REGOLAMENTO DEL MARCHIO DI GARANZIA TICINO

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REGOLAMENTO DEL MARCHIO DI GARANZIA TICINO

1. TITOLARITÀ - RAPPRESENTANZA 1.1 La Repubblica e Cantone del Ticino è titolare del Marchio di garanzia inerente le domande no 07685/1998 depositata il 24.09.1998, no. 00799/2007 depositata il 14.05.2007, e no 53820/2009 depositata il 06.04.2009 presso l Istituto Federale della Proprietà Intellettuale a Berna (di seguito Marchio ). Il suddetto Marchio consiste nel seguente segno: 1.2 L Unione Contadini Ticinesi, via Gorelle, CP 447, 6592 S. Antonino, è designata rappresentante del titolare del suddetto Marchio ai sensi della Legge federale sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (in seguito Lpm ). 2. SCOPO - CAMPO D APPLICAZIONE 2.1 Il presente regolamento si prefigge in particolare di determinare le caratteristiche comuni dei prodotti o servizi che il Marchio vuole garantire e di fissare gli ulteriori elementi richiesti dalla Lpm. 2.2 Esso trova applicazione per tutti quei prodotti e servizi per i quali il titolare darà l autorizzazione per l uso del presente Marchio. I prodotti a beneficio del Marchio possono essere utilizzati quali ingredienti e a loro volta essere al beneficio del Marchio sulla base dell autorizzazione del titolare. 2/7

3. COMMISSIONE 3.1 Allo scopo di garantire una corretta gestione nonché un efficace controllo dell uso del Marchio viene istituita una speciale Commissione, denominata Commissione del Marchio di garanzia Ticino (in seguito Commissione ). La sua composizione, la sua organizzazione ed i suoi compiti sono definiti separatamente in un apposito Regolamento (allegato A). 3.2 Nel caso dell uso del Marchio per soli ingredienti, la Commissione é tenuta a prendere tutte le misure necessarie per evitare un informazione ingannevole al consumatore. 4. PRODOTTI E SERVIZI CHE POSSONO USUFRUIRE DEL MARCHIO 4.1 L uso del Marchio è riservato a tutti quei prodotti e servizi che contribuiscono allo sviluppo sostenibile del settore primario e/o agroalimentare ticinese e che provengono dal Canton Ticino. Per la determinazione della provenienza fa stato quanto stabilito all art. 5. 4.2 Tutti i prodotti e servizi (allegato D) devono essere sottoposti ad un controllo di qualità secondo quanto previsto dalle leggi in vigore. 5. PROVENIENZA 5.1 I prodotti sono considerati provenire dal Canton Ticino soltanto quando: - l origine delle materie prime; - il luogo di lavorazione, di trasformazione e d inizio maturazione; - il luogo di affinazione, di maturazione finale e di condizionamento (conservazione e confezionamento); possono essere individuati interamente sul territorio del Canton Ticino. Per i servizi è sufficiente che tutta la prestazione abbia luogo sul territorio del Canton Ticino. 5.2 Per quanto concerne la carne valgono i seguenti criteri particolari. Sono considerati provenire dal Canton Ticino i prodotti a base di carne di: - bovini e equini che abbiano passato almeno gli ultimi 2/3 della loro vita nel Canton Ticino; - maiali che abbiano passato al massimo le prime dieci settimane della loro vita all infuori del Canton Ticino; 3/7

- ovini che abbiano passato i 2/3 della loro vita nel Canton Ticino. La macellazione degli agnelli può aver luogo anche fuori dal Canton Ticino; - ovaiole che abbiano passato al massimo le prime quattro settimane di vita fuori dal Canton Ticino; - caprini che abbiano passato tutta la loro vita nel Canton Ticino; - pollame di ingrasso e conigli che abbiano passato al massimo la prima settimana di vita fuori dal Canton Ticino. 5.3 Per quanto concerne la frutta, gli ortaggi, le bacche ed i cereali, occorre che essi siano stati seminati o trapiantati nel Canton Ticino. In deroga a quanto previsto nell articolo 5.1 è permesso l acquisto di piantine e sementi fuori dal territorio del Canton Ticino; tuttavia, in questo caso, i corrispondenti prodotti sono considerati provenire dal Canton Ticino soltanto se oltre il 50 % della loro durata di coltivazione - maturazione abbia avuto luogo nel cantone. 5.4 Per quanto concerne i prodotti vinicoli, essi devono appartenere alla prima categoria, conformemente alle basi legali federali e cantonali vigenti. 5.5 Per quanto concerne i cereali ed i loro derivati, il pane può essere considerato di origine ticinese nella misura in cui sia stato prodotto con una farina composta almeno nella misura del 70% da grano di provenienza ticinese, macinata in un mulino del Canton Ticino. I foraggi prodotti da un mulino ticinese possono essere considerati di origine ticinese solo se ottenuti con il 100 % di cereali di origine ticinese. 5.6 L aggiunta ai prodotti di eventuali additivi non provenienti dal Canton Ticino non pregiudica la provenienza dei prodotti, purché tali additivi non vengano fabbricati anche da ditte situate nel Canton Ticino. 5.7 Per i derivati di materie prime naturali di origine ticinese (ad esempio, ma non limitatamente a, acqua, legno, pietra) e i prodotti a base di derivati agricoli ticinesi, fanno stato le seguenti condizioni: - processo di lavorazione nel Canton Ticino; - almeno metà dei costi di produzione imputabili nel Canton Ticino; - ingredienti/componenti non ticinesi solo se non disponibili in loco. 4/7

5.8 In deroga a quanto indicato nell art 5.1 per i prodotti ittici d allevamento deve essere garantito che almeno 2/3 della crescita in peso avvenga sul territorio del Cantone Ticino. 5.9 In deroga a quanto indicato nell art 5.1 il latte può essere considerato d origine ticinese se almeno l 80% del peso è prodotto nel Canton Ticino. 5.10 In deroga a quanto indicato nell art 5.1 la soia può essere considerata d origine ticinese se almeno l 80% del peso è prodotto nel Canton Ticino. 5.11 In deroga a quanto indicato nell art 5.1 nelle composizioni la percentuale di prodotti ticinesi deve essere almeno del 75% del peso. Nel calcolo delle percentuali non si tiene conto del contenuto in sali e zuccheri. 6. AVENTI DIRITTO ALL USO DEL MARCHIO - MODALITÀ 6.1 Chiunque voglia far uso del Marchio deve adempiere alle condizioni previste agli articoli 4 e 5 e fornire le prove di tale adempimento. 6.2 Ogni persona interessata a utilizzare il Marchio deve annunciarsi alla Commissione formulando un apposita istanza scritta, provvista di tutte le informazioni e la documentazione necessarie per appurare che le condizioni per l uso del Marchio siano adempiute. La Commissione ha il diritto di chiedere informazioni e documentazione supplementari, compresa la facoltà di procedere a ispezioni. 6.3 Una volta accertato l adempimento di tali condizioni, la Commissione autorizzerà il futuro utilizzatore del Marchio e verrà stipulato un apposito contratto. Con la sottoscrizione di tale contratto, al quale deve essere allegata una copia del presente regolamento che l utilizzatore si impegna a rispettare, quest ultimo acquisisce il diritto a far uso del Marchio alle condizioni contenute nel contratto e in questo regolamento. 6.4 Il diritto a far uso del Marchio è in ogni caso condizionato al pagamento della tassa di utilizzo fissata nel singolo contratto. 6.5 Il Marchio deve essere impiegato così come è rappresentato sopra all articolo 1.1; solo nelle dimensioni può variare. 5/7

7. CONTROLLO 7.1 Ogni utilizzatore è sottoposto al controllo da parte della Commissione circa il rispetto delle condizioni previste nel singolo contratto e nel presente regolamento, in particolare per quanto riguarda l adempimento delle condizioni relative alla provenienza. 7.2 In special modo è garantita la facoltà alla Commissione, e per essa a eventuali terzi da essa incaricati, di chiedere le necessarie informazioni e i documenti indispensabili per esercitare tale controllo. Nell attività di controllo circa l uso conforme del Marchio è garantito alla Commissione il potere di procedere, direttamente o tramite terzi da essa incaricati, ad ispezioni durante gli abituali orari di lavoro, anche senza preavviso. 7.3 Ogni utilizzatore del Marchio ha l obbligo di segnalare alla Commissione qualsiasi violazione del presente regolamento. 8. SANZIONI 8.1 Non appena venuta a conoscenza di una qualsiasi violazione del presente regolamento o di un singolo contratto, la Commissione ha l obbligo di intervenire e di prendere tutte le misure necessarie a tutela del Marchio. 8.2 In particolare la Commissione ha la facoltà di esigere l asportazione del Marchio da tutti i prodotti non conformi e, qualora ciò non fosse possibile senza danneggiare i prodotti, di chiedere la loro distruzione. 8.3 In caso di grave violazione o di violazioni reiterate del presente regolamento o di una specifica autorizzazione, la Commissione può rescindere il corrispondente contratto con effetto immediato. 8.4 In caso di violazione del presente regolamento o di uno specifico contratto, l utilizzatore si obbliga a versare una pena convenzionale il cui importo è fissato nel singolo contratto (mansionario Allegato B). In ogni caso tale pena convenzionale non può superare la somma di CHF 2'000.- per ogni articolo, pezzo o confezione pronti ad essere messi in circolazione o già messi in circolazione che violano il regolamento od il singolo contratto. 6/7

Allegati: Segretariato MARCHIO TICINO A) Regolamento Commissione B) Mansionario e Sanzioni C) Disposizioni inerenti l aspetto del Marchio D) Lista dei prodotti e dei servizi secondo la classificazione internazionale Elaborato ed approvato dalla Commissione del Marchio S. Antonino, 7 luglio 2011 7/7