AVV. FRANCESCO ANGELO LORUSSO TRIBUNALE DI MILANO - R.G.E.I. N. 755/2012 1

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- in caso di offerata in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l autorizzazione del Giudice Tutelare; - l espressa

inefficacia della stessa, ex art. 571 c.p.c ,44 (Centocinquantaseimilaseicentosei/44).

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l eventuale vendita all incanto, del 5% (cinque per cento) del prezzo base,

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AVV. FRANCESCO ANGELO LORUSSO Tel.02/55.19.92.06 Fax.02/54.10.26.21 E-mail: lorusso@legalelorusso.it Pec: lorussofrancesco@milano.pecavvocati.it Viale Monte Nero, 66 20135 MILANO TRIBUNALE DI MILANO TERZA SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI G.E.DOTT. S. ROSSETTI Procedura di espropriazione immobiliare R.G.E. n. 755/2012, promossa da UNICREDIT CREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A., mandataria di Cordusio RMBS Securitisation S.r.l. rappresentato e difeso dall'avv. Evelina Leonini e presso di questi elettivamente domiciliata in Milano, via Daverio n.6, delegata, per le operazioni di vendita, all Avv. Francesco A. Lorusso, con studio in Milano, Viale Monte Nero 66 VENDITA SENZA INCANTO SECONDO LE NORME DELD.L.83/2015 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN L. 132/2015 Il sottoscritto Avv. Francesco A. Lorusso, con studio in Milano, Viale Monte Nero 66: - vista l'ordinanza di delega, ex art. 591 bis c.p.c., del Giudice in data 16 settembre 2013 e successive ordinanze; - vista la perizia del Geom. P. Toia; - visti gli artt. 591 bis c.p.c. e 570 c.p.c; PREMESSO che, ai sensi dell art. 591 bis secondo comma c.p.c., tutte le attività che debbono essere compiute in Cancelleria o davanti al Giudice, saranno effettuate dal professionista delegato presso il proprio studio, ove gli interessati potranno assumere ulteriori informazioni, anche in relazione all identità del debitore, ex art. 570 c.p.c.; AVVISA della vendita senza incanto degli immobili in calce descritti e stabilisce le seguenti modalità e condizioni: 1. La vendita avrà luogo in n. 1 lotto. 2. Il prezzo della vendita senza incanto viene così fissato: Euro 30.000,00, offerta minima Euro 22.500,00. 3. Le offerte di acquisto dovranno essere presentate in busta chiusa, presso lo studio del professionista delegato in Milano, Viale Monte Nero 66 entro le ore 12.30 del giorno precedente la data di apertura delle buste. Qualora tale giorno sia festivo o sabato, tale giorno verrà anticipato al giorno immediatamente precedente. TRIBUNALE DI MILANO - R.G.E.I. N. 755/2012 1

La busta dovrà contenere la dichiarazione (con marca da bollo da Euro 16,00) di offerta irrevocabile sottoscritta (leggibile e per esteso) e la cauzione. La dichiarazione di offerta irrevocabile dovrà contenere: - per le persone fisiche, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il domicilio, lo stato civile, nonché copia del documento di identità dell offerente in corso di validità (non sarà possibile intestare l immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l offerta), il quale dovrà presentarsi all udienza fissata per la vendita. Se l offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge nonché copia di documento di identità dell offerente in corso di validità (per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge partecipi all udienza fissata per l esame delle offerte e renda la dichiarazione prevista dall art. 179 del codice civile). Per i soggetti che intendano partecipare in qualità di titolari di ditta individuale dovrà essere indicata la partita iva e all offerta dovrà essere allegata copia di un certificato camerale della ditta stessa, dichiarando di acquistare nell esercizio di impresa, arte o professione; - per le persone giuridiche, i dati identificativi compresa partita iva e/o codice fiscale e le complete generalità del rappresentante legale della società offerente. In tal caso dovrà essere allegato certificato del registro delle imprese da cui risultano i poteri ovvero procura che risulti dal certificato camerale o altro documento che assegni i poteri a colui che sottoscrive la dichiarazione di offerta e partecipa alla gara in aumento; - in caso di offerta in nome e per conto di un minore dovrà essere inserita nella busta l autorizzazione del Giudice Tutelare; - trattandosi di cittadino di altro Stato, non facente parte dell'unione Europea, certificato di cittadinanza ed eventuale permesso di soggiorno in corso di validità. - l espressa dichiarazione, da parte dell offerente, di conoscere lo stato dei beni e di aver preso visione della perizia di stima dell Esperto; - alla vendita senza incanto è ammessa la partecipazione per procura solo se conferita ad avvocato ex art. 571 c.p.c. - l offerente dovrà dichiarare la propria residenza ed eleggere domicilio nel Comune di Milano ai sensi dell art. 582 c.p.c.; in mancanza, le notificazioni e comunicazioni saranno effettuate presso la Cancelleria delle Esecuzioni del Tribunale di Milano; - l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore ad Euro 22.500,00 a pena di inefficacia dell'offerta medesima. TRIBUNALE DI MILANO - R.G.E.I. N. 755/2012 2

La cauzione, per un importo che non potrà essere inferiore ad un decimo del prezzo proposto dall offerente, dovrà essere prestata mediante assegno circolare non trasferibile intestato a "Proc. Ese. R.G.E.755/2012 Tribunale di Milano". 4) In data 17 giugno 2016 alle ore 10.00, presso lo studio del delegato, in Milano, Viale Monte Nero 66 si svolgerà la riunione per deliberare sull'offerta e, in caso di più offerte valide anche ove non siano di pari importo - si procederà alla gara sull'offerta più alta, a norma dell'art. 573 c.p.c. La gara si svolgerà secondo le seguenti modalità: - il professionista delegato pronuncerà l aggiudicazione a favore del maggior offerente allorché sia trascorso 1 (un) minuto dall ultima offerta senza che ne segua un altra maggiore; - l entità del rilancio verrà stabilito dal delegato in base all ammontare dell offerta più alta, secondo le direttive impartite dalla delega del Giudice dell esecuzione/in mancanza di adesioni alla gara sull offerta più alta l immobile verrà aggiudicato in favore del maggiore offerente in busta chiusa; nel caso in cui pervengano plurime offerte al medesimo prezzo e, per mancanza di adesioni, non si faccia luogo alla gara, l immobile sarà aggiudicato all offerente che per primo avrà depositato la busta; - in ogni caso, sia in presenza di un unica offerta, sia a seguito della gara tra gli offerenti, ove siano state presentate istanze di assegnazione e non sia stata raggiunta un offerta almeno pari al valore dell immobile come sopra determinato, il bene staggito verrà assegnato al creditore istante a norma dell art. 588 c.p.c.; - saranno dichiarate inefficaci le offerte pervenute oltre le ore 12.30 del giorno stabilito per il deposito delle buste; le offerte inferiori di oltre un quarto rispetto al valore dell immobile come sopra stabilito; le offerte non accompagnate da cauzione prestata secondo le modalità di cui al punto 3). 5) L aggiudicatario, entro 120 giorni dall aggiudicazione, dovrà versare direttamente al Creditore Fondiario - ai sensi dell' art. 41 Legge 01/09/1993 n. 385 - UNICREDIT S.p.a. con sede in Roma, Viale A. Specchi. 16 - rappresentata e difesa dall'avv. Evelina Maria Leonini presso di questi elettivamente domiciliata in Milano, Via Daverio n.6, il prezzo di acquisto, dedotta la cauzione, fino all importo indicato dal delegato in base al credito dell Istituto Bancario, per capitale interessi e spese, nonché al professionista delegato l eventuale residuo e le spese di trasferimento, che verranno indicate all aggiudicatario in base alla tipologia di acquisto, mediante due distinti assegni circolari non trasferibili intestati a R.G.E. 755/2012 Tribunale di Milano. Ai fini di cui sopra, l Istituto di Credito Fondiario è invitato a depositare, in Cancelleria e presso lo studio del delegato, entro la data fissata per la vendita, nota riepilogativa del credito ed ad indicare le modalità di versamento. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza TRIBUNALE DI MILANO - R.G.E.I. N. 755/2012 3

autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purché entro quindici giorni dalla data dell'aggiudicazione o dell'assegnazione paghino alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese. Con questo avviso si rende noto che, ai sensi dell art. 1193 c.c. qualunque somma versata dall aggiudicatario sarà imputata prima alle spese di trasferimento e, poi, al residuo saldo del prezzo, con la conseguenza che ove non venga versato l importo complessivo necessario al trasferimento, la vendita verrà revocata e l aggiudicatario verrà dichiarato decaduto con perdita della cauzione prestata. In particolare, sono poste a carico dell aggiudicatario o dell assegnatario la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale. In presenza di giustificati motivi, il compenso a carico dell aggiudicatario o dell assegnatario può essere determinato in misura diversa da quella prevista dal periodo precedente. L aggiudicatario potrà versare il prezzo tramite mutuo ipotecario con garanzia sul medesimo immobile oggetto della vendita; in tal caso dovrà darne esplicita comunicazione al professionista delegato. 6) Gli immobili vengono posti in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con tutte le pertinenze, accessioni, ragioni e azioni, eventuali servitù attive e passive, apparenti e non apparenti. Per le spese condominiali arretrate e non pagate relative all unità immobiliare in oggetto, qualora non possano venire soddisfatte dalla procedura esecutiva per mancanza dei presupposti di legge, si applica l art. 63, secondo comma, disp. att. c.c.: Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente. 7) L aggiudicatario potrà, ricorrendone i presupposti, avvalersi delle disposizioni di cui all art.17, quinto comma, e 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269. La vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere revocata per alcun motivo: l esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell anno in corso e dell anno precedente non pagate dal debitore per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e, comunque, non evidenziati in TRIBUNALE DI MILANO - R.G.E.I. N. 755/2012 4

perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI Intera proprietà dell'unità immobiliare così costituita: in Comune di LEGNANO, Piazza Raoul Achilli n.7, appartamento di circa mq 41,50, sito al piano terzo, composto da ingresso, tinello/angolo cottura, camera da letto, bagno e un vano cantina. L'unità immobiliare sopra descritta risulta così censita al N.C.E.U. del Comune di Legnano: Foglio 32, Particella 419, Subalterno 702, Piano 3-S1, Scala A, Categoria A/4, Classe 3, Vani 3, R. C. Euro 162,68. Coerenze: da nord in senso orario. Appartamento: Via Solferino, parti comuni, altra proprietà, ballatoio, parti comuni. Cantina: altra proprietà, parti comuni, altra proprietà, corridoio comune. Il C.t.u. segnala che in banca dati del Catasto, ora Agenzia delle Entrate, l immobile risulta ubicato al civico n.17 anziché n.7. SITUAZIONE URBANISTICO- EDILIZIA Il Consulente Tecnico sul punto rileva che la costruzione è stata realizzata prima del 01/09/1967 e che successivamente è stata oggetto di concessione edilizia n.217/93 del 29 dicembre 1993 inerente l esecuzione di opere interne per la formazione di n.2 unità immobiliari indipendenti, con successivo rilascio di regolare licenza d uso del 24 novembre 1996. Si segnala che sussiste una prescrizione per la porta del bagno che doveva essere scorrevole e non ad anta come l attuale. STATO OCCUPATIVO DELL'IMMOBILE Il Perito evidenzia che, all'epoca del sopralluogo, i beni pignorati risultavano occupati da terzi. A seguito di visura presso l Agenzia delle Entrate, è emerso che sussiste il seguente contratto di locazione: n.3021 serie 3 del 30 giugno 2008 (dante causa) mediante il quale viene dato in locazione l immobile pignorato per la durata dal 01.07.2008 al 01.07.2010 (due anni) a ***** con rinnovo per un altro anno nell ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta del contratto. E stato reperito un ulteriore contratto che riguarda sempre l immobile pignorato il n.3439 serie 3 del 22 giugno 2010 per la durata dal 18 giugno 2010 al 19 giugno 2012 a ***, ma contrattualmente rinnovabile per altri quattro anni nell ipotesi in cui il locatore non comunichi al conduttore disdetta. L'immobile risulta occupato con contratto di locazione non regolare e quindi è da considerarsi libero per la presente procedura esecutiva. Il custode giudiziario SIVAG, peraltro, ha comunicato al sottoscritto delegato che sta procedendo alle operazioni di liberazione dell'immobile in questione in ottemperanza all'ordine del Giudice. CUSTODE GIUDIZIARIO La Sivag. S.p.a. è nominata custode giudiziario; per visitare l'immobile contattare i seguenti recapiti Tel. 02/58.01.18.47 - Fax. 02/58.01.43.48 - E-mail: info@sivag.com. TRIBUNALE DI MILANO - R.G.E.I. N. 755/2012 5

***** Per ogni ulteriore informazione rivolgersi presso lo Studio del sottoscritto avvocato, telefonando alle ore 17.00-18.00 dei giorni di martedì e giovedì (Tel.02/55.19.92.06); la perizia dell'immobile sarà disponibile anche via internet sui seguenti siti: www.tribunale-milano.it., www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it, www.canaleaste.it, www.entrietribunali.it, www.auctionsitaly.com, www.auctionsitaly.it. Milano, 16 marzo 2016 Il delegato alla vendita (Avv. Francesco A.Lorusso) TRIBUNALE DI MILANO - R.G.E.I. N. 755/2012 6