Il testo della lettera di Follini a Berlusconi

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Il testo della lettera di Follini a Berlusconi Caro Silvio, ti mando alcuni brevi appunti sulle priorità dell'udc in merito all agenda del Governo e della maggioranza. Credo che essi possano far parte di quella scossa positiva che in tanti riteniamo indispensabile dare alla situazione politica. Non entro nel merito del tema della struttura di Governo che, come tu ben sai, desta in noi emozioni assai moderate. Mi limito a ribadirti che la scelta indifferibile di un ministro dell'economia di alto profilo e di forte indipendenza che dia un significativo valore aggiunto alla compagine ministeriale, fa parte a pieno titolo della 'scossa' di cui sopra. L'Udc non ha mai fatto mancare alla coalizione il suo contributo di idee e di proposte. In più di un'occasione ricorderai ad esempio le nostre iniziative sui progetti dell'immigrazione e sul bonus per i figli siamo riusciti ad imprimere correzioni di rotta che hanno prodotto effetti positivi per tutta la maggioranza. Anche in queste ore, e a maggior ragione dopo i risultati elettorali delle europee e delle amministrative, il nostro partito intende far valere il proprio punto di vista nell'interesse del successo dellintera coalizione. In particolare, le nostre proposte (che qui ti sintetizzo) riguardano le istituzioni, l'economia, il sistema delle garanzie. Istituzioni Il gruppo Udc alla Camera ha presentato un insieme di proposte per la modifica al progetto di riforma della Costituzione. Tra queste, ti segnalo alcuni emendamenti che riteniamo fondamentali e che riguardano, in tema di federalismo, una significativa correzione della 'riforma' del Titolo V realizzata nella scorsa legislatura, una più rigorosa distinzione delle competenze di Stato e Regioni e una più adeguata formulazione del principio di interesse nazionale e, in tema di forma di governo, una limatura dei poteri del premier tale, da un lato, da ribadire il carattere parlamentare della Repubblica e, dall'altro, da essere compatibile con una legge elettorale che salvaguardi insieme la rappresentanza proporzionale delle forze politiche, il loro vincolo di coalizione e

dunque il carattere bipolare del confronto politico. La direzione nazionale del partito ha ribadito, tra le nostre priorità, l'approvazione di una legge elettorale in senso proporzionale e con vincolo di coalizione. Il ministro Buttiglione ha presentato ad inizio legislatura una proposta di legge (n. 378) che per noi è molto più di una semplice base di discussione. Economia Rinviando alla stesura del Dpef la definizione di una proposta complessiva, mi limito a segnalarti la nostra posizione sugli argomenti che ci vengono prospettati con maggiore urgenza. Per quanto riguarda il progetto di riforma fiscale, in attesa di conoscere e approfondire il quadro di sostenibilità finanziaria, e fermo restando l'assoluta necessità per il nostro Paese di mantenere una linea rigorosa di risanamento dei conti pubblici, ti rinnovo le nostre priorità: introduzione del quoziente familiare, eliminazione dell'irap per i ricercatori e destinazione di una parte dell'aliquota dei redditi più alti a favore delle attività del privato sociale. Per l'udc si tratta, insomma, di definire un progetto che, salvaguardando il rigore dei conti pubblici, abbia un profilo di profonda equità sociale. Insisto inoltre su alcuni impegni legislativi. Considero una fondamentale priorità per il Paese la sollecita approvazione della riforma previdenziale e della legge a tutela dei risparmiatori. Ricordo che su quest'ultimo punto già il ministro Tremonti si era impegnato personalmente in questo senso proponendo l'inasprimento delle pene per il falso in bilancio (vedi all. 3). Fa parte altresì di questa stessa agenda il nuovo ordinamento delle professioni e la riforma del diritto fallimentare. Sistema delle garanzie Siamo convinti che la rapida approvazione della legge sul conflitto di interesse debba rientrare fra gli obiettivi di tutta la maggioranza. Si tratta peraltro di uno degli impegni dei 100 giorni, già approvato sulla base di un testo redatto dal ministro Frattini che ha ottenuto per 4 volte il voto favorevole in Parlamento da parte della maggioranza. Fa parte infine della nostra tradizione politica e culturale, ribadire che il servizio pubblico

radiotelevisivo debba essere, per quanto possibile, espressione del Paese nella sua interezza. So bene che questo tema è controverso anche fra le forze della maggioranza ma credo che in questo caso ci siano logiche istituzionali che prevalgono sulle ragioni di parte. Almeno per noi. Tutti questi ragionamenti, lo sai bene, mirano a rendere la nostra alleanza e il Governo più forti e più capaci di affrontare un periodo difficile. Siamo una forza moderata alternativa alla sinistra e tenacemente legata al bipolarismo, e questa chiara identità dell'udc segna il nostro percorso politico di oggi e di domani. Tutto questo è ovvio, ma ci tengo a ribadirlo una volta di più. Ti allego (1) gli emendamenti più significativi al disegno di legge di riforma costituzionale e (2) la proposta di legge elettorale presentata da Buttiglione. Spero e credo che tutto questo possa essere un contributo utile alla soluzione dei problemi che abbiamo di fronte. Marco Follini

EMENDAMENTI AL DDL IN MATERIA DI MODIFICA DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE, ALLEGATI ALLA LETTERA INVIATA DALL ON. FOLLINI AL PRESIDENTE BERLUSCONI E CONSIDERATI ESSENZIALI PER L UDC. ART. 13. Conseguentemente, all'articolo 34, dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. All'articolo 117 della Costituzione, dopo il quarto comma, è inserito il seguente: Lo Stato ha la facoltà di esercitare nelle materie di competenza regionale la potestà legislativa nei casi in cui lo richieda la tutela dell'unità giuridica ed economica della Repubblica e la uniforme attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione. 13. 48. D'Alia, Di Giandomenico. ART. 23. 1. Il primo comma dell'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: Il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei Deputati su proposta del Primo Ministro. 23. 13. D'Alia, Di Giandomenico. Art. 23. 1.L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente: Art. 88. - Il Presidente della Repubblica, su richiesta del Primo Ministro, che ne assume la esclusiva responsabilità, ovvero nei casi di cui agli articoli 92, quarto comma, e 94, decreta lo scioglimento della Camera dei deputati e indice le elezioni entro i successivi sessanta giorni. Il Presidente della Repubblica non emana il decreto di scioglimento richiesto dal Primo Ministro nel caso in cui, entro quindici giorni da tale richiesta, venga presentata alla Camera dei deputati una mozione sottoscritta da deputati appartenenti alla maggioranza espressa dalle elezioni in numero non inferiore ai due terzi di tali deputati, nella quale si dichiari di voler continuare nella attuazione del programma e si indichi il nome di un nuovo Primo Ministro. Tale mozione deve essere approvata dalla Camera dei deputati nei successivi cinque giorni. Se la mozione è respinta il Presidente della Repubblica scioglie la Camera dei deputati». 23. 11. D'Alia, Di Giandomenico. ART. 26. Art. 26.

1. L'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente: Il Governo della Repubblica è composto dal Primo Ministro e dai Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri. La candidatura alla carica di Primo Ministro avviene mediante collegamento ad una o più liste di candidati alle elezioni della Camera dei Deputati, secondo modalità stabilite dalla legge. La legge disciplina la elezione dei Deputati in modo da favorire la formazione di una maggioranza, collegata al candidato alla carica di Primo Ministro. Il Presidente della Repubblica nomina, sulla base dei risultati delle elezioni della Camera dei Deputati, il Primo Ministro. In caso di morte, di impedimento permanente, accertato secondo modalità fissate dalla legge, ovvero dimissioni del Primo Ministro, il Presidente della Repubblica nomina un nuovo Primo Ministro sulla base del risultato delle elezioni alla Camera dei Deputati. 26. 11.D'Alia, Di Giandomenico. ART. 28. Art. 28. 1.L'articolo 94 della Costituzione è sostituito dal seguente: Art. 94. Il Primo Ministro illustra alle Camere il programma e la composizione del Governo entro 15 giorni dalla nomina. Il programma si considera approvato salvo che una mozione, presentata, entro cinque giorni, da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati non chieda la reiezione. La mozione è approvata a maggioranza dei componenti della Camera dei deputati. Ogni anno il Primo Ministro presenta alle Camere il rapporto sulla attuazione del programma e sullo stato della Nazione. Il Primo Ministro può chiedere la fiducia su una votazione riguardante un provvedimento legislativo o un atto di indirizzo all'esame della Camera dei deputati, ai sensi del suo regolamento. La Camera dei deputati può esprimere la sfiducia nei confronti del Primo Ministro mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Se la Camera dei deputati respinge il programma o nega la fiducia o approva la mozione di sfiducia al Governo, il Primo Ministro rassegna le dimissioni e può chiedere lo scioglimento della Camera dei deputati. In tali casi si applica il procedimento previsto dall'articolo 88. Il Primo Ministro che si è dimesso non può assumere alcun incarico di Governo prima dell'elezione della nuova Camera dei deputati. 28. 13. D'Alia, Di Giandomenico. ART. 34. Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. All'articolo 117 della Costituzione il primo comma è sostituito dal seguente: La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Nell'esercizio delle proprie competenze lo Stato e le Regioni si conformano ai principi di leale collaborazione e di sussidiarietà. 34. 46. D'Alia, Di Giandomenico.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla lettera m) dopo le parole «diritti civili e sociali» sono aggiunte le seguenti «e sanitari». 1-ter. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, dopo la lettera m), è aggiunta la seguente: m-bis) norme generali sulla tutela della salute; 1-quater. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono soppresse le parole «tutela della salute». 34. 48.D'Alia, Di Giandomenico. Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti: 1-bis. All'articolo 117 della Costituzione, al secondo comma, dopo la lettera s) sono inserite le seguenti: t) grandi reti di trasporto e di navigazione, porti e aeroporti civili di interesse nazionale; u) produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; v) ordinamento della comunicazione; w) ordinamento delle professioni; x) armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. 1-ter. All'articolo 117, terzo comma della Costituzione, sono soppresse le parole: «professioni», le parole da «grandi reti» fino a «energia», nonché le parole da «armonizzare» fino a «tributario». 34. 49.D'Alia, Di Giandomenico. Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente capoverso: La potestà legislativa esclusiva delle Regioni è esercitata nel rispetto della legislazione esclusiva dello Stato, di cui al secondo comma. 34. 51.D'Alia, Di Giandomenico. ART. 38. Art. 38-1. All'articolo 127, della Costituzione, dopo il primo comma è inserito il seguente: Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, può sottoporre la questione alla Camera dei deputati, entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge regionale. La Camera dei deputati, entro i successivi trenta giorni, decide sulla questione e può rinviare la legge alla regione, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, indicando le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi trenta giorni il consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, la Camera dei deputati, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, entro gli ulteriori trenta giorni, può annullare la legge o sue disposizioni. 38. 7.D'Alia, Di Giandomenico.