Norme per prestito e riproduzione beni culturali Mercoledì 04 Novembre 2009 10:47 - Ultimo aggiornamento Martedì 30 Novembre 2010 16:55



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Versione pdf NORME PER IL PRESTITO E LA RIPRODUZIONE DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA AVVERTENZA: In attesa di dotarsi di un proprio regolamento per il prestito e la riproduzione dei beni culturali, l Arcidiocesi di Camerino San Severino Marche utilizza come orientamento generale le norme emanate a questo fine nel marzo 1999 dalla C.E.M., Conferenza Episcopale Marchigiana, riservandosi di applicare condizioni più restrittive in considerazione di specifiche necessità ovvero sulla base di eventuali indicazioni della Commissione per l Arte Sacra o di altri organismi preposti alla tutela dei beni. Le richieste di riproduzione del patrimonio culturale arcidiocesano dovranno pervenire al protocollo della Curia Arcivescovile di Camerino San Severino Marche - via posta ordinaria al seguente indirizzo: Piazza Cavour, 7-62032 CAMERINO (MC) - via fax al numero: Fax. +39.0737.631420 - via e.mail all indirizzo: curia@arcidiocesicamerino.it specificando dettagliatamente quanto prescritto al PUNTO 2 della seguente normativa e con almeno QUINDICI giorni di anticipo rispetto alla data in cui si prevede di poter effettuare le riprese. L edizione di pubblicazioni a stampa contenenti riproduzioni di beni afferenti al patrimonio culturale dell Arcidiocesi comporta la cessione, per gli uffici della curia, le biblioteche, gli archivi della diocesi e per le parrocchie eventualmente coinvolte, di un congruo numero copie di quanto si pubblica, che sarà valutato caso per caso dall Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici. 1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali Il complesso dei beni Culturali di proprietà ecclesiastica costituisce un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che la CEM (Conferenza Episcopale Marchigiana) intende valorizzare. In particolare questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (Norme del 1974 e Orientamenti del 992) e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa. Inoltre, 1 / 7

nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984 e dell'intesa per i Beni Culturali del 1996, la Diocesi accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico. 1.1. Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere, la CEM intende disciplinare le riproduzioni attraverso la presente normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza. 1.2. La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione a terzi dei rilievi di immagine). Un eventuale uso diverso delle immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente normativa. 1.3. Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso. 1.4 I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili pro-tempore degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell'ordinario e degli Uffici competenti, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale. 2. Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecc1esiastici Il Vescovo rilascia le autorizzazioni alla riproduzione delle immagini di beni culturali ecclesiastici attraverso l'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi, sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto ed in seguito alla valutazione del carattere dell'iniziativa. A norma delle leggi canoniche e civili tali riproduzioni potranno essere utilizzate solo nell'ambito del progetto presentato, salvo ulteriori autorizzazioni. Anche ogni ristampa o riedizione deve essere autorizzata con analoga procedura. Le norme sotto elencate si riferiscono all'utilizzo delle immagini nelle riproduzioni fotografiche, video, cinematografiche, televisive, digitali e in ogni altra forma possibile. L'autorizzazione regola l'utilizzo delle riproduzioni nell'ambito di progetti editoriali e di divulgazione e diffusione, 2 / 7

compreso l'utilizzo nei mass-media e anche nelle reti informatiche. 2.1. Riproduzioni a scopo commerciale Per le riproduzioni inserite in progetti editoriali o in produzioni di altra natura (locandine, manifesti o altre forme pubblicitarie che raffigurino beni culturali di proprietà ecclesiastica) l'autorizzazione alla riproduzione è necessaria sia per le riprese ex novo che per le immagini già esistenti; essa viene concessa su presentazione dettagliata del progetto editoriale da parte dell'autore o dell'editore. 2.1.1. Gli interessati devono pertanto specificare: scopo e caratteristiche dell'iniziativa editoriale; soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente); strumentazione e supporti sul quali verrà eseguita la riproduzione; Valore commerciale del prodotto; numero di copie previste; autore delle riproduzioni; e la data (da concordare) in cui si intendono effettuare le riprese. 2.1.2. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Diocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Diocesi il libero utilizzo di quanto consegnato. 2.1.3. Dovrà essere chiaramente espressa sulle pubblicazioni la proprietà del bene e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi. 3 / 7

2.1.4. La concessione sarà inoltre subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito dopo la consegna di tre copie omaggio di ogni pubblicazione (o altro) e del materiale di cui al punto 2.1.2. Restano a carico del richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile dell'opera per ogni ripresa effettuata. Ottenuta l'autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti. 2.1.5. Entro sei mesi dalla concessione tutto il materiale (previsto dai punti 2.1.2 e 2.1.4.) dovrà essere consegnato all'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali, che provvederà a restituire il deposito cauzionale. 2.1.6. Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi la disposizioni indicate all'articolo 2.1.5., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata a/r riguardo lo stato del lavori, il deposito sarà incamerato e la concessione revocata. L'Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali. 2.2. Riproduzioni per ragioni di studio Per le riproduzioni per ragioni di studio gli interessati sono invitati a presentare: e richiesta scritta del docente che segue lo studio, con riferimento alle ragioni della ricerca. L'eventuale successiva pubblicazione della ricerca richiede un'ulteriore autorizzazione all'uso delle riproduzioni. 2.2.1. Gli autori delle immagini sono tenuti a cedere alla Diocesi un negativo e/o una diapositiva e/o una riproduzione (anche digitalizzata) di ciascuno scatto effettuato, e a sottoscrivere una liberatoria che garantisca alla Diocesi il libero utilizzo di quanto consegnato. 2.2.2. L'autorizzazione sarà inoltre subordinata al versamento di un deposito cauzionale che sarà restituito dopo la consegna di una copia dello studio e del materiale di cui al punto 2.2.1. Restano a carico dei richiedenti le eventuali spese del personale di sorveglianza, i consumi e ogni altro onere che grava sull'ente responsabile dell'opera per ogni ripresa effettuata. Ottenuta l'autorizzazione i richiedenti potranno contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti. 2.2.3. Qualora trascorsi i sei mesi il richiedente non soddisfi le disposizioni indicate all'articolo 2.2.1 e 2.2.2., ovvero non comunichi a mezzo raccomandata al riguardo lo stato dei lavori, il deposito 4 / 7

sarà incamerato e la concessione revocata. L'Ufficio si riserva inoltre ogni azione concessa fino ad adire alle vie legali. 2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo Per le riproduzioni a scopo divulgativo, quali ad esempio l'utilizzo sulle reti informatiche, l'autorizzazione alla riproduzione viene concessa su presentazione dettagliata del progetto informativo da parte dell'autore o dell'editore. 2.3.1. Gli interessati devono specificare: scopo e caratteristiche dell'iniziativa; soggetti e autori delle opere da riprodurre (da indicare dettagliatamente); sito informativo o divulgativo che ospiterà le immagini. 2.3.2. Per le riproduzioni fotografiche inserite in tali progetti valgono le norme relative alle riproduzioni a scopo commerciale. 2.3.3. Dovrà essere chiaramente espressa accanto ad ogni immagine la proprietà del bene e l'autorizzazione alla riproduzione concessa dall'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi. 2.3.4. La concessione all'utilizzo delle immagini nelle reti informatiche o divulgative sarà limitata nel tempo e subordinata al versamento di un adeguato deposito cauzionale che sarà restituito allo scadere della concessione. 2.3.5. L'autore del progetto si impegna a cedere alla Diocesi il diritto di utilizzare il progetto divulgativo nell'ambito delle proprie iniziative e di creare dei link con le proprie pagine web, nel caso si tratti di siti informatici. 2.4. Riproduzioni video, cinematografiche e televisive Per le riproduzioni video, cinematografiche e televisive si applicano le stesse normative concernenti le riproduzioni fotografiche salvo quanto riguarda la consegna delle copie del materiale realizzato, che dovrà essere concordato caso per caso con i responsabili dell'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi. 5 / 7

3. Norme per il prestito dei beni culturali ecclesiastici La Diocesi rilascia le autorizzazioni al prestito dei beni culturali ecclesiastici attraverso l'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali. 3.1. Prestiti per mostre temporanee Per ottenere il prestito è necessario presentare il progetto dettagliato dell'iniziativa culturale (mostra o altro) allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Il richiedente dovrà presentare la domanda all'ufficio Beni Culturali che vaglierà il progetto ed espleterà le pratiche. 3.1.1. L'autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere dei responsabili del beni in oggetto, la Commissione Diocesana per i Beni Culturali, la Soprintendenza competente. Per le mostre all'estero è necessario ottenere anche l'autorizzazione della Pontificia Commissione per i Beni Culturali, che verrà chiesta dall'ordinario, oltre all'autorizzazione ministeriale all'espatrio. L'ufficio dovrà soprintendere alla iniziativa, tutelare il valore storico e artistico ma soprattutto religioso delle opere e per questo potrà richiedere ulteriori garanzie per autorizzare il prestito. 3.1.2. La Diocesi si riserva di chiedere, qualora vi fosse la necessità, appropriato intervento di restauro quale contributo alla tutela del bene e alla sua valorizzazione. 3.1.3. Qualora l'ufficio lo ritenesse necessario per ragioni di culto e di decoro, l'autorizzazione al prestito sarà subordinata alla realizzazione a carico dei richiedenti di una riproduzione in scala 1:1 dell'opera, che sarà collocata in luogo dell'originale. Alla restituzione dell'opera tale riproduzione rimarrà di proprietà dell'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi. 3.1.4. Restano a carico del richiedenti oltre alle spese organizzative (imballaggio, trasporto, assicurazione da chiodo a chiodo", ecc.) anche le eventuali spese e ogni altro onere che grava sul proprietario dell'opera per il prelievo e la restituzione delle opere. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione da parte dell'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali, dovrà contattare direttamente il responsabile del bene per gli ultimi accordi. 3.1.5. Ogni iniziativa legata all'esposizione che utilizzi l'immagine dei beni in oggetto dovrà essere autorizzata secondo le norme che regolano le riproduzioni dei beni culturali nella Diocesi. 3.2. 6 / 7

Prestiti temporanei per il culto Per ottenere il prestito è necessario presentare domanda scritta indicando le ragioni del prestito, i termini di tempo ed allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Alla scheda dovrà essere allegata una foto recente che testimoni lo stato di conservazione dell'opera. L'autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere del responsabili dei beni in oggetto e la Commissione Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi. 3.2.1. Il richiedente non potrà intervenire sull'opera prestata senza informare l'ufficio Arte Sacra e Beni Culturali e il responsabile del bene, nemmeno in caso di pulizia o restauro, in quanto custode solo temporaneo del bene. 3.2.2. Restano a carico dei richiedenti oltre alle spese di trasporto (imballaggio, trasporto, vigilanza) anche una polizza assicurativa adeguata a garanzia delle opere prestate, nonché eventuali spese e ogni altro onere che grava sul responsabile dell'opera per il prestito. Loreto, 3 marzo 1999 + Franco Festorazzi Presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana 7 / 7