Oltre il minimo tabellare: aspetti gestionali ed operativi delle retribuzioni variabili ed in natura AGI Lombardia - 25 settembre 2014 MBO, Bonus e mancato raggiungimento degli obiettivi Avv. Annalisa Reale 1
Bonus e MBO sono nella norma sottoposti a condizione I problemi applicativi ed il contenzioso riguardano: Clausole che condizionano l erogazione del bonus al raggiungimento di obiettivi fissati dal datore a scadenze predeterminate Clausole che prevedono che gli obiettivi vengano concordati periodicamente tra le parti Clausole che rimettono la stessa determinazione del quantum alla discrezione del datore Clausole che condizionano la corresponsione del bonus alla permanenza in servizio
Le condizioni apposte ai bonus: questioni principali - Mancata fissazione degli obiettivi e spettanza del bonus - Permanenza in servizio quale condizione di erogazione del bonus - Mancata corresponsione del bonus o erronea quantificazione: l onere della prova
1. Mancata fissazione degli obiettivi il bonus spetta? In che misura? Applicazione dei principi civilistici Inadempimento contrattuale Artt. 1218 e 1223 c.c. Art. 1226 c.c. Condizione sospensiva e finzione di avveramento Art. 1358 c.c. Art. 1359 c.c. Oggetto del contratto e nullità Art. 1346 c.c. Art. 1418, co. 2 c.c.
nelle diverse letture nella giurisprudenza 1.Corte App. Milano 21 novembre 2007 2.Trib. Milano 20 maggio 2008 3. Cass. Civ. Sez. Lav. N. 13593 del 16 giugno 2009
App. Milano 21 novembre 2007 Condizione sospensiva e finzione di avveramento ex art. 1359 cod.civ. Fattispecie: Bonus condizionato ad obiettivi «da concordarsi annualmente» con il dirigente. Obiettivi poi non convenuti e bonus non erogato. Pronunzia: A differenza del giudice di primo grado, C. Appello ritiene che trattasi di condizione bilaterale e quindi applica l art. 1359 cod.civ., condannando la convenuta al pagamento del bonus nella misura massima avendo il datore di lavoro, con il proprio comportamento inadempiente, causato l impossibilità del raggiungimento degli obiettivi.
Trib. Milano 20 maggio 2008 Inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod.civ. Fattispecie: Obiettivi da fissarsi annualmente. Il datore comunica gli obiettivi molto tardi (in ottobre). Pronunzia: la mancata tempestiva comunicazione concreta inadempimento contrattuale ex art. 1218 cod.civ. Obbligo per il datore di risarcire il danno, quantificato nella fattispecie in via equitativa ex art. 1226 cod.civ. sulla base della media dei bonus percepiti negli anni precedenti.
Cass. 16 giugno 2009, n. 13953 Indeterminatezza della clausola Nullità (e impossibilità quantificazione in via equitativa) Fattispecie: bonus basato su obiettivi di anno in anno concordati (ma poi non convenuti). Pronunzia: clausola con oggetto indeterminato nullità o massimo obbligo a contrattare. Non avendo la parte formulato domanda di risarcimento del danno, non può invocarsi la valutazione equitativa in quanto l art. 432 c.p.c. può avere ad oggetto la quantificazione ma non l esistenza del diritto. Domanda di pagamento del bonus rigettata.
il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte «La clausola contrattuale che prevede, in un rapporto di lavoro, nella specie dirigenziale, l'erogazione di un bonus «basato su obiettivi di anno in anno concordati» non è suscettibile di integrazione in sede giudiziale. Infatti, il lavoratore non può invocare la determinazione da parte del giudice ex art. 2099 c.c., che comunque presuppone l'esistenza del diritto all'elemento retributivo ulteriore, posto che non esiste l'obbligo del datore alla corresponsione del compenso aggiuntivo de quo, in mancanza di qualsiasi determinazione degli obiettivi condizionanti la spettanza del compenso; non può darsi il ricorso all'art. 432 c.p.c., in quanto la valutazione equitativa della prestazione ha per oggetto il valore economico e non la determinazione sull'esistenza della prestazione».
Le pronunzie più recenti Trib. Milano 18 febbraio 2013 Applica art. 1218 cod.civ. Fattispecie: bonus condizionato al raggiungimento di obiettivi, mai fissati Pronunzia: non esiste diritto «automatico» al pagamento del bonus ma semmai un diritto al risarcimento dei danno conseguente alla mancata assegnazione degli obiettivi di budget, presupposto necessario per poter maturare l'aspettativa del riconoscimento della parte variabile della retribuzione, con erogazione collegata al raggiungimento del risultato economico prefissato dal datore di lavoro. Il ricorrente, che non ha introdotto questa domanda, avrebbe potuto reclamare il pagamento dei bonus «in quanto avesse allegato l'assegnazione dei relativi obiettivi di budget per gli anni oggetto di domanda e provato il loro raggiungimento».
Cass. 19 giugno 2014, n. 13959 Applica art. 1218 cod.civ. Il ricorrente chiede il risarcimento del danno per la mancata fissazione degli obiettivi; L impegno alla fissazione degli obiettivi aveva natura contrattuale, poiché impegno alla fissazione degli obiettivi aveva natura contrattuale, poiché «per previsione del contatto individuale di lavoro, gli obiettivi andavano concordati entro il 31 marzo di ogni anno».
(segue) Il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte Per acquisito principio di diritto (Cass. SS. UU. n. 6572 del 2006) l'inadempimento del datore di lavoro per violazione di obblighi derivanti dal contratto è regolato dagli artt. 1218 e 1223 del cod. civ., valendo anche in questo caso la distinzione tra "inadempimento" e "danno risarcibile" secondo gli ordinari principi civilistici per i quali i danni attengono alla perdita o al mancato guadagno che siano "conseguenza immediata e diretta" dell'inadempimento, lasciando così chiaramente distinti il momento della violazione degli obblighi da quello, solo eventuale, della produzione del pregiudizio». (segue)
e le conclusioni 1. «Dall'inadempimento datoriale non deriva perciò automaticamente l'esistenza del danno, ossia questo non è, immancabilmente, ravvisabile a causa della potenzialità lesiva dell'atto illegittimo». 2. «Compete a chi se ne duole allegare e provare effettività ed entità del pregiudizio». 3. Dunque il motivo radicato sulla tesi che la violazione dell'obbligo contrattuale giustificherebbe di per sé il risarcimento del danno, attribuendo una somma di denaro in considerazione del mero accertamento dell'inadempimento e configurandosi come una sanzione civile punitiva estranea al nostro ordinamento, è INFONDATO».
Ancora sull art. 1359 cod.civ. e non applicabilità in caso di condizione potestativa semplice L art.1359 non si applica in caso di: Erogazione condizionata al giudizio positivo del datore ove nessun giudizio venga espresso Cass. 4 aprile 2013, n. 8172 Erogazione condizionata alla permanenza in servizio in caso di recesso Cass. 5 giugno 1996, n. 5243
Cass. 4 aprile 2013, n. 8172 La valutazione discrezionale del datore è una clausola potestativa Fattispecie: incentivo condizionato al «giudizio positivo» del legale rappresentante della società Pronunzia: condizione deve definirsi come potestativa semplice od impropria, in quanto tale incompatibile con l'art. 1359 c.c. giacché - alla luce di costante giurisprudenza di questa S.C., cui va data continuità anche nella presente sede - l'art. 1359 c.c., secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario a che si avverasse, si applica solo in ipotesi di condizione casuale (il cui verificarsi dipende dal caso o dalla volontà di terzi) o di condizione mista (il cui avverarsi dipende in parte dal caso o dalla volontà dei terzi, in parte dalla volontà di uno dei contraenti), ma non anche in ipotesi di condizione potestativa semplice od impropria (cfr. Cass. 5.6.96 n. 5243; Cass. 25.1.83 n. 702; Cass. 26.4.82 n. 2583)».
2. La permanenza in servizio quale condizione per l erogazione del bonus Cass. 5 giugno 1996, n. 5243 «Il recesso efficace, legittimo o illegittimo, non può integrare di per sé la causa imputabile di cui all art. 1359.» «il giudice di appello ha ritenuto non provato il nesso causale tra interruzione del rapporto e mancato raggiungimento degli obiettivi (ha affermato che l'appellante avrebbe dovuto dimostrare che, se non licenziato, egli avrebbe con certezza raggiunto gli obbiettivi di profitto cui il "bonus" era condizionato), e non sembra al collegio comunque che rendere impossibile il verificarsi di un evento equivalga, nella fattispecie disegnata dall'art. 1359 cod. civ., a causarne la mancata realizzazione»
Trib. Milano 30 luglio 2005 (App. Milano 6 agosto 2008) Fattispecie: bonus condizionato alla permanenza in servizio. Il dirigente impugna il recesso ed invoca il principio di cui all art. 1359 cod.civ. ai fini del pagamento del bonus. Pronunzia: il Tribunale applica lo schema della condizione potestativa e quindi dichiara l inapplicabilità dell art. 1359 cod.civ. con rigetto della domanda. L art. 1359 c.c. «non può trovare applicazione nel caso di specie stante la natura potestativa della condizione. [ ] Il recesso intimato da L. non costituisce quindi causa imputabile ai sensi dell art. 1359 c.c. e nulla la convenuta deve al ricorrente a titolo di retribuzione residua per l anno 2003».
3. Mancata corresponsione ed erronea quantificazione - l onere l della prova 1. Corte d Appello di Brescia del 10 aprile 2010; 2. Tribunale di Torino del 16 aprile 2012; 3. Cass. Civ. Sez. Lav. del 16 maggio 2012 n. 7648.
Corte d Appello d di Brescia del 10 aprile 2010 Fattispecie: il lavoratore lamentava il mancato computo, nel calcolo sul raggiungimento degli obiettivi di fatturato a lui assegnati, di alcuni ordini rimasti inevasi per causa imputabile alla società. Nel proporre ricorso in Cassazione, la società rileva come il lavoratore non avrebbe adeguatamente dimostrato l ammontare degli ordini. Pronunzia: la Corte ha ritenuto sufficiente l allegazione, non contestata, dei dati comunque prodotti dal dipendente e non confutati dalla società e pertanto ha riconosciuto legittima la pretesa. Applicazione del principio di non contestazione : «..la mancata specifica contestazione dei fatti costitutivi del diritto azionato rende questi ultimi incontroversi.
Tribunale di Torino del 16 aprile 2012 Fattispecie: bonus erogato in base ad una «valutazione» delle prestazioni del lavoratore effettuata di anno in anno, operata sulla base di 5 differenti criteri. Per anni valutazione positiva al 100%; ultimo anno positiva al 60%. Il lavoratore lamenta la violazione dei criteri correttezza e buona fede nella valutazione anche per il criterio «storico». Pronunzia: il Tribunale ritiene non provata la violazione in quanto il lavoratore non ha dimostrato di aver svolto, nel periodo di riferimento, una prestazione valutabile in senso superiore ai giudizi espressi dal datore di lavoro. Tale prova non può di certo dirsi raggiunta tramite la sola allegazione di valutazioni riferite a periodi precedenti quello oggetto della controversia.
Cass. Civ. Sez. Lav. del 16 maggio 2012 n. 7648 La sentenza della S.C. prende in esame il caso del c.d. «premio di redditività» e giunge a significative conclusioni partendo dai princìpi di riferibilità o vicinanza/disponibilità del mezzo di prova. Nel caso di specie, la S.C. afferma che, essendo il premio di redditività dovuto al raggiungimento di risultati aziendali, ed essendo tali risultati noti all imprenditore e non anche al lavoratore, l onere negativo debba ricadere proprio sull imprenditore. Tale orientamento implica che il lavoratore debba provare esclusivamente la pattuizione di un premio di redditività (dipendente dal raggiungimento di obiettivi aziendali). L onere di provare che i risultati NON sono stati conseguiti incomberà sul datore di lavoro (che ha la disponibilità dei dati) e, quindi, graverà su di lui anche il rischio della mancata prova.