Cumulo contributivo ( Totalizzazione retributiva)
Cumulo contributivo o Totalizzazione retributiva La legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n. 228- introduce una nuova istituzione : il cumulo contributivo, alternativo alla totalizzazione e alla ricongiunzione E una nuova modalità di cumulo dei contributi volta a conseguire un unica pensione sulla base dei periodi assicurativi posseduti presso più forme di assicurazione obbligatorie,esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento La Circolare INPS 120/2013 ha dato attuazione pratica a questa nuova possibilità di cumulo In nuovo meccanismo di cumulo riguarda alcune gestioni previdenziali tra cui l ex-inpdap, la Gestione Separata INPS e l INPS Per quanto riguarda i medici e gli odontoiatri il nuovo meccanismo di cumulo riguarda quindi i medici e odontoiatri che siano stati iscritti alle suddette gestioni previdenziali Riguarda quindi i medici e odontoiatri della dipendenza pubblica ( con riferimento previdenziale ex INPDAP), medici e odontoiatri iscritti alla Gestione Separata INPS( Es. Specializzandi- Co.Co.Co.) e i medici e odontoiatri della dipendenza privata ( con riferimento previdenziale INPS) Sono escluse le Casse libero professionali. I periodi contributivi in ENPAM non possono essere utilizzati ai fini del cumulo contributivo per aumentare l anzianità presso INPS
Per medici e odontoiatri Modalità di cumulo Gestione previdenziale Cumulo contributivo Ex-INPDAP ( Legge 228/2012) INPS Gestione Separata INPS (NO Casse Libero professionali) Ricongiunzione (Legge 29/1979) (Legge 45/1990 Totalizzazione (Dlgs 42/2006 ) Ex-INPDAP INPS Casse libero professionali ( NO INPS Gestione Separata) Ex-INPDAP INPS Gestione Separata INPS Casse Libero professionali
Note La facoltà di cumulo parte dal 1 Gennaio 2013, data dell entrata in vigore della legge di stabilità con decorrenza della pensione di vecchiaia dal primo giorno del mese successivo a quello della maturazione dei requisiti per il diritto, ovvero, su richiesta dell interessato, dal primo giorno del mese successivo della presentazione della domanda La domanda di cumulo va presentata all ultima gestione previdenziale a cui il lavoratore è iscritto Il cumulo deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi accreditati ( a patto che non siano coincidenti) I periodi assicurativi da cumulare non devono essere coincidenti Il cumulo è consentito a patto che il richiedente non sia già titolare di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate al cumulo e che non abbia maturato i requisiti per il diritto alla pensione in una delle gestioni interessate al cumulo.
Il cumulo può essere utilizzato solo per conseguire la pensione di vecchiaia Non è quindi possibile ricorrere a tale istituto per maturare il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità). Esempio N. 1 Se un medico ha maturato 16 anni presso la gestione INPDAP in quanto ha svolto attività di medico dipendente pubblico e altri 4 anni presso INPS il diritto alla pensione potrà perfezionarsi nel 2013 solo se compie 66 e 3 mesi In questo caso in base alla normativa vigenti viene raggiunta la contribuzione minima (20 anni)mediante il cumulo che consente il diritto alla pensione solo con il raggiungimento dell età anagrafica richiesta ( 66 anni e 3 mesi per l anno 2013) Esempio N.2 Se un medico ha maturato 32 anni e 5 mesi presso INPDAP e 10 anni presso INPS per un totale cumulabile di 42 e 5 mesi nel 2013 non può acquisire il diritto alla pensione se ha un età inferiore a 66 anni e 3 mesi anche se raggiunge con il cumulo l anzianità sufficiente(42 anni e 5 mesi nell anno 2013) per acquisire il diritto alla pensione
Il cumulo può essere utilizzato per conseguire la pensione di inabilità purchè non titolari di un trattamento pensionistico Per ottenere la pensione di inabilità, anche tramite cumulo, servono comunque cinque anni di contributi di cui almeno tre versati nel quinquennio precedente la domanda di pensione e il rispetto di tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa (legge 222/1984) tra cui l impossibilità assoluta a svolgere qualsiasi attività lavorativa e la cessazione dell attività medesima La decorrenza della pensione di inabilità dipende dalle regole vigenti nella gestione previdenziale in cui risulta iscritto l inabile Il cumulo può essere utilizzato per conseguire la liquidazione della pensione indiretta ai familiari superstiti di un dipendente deceduto prima del conseguimento della pensione Il diritto alla pensione ai superstiti con il cumulo si ottiene in presenza dei requisiti previsti dalla gestione previdenziale presso cui il lavoratore assicurato era iscritto al momento del decesso. La facoltà di cumulo da parte dei superstiti vale per i decessi avvenuti con decorrenza dal 1 gennaio 2013.( data dell entrata in vigore della legge di stabilità) La decorrenza della pensione indiretta ai superstiti parte dal primo giorno del mese successivo della data del decesso.
Ciascun Ente (ex- INPDAP-INPS) procederà a calcolare la quota di trattamento spettante pro-quota sulla base delle retribuzioni o redditi di riferimento e in rapporto ai periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo retributivo, misto o contributivo ( in base all anzianità contributiva complessivamente maturata al 31/12/1995) (dal 1 gennaio 2012 verrà applicato il metodo contributivo) Ciascun Ente liquiderà la parte di pensione,( tenendo in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dall eventuale coincidenza con altri periodi) La pensione è unica (cioè pagata in un solo assegno) quale somma di tanti spezzoni di pensione e l erogazione della stessa spetta solo all Inps, preposto al pagamento. (Gli importi saranno soggetti annualmente all adeguamento dell inflazione) Aspetti favorevoli Permette ai dipendenti di raggiungere i requisiti anagrafici e contributivi necessari per la pensione di vecchiaia Non comporta oneri di spesa. E gratuita Il calcolo della pensione mediante il cumulo contributivo risulta migliore rispetto a quello ottenuto mediante la totalizzazione penalizzante per i più anziani Aspetti sfavorevoli Sono escluse le Casse libero professionali I periodi contributivi in ENPAM non possono essere utilizzati ai fini del cumulo contributivo per aumentare l anzianità presso INPS Non è possibile ricorrere a tale istituto per maturare il requisito contributivo per la pensione anticipata (ex pensione di anzianità
Cumulo contributivo e revoca delle domande di ricongiunzione e totalizzazione Il cumulo dei contributi rappresenta un alternativa alla ricongiunzione generalmente onerosa e alla totalizzazione penalizzante per i più anziani per l utilizzo del sistema contributivo A tale proposito coloro che hanno presentato domanda di ricongiunzione (ex legge n. 29/1979) dopo il 1 luglio 2010 e non hanno ancora ottenuto il trattamento pensionistico, hanno la possibilità, facendone richiesta, di recedere dalla ricongiunzione, Possono optare per il cumulo gratuito, ma entro il 31 dicembre 2013, ottenendo la restituzione di quanto già versato Anche coloro che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione (ex Dlgs n. 42/2006) prima del 1 gennaio 2013, possono avvalersi del nuovo sistema di cumulo rinunciando alla domanda di pensione in totalizzazione, purchè il relativo procedimento amministrativo sia meno favorevole e non sia stato concluso I superstiti ai fini della pensione di reversibilità o indiretta a loro spettante, hanno analoga facoltà di recessione dalla ricongiunzione o totalizzazione ( già richiesta dal lavoratore deceduto) e utilizzo del cumulo
La legge di stabilità 2013 (Legge 24/12/ 2012 n. 228) pone rimedio a quella situazione anomala venutasi a creare per effetto della Legge 122/2010 (di conversione del Dl 78/2010), che aveva abrogato la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi da gestioni alternative presso l'inps come disponeva la Legge 322/1958 Storico La ricongiunzione da INPDAP a INPS, dapprima gratuita, successivamente in base all art. 12 della Legge 122/2010 è diventava onerosa Considerazioni sull art.12 della Legge 122/2010 Con questa legge si cercava di scoraggiare i dipendenti della pubblica amministrazione ( con Ente previdenziale di riferimento INPDAP) a passare nel privato ( con Ente previdenziale di riferimento INPS) dove le regole erano più favorevoli al fine del conseguimento della pensione in termini temporali. La legge 122/2010 fu infatti varata per evitare l'aggiramento di una precedente norma che fissava l'età della pensione, per le donne del pubblico impiego, a 65 anni. Il Governo temeva che le donne effettuassero un passaggio strumentale dei contributi da INPDAP a INPS per evitare questo innalzamento dell'età pensionabile non prevedendo tuttavia alcuni effetti collaterali del provvedimento che colpiva molte persone ( tra cui molti uomini)che avevano già fatto questo passaggio in tempi non sospetti ed anche anni prima. In capo medico la questione riguardava medici e odontoiatri dipendenti delle strutture sanitarie pubbliche passati a rapporto d impiego nelle strutture private in qualità di dipendenti Paradossalmente dal 1 gennaio 2012 per effetto del decreto legge numero 201 del 6 dicembre 2011 "decreto salva Italia", poi convertito con modifiche nella legge numero 214 del 27 dicembre 2011, l INPDAP è confluito in INPS
La legge di stabilità pone rimedio anche alle disuguaglianze prodotte dalla legge 122/2010 in tema di trasferimenti di contributi verso l Inps da iscritti agli ex Istituti di previdenza gestiti dall ex Inpdap cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e senza diritto alla pensione. Per gli iscritti agli ex istituti di previdenza amministrati dall ex Inpdap (CPDEL, CPS*, CPI, CPUG) cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 e senza diritto alla pensione il comma 238 dell unico articolo della legge di stabilità reintroduce la possibilità di trasferire gratuitamente i contributi al Fondo pensione lavoratori dipendenti dell Inps. La circolare INPS 120/2013 fornisce le istruzioni in materia di cumulo gratuito dei periodi contributivi. Con l abrogazione della legge 322/1958 a opera del Dl 78/2010, i dipendenti pubblici iscritti alle Casse citate tra cui la CPS e cessati dal servizio senza diritto a pensione avevano come alternativa la ricongiunzione (onerosa) o il ricorso alla totalizzazione (con pensione contributiva). I dipendenti statali, cessati sempre entro la medesima data, invece avevano la possibilità di continuare a trasferire la contribuzione gratuitamente poiché non era richiesta la presentazione della domanda *Cps Cassa Pensione Sanitari
Cumulo contributivo Riferimenti normativi Legge di stabilità 2013 -Legge 24/12/ 2012 n.228 Circolare INPS 120/2013