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Convenzione tra GSE S.p.A e gli Operatori di Mercato per la regolazione dell attività di certificazione RECS svolta dal GSE S.p.A in qualità di Issuing Body tra Con la presente Convenzione la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., sede legale 00197 Roma, Viale Maresciallo Pilsudski, n. 92 (di seguito GSE), Capitale Sociale Euro 26.000.000,00 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e Codice Fiscale n. 05754381001, qui rappresentata da Gerardo Montanino, in qualità di Direttore della Divisione Operativa. e i seguenti soggetti, definiti di seguito Operatori di Mercato: A2A SPA, con sede legale 25124 Brescia, via Lamarmora 230, Capitale Sociale di Euro 1.629.110.744,04 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 11957540153, qui rappresentata da Renato Ravanelli, in qualità di Direttore Generale; A.B. ENERGIE SRL, con sede legale 24122 Bergamo, via Tasca 3, Capitale Sociale di Euro 100.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03308940166, qui rappresentata da Matteo Acerbis, in qualità di Amministratore Delegato; ACEAELECTRABEL TRADING SPA, con sede legale 00144 Roma, via dell Aeronautica 7, Capitale Sociale di Euro 4.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02018600698, qui rappresentata da Eugenio Fiorino, in qualità di Amministratore Delegato; AET ITALIA SRL, con sede legale 20121 Milano, Via Prospero 4, Capitale Sociale di Euro 20.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02950290128, qui rappresentata da Rocco Maria Barzaghini, in qualità di Amministratore Delegato; ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA, con sede legale 20159 Milano, Via Montalbino 3/5, Capitale Sociale di Euro 20.000.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale n. 12930940155, qui rappresentata da Angelo Fasoli e Massimiliano Licitra, in qualità di Head of Financial Services e Portfolio & Settlement Director rispettivamente; 1

BLANK ENERGY SRL, con sede legale 37135 Verona, Viale dell Industria 38, Capitale Sociale di Euro 100.000,00, Partita IVA e Codice Fiscale n. 03941380234, qui rappresentata da Enrico Fossato, in qualità di Presidente; C.U.R.A. Consorzio Utilities Ravenna, società consortile a responsabilità limitata, con sede legale 48121 Ravenna, via Barbiani 8/10, Partita IVA e Codice Fiscale n. 02019950399, qui rappresentata da Andrea Leporosi, in qualità di Procuratore Generale; COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE TRADING S.R.L. a s.u. siglabile C.V.A. Trading S.r.l. a s.u., con sede legale 11024 Chatillon (AO), via Stazione 31, Capitale Sociale di Euro 3.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 01032450072, qui rappresentata da Paolo Giachino, in qualità di Amministratore Delegato; DSE srl con sede legale 40121 Bologna (BO) via Galliera 89/91, Capitale Sociale di Euro 2.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02356770988, qui rappresentata da Francesco Maria Bernardi, in qualità di Legale Rappresentante; EDELWEISS ENERGIA SPA, con sede legale 24067 Sarnico (BG), Via Vittorio Veneto 42, Capitale Sociale di Euro 500.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03258290166, qui rappresentata da Matteo Calvi, in qualità di Amministratore Delegato; EGL ITALIA SPA, con sede legale Genova, Via Antica Fiumara 6, Capitale Sociale di Euro 3.000.000,00 i.v., Partita Iva e Codice Fiscale n. 01141160992, qui rappresentata da Agostino Calcagno, in qualità di Direttore Business Development & Organization; ELECTRA ITALIA SPA, con sede legale 20124 Milano, Largo Donegani 2, Capitale Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 12863050154, qui rappresentata da Andrea Chinellato, in qualità di Direttore Generale; ENERG.IT SPA, con sede legale 09121 Cagliari, via Edward Jenner 19/21, Capitale Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02605060926, qui rappresentata da Francesco Di Giovanni e Cosimo Aragonese, in qualità rispettivamente di Direttore Generale e Procuratore; 2

ENERGRID SPA, con sede legale 20135 Milano, viale Isonzo 14/1, Capitale Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n.08600990017, qui rappresentata da Paolo Golzio, in qualità di Amministratore Delegato; ENI SPA, con sede legale 00144 Roma, Piazzale Enrico Mattei 1, Capitale Sociale di Euro 4.005.358.876,00 i.v., Partita IVA n. 00905811006 e Codice Fiscale n. 00484960588, qui rappresentata da Giuseppe Viscardi, in qualità di Procuratore Abilitato dei necessari poteri; E.ON ENERGY TRADING SPA, con sede legale 20124 Milano, via Vespucci 2, Capitale Sociale di Euro 3.850.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02713230163, qui rappresentata da Sven Otten, in qualità di Amministratore Delegato; E.ON PRODUZIONE SPA, con sede legale 07100 Sassari, Località Fiume Santo, CABU ASPRU, Capitale Sociale di Euro 560.648.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03251970962, qui rappresentata da Luca Alippi, in qualità di Procuratore della Società; ERG S.p.A., Torre WTC, con sede legale 20131 Milano, via N. Piccinni 2, Capitale Sociale di Euro 15.032.000,00 I.V., Partita IVA 10122410151 e Codice Fiscale n. 94040720107, qui rappresentata da Alessandro Garrone, in qualità di Amministratore Delegato; ESPANSIONE SRL SOLUZIONI PER L ENERGIA, con sede legale 21013 Gallarate (VA), via V. Veneto 8/E, Capitale sociale di Euro 274.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 01674840127, qui rappresentata da Marco De Battista, in qualità di Direttore Generale; EUROPE ENERGY S.p.A., con sede legale 20147 Milano, via Stamira d Ancona 27, Capitale sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03707740233, qui rappresentata da Matteo Ballarin, in qualità di Rappresentante Legale; GEOGREEN SPA, con sede legale 24121 Bergamo, Via Verdi 11, Capitale Sociale di Euro 22.000.000 i.v., Partita IVA n. 00826610305 e Codice Fiscale n. 01833520164, qui rappresentata da Pietro Visini, in qualità di Procuratore Speciale; 3

GREEN NETWORK S.p.A., con sede legale 00198 Roma, Corso d Italia,11, Capitale sociale di Euro 10.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 07451521004, qui rappresentata da Piero Saulli, in qualità di Presidente; IDROELETTRICA LOMBARDA SRL, con sede legale 20121 Milano, Largo Donegani 2, Capitale Sociale di Euro 26.426.067,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 05343960968, qui rappresentata da Alberto Nodari, in qualità di Presidente Consiglio d Amministrazione ; ITALGEN SPA, con sede legale 24121 Bergamo, via Camozzi 124, Capitale Sociale di Euro 20.000.000,00 i.v., Partita IVA n. 02605580162 e Codice Fiscale n. 09438800154, qui rappresentata da Giuseppe De Beni, in qualità di Consigliere Delegato; ITAL GREEN ENERGY SRL, con sede legale 20123 Milano, via Santa Maria Segreta n. 6, Capitale Sociale di Euro 30.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 05363500728, qui rappresentata da Antonio Pecchia, in qualità di Amministratore Unico; MULTIUTILITY SPA, con sede legale 37135 Verona (VR), viale del Lavoro 33, Capitale Sociale di 2.478.429,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03027910235, qui rappresentata da Vincenzo Scotti, in qualità di Direttore Commerciale & Marketing; NIGGELER & KUPFER ENERGIA SRL, con sede legale 25031 Capriolo (BS), Via G. Niggeler 67, Capitale Sociale di euro 20.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 02442340986, qui rappresentata da Bernardo Mignani, in qualità di Amministratore Unico; NOVAMONT S.P.A., con sede legale 28100 Novara (NO), Via G. Fauser 8, Capitale Sociale di euro 9.000.000,00 i.v., Partita IVA 01593330036 e Codice Fiscale n. 08526630150, qui rappresentata da Catia Bastioli, in qualità di Amministratore Delegato; NVALUE SAGL, con sede legale 6926 Agra Collina d oro (Svizzera), Via Municipio 19, Capitale Sociale SFr. 20.000,00 i.v., Partita IVA n. 685609, qui rappresentata da Alessandro Faccoli, in qualità di Direttore Generale; REPOWER VENDITA ITALIA S.p.A., con sede legale in 20129 Milano, Via Uberti 37, Capitale Sociale di Euro 4.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice 4

Fiscale n. 13181080154, qui rappresentata da Fabio Bocchiola, in qualità di Amministratore Delegato; SELTRADE SPA, con sede legale 39100 Bolzano, Via Canonico Michael Gamper 9, Capitale Sociale di Euro 150.000,00 i.v., Partita IVA n. 02345810218 e Codice Fiscale n. 02345810218, qui rappresentata da Maximilian Rainer, in qualità di Amministratore Delegato; STATKRAFT MARKETS GMBH, con sede legale D40547 Düsseldorf, Niederkasseler Lohweg 175 (Germania), Capitale Sociale di Euro 4,000,000.00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. DE 204011192, qui rappresentata da Stef Peters, in qualità di Managing Director ; TRADECOM SRL, con sede legale 00153 Roma, piazza G.G. Belli 2, Capitale Sociale di Euro 1.000.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 05247771008, qui rappresentata da Pellegrino Diego, in qualità di Amministratore Delegato; TRENTA SPA, con sede legale 38123 Trento, via Fersina 23, Capitale Sociale di Euro 17.029.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 01812630224, qui rappresentata da Stefani Romano, in qualità di Dirigente Area Mercato; ZENERGIA SRL, con sede legale 25047 Darfo Boario Terme (BS), Via Manifattura 31/c, Capitale Sociale di Euro 115.000,00 i.v., Partita IVA e Codice Fiscale n. 03100350986, qui rappresentata da Damiano Balzarini, in qualità di Amministratore Unico; il GSE e gli Operatori di Mercato, definiti di seguito nel loro insieme le Parti, premesso: - che il GSE svolge funzioni di natura pubblicistica nel settore elettrico e in particolare le attività di carattere regolamentare, di verifica e certificazione relative all'energia elettrica di cui all'articolo 3, commi 12 e 13 e di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, nonché le attività correlate di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e successive modifiche e integrazioni, in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità, comprese le attività di carattere regolamentare e le altre competenze, diritti e poteri ad esse inerenti; 5

- che il GSE è membro dell AIB (Association of Issuing Bodies), associazione internazionale che gestisce il sistema di certificazione energetica EECS (European Energy Certificate System) nell ambito del quale sono rilasciati i certificati RECS (Renewable Energy Certificate System); - che gli Operatori di Mercato aderiscono all associazione RECS International, associazione internazionale di cui fanno parte produttori e trader di energia elettrica che intendono utilizzare la certificazione RECS; - che i certificati RECS sono volti al riconoscimento del valore ambientale, in ambito europeo, dell energia prodotta da fonti rinnovabili, attraverso il loro rilascio e la successiva commercializzazione sulla base di specifiche, principi e modalità elencati nel protocollo denominato Principles and Rules of Operation ("the PRO ) noto anche come Basic Commitment; - che l adeguamento delle norme e delle regole individuate nel citato PRO alla specifica realtà nazionale italiana è attuato tramite un protocollo denominato Domain Protocol for Italy che le Parti dichiarano di conoscere; - che gli Operatori di Mercato hanno riconosciuto, come indicato nel Domain Protocol for Italy, il GSE quale soggetto emittente (Issuing Body, di seguito IB) i certificati RECS in riferimento all attività produttiva di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili che ha luogo sul territorio nazionale italiano; - che il GSE ha elaborato e pubblicato sul proprio sito internet una specifica Procedura (di seguito, Procedura gestionale, Allegato 1), recante le modalità per la registrazione degli impianti, l emissione, il trasferimento e il rilascio dei certificati RECS; - che il GSE mette a disposizione degli Operatori di Mercato un sistema informatico per la registrazione degli Operatori e degli impianti di generazione nonché per l emissione, il trasferimento e l annullamento dei certificati RECS; - che il GSE, in qualità di IB, deve mettere a disposizione per l esercizio delle proprie attività risorse di tipo commerciale, informatico, amministrativo, legale, ingegneristico; - che debbono pertanto essere ristorati i costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle suddette attività; - che alla presente Convenzione possono aderire successivamente ulteriori Operatori di Mercato, in possesso della qualifica di membro RECS, convengono e stipulano quanto segue: 6

Art. 1 Premesse e Allegati Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Art. 2 Oggetto Le Parti con la presente Convenzione intendono definire e regolare per l anno 2011: 1. le attività del GSE funzionali al rilascio della certificazione RECS; 2. l utilizzo, da parte degli Operatori di Mercato, del sistema informatico, di cui al successivo articolo 3, che consente la registrazione degli stessi Operatori di Mercato e degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l emissione, il trasferimento della proprietà e l annullamento dei certificati RECS; 3. il contributo degli Operatori di Mercato per la propria partecipazione nonché per l emissione, il trasferimento e l annullamento dei certificati RECS secondo i corrispettivi indicati all articolo 6 della presente Convenzione. Art. 3 Sistema informatico Il GSE mette a disposizione degli Operatori di Mercato, anche attraverso l assegnazione di specifico codice utente e relativa password, un apposito sistema informatico ai fini delle attività sotto individuate: a) registrazione degli Operatori di Mercato; b) iscrizione degli impianti; c) emissione dei certificati RECS; d) trasferimento di proprietà dei certificati RECS; e) annullamento dei certificati RECS, nonché di ogni altra attività propedeutica e strettamente complementare a quelle descritte. 7

Art. 4 Attività e obblighi del GSE Il GSE connette gli Operatori di Mercato al sistema informatico di gestione su loro richiesta e previo adempimento degli obblighi di cui al successivo articolo 5. Il GSE convalida l operazione di registrazione degli impianti di produzione, effettuata dagli Operatori di Mercato sul sistema informatico, previa verifica di conformità della documentazione inviata al GSE, come indicato nella Procedura gestionale (Allegato 1) e, se necessario, previo sopralluogo tecnico sul sito dell impianto, preceduto da idoneo preavviso. Il GSE emette, su esplicita richiesta degli Operatori di Mercato, i certificati RECS, previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati all art. G1 del Domain Protocol for Italy e monitora le operazioni di trasferimento e annullamento effettuate dagli stessi Operatori di Mercato secondo le modalità previste dalla Procedura gestionale. Nel caso in cui certificati RECS siano emessi, trasferiti e/o annullati da un Operatore di Mercato non più membro dell Associazione Recs International o a fronte di impianti risultanti, a valle degli eventuali sopralluoghi tecnici, non in possesso dei requisiti indicati nel Domain Protocol for Italy, il GSE annulla dette operazioni ed i relativi effetti, riservandosi la facoltà di cancellare l impianto dal sistema informatico. Il GSE è responsabile nei confronti degli Operatori di Mercato del corretto funzionamento del sistema informatico di gestione ai fini dell esecuzione delle attività di cui alla presente Convenzione. Il GSE ha il diritto di poter apportare modifiche ai requisiti del sistema informatico, anche dietro esigenze specifiche stabilite in ambito AIB, dandone opportuno preavviso agli Operatori di Mercato entro 30 giorni prima dell implementazione di tali cambiamenti. Qualora il GSE o gli Operatori di Mercato ravvisino degli errori nell emissione, trasferimento di proprietà od annullamento di certificati RECS, sono tenuti a darne tempestivamente evidenza. In tali casi, le Parti si impegnano a collaborare per assicurare che nessun ingiustificato vantaggio sia realizzato a seguito di tali errori. In caso di violazione del presente contratto da parte degli Operatori di Mercato, il GSE è autorizzato a non effettuare emissioni di certificati nonché ad impedire o limitare il trasferimento e annullamento degli stessi. Art. 5 Requisiti per l iscrizione e obblighi degli Operatori di Mercato Gli Operatori di Mercato che intendano sottoscrivere la presente Convenzione, dopo aver ottenuto la qualifica di membro dell associazione RECS International, ne danno comunicazione scritta al GSE esplicitando la categoria di appartenenza ovvero di produttore, trader o production 8

aggregator. In caso di production aggregator, l Operatore di Mercato deve corredare necessariamente la richiesta con le deleghe rilasciate dai titolari degli impianti di produzione utilizzando il form ricompreso nell Allegato 4. Gli Operatori di Mercato dichiarano di conoscere il Domain Protocol for Italy, la Procedura gestionale (Allegato 1) e si obbligano al rispetto del relativo contenuto. Gli Operatori di Mercato effettuano tutte le dichiarazioni e comunicazioni ai fini della presente Convenzione, in conformità con le disposizioni del DPR 445/2000. Gli Operatori di Mercato si impegnano ad informare tempestivamente il GSE di ogni variazione, programmata e non, inerente l impianto e la propria posizione all interno di RECS International. Conformemente con quanto previsto nel Domain Protocol, gli Operatori di Mercato non possono richiedere il rilascio di certificati RECS qualora a fronte della medesima unità di energia sia stata ottenuta altra certificazione analoga, quale ad esempio la Garanzie d Origine. Gli Operatori di Mercato sono tenuti a ristorare i costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività elencate nei precedenti artt. 3 e 4, sulla base dei corrispettivi indicati all articolo 6 e a sostenere i costi derivanti da spese per interventi di modifica e/o manutenzione del sistema informatico di gestione che si rendessero eventualmente necessari in corso di esercizio, non connessi alla ordinaria gestione del sistema informatico e non prevedibili al momento della stipula della presente Convenzione. Gli Operatori di Mercato sono responsabili nei confronti del GSE per i danni causati al sistema informatico di gestione, dovuti a dolo o colpa, verificatisi nello svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione. Resta inteso che gli Operatori risponderanno solo di danni diretti e consequenziali e prevedibili, con esclusione di eventuali danni indiretti. Gli Operatori di Mercato dichiarano di conoscere il sistema informatico messo a disposizione dal GSE, nella sua attuale configurazione e si impegnano a: - dotarsi di sistemi adeguati per l accesso e l uso del sistema informatico, nonché al relativo aggiornamento dovuto ad eventuali modifiche apportate dal GSE al sistema stesso; - informare tempestivamente e, ove possibile, in tempo utile il GSE affinché lo stesso possa porre in essere gli interventi correttivi eventualmente necessari, in merito ad ogni inconveniente o anomalia operativa derivante da problemi di natura tecnica, o qualunque altro evento che abbia determinato o possa determinare il mancato o inesatto svolgimento delle attività di cui agli art. 3 e 4, in particolare il verificarsi di eventi anche solo potenzialmente pericolosi per l integrità e la sicurezza del sistema informatico di gestione (quale, a titolo esemplificativo, furto di documentazione riservata inerente l accesso al sistema); 9

- cooperare con il GSE, o con i soggetti terzi da questi designati, anche consentendo l accesso ai propri locali, al fine di consentire la realizzazione di tutti gli interventi sulle apparecchiature da loro utilizzate che siano necessari al regolare funzionamento del sistema informatico di gestione. Resta inteso che il GSE è responsabile per i danni eventualmente arrecati in occasione di tali interventi; - rispettare i diritti di proprietà del GSE sui dati trasmessi attraverso il sistema informatico di gestione e sui marchi da esso registrati ed utilizzati, nonché i diritti di proprietà del GSE stesso o di terzi fornitori sui programmi software utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui agli artt. 3 e 4; - mantenere riservati e confidenziali - non cedendoli a terzi - codice utente e relativa password, loro assegnati dal GSE ai sensi dell art. 3, e ad utilizzarli esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui agli art. 3 e 4. Gli Operatori di Mercato assumono pertanto ogni responsabilità per l accesso abusivo da parte di terzi al sistema informatico di gestione e si obbligano a tenere indenne il GSE da qualsiasi danno o pericolo all integrità o alla sicurezza del sistema stesso che possa verificarsi a causa della negligenza dell Operatore di Mercato o del proprio personale nella custodia di codice utente e password; - manlevare e tenere indenne il GSE da qualsiasi danno subito o costo eventualmente sostenuto, anche a seguito di azioni promosse da terzi, per effetto di atti o comportamenti posti in essere dagli stessi Operatori di Mercato, nonché da loro ausiliari, incaricati e collaboratori in violazione della presente Convenzione. Gli operatori di mercato consentono al personale del GSE abilitato di effettuare, dietro preavviso, l accesso presso i propri siti di produzione al fine di condurrete verifiche ispettive ritenute necessarie. 10

Art. 6 Regolazione dei corrispettivi Le Parti convengono che, per l anno 2011, gli Operatori di Mercato sono tenuti al pagamento dei corrispettivi di seguito quantificati: Quota fissa Emissione Trasferimento Annullamento 2.500 (big member della RECS International) 500 (small member della RECS International) 0.04 /MWh fino a 250.000 certs. 0.03 /MWh oltre 250.000 certs. 0.01 /MWh per scambi interni 0.00 / MWh per import 0.015 / MWh per export 0.03 /MWh fino a 250.000 certs. 0.02 /MWh oltre 250.000 certs. I corrispettivi, dovuti dagli Operatori di Mercato, relativi alla quota annuale di iscrizione sono fatturati dal GSE entro 30 giorni dalla firma della presente Convenzione, mentre le quote per emissione, trasferimento, annullamento dei certificati RECS sono fatturate dal GSE su base trimestrale. Gli Operatori di Mercato provvedono al pagamento di tali fatture, con valuta fissa per il beneficiario pari a 30 giorni dalla data di emissione della fattura ( Data di Pagamento ). La Data di Pagamento, qualora cadesse in un giorno non lavorativo bancario, sarà posticipata al giorno lavorativo bancario immediatamente successivo senza possibilità di differimento, accreditando gli importi complessivi fatturati, sul conto corrente bancario indicato in fattura dal GSE. Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute dal GSE, in caso di ritardato, parziale o mancato pagamento delle fatture, sono dovuti dagli Operatori di Mercato, sugli importi fatturati e non pagati o pagati in ritardo, interessi moratori per ogni giorno effettivo di ritardo, calcolati al tasso Euribor ad un mese (base 365) maggiorato di 3 (tre) punti percentuali. La quotazione dell'euribor con divisore 365, per valuta la Data di pagamento, sarà rilevata dal circuito della Reuters Italia S.p.A. Milano (attualmente alla pagina "ATICFOREX06") il secondo giorno lavorativo bancario antecedente detta Data di pagamento. In caso di mancata disponibilità della quotazione dell'euribor nel modo sopra indicato, la stessa, sempre per valuta la Data di pagamento, sarà rilevata da altre fonti di equipollenti ufficialità (esempio: "Il Sole 24 ore"). 11

Art. 7 Emendamento del contratto Qualora il rispetto di eventuali modifiche del PRO richieda un aggiornamento del Domain Protocol, le Parti si impegnano a rettificare il presente contratto al fine di renderlo coerente con la regolamentazione internazionale. Resta intesa la facoltà di recesso di cui al successivo articolo 9. Art. 8 Limitazione delle responsabilità, forza maggiore e caso fortuito Il GSE è responsabile dei danni di natura contrattuale ed extracontrattuale esclusivamente in quanto questi costituiscano conseguenza diretta ed immediata di suoi comportamenti determinati da dolo o colpa grave e, in quest ultimo caso, siano prevedibili alla data di stipula della presente Convenzione. Le Parti si danno atto che non sussisterà obbligo risarcitorio o di indennizzo per i danni che siano conseguenza indiretta o non prevedibile di comportamenti del GSE quali, a titolo esemplificativo, i danni derivanti dalla perdita di opportunità di affari o di clientela o dal mancato conseguimento di utili. Non sussisterà alcuna responsabilità del GSE e degli Operatori di Mercato per inadempimenti dovuti a forza maggiore, caso fortuito o ad eventi fuori del proprio controllo quali, a titolo esemplificativo, guerre, sommosse, terremoti, scioperi, interruzioni della fornitura delle linee dedicate di trasporto dati quando tali interruzioni siano imputabili esclusivamente al comportamento di terzi. E facoltà del GSE nei casi di forza maggiore e caso fortuito ed in tutti i casi in cui l attività dell Operatore di Mercato risulti lesiva dell integrità e della sicurezza del sistema informatico di gestione, di sospendere l accesso al sistema informatico di gestione senza necessità di previa comunicazione delle circostanze che determinano la sospensione. Art. 9 Recesso È facoltà delle Parti recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso di 30 giorni mediante raccomandata A/R. L Operatore di Mercato che si sia avvalso di tale facoltà non è esonerato dal versamento della quota annuale di iscrizione e dei corrispettivi dovuti al GSE per i servizi effettuati. All Operatore di Mercato che si sia avvalso di tale facoltà è revocato il diritto di accesso al sistema informatico di gestione e non è consentita la ripetizione degli importi versati prima della comunicazione di recesso. E diritto del GSE recedere dalla presente Convenzione, dandone comunicazione scritta alle altre Parti contraenti, in caso di mutamenti 12

normativi e/o regolamentari, intervenuti successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, da cui derivi l impossibilità di svolgere le attività di cui al precedente art. 2. In caso di recesso del GSE, questo si impegna a collaborare con l eventuale nuovo IB al fine di non causare disfunzioni, effettuando il trasferimento di tutti i dati e le informazioni necessarie all espletamento dei servizi di cui alla presente Convenzione. Art. 10 Risoluzione L eventuale perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di membro RECS di un Operatore di Mercato, costituisce, limitatamente all Operatore di Mercato in questione, motivo di risoluzione di diritto della presente Convenzione ai sensi dell art. 1456 c.c., senza pregiudizio del diritto del GSE di trattenere la quota annua fissa di cui all articolo 6. Al verificarsi di tale circostanza, all Operatore di Mercato in questione viene revocato il diritto all accesso al sistema informatico e gli eventuali impianti vengono cancellati dal sistema medesimo. Art. 11 Durata La presente Convenzione decorre dal 1 gennaio 2011 e ha scadenza il 31 dicembre 2011. È fatta salva la possibilità degli Operatori di Mercato di effettuare richiesta al GSE per l emissione dei certificati RECS - relativi a produzioni non successive al 31 dicembre 2011 - ed il loro eventuale trasferimento ed annullamento entro il 31 marzo 2012. Ai fini del perfezionamento della presente Convenzione, ciascuna Parte invia tramite fax, entro il termine stabilito congiuntamente dalle Parti, la pagina esecutiva della Convenzione stessa, secondo il modello riportato in Allegato 3, al seguente recapito: 06.80114700. In esito alla ricezione della documentazione indicata al comma precedente, il GSE invierà a tutti i firmatari copia della Convenzione sottoscritta, unitamente alle pagine di esecuzione trasmesse dagli Operatori di Mercato. Art. 12 Foro competente e legge applicabile Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per l interpretazione e l esecuzione della presente Convenzione e che non potesse essere risolta mediante accordo diretto tra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma. La presente Convenzione è regolata dalla Legge italiana. 13

Art. 13 Clausola di riservatezza Il GSE si obbliga a mantenere la riservatezza e a non divulgare a terzi e agli Operatori di Mercato informazioni commerciali che per propria natura debbano essere considerate, o siano espressamente qualificate, come confidenziali, ottenute nell esecuzione della presente Convenzione, salvo espresso consenso da parte degli Operatori di Mercato interessati. Il GSE si obbliga a trattare i dati, di cui entri in possesso in esecuzione della presente Convenzione, in modo lecito e secondo correttezza e ad utilizzarli per i soli fini della presente Convenzione, salvo consenso espresso da parte degli Operatori di Mercato o in adempimento di un obbligo previsto per legge. Art. 14 Sottoscrizioni successive Ogni altro Operatore di Mercato, diverso dalle Parti sottoscriventi, che decida di aderire successivamente, ne darà comunicazione al GSE. Qualora siano rispettati i requisiti di cui alle Premesse e all articolo 5 della presente Convenzione, il GSE accoglierà la richiesta inviando all Operatore di Mercato copia della Convenzione unitamente all Atto di adesione (Allegato 2) per la relativa sottoscrizione. Il GSE comunicherà agli Operatori di Mercato le nuove adesione pervenute successivamente alla data di sottoscrizione della presente Convenzione, mediante pubblicazione dei nuovi nominativi sul proprio sito internet alla sezione http://www.gse.it/attività/recsego/servizi/pagine/certificatirecs.aspx. Roma, 15/12/2010 Il Direttore Divisione Operativa GSE (Ing. Gerardo Montanino) Le Parti dichiarano di aver preso conoscenza di tutte le sopraestese clausole e di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti: articoli 4 Attività e obblighi del GSE, 5 Requisiti per l iscrizione e obblighi degli Operatori di Mercato, 6 Regolazione dei corrispettivi, 8 Limitazione della responsabilità, forza maggiore, caso fortuito, 9 Recesso, 10 Risoluzione, 11 Durata, 12 Foro competente e legge applicabile e 14 Sottoscrizioni successive. 14

ALLEGATO 2 Atto di Adesione alla Convenzione RECS per il 2011 stipulata tra GSE e gli operatori di mercato Con il presente Atto tra la società Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.a., sede legale 00197 Roma, Italia, Viale Maresciallo Pilsudski, n.92 (di seguito GSE), Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v., Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, Partita IVA e Codice Fiscale n. 05754381001, qui rappresentata da Gerardo Montanino, in qualità di Direttore della Divisione della Divisione Operativa e.., con sede legale in.., Via., e capitale sociale di euro i.v., codice fiscale n..., partita IVA n., rappresentata da.., in qualità di.. Premesso che il Gestore dei Servizi Energetici - GSE, A2A SPA,A.B. ENERGIE SRL, ACEAELECTRABEL TRADING SPA, AET ITALIA SRL, ALPIQ ENERGIA ITALIA SPA, BLANK ENERGIE SRL, CURA, C.V.A. TRADING SRL, DSE SRL, EDELWEISS ENERGIA SPA, EGL ITALIA SPA, ELECTRA ITALIA SPA, ENERG.IT SPA, ENERGRID SPA, ENI SPA, E.ON ENERGY TRADING SPA, E.ON PRODUZIONE SPA, ERG SPA, ESPANSIONE SRL SOLUZIONI PER L ENERGIA, EUROPE ENERGY SPA, GEOGREEN SPA, GREEN NETWORK SPA, IDROELETTRICA LOMBARDA SRL, ITALGEN SPA, ITAL GREEN ENERGY SRL, MULTIUTILITY SPA, NIGGELER & KUPFER ENERGIA SRL, NOVAMONT SPA, NVALUE SAGL, REPOWER VENDITA ITALIA SPA, SELTRADE SPA, STATKRAFT MARKETS GMBH, TRADECOM SRL, TRENTA SPA, ZENERGIA SRL, hanno stipulato, in data 15 dicembre 2010 una Convenzione con cui il GSE mette a disposizione degli Operatori di Mercato un sistema informatico di gestione per la registrazione degli Operatori e degli impianti di generazione, per l emissione, il trasferimento e l annullamento dei certificati; 15

- che il Sistema RECS è volto al riconoscimento del valore ambientale, in ambito europeo, dell energia prodotta da fonti rinnovabili, attraverso la commercializzazione volontaria dei certificati emessi sulla base di specifiche, principi e modalità elencati nel protocollo denominato Basic Commitment. Tali certificati sono denominati Certificati RECS; - che gli Operatori di Mercato hanno riconosciuto, come indicato nel Protocollo Nazionale, il GSE quale organo emittente (Issuing Body) i certificati RECS in riferimento all attività produttiva di energia elettrica derivante da fonti rinnovabili che ha luogo sul territorio nazionale italiano; - che il GSE ha elaborato e pubblicato sul proprio sito internet una specifica Procedura Gestionale, recante le modalità per la partecipazione al Sistema RECS, che gli Operatori di Mercato dichiarano di conoscere e accettano con la Convenzione stipulata in data 15 dicembre 2010 ; - che il GSE, in qualità di IB, rende disponibili per l esercizio delle proprie attività risorse di tipo commerciale, informatico, amministrativo, legale, ingegneristico e di relazioni internazionali; - che debbono pertanto essere ristorati, in base ai criteri di determinazione dei corrispettivi previsti all articolo 6 della Convenzione, i costi sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle suddette attività; - che la Convenzione stipulata in data 15 dicembre 2010 è aperta alla successiva adesione di altri Operatori di Mercato, purché in possesso della qualifica di membro RECS e dei requisiti indicati nella Procedura per la partecipazione al sistema RECS; - che la Convenzione e gli Allegati alla stessa costituiscono parte integrante del presente atto; - che. ha manifestato la volontà di aderire alla Convenzione; - che....ha preso conoscenza di quanto previsto in Convenzione si conviene che: Le Premesse al presente Atto, nonché la Convenzione e gli Allegati alla stessa, costituiscono parte integrante del presente Atto.... dichiara di conoscere e accettare con la firma del presente atto la Procedura gestionale di cui alle premesse. aderisce alla Convenzione, stipulata in data.., a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Atto. 16

ALLEGATO 3 Pagina di esecuzione ai sensi dell articolo 11 della Convenzione Società: Indirizzo della sede legale: P.IVA: C. Fiscale: Capitale sociale: Nome: In qualità di: Firma: Data: 17

ALLEGATO 4 Modulo relativo alla Delega per l operatività come Production Aggregator ai sensi dell articolo 5 della Convenzione Il sottoscritto..., nato a... il...., documento di identità n..., rilasciato da, il....,in qualità di...della società., con sede legale..., C.F.., P.IVA n..., delega la società.., con sede legale, C.F., P.IVA n.. a compiere, nell ambito del sistema RECS, e per l anno 2011, le necessarie operazioni per la partecipazione della società al sistema RECS, in particolare per la gestione dell iscrizione dei propri impianti di generazione rinnovabili (risultanti dall elenco sottostante), nonché l emissione, il trasferimento e l annullamento dei certificati. ELENCO IMPIANTI Data Firma 18