Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale

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Documento Sistema di Gestione Qualità ISO 9001:2000 norma 7.5 Certificato CSQ N. 9159.CMPD del 30/04/2004 T P51 MD01 Rev. 2 www.comune.paderno-dugnano.mi.it Processo trasversale a tutti i settori segreteria.direzionegenerale@comune.padernodugnano.mi.it Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale Allegato alla deliberazione di C.C. n.14 del 31/03/2010 Esecutivo dal 10/05/2010 Firmato Il Presidente del Consiglio Annunziato Papaleo Firmato Il Segretario Generale Dott. Paolo Codarri

Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 2 di 6 Indice del Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale Titolo I - Disposizioni generali 3 Titolo V - Disposizioni finali 6 Art. 1 Finalità 3 Art. 2 - Informazione sull esistenza di strumenti di ripresa 3 Art. 10 - Norma di rinvio 6 Art. 11 - Entrata in vigore 6 Art. 3 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili 3 Art. 4 - Limiti di trasmissione e commercializzazione 4 Titolo II Riprese effettuate direttamente dal Comune 4 Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Paderno Dugnano 4 Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy 4 Titolo III Riprese effettuate nell esercizio del diritto di cronaca 5 Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca 5 Art. 8 - Modalità di ripresa 6 Art. 9 Interviste 6

Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 3 di 6 Regolamento per le riprese audiovisive del Consiglio Comunale Titolo I - Disposizioni generali Art. 1 - Finalità 1. Il Comune di Paderno Dugnano, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell Ente. 2. Il presente Regolamento disciplina l attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa nelle seguenti forme: a) riprese effettuate direttamente dal Comune; b) riprese effettuate nell esercizio del diritto di cronaca; 3. Non sono ammesse altre forme di ripresa. 4. Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti. 5. Il presente Regolamento si applica anche alle sedute pubbliche dei Consigli di Quartiere, fatta eccezione per il titolo II. Art. 2 - Informazione sull esistenza di strumenti di ripresa 1. Il Presidente del Consiglio comunale ha l onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare circa l esistenza di videocamere e la successiva trasmissione e riproduzione, ferma restando la presenza, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, di specifici cartelli di informativa, di cui all art. 5. Art. 3- Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili 1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, il Presidente del Consiglio Comunale richiama i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo che evitino di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione. 2. In ogni caso, al fine di prevenire l indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogniqualvolta le discussioni consiliari hanno per oggetto dati di tale natura o più in generale dati che presentino rischi specifici per i diritti e le

Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 4 di 6 libertà fondamentali dell interessato. Resta fermo quanto previsto dall art. 5. 3. Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell art. 39, D.Lgs. 267/2000, nell ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. Art. 4 Limiti di trasmissione e commercializzazione 1. La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza. 2. E vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque. 3. I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese sia nella diffusione delle immagini verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto. 4. Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti. Titolo II Riprese effettuate direttamente dal Comune Art. 5 - Attività di comunicazione e diffusione da parte del Comune di Paderno Dugnano 1. Il Comune di Paderno Dugnano può disporre la ripresa e la successiva documentazione diffusa su internet sul proprio sito web delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale, informando adeguatamente tutti i presenti della presenza delle telecamere e della successiva diffusione delle immagini, anche attraverso affissione di avvisi chiari e sintetici agli accessi di ingresso alla sala consiliare e nella sala stessa. 2. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale proponenti sugli argomenti iscritti all ordine del giorno. 3. Viene garantita l osservanza di una particolare cautela per i dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Detto principio comporta, dunque, che tali dati potranno essere diffusi nei soli limiti in cui ciò risulti necessario ad assicurare il rispetto del principio di pubblicità dell'attività istituzionale. Resta inteso che, in ogni caso, non potranno essere diffusi dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone. 4. Fermo restando l esercizio del diritto di accesso delle trascrizioni delle sedute consiliari, lo stesso diritto non è esercitatile nei confronti delle videoregistrazioni, in

Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 5 di 6 quanto non costituenti documento amministrativo. Art. 6 - Trattamento dei dati e rispetto della normativa privacy 1. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a inquadrare lo spazio riservato al Consiglio Comunale. 2. Il Presidente del Consiglio Comunale provvederà, nel rispetto di quanto prescritto all articolo precedente, ad evitare la diffusione dei dati sensibili e giudiziari, anche disponendo il taglio e l esclusione della diffusione delle porzioni di registrazione effettuate. 3. Nel rispetto della generale normativa in materia di privacy, cui si rinvia, il Comune di Paderno Dugnano è individuato titolare del trattamento dei dati raccolti attraverso le riprese effettuate dal Comune. Il Responsabile del trattamento è il Segretario Generale. 4. Sono, altresì, individuati incaricati del trattamento delle riprese eseguite, i dipendenti appartenenti al Settore Direzione Generale e gli addetti al Servizio comunale SIC. 5. Il gestore privato cui è, eventualmente, affidato dal Comune l incarico di ripresa e/o la successiva gestione, manutenzione e aggiornamento del sito internet del Comune è ugualmente individuato quale Responsabile del trattamento dei dati rilevati con le riprese di cui ai commi precedenti. 6. Le registrazioni delle sedute restano disponibili sul sito istituzionale del Comune dalla data di pubblicazione delle relative delibere, per un periodo di dodici mesi a far data da ciascuna seduta consiliare. 7. Il Presidente del Consiglio Comunale può autorizzare la diffusione audio dei dibattiti delle sedute in diretta, mediante l utilizzo del sito internet istituzionale, previa informazione ai Consiglieri e a tutti coloro che intervengono alla seduta, affinché ciascuno adotti le opportune cautele con riferimento alla protezione dei dati sensibili e giudiziari, per i quali vige il rigoroso rispetto del principio di stretta necessità. Titolo III Riprese effettuate nell esercizio del diritto di cronaca Art. 7 - Esercizio del diritto di cronaca 1. La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione, a scopi giornalistici, deve ritenersi in generale consentita, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D.Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio. 2. Senza arrecare disturbo, non è precluso al giornalista esprimere eventuali opinioni o commenti durante le riprese televisive, rappresentando anche tale facoltà una modalità di espressione del diritto di libertà di manifestazione del pensiero tutelato dall'art. 21 della Costituzione e dall'art. 6, comma 3,

Città di Paderno Dugnano P51-MD01 Pag. 6 di 6 del Codice deontologico di cui al comma precedente. 3. In osservanza della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali è, in ogni caso, riconosciuta agli interessati il Consiglio comunale, nella persona del Presidente, o, eventualmente, anche dei singoli componenti la facoltà di esercitare, direttamente presso l'emittente televisiva, alcuni diritti a tutela dei dati trattati, ivi compreso quello di prendere visione delle riprese effettuate durante le sedute consiliari. Art. 8 - Modalità di ripresa 1. Le riprese eseguite ai sensi dell articolo precedente dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico. 2. Non è consentito l impianto dei fari illuminanti se non nelle fasi strettamente necessarie alle riprese televisive. Non è, in ogni caso, consentito l allaccio alla rete elettrica comunale. 3. Le emittenti che desiderano effettuare dette riprese dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale comunicazione scritta, anche immediatamente prima dell inizio dei lavori del Consiglio Comunale. 4. Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più di tre emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. Art. 9 - Interviste 1. Gli Amministratori, i Consiglieri comunali e, in ogni caso, tutti coloro che dovessero essere interpellati, potranno concedere interviste esclusivamente all esterno della sala consiliare, al fine di evitare ogni intralcio al lavori del Consiglio durante lo svolgimento delle sedute. Titolo IV - Disposizioni finali Art. 10 - Norma di rinvio 1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003, per la parte ad esso attinente del Regolamento del Consiglio Comunale, D.C.C. n. 74 del 27.09.2001 e s.m. e del Regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, D.C.C. n. 91, del 27.11.2007 e s.m.. Art. 11 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento e le sue eventuali successive modifiche entrano in vigore, ai sensi dell art. 74, comma 7, dello Statuto comunale, decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all albo pretorio, da effettuarsi dopo che la relativa deliberazione di approvazione sia divenuta esecutiva.