Ulmus minor Olmo campestre Su terreni periodicamente inondati: Salix purpurea Salice rosso PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 11

Salix eleagnos Rimboschimenti Acer campestre Alnus glutinosa Ostrya carpinifolia Fraxinus excelsior Fraxinus ornus Corylus avellana Prunus avium Prunus mahaleb Quercus cerris Quercus pubescens Populus nigra Ulmus minor Salice ripaiolo Acero campestre Ontano nero Carpino nero Frassino comune Orniello Nocciolo Ciliegio dolce Ciliegio Cerro Roverella Pioppo nero Olmo campestre Alberature per assi stradali campestri Acer campestre Acero campestre Celtis australis Bagolaro Prunus avium Ciliegio dolce Fraxinus escelsior Frassino comune Populus nigra italica Pioppo cipressino Populus tremula Pioppo tremulo Prunus dulcis Mandorlo Morus alba Gelso bianco PUNTO 2 FASE PROPOSITIVA: Regolamento d uso 12