CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO

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CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO REGOLAMENTO IN MATERIA DI OPINAMENTO PARCELLE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (ex artt. 13 IX comma, 29 I comma lett. b), l), o), III comma lett. b) L. 247/2012) Art. 1 Oggetto del Regolamento 1.1. Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati: A) dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi o aventi causa in forza di legge) richiedano al Consiglio dell Ordine degli Avvocati di Sondrio il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi all attività giudiziale e/o stragiudiziale; B) dai tentativi di conciliazione di cui all art. 13, comma 9, della L. 31 dicembre 2012 n. 247; fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione dei procedimenti e gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Consiglio dell Ordine. A - OPINAMENTO PARCELLE Art. 2. Presentazione dell istanza 2.1. L iscritto (o i suoi eredi o aventi causa in forza di legge), interessato al rilascio del parere di congruità, presenta apposita istanza, redatta sulla base della modulistica reperibile sul sito web del Consiglio dell Ordine, ovvero presso l Ufficio di Segreteria dell Ordine, che qui si allega a formare parte integrante del presente regolamento (allegato A). 2.2. Nel caso in cui la procedura venga attivata da soggetto non legittimato, la relativa domanda sarà dichiarata inammissibile con provvedimento del Consigliere Responsabile, nominato ai sensi del successivo art. 7. Art. 3. Allegazioni 3.1 All istanza va inderogabilmente allegata una relazione sull attività svolta, unitamente a copia di tutta la documentazione utile per la identificazione del conferimento dell incarico e la valutazione dell attività stessa (es. atti giudiziari, anche di controparte, verbali, pareri, contratti, lettere e corrispondenza, etc.), nonché a copia delle notule inviate al cliente, il tutto debitamente fascicolato ed elencato in apposito indice. 3.2 E onere dell iscritto allegare all istanza tutta la documentazione utile e/o necessaria alla corretta valutazione della parcella, precisandosi a tal fine che il parere di congruità verrà reso esclusivamente sulla base di quanto allegato e documentato dall istante.

3.3 Nei casi di richiesta di parere per ammissione allo stato passivo, all istanza deve essere allegato anche l estratto della sentenza dichiarativa di fallimento o la comunicazione ex art. 92 L.F. mentre, nei casi di richiesta di parere per difesa d ufficio, deve essere allegato anche il provvedimento di nomina. 3.4 La corrispondenza di natura riservata potrà essere allegata in copia all istanza, solo nell ipotesi in cui l esame della stessa dovesse risultare indispensabile ai fini del rilascio del parere di congruità. In tal caso, la copia della corrispondenza riservata dovrà risultare priva dell intestazione presente sulla carta da lettera (o sulla mail) del mittente e della sottoscrizione del legale. Art. 4. Incarichi congiunti 4.1 In caso di mandato conferito congiuntamente a due o più iscritti, l istanza deve essere unica e presentata da tutti i legali incaricati, salvo il caso in cui tra essi vi sia una associazione professionale. 4.2 In caso di mandato conferito congiuntamente ad un iscritto e ad un non iscritto, l istanza può e deve essere presentata dal solo iscritto. 4.3 In ogni caso, salvo espressa richiesta contenuta nell istanza con conseguente necessità di specifica indicazione delle attività compiute da ciascuno, il parere di congruità viene reso in relazione all attività complessivamente svolta da tutti i legali mandatari. Art. 5. Comunicazioni 5.1 Tutte le comunicazioni del Consiglio dell Ordine in relazione al procedimento vengono effettuate a mezzo pec o, in mancanza, con raccomandata a.r. o con altro mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo. Art. 6. Termine iniziale del procedimento 6.1 Il termine iniziale del procedimento decorre dalla data di presentazione dell istanza presso la Segreteria dell Ordine, attestata dal relativo protocollo. Art. 7. Nomina del Consigliere Responsabile e avvio del procedimento 7.1 In seguito alla presentazione dell istanza, la Segreteria del Consiglio dell Ordine forma un fascicolo contenente l istanza, la relazione e la documentazione allegata, attribuendo a tale fascicolo un numero cronologico progressivo e rimettendo lo stesso al Consigliere

Coordinatore della Commissione Parcelle per la successiva assegnazione. 7.2 Il Consigliere Coordinatore, ricevuto il fascicolo, provvede senza indugio e comunque non oltre 10 (dieci) giorni ad assegnare la pratica a se medesimo o ad altro Consigliere componente la Commissione Parcelle. 7.3 Per la richiesta di pareri relativi a compensi superiori ad euro 30.000,00 (trentamila/00) o per casi ritenuti di particolare complessità, l esame dell istanza e la relativa istruttoria può essere affidata, oltre che al Consigliere nominato ai sensi del precedente punto 7.2, anche ad altro Consigliere coadiutore, secondo criteri di rotazione. 7.4 Il Consigliere cui è assegnata la pratica assume la qualifica di Responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 5 L. 241/90, ed esercita i poteri e le funzioni di cui all art. 6 delle stessa legge; nell ipotesi di conflitto di interessi dovrà astenersi, secondo quanto previsto dall art. 6-bis della L. 241/90. 7.5 Il Consigliere Responsabile cura la comunicazione, per il tramite della Segreteria del Consiglio dell Ordine, di avvio del procedimento amministrativo sia all iscritto sia al soggetto (controinteressato), in favore del quale sono state effettuate le prestazioni esposte nella parcella oggetto di parere. 7.6 La comunicazione di avvio del procedimento deve contenere: a) l invito al controinteressato a presentare osservazioni e note nel termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione; b) l avviso al controinteressato del diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all art. 24 L. 241/90, e di estrarre eventuale copia dei documenti, previa corresponsione dei diritti di segreteria di cui all art. 11; c) l avviso al controinteressato della facoltà di richiedere il tentativo di conciliazione di cui all art. 13, comma 9, della L. 31.12.2012 n. 247. Art. 8. Poteri del Consiglio dell Ordine, motivazione e comunicazione del provvedimento 8.1 Il Consigliere Responsabile, entro 90 (novanta) giorni dall inizio del procedimento, salvo quanto previsto dall art. 10, riferisce le proprie conclusioni al Consiglio dell Ordine, proponendo il provvedimento da adottare. 8.2 Il Consigliere Responsabile, qualora intenda proporre al Consiglio dell Ordine l adozione di un provvedimento di rigetto dell istanza, deve, ai sensi dell art. 10 bis della L. 241/90, comunicare tempestivamente

all iscritto i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l iscritto ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. 8.3 Fino all adozione del provvedimento finale, l iscritto può rinunciare al parere salvo l obbligo di corrispondere comunque all Ordine, a titolo di rimborso delle spese di segreteria, un somma pari al 1% (uno per cento) dell importo richiesto, con un minimo di euro 20,00 fino ad un massimo di euro 100,00. 8.4 Il Consiglio dell Ordine, entro il termine finale previsto dall art. 9, adotta il provvedimento, sinteticamente motivato, di accoglimento totale o parziale ovvero di rigetto della richiesta dell iscritto. 8.5 La comunicazione dell avvenuta emissione del provvedimento all iscritto e al controinteressato intervenuto è effettuata a cura della Segreteria del Consiglio dell Ordine. Art. 9. Termine finale del procedimento 9.1 Salvo quanto previsto dall art. 10, il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla sua apertura con l adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere. Art. 10 Proroga e/o sospensione dei termini 10.1 Il termine finale del procedimento può essere prorogato, una sola volta, per un massimo di ulteriori 30 (trenta) giorni, qualora si renda assolutamente indispensabile richiedere all iscritto chiarimenti o integrazioni. 10.2 In tal caso, è onere dell iscritto fornire i chiarimenti e/o le integrazioni richieste nel termine massimo di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione. 10.3 Nel caso in cui venga richiesto il tentativo di conciliazione di cui all art. 12.2, il termine finale è sospeso per non più di 60 (sessanta) giorni.

10.4 Ai termini previsti dal presente Regolamento si applica, in ogni caso, la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali civili. Art. 11. Costo del parere, rilascio copie e ritiro del fascicolo. 11.1 Il rilascio di copia del parere all iscritto, da effettuarsi presso l Ufficio di Segreteria dell Ordine, è subordinato al versamento di una tassa pari al 3% (tre per cento) dell ammontare dei compensi liquidati. 11.2 I diritti di segreteria per la copia di atti e/o documenti è fissato nella misura di 0.50 a foglio, anche in caso di richiesta di scansione ed invio telematico in luogo della copia cartacea. 11.3 Il fascicolo dei documenti relativi all istanza deve essere ritirato dall iscritto contestualmente ai ritiro del parere ed al pagamento della relativa tassa. In mancanza, decorsi 15 giorni, il fascicolo verrà inviato allo stesso iscritto con plico postale e con addebito dei relativi costi. 11.4 Il controinteressato, previo pagamento dei diritti di segreteria, potrà ottenere copia degli atti del procedimento (compresa una copia del parere reso), salvi i limiti di cui all art. 24 L.241/90. B - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE Art. 12. Tentativo di conciliazione 12.1 Ove sia richiesto, ad opera dell iscritto o del cliente, il tentativo di conciliazione, ai sensi dell art. 13, comma 9, della Legge 31 dicembre 2012, n. 247, il tentativo sarà svolto da parte del Consigliere Coordinatore della Commissione Parcelle o di altro Consigliere da questi delegato. 12.2 Qualora la richiesta intervenga nel corso del procedimento di liquidazione, si procederà alla sospensione dei termini ai sensi del precedente art. 10.3 e il tentativo sarà svolto dal Consigliere Responsabile del procedimento di liquidazione. 12.3 In ogni caso, il Consigliere Incaricato potrà richiedere la presenza al tentativo di altro Consigliere, anche esterno alla Commissione parcelle. Art. 13. Modalità di svolgimento del tentativo di conciliazione

13.1 La richiesta di tentativo di conciliazione è redatta in forma libera e deve essere depositata presso la Segreteria dell Ordine. Qualora sia formulata senza che sia pendente il procedimento di liquidazione, o per l ipotesi che sia proposta dal controinteressato che non abbia ancora depositato osservazioni e note ai sensi dell art. 7.6, dovrà essere munita di copia degli atti e dei documenti ritenuti necessari. 13.2 La richiesta viene inviata senza indugio, a cura della Segreteria dell Ordine, alla controparte e, per conoscenza, alla parte richiedente, con l avviso che è facoltà della parte destinataria accedere ai documenti eventualmente depositati e con la comunicazione del luogo, del giorno e dell ora in cui si terrà il tentativo, nonché del nominativo del Consigliere Incaricato, nominato ai sensi del precedente art. 12. 13.3 Dell'esito del tentativo, il Consigliere Incaricato redige apposito verbale, avendo cura di farlo sottoscrivere dalle parti presenti. 13.4 In caso di esito positivo, una copia del verbale viene consegnata a ciascuna delle parti, previo rimborso dei diritti di segreteria. 13.5 In caso di esito negativo, qualora il tentativo si sia svolto nel corso di un procedimento di liquidazione, i termini relativi a quest ultimo riprenderanno a decorrere automaticamente dalla data del verbale negativo. C - DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Esecuzione pagamenti 14.1 Tutti i pagamenti previsti dal presente Regolamento devono essere eseguiti esclusivamente con versamento diretto alla Segreteria dell Ordine o con bonifico sul conto corrente bancario dell Ordine.

AL CONSIGLIO DELL ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SONDRIO ISTANZA DI LIQUIDAZIONE DI PARCELLA Il sottoscritto avv. con studio in CHIEDE La liquidazione della qui allegata parcella redatta per l assistenza professionale prestata in favore di residente/con sede in Via tel/fax A tal fine precisa quanto segue 1) DATA DI CONCLUSIONE DELL ATTIVITÀ: prima del prima del dopo il 23.8.2012 3.4.2014 3.4.2014 2) DATA DI SVOLGIMENTO DELL ATTIVITÀ: dal al 3) PRESTAZIONE RESA IN AMBITO: giudiziale civile giudiziale penale giudiziale amministrativa stragiudiziale domiciliazione altro. 4) GRADO E/O ORGANO PRESSO IL QUALE È STATA RESA LA PRESTAZIONE GIUDIZIALE: primo grado secondo grado Cassazione Tar Consiglio di Stato Altro

5) VALORE DELLA PRATICA Euro Indeterminabile indeterminabile di particolare importanza 6) AUMENTO PERCENTUALE DEI VALORI TABELLARI MEDI APPLICATO NELLA PARCELLA sì, pari al % no 7) CRITERI APPLICATI PER L AUMENTO DEI VALORI TABELLARI MEDI: complessità e/o importanza della causa urgenza esito favorevole assistenza di più parti (n ) con eguale difesa in fatto e/o diritto assistenza di più parti (n ) con diversa difesa in fatto e/o diritto 8) COMPENSI LIQUIDATI IN CAUSA AL CLIENTE: sì, pari ad no 9) COMPENSI LIQUIDATI IN CAUSA ALLA CONTROPARTE sì, pari ad no 10) DATA E MODALITÀ DI INVIO DELLA PARCELLA AL CLIENTE in data a mezzo r.r. in data a mezzo fax in data a mezzo Pec in data con altra modalità

11) COMPENSI E/O ONORARI DEI QUALI SI CHIEDE LA LIQUIDAZIONE onorari pari ad (se l attività si è conclusa nella vigenza dei tariffari) compensi pari ad (se l attività si è conclusa nella vigenza dei parametri), lì Avv.. Avvertenza: All istanza va inderogabilmente allegata una relazione sull attività svolta, unitamente a copia di tutta la documentazione utile per la identificazione del conferimento dell incarico e la valutazione dell attività stessa (es. atti giudiziari, anche di controparte, verbali, pareri, contratti, lettere e corrispondenza, etc.), nonché a copia delle notule inviate al cliente, il tutto debitamente fascicolato ed elencato in apposito indice.

ANNOTAZIONI RISERVATE AL CONSIGLIO DELL ORDINE parcella presentata in data parcella liquidata in data compensi liquidati oltre cpa, Iva e spese generali come per legge