REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA BOSCO DI PORPORANA



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REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA BOSCO DI PORPORANA Approvato con delibera del Consiglio Comunale del 14/11/2011, n. 14/84022

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO DENOMINATA BOSCO DI PORPORANA CAPO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 - Oggetto Il presente Regolamento, adottato in attuazione di quanto disposto dalla delibera di Giunta Regionale n. 2019 del 11/11/1997 recante Indirizzi per la formulazione di un regolamento di gestione per le aree di riequilibrio ecologico, disciplina l area di riequilibrio ecologico denominata Bosco di Porporana ai sensi della Legge regionale n. 6 del 17/2/2005 e s.m.i. Nel presente Regolamento vengono definite le finalità, gli obiettivi specifici, le misure di conservazione, le modalità di gestione e le modalità di fruizione riguardanti l area di riequilibrio ecologico denominata Bosco di Porporana. Art. 2 - Definizioni e classificazioni. Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per Aree naturali protette, di seguito denominate Aree protette, i territori sottoposti alla disciplina speciale dettata dalla legge n. 394 del 1991 e dalla L.R. n. 6 del 17/2/2005 e s.m.i.: b) per siti della rete Natura 2000: siti destinati alla conservazione della biodiversità presente nel territorio dell'unione Europea, ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali rari e minacciati. L'individuazione dei siti, nel quadro della cosiddetta "direttiva Habitat" (92/43/CEE), che comprende anche le zone designate nell'ambito della cosiddetta "direttiva Uccelli" (79/409/CEE), è stata realizzata in Italia, per il proprio territorio, da ciascuna Regione con il coordinamento del Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. c) per biodiversità, l insieme di tutte le forme viventi geneticamente dissimili e degli ecosistemi ad esse correlati. Quindi il termine biodiversità implica tutta la variabilità biologica: di geni, specie, habitat ed ecosistemi; Tra le aree protette rientrano le Aree di riequilibrio Ecologico intese quali aree naturali o in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione inseriti in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali ed animali, sono organizzate in modo da garantire la conservazione, il restauro, la ricostruzione.

Art. 3 - Finalità e obiettivi specifici. L Area di riequilibrio ecologico concorre al perseguimento delle finalità generali per la formazione e la gestione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000, individuate dalla L.R. 6/2005 e dal Programma per il sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 approvato con deliberazione dell Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 22 luglio 2009, n. 243 e di seguito elencate: a. Conservazione del patrimonio naturale; b. Mantenimento della diversità biologica; c. Preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti; d. Valorizzazione delle specificità culturali e storiche tradizionali; e. Sperimentazione, educazione ambientale e formazione. Costituiscono obiettivi specifici dell Area di riequilibrio ecologico: f. la conservazione e manutenzione della formazione boscata golenale; g. la realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, soprattutto attraverso l incremento di specie arboree ed arbustive autoctone ed idonee; h. l organizzazione di attività di educazione ambientale in collaborazione tra il Centro Idea del Comune di Ferrara, il Laboratorio di Ecologia del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e con eventuali altri soggetti che condividano le finalità del presente regolamento ; i. la ricerca scientifica in campo naturalistico multi e interdisciplinare; j. l organizzazione di iniziative sociali rivolte ai Cittadini e ai giovani sui temi dell ambiente, quali La Festa dell Albero al fine di farla divenire una tradizione radicata e punto di riferimento per l intero territorio provinciale. Art. 4 - Delimitazione dell area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana. L area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana è individuata alla TAV 6_1_1 del PSC vigente del Comune di Ferrara, e nella planimetria contenuta nell Allegato A) al presente Regolamento, quale parte integrante e sostanziale dello stesso. L area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana ha un estensione pari a 155.657,697 mq ed è situata nella frazione di Porporana, a circa 15 km in direzione Nord - Ovest dal centro urbano di Ferrara, alla destra del fiume Po. I confini dell area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana, delimitati da apposita segnaletica, sono i seguenti: NORD: EST: SUD: OVEST: Fiume Po; Golena del Po; Argine esterno destro fiume Po; Golena del Po.

Art. 5 - Misure di incentivazione, sostegno e promozione per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio. Al fine di perseguire le finalità e gli obiettivi di cui al precedente art. 3, in relazione alla disponibilità economica, potranno essere considerate le seguenti misure, aggiornabili in linea con eventuali nuove indicazioni di metodo suggerite dalle attività di monitoraggio e dagli avanzamenti della ricerca scientifica: Conservazione del patrimonio naturale e mantenimento della diversità biologica. Migliorare la funzionalità ecologica del bosco (con particolare riferimento alla capacità di autosostentamento delle popolazioni animali e vegetali caratteristiche) la connettività ecologica generale della fascia golenale circostante; Ripristinare e incrementare la copertura arborea autoctona nei terrazzi più stabili e più raramente interessati dalle piene; Inserire formazioni prative, es. prato umido, previa individuazione di zone golenali in cui più facilmente il terreno permane in condizioni di saturazione idrica; Piantumare ontano nero (Alnus glutinosa), ormai rarissimo allo stato spontaneo in pianura; Incrementare, nel bosco nelle aree più prossime al fiume, la presenza di Salix triandra e Salix purpurea, poiché specie rare nel SIC-ZPS; Effettuare interventi di ripulitura del greto sabbioso dai detriti non biodegradabili con il supporto di associazioni di volontariato; Contenere lo sviluppo del Sicyos angulatus e dell Humulus japonicus che creano problemi alla vegetazione arborea e a quella arbustiva ed alla fauna fitofaga, possibilmente adottando interventi poco invasivi sempre con l ausilio di associazioni di volontariato; Effettuare sorveglianza e interventi sulle alloctone rampicanti ogni qual volta si effettuino piantumazioni arboree e/o arbustive; Rinfoltire la vegetazione arborea e arbustiva nei pressi dei sentieri più aperti dove è facile la penetrazione di Amorpha fruticosa o indaco bastardo: l indaco bastardo è specie che rifugge l ombra e quindi, piantando alberi già di una certa dimensione che non vengano sopraffatti dall indaco stesso, nel tempo si dovrebbe assistere ad un ridimensionamento della popolazione dell alloctona invasiva; Utilizzare germogli di alberi cresciuti spontaneamente nel bosco per gli interventi di piantumazione, strapiantandoli, pacciamandoli con teli impermeabili neri che, oltre ad impedire la crescita di altre piante attorno al germoglio, mantengono l umidità del terreno In via sperimentale; accentuare l ombreggiamento dei cespugli di Amorpha attorno ai nuovi alberi coprendola con teloni neri, avendo cura però che su di essi non risalga poi il Sicyos; Realizzare, attorno agli alberi neo-piantati, ampie depressioni ad imbuto che, in condizioni di precipitazioni scarse, contribuiscono a mantenere umide le radici: quindi, sorvegliare l andamento stagionale delle precipitazione ed intervenire tempestivamente se necessario; Effettuare una continua sorveglianza dell area per giungere alla tempestiva segnalazione, con riferimento alle liste nere già esistenti, della presenza di specie alloctone invasive, vegetali ed animali, nei confronti delle quali adottare misure di eradicazione; soprattutto quando già segnalate in altre parti del SIC-ZPS (es. Ambrosia artemisifolia, specie che crea anche problemi sanitari) o nei territori limitrofi (poligono giapponese); Evitare il calpestio in zone di sviluppo del Leucojum estivum, specie di grande interesse conservazionistico, presente nel bosco su una superficie molto ridotta (non più di 5-6 metri quadri); Affidare il mantenimento dei sentieri soprattutto al calpestio e ad interventi più frequenti ma meno intensivi di decespugliazione;

Valorizzazione delle specificità culturali e storiche tradizionali. Organizzare, in collaborazione con la circoscrizione, le associazioni del territorio e i cittadini di Porporana e Ravalle, iniziative culturali, mostre, incontri sui temi dell ambiente, della storia e delle tradizioni locali. Sperimentazione, informazione, educazione ambientale e formazione. Organizzare mostre tematiche, attività ed eventi di educazione, informazione e formazione ambientale e realizzare materiali informativi, didattici e promozionali dell A.R.E in collaborazione con il Centro Idea, la stazione ecologica del Museo Civico di Storia Naturale di Ferrara e con eventuali altri soggetti che condividano le finalità del presente regolamento. Miglioramento delle strutture e infrastrutture per la fruizione del bosco e del centro visita. Il centro visita dell area di riequilibrio ecologico situato nei locali dell ex scuola elementare di Porporana sarà oggetto di un progetto di ripristino e sistemazione con particolare riguardo al risparmio energetico. In collaborazione con il Centro Idea, la circoscrizione Numero 3, il Museo di Storia Naturale di Ferrara, le Associazioni del territorio, gli altri cittadini interessati, verrà progettato l allestimento, manutenzione e aggiornamento del centro visita e per il proseguimento delle attività rivolte alle scuole, sia nel bosco che presso l aula didattica allestita nell ex scuola di Porporana. In base alla disponibilità di risorse economiche si provvederà inoltre alla manutenzione e integrazione delle infrastrutture e della segnaletica per la fruizione dell Area di Riequilibrio Ecologico, sia presso il Bosco che presso il centro visita, con particolare attenzione alle diverse esigenze delle utenze (stranieri, non vedenti e ipovedenti,...). CAPO II GESTIONE DELL AREA DI RIEQUILIBRIO ECOLOGICO BOSCO DI PORPORANA Art. 6 - Gestione dell area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana La gestione dell Area di Riequilibrio Ecologico Bosco di Porporana è stata affidata, con atto P.G. 26106/2010, dalla Provincia al Comune, che la esercita secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento. Spetta al Comune la nomina del Responsabile per la gestione dell area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana. Il Comune potrà altresì nominare un comitato di gestione composto da esperti nelle discipline naturalistiche, da rappresentanti delle associazioni ambientaliste, sociali e culturali coinvolte e da tecnici comunali, avente funzione consultiva, che si esprimerà in ordine alla programmazione annuale delle attività, interventi e progetti per l Area di riequilibrio ecologico Bosco di

Porporana, comprese le proposte e le segnalazioni raccolte mediante le metodiche descritte al seguente art. 9 comma 4. Art. 7 - Compiti e funzioni del Comune Ai sensi dell art.54 comma 4 della LR 6/2005, attraverso le misure contenute nel Capo I del presente Regolamento, il Comune assicura in particolare: a. la prevenzione, la conservazione, ricostruzione e rinaturalizzazione degli assetti idrogeologici, paesaggistici, faunistici, degli habitat e delle associazioni vegetali e forestali presenti; b. il controllo delle specie faunistiche e floristiche con la protezione di quelle autoctone minacciate di estinzione, la eliminazione di quelle alloctone, la predisposizione di habitat per l'irradiazione e la conservazione ex situ delle specie rare; c. il controllo della sostenibilità ambientale relativa alle attività agro-silvo-pastorali ed, in generale, alle attività antropiche ammissibili; d. il monitoraggio della qualità ambientale, dello stato dei ripristini e rinaturalizzazioni effettuati, della conservazione delle risorse paesaggistiche ed ambientali presenti. Spetta al Comune: la manutenzione ordinaria e straordinaria dell Area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana, comprese le strutture di visita e servizio, i percorsi e la segnaletica; Il Comune effettua la programmazione e la gestione della fruizione pubblica, turistica e didattica dell Area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana. Art. 8 Rapporti con le attività dell AIPO Il Comune esercita i compiti e le funzioni di cui al precedente art. 7 nel rispetto delle competenze assegnate all AIPO in materia di progettazione ed esecuzione degli interventi sulle opere idrauliche sull intero bacino del Po nonché nei compiti di Polizia Idraulica e Servizio di Piena sulle opere idrauliche, in linea con la normativa vigente in materia. Ai fini del mantenimento della stabilità arginale e della promozione della tutela delle opere idrauliche nell area, il Comune promuove ogni sinergia ritenuta utile tra i portatori di interesse del territorio, nel rispetto delle specifiche competenze, in linea con la normativa vigente in materia. Il Comune coinvolge sistematicamente l AIPO nelle attività di programmazione degli interventi sull area. A tal fine potranno essere promossi accordi, protocolli d intesa, convenzioni e ogni altro istituto. Art. 9 - Convenzioni, consultazioni e progettazione partecipata

Il Comune, in qualità di Ente Gestore, potrà stipulare convenzioni con Associazioni o altri soggetti pubblici e privati per l esercizio delle funzioni di promozione didattica e culturale, vigilanza e manutenzione dell Area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana. Il Comune può avvalersi, previa intesa, per finalità consultive, del Comitato tecnico scientifico di altre Aree protette contermini o appartenenti al territorio della medesima Provincia. Nel caso di progetti e interventi che richiedano specifiche e particolari competenze, il Comune potrà avvalersi, previa convenzione, di esperti appositamente individuati. Al fine di assicurare il coinvolgimento dei portatori di interesse locale, delle associazioni culturali e naturalistiche, nella programmazione e realizzazione delle attività culturali, di conservazione del patrimonio naturale, di manutenzione e di sorveglianza dell'area di riequilibrio ecologico, il Comune, in collaborazione con la Circoscrizione 3, provvederà, attraverso canali appositamente individuati a diffondere gli atti e le azioni programmate per l Area di Riequilibrio Ecologico Bosco di Porporana e a raccogliere proposte e segnalazioni. CAPO III DISCIPLINA DELLE UTILIZZAZIONI Art. 10 - Ambito di Tutela L Area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana è classificata dal vigente Piano Strutturale Comunale come " Tutela naturalistico-ambientale, ai sensi dell art. 25.4 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano medesimo. All interno di tale area protetta sono consentiti soltanto interventi di rinaturalizzazione, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche presenti, la manutenzione forestale e ambientale, le attività di ricerca scientifica, l educazione ambientale e le iniziative sociali compatibili con la tutela ambientale. Il perimetro dell Area di Riequilibrio Ecologico è incluso nell Oasi di Protezione della fauna denominata Bosco di Porporana, istituita ai sensi della La Legge n.157 dell'11/2/1992 art.10 e della Legge Regionale n.8 del 15/2/1994, con Delibera di Giunta Provinciale nn. 25/500007 del 30/1/2001; il Bosco di Porporana è inoltre individuato quale Area boscata ai sensi dell art. 10 del PTCP e dell art. 25.4.2 del vigente PSC e pertanto soggetto alle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1 marzo 1995) e s.m.i. Art. 11 - Divieti Sono vietate le seguenti attività: a) lo spandimento di liquami, fertilizzanti, erbicidi e ogni sostanza tossica o inquinante; b) l abbandono dei rifiuti; c) l asportazione di terra, lettiere o terriccio;

d) l alterazione del profilo del terreno e dell apparato boschivo salvo autorizzazione dell ente gestore per interventi migliorativi; e) l uso di mezzi motorizzati di qualsiasi tipo, salvo che per motivi di soccorso o per interventi di manutenzione; f) i giochi di guerra simulata; g) il pascolo; h) tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente il rischio di incendio; i) il getto mozziconi di sigaretta e fiammiferi, anche dalla strada confinante con l area boscata; j) il danneggiamento, l estirpazione, l abbattimento e asportazione anche parziale di alberi, arbusti e piante; k) la raccolta, calpestio, danneggiamento, distruzione della flora fungina epigea ed ipogea, anche delle specie non commestibili; l) la caccia, l uccellagione e il transito con armi; m) il prelievo della fauna, la raccolta di uova, il danneggiamento di nidi; n) la raccolta di chiocciole e rane; o) il disturbo della fauna selvatica anche attraverso produzione di suoni o rumori molesti, in particolare durante le fasi del ciclo riproduttivo o durante l attività trofica, lo svernamento, l estivazione o la migrazione; p) l introduzione di specie alloctone; q) l addestramento e l allenamento di cani da caccia, con e senza sparo; r) l organizzazione di gare cinofile; s) l accesso e il transito con cani non tenuti al guinzaglio; t) l accesso all area di riequilibrio ecologico a cavallo, senza specifica autorizzazione; u) il transito con biciclette non condotte a mano; v) l alterazione, danneggiamento, asportazione della segnaletica. Art. 12 - Disciplina degli accessi Fatte salve le attività degli incaricati degli enti che operano nell esercizio delle loro funzioni nella gestione e protezione del territorio, l accesso nell area di riequilibrio ecologico è consentito: a. a gruppi di massimo 30 persone per volta; b. per gruppi superiori a 15 persone è consentito esclusivamente sotto la guida di personale dipendente dell Ente gestore o da esso autorizzate, ovvero da personale qualificato all accompagnamento in ambienti naturali protetti (Guide Turistico-Ambientali Abilitate); c. esclusivamente lungo i sentieri predisposti evitando di produrre rumori molesti e comportamenti di disturbo all ambiente naturale; d. fatte salve alcune iniziative notturne, specificatamente autorizzate dal Comune di Ferrara, l accesso è consentito solo durante le ore diurne ovvero dopo l alba fino al tramonto; In determinati periodi dell anno, coincidenti, ad esempio, col periodo riproduttivo di alcune specie animali o con altri eventi particolarmente delicati per l equilibrio naturale dei siti, il Comune potrà ridurre l impatto dei visitatori con provvedimenti più restrittivi, quali: a. rendere l accesso obbligatorio con accompagnamento anche per gruppi inferiori a 15 persone; b. interdire l accesso ai percorsi in alcune zone; c. interdire l accesso a chiunque.

Art. 13 - Deroghe I sopralluoghi, le ricerche, i prelievi a scopo scientifico, fatti salvi gli adempimenti e le autorizzazioni previste dalla LR. 15/2000 sulla Fauna minore, e quelli relativi alla Direttiva Habitat di cui al seguente Art.12, dovranno essere programmati e concordati con il Comune che, all atto dell autorizzazione ufficiale all accesso stabilirà anche le eventuali prescrizioni. Copia della relazione o pubblicazione sulle ricerche effettuate dovrà essere consegnata al Comune, al fine della formazione di un archivio contenente la documentazione sull area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana. Ogni altra attività che comporti deroghe alla presente disciplina degli accessi dovrà essere valutata e autorizzata esplicitamente e in forma scritta dal Responsabile per la gestione dell area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana. Art. 14 - Valutazione di incidenza Tutti i progetti, le azioni e gli interventi che interessano l Area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana, in quanto ricadente nel SIC-ZPS IT4060016 Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico, sono sottoposti a valutazione d incidenza rispetto alle specie ed agli habitat caratterizzanti il SIC-ZPS, ai sensi della direttiva 92/43/CEE e s.m.i. e della L.R 7/2004 e s.m.i. Le Misure di Conservazione e l eventuale Piano di Gestione previsti dalla normativa europea, nazionale e regionale, costituiscono riferimento ed indirizzo per l effettuazione della valutazione d incidenza. CAPO IV FORMAZIONE, DIDATTICA, PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE e MONITORAGGIO Art. 15 - Attività di Formazione, educazione e sensibilizzazione presso il Bosco e il Centro Visite La funzione di educazione e sensibilizzazione sui temi specificatamente legati al bosco golenale, alla sua conservazione e alla sua corretta fruizione viene riconosciuta tra le finalità rilevanti dell Area di riequilibrio ecologico Bosco di Porporana. A tale scopo il Comune, potrà progettare una serie di interventi tenendo conto delle seguenti priorità: a. allestimento di mostre tematiche, attività ed eventi di educazione, informazione e formazione ambientale presso il Centro Visite sito nei locali delle ex scuole elementari di Porporana,; b. predisposizione di materiali informativi, didattici e promozionali dell area di riequilibrio ecologico e delle zone di interesse naturalistico limitrofe;

c. installazione e manutenzione della segnaletica sentieristica; d. realizzazione di percorsi guidati all interno dell area di riequilibrio ecologico finalizzati sia all illustrazione delle caratteristiche ecologiche del luogo e delle sue fragilità, sia al supporto delle tematiche affrontate nell offerta formativa delle scuole con un esperienza laboratoriale all aperto. Nel programmare gli interventi suddetti si dovrà tenere conto del possibile disturbo causato dai visitatori nel periodo riproduttivo, soprattutto dell avifauna, e pertanto dovranno essere incentivate le attività nel bosco nel periodo autunnale, mentre in primavera l offerta turistico-didattica riguarderà l accesso ai percorsi più esterni dell area di riequilibrio ecologico, affiancate a laboratori e animazioni presso il Centro visite. Art. 16 - Attività di Formazione, sensibilizzazione e divulgazione sul territorio comunale. Nel periodo invernale la mostra sul Bosco di Porporana, pensata per poter essere itinerante, verrà proposta, con la presenza di un animatore, sia presso i locali del Centro Idea che in altre strutture ne facciano richiesta (scuole, centri anziani,...). Art. 17 - Massima fruibilità dei materiali. Grande attenzione verrà posta all accessibilità e alla fruibilità dei materiali in relazione alle diverse esigenze dell utenza. Nella realizzazione e aggiornamento della mostra e dei materiali verrà dato seguito alla collaborazione con il Centro H del Comune di Ferrara. CAPO V Disposizioni sanzionatorie Art. 18 - Vigilanza e Controlli. Salvo quanto ulteriormente previsto dalla legge, sono preposti al controllo sull osservanza del presente Regolamento, gli agenti gli agenti di polizia locale secondo le rispettive competenze, nonché tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria competenti in base alla legislazione vigente. Ai sensi dell art. 55, comma 5 della Legge regionale n. 6/2005 e s.m.i., le funzioni di vigilanza e controllo possono essere affidate, mediante apposite convenzioni, al Corpo Forestale dello Stato, ai raggruppamenti provinciali delle Guardie ecologiche volontarie ed altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute anche funzioni di sorveglianza. Art. 19 - Sanzioni.

Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale, alle leggi vigenti in materia di protezione della Fauna Omeoterma, Fauna minore e Fauna di interesse comunitario e della Flora protetta, agli articoli del codice penale e alle leggi vigenti in materia di tutela dei boschi e di prevenzione degli incendi boschivi, per le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si applica quanto disposto dall art.60 della legge regionale 17 febbraio 2005 n.6 e s.m.i. Oltre alle sanzioni di cui al primo comma, il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara può ordinare la riduzione in pristino dei luoghi a spese del trasgressore. In caso di inottemperanza all ordine di riduzione in pristino entro un congruo termine, il Servizio Ambiente del Comune di Ferrara procede all esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. I trasgressori sono comunque tenuti alla restituzione di quanto eventualmente asportato, compresi gli animali abbattuti. Le somme derivanti dall applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitate dal Comune Servizio Ambiente, competente all irrogazione delle sanzioni, e sono destinate al finanziamento delle attività svolte in relazione al presente Regolamento. Per l irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie trova applicazione la legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.