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1 OGGETTO COMANDO PER ASSISTERE UN CONGIUNTO DISABILE QUESITO (posto in data 27 ottobre 2014) L'articolo 20 del CCNL del 20/09/01 del comparto prevede il comando presso azienda Servizio Sanitario Nazionale più vicina per assistere un familiare con legge 104. Esiste una norma analoga per i dirigenti medici? Se si, quale voce del nostro contratto prevede la stessa cosa? RISPOSTA (inviata in data 8 novembre 2014) L istituto del comando per la dirigenza medica è disciplinato dall articolo 21 del CCNL 1998_2001, e dall articolo 20 del CCNL 10 febbraio 2004, integrativo del CCNL 1998_2001. Nessuno dei due contempla tra le motivazioni per cui può essere chiesto il comando l avvicinamento all abitazione di un congiunto in condizioni di grave disabilità per facilitare l assistenza prestata ai sensi dell articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La disciplina contrattuale in materia di comando sembra privilegiare l interesse aziendale rispetto all interesse individuale, prevedendo che il comando sia disposto piuttosto che concesso, per soddisfare specifiche esigenze organizzative o di formazione e specializzazione del dirigente comandato. Unica possibilità per un avvicinamento pare essere quella prevista dal comma 5 dell articolo 33 della citata legge 104: Il lavoratore che ha a suo carico un parente in condizioni di grave disabilità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede. Questa opzione vale peraltro nell ambito dell amministrazione di appartenenza, ed è comunque subordinata ad una valutazione discrezionale da parte dell amministrazione stessa.

2 A questo riguardo nel sito handylex.org, che mette a disposizione informazioni e indicazioni normative in materia di disabilità e relativi diritti, si legge: Questa disposizione, proprio a causa di quel "ove possibile", si configura come un interesse legittimo, ma non come un diritto soggettivo insindacabile. Di fatto, quindi, l'azienda può produrre rifiuto motivandolo con ragioni di organizzazione del lavoro. Questa al momento è la tendenza interpretativa prevalente anche in sede giurisprudenziale. Le condizioni per accedere a questo beneficio sono comunque legate, per i familiari, all'assistenza continuativa ed esclusiva del congiunto con disabilità. Anche per questo beneficio, come per i permessi, non è richiesta la convivenza.

3 CCNL 1998_2001 articolo 21 Comando 1. motivazioni per le quali può essere disposto il comando Per comprovate esigenze di servizio la mobilità del dirigente può essere attuata anche attraverso l istituto del comando tra aziende ed enti del comparto anche di diversa regione ovvero da e verso altre amministrazioni di diverso comparto, che abbiano dato il loro assenso. 2. carattere eccezionale e temporaneo dell istituto del comando Il comando è disposto per tempo determinato ed in via eccezionale con il consenso del dirigente alla cui spesa provvede direttamente ed a proprio carico l azienda o l amministrazione di destinazione. 3. indisponibilità del posto lasciato libero dal dirigente trasferito Il posto lasciato disponibile dal dirigente comandato non può essere coperto per concorso o qualsiasi altra forma di mobilità. 4. disponibilità del posto coperto dal dirigente comandato I posti vacanti, temporaneamente ricoperti dal dirigente comandato sono considerati disponibili ai fini concorsuali e dei trasferimenti. 5. l istituto del comando durante il periodo di prova Il comando può essere disposto anche nei confronti del dirigente per il quale sia in corso il periodo di prova, purché la conseguente esperienza professionale sia considerata utile a tal fine dall azienda e previa individuazione delle modalità con cui le amministrazioni interessate ne formalizzeranno l avvenuto superamento. I commi 6, 7 e 8, che prevedevano l utilizzo del comando a fini formativi, sono stati disapplicati dall articolo 24, comma 15, del CCNL 2002_2005. Gli istituti utilizzabili a fini formativi sono il congedo senza retribuzione previsto dall articolo 19 del CCNL 10 febbraio 2004 e il comando finalizzato, previsto dall articolo 20 dello stesso CCNL:

4 CCNL 10 febbraio 2004 integrativo del CCNL 1998_2001 Articolo 20 Comando finalizzato 1. casi nei quali può essere chiesto il comando finalizzato Oltre al congedo per la formazione, il dirigente può chiedere il comando finalizzato per periodi di tempo determinati presso centri, istituti, laboratori ed altri organismi di ricerca nazionali ed internazionali che abbiano dato il loro assenso, e si ritiene fruibile entro trenta giorni dalla domanda, salvo diverso accordo tra le parti. 2. limiti previsti per il comando finalizzato Il periodo di comando non può comunque superare i due anni nel quinquennio e non può essere cumulato con i congedi cui all articolo precedente e con le aspettative per motivi personali. 3. trattamento economico del comando finalizzato In relazione all interesse dell azienda che il dirigente compia studi speciali o acquisisca tecniche particolari, indispensabili per il miglior funzionamento dei servizi, alla stessa spetta stabilire se, in quale misura e per quale durata al dirigente possa competere il trattamento economico in godimento e, nei casi previsti, il trattamento di missione per un periodo non superiore a sei mesi. 4. trattamento giuridico del comando finalizzato Il periodo trascorso in comando è comunque valido ad ogni effetto ai fini dell anzianità di servizio

5 LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Articolo 33. Agevolazioni 5. trasferimento di sede per assistere un parente disabile Il lavoratore che ha a suo carico un parente in condizioni di grave disabilità ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede