TFR in busta paga Maria Rosa Gheido - Dottore commercialista e consulente del lavoro ADEMPIMENTO " NOVITA " In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto, calcolato sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e non superiore all importo delle retribuzioni dovute per l anno in considerazione divisa per 13,5. Per effetto della Legge di stabilità 2015, in via sperimentale, i lavoratori dipendenti possono percepire mensilmente nella busta paga la quota di TFR in corso di maturazione. Ambito di applicazione è il settore privato, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di quelli agricoli. La misura non si applica ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi. La quota maturanda di TFR inserita in busta paga diventa parte integrativa della retribuzione. RIFERIMENTI " Legge 23 dicembre 20914, n. 190, art.1, comma 26-34 Codice civile, art. 2120 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art.13, 17, 19, 51 PERIODO DI APPLICAZIONE " REQUISITI " REGIME FISCALE " PROCEDURE " FINANZIAMENTO " 1º marzo 2015-30 giugno 2018 All atto della manifestazione della volontà il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda. La quota di TFR: va a comporre la retribuzione imponibile ai fini fiscali non rileva ai fini del bonus di 80 euro mensili è soggetta a tassazione ordinaria. LAVORO Su richiesta del lavoratore, il datore di lavoro, in veste di sostituto di imposta, inserisce in busta paga la quota di TFR maturato nel mese. Il datore di lavoro che non intende anticipare gli importi mensili di TFR può accedere ad un finanziamento bancario assistito da garanzia statale. CONTRIBUZIONE " AGEVOLAZIONI " L accesso al fondo di garanzia comporta un contributo dello 0,20% sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale di incidenza della parte integrativa della retribuzione. I datori di lavoro che utilizzano risorse proprie hanno diritto alle agevolazioni previste per chi conferisce il TFR alla previdenza complementare. Pratica Fiscale e Professionale n. 4 del 26 gennaio 2015 41
ADEMPIMENTO " Regime ordinario del TFR Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento risulta sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e non superiore all importo delle retribuzioni dovute per l anno in considerazione divisa per 13,5. Per le frazioni di anno la quota si riduce tenendo conto che vanno computate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 15 giorni (art.2120 cod.civ.) La sospensione della prestazione di lavoro in corso d anno conseguente ad una delle cause previste dal codice civile e in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione l equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro. Con esclusione della quota maturata nell anno, la somma è, in generale, incrementata su base composta - al 31 dicembre di ogni anno, con l applicazione di un tasso costituito dall 1,5% in misura fissa e dal 75% dell aumento dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell anno precedente. Ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto, il codice civile contiene una nozione di retribuzione onnicomprensiva diversa da quella della precedente normativa sostituendo il concetto di continuità a quello, diverso e più ampio, di non occasionalità, che consente di comprendere anche indennità non continuative, purché non occasionali. Le anticipazioni di TFR Il prestatore di lavoro che abbia almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le richieste sono soddisfatte nei limiti del 10% degli aventi diritto, comunque nella misura del 4% del numero dei dipendenti. Le richieste debbono essere conseguenti alla necessità di : a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. Dalla norma di riferimento, ma anche dai casi sottoposti alla giurisprudenza emerge, ad oggi, una precisa tipizzazione dei casi in cui l anticipazione può essere concessa. E, inoltre, sufficientemente chiaro che l anticipazione del TFR può essere concessa una sola volta nel corso del rapporto di lavoro (comma 9 art. 2120 c.c.). Il Ministero delle Finanze ha ribadito la non reiterabilità della richiesta, per cui l anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro. Tale limite non vige: nel caso in cui, ottenuta l anticipazione per una delle causali già previste dal codice civile, il dipendente in congedo parentale o formativo pretenda di accedere ancora al beneficio per una di queste motivazioni (Legge n. 53/2001) nel caso di esercizio dell uno o dell altro diritto di assenza introdotti dalla predetta normativa e di utilizzo della relativa anticipazione, se il dipendente si assenta nuovamente per congedo parentale o formativo; in altri termini, se l anticipazione è stata corrisposta per un congedo a seguito della nascita o adozione o affidamento di un figlio ne è esclusa una ulteriore nel caso di successivo congedo ottenuto per la medesima causa (Circolare n. 85 del 29 novembre 2000). 42 Pratica Fiscale e Professionale n. 4 del 26 gennaio 2015
NOVITÀ " Legge 190/2014, art. 1, comma 26 - TFR in busta paga In cosa consiste PERIODO DI APPLICAZIONE " REQUISITI " Il nuovo regime Tutto quanto fin qui, succintamente, riepilogato verrà, o potrà, venir meno per effetto della previsione della Legge di stabilità 2015 che espressamente prevede che: In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che stabilisce le modalità di attuazione della presente disposizione, di percepire la quota maturanda di cui all art. 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all art. 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, compresa quella eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. La predetta parte integrativa della retribuzione è assoggettata a tassazione ordinaria, non rileva ai fini dell applicazione delle disposizioni contenute nell art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non è imponibile ai fini previdenziali. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 756. La manifestazione di volontà di cui al presente comma, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. All atto della manifestazione della volontà di cui al presente comma il lavoratore deve aver maturato almeno sei mesi di rapporto di lavoro presso il datore di lavoro tenuto alla corresponsione della quota maturanda di cui all articolo 2120 del codice civile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali e alle aziende dichiarate in crisi di cui all art. 4 della citata legge n. 297 del 1982. In caso di mancata espressione della volontà di cui al presente comma resta fermo quanto stabilito dalla normativa vigente Per un triennio i lavoratori dipendenti del settore privato potranno implementare l importo della busta paga chiedendo al datore di lavoro di inserirvi, quale parte integrativa della retribuzione, la quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR). La scelta comporta l assoggettamento a tassazione ordinaria, in luogo di quella separata applicabile al TFR, delle somme inserite in busta paga. La misura, sperimentale, sarà in vigore dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018, il che sta a dire che, in detto arco temporale, i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, con modalità ed entro i termini che saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di percepire la quota maturanda di TFR, al netto del contributo dello 0,50% destinato al Fondo di Garanzia. La scelta può essere espressa anche con riferimento alla quota che lo stesso lavoratore abbia già eventualmente destinata ad una forma pensionistica complementare, scegliendo la liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Viene, dunque, introdotta la possibilità per il dipendente privato di far richiesta al proprio datore di lavoro di liquidargli in busta paga l importo mensile di TFR maturato a condizione che: il dipendente sia in servizio da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro il periodo interessato sia quello che va dal 1º marzo 2015 al 30 giugno 2018 il datore di lavoro non sia sottoposto a procedure concorsuali o dichiarato azienda in crisi non si tratti di lavoro domestico o agricolo. Pratica Fiscale e Professionale n. 4 del 26 gennaio 2015 43
REGIME FISCALE " PROCEDURE " FINANZIAMENTO " CONTRIBUZIONE " AGEVOLAZIONI " Il TFR diviene parte della retribuzione, non soggetta a contribuzione previdenziale, ma in quanto tale soggetta a tassazione ordinaria. Al fine di comprendere appieno e fare o proporre, quindi, scelte le più oculate possibili pare il caso di ricordare che il TFR rappresenta un reddito differito maturato in anni diversi, spettante al lavoratore nell anno in cui cessa il suo rapporto di lavoro. Di conseguenza è soggetto a tassazione separata. Pertanto il TFR non concorre alla formazione del reddito assoggettabile a tassazione ordinaria con le normali aliquote progressive, ma è sottoposto assieme alle altre indennità assimilate a tassazione separata (artt. 17 e 19 D.P.R. n. 917/1986). L inserimento in busta paga conferisce, invece, alla quota di Tfr natura retributiva ed in quanto tale rientrante nel reddito complessivo del lavoratore. Il che comporta che se ne tenga conto nella determinazione delle detrazioni spettanti, nel calcolo dell ISEE, ecc. Liquidazione ìn busta paga Dalla nuova impostazione normativa è chiaro che la manifestata volontà in favore della liquidazione in busta paga, se effettuata, non possa essere modificata fino al 30 giugno 2018. Un aspetto questo che appare troppo gravoso, senza possibilità di appello. Il dipendente potrà fruire di un aumento in busta paga, ma tale beneficio sarà proprio attenuato dalla applicazione della tassazione ordinaria scordando, di fatto, che la tassazione separata è una tassazione di vantaggio che tiene conto della maturazione pluriennale a fronte di una erogazione, differita, al momento della cessazione del rapporto. Il maggior guadagno sarà certo per lo Stato che vedrà aumentare il gettito IRPEF mese per mese. Data la situazione generale par dubbio o, quantomeno striminzito, il vantaggio per i dipendenti e forse anche per i consumi. Effetti della corresponsione del TFR mensile Le somme corrisposte non incideranno sulla fruizione, eventuale, del bonus 80 euro già introdotto dal governo Renzi, ma l incremento di reddito da esse causato rileverà per tutte le altre agevolazioni e per le detrazioni. Inoltre la corresponsione del TFR su base mensile comporta ovviamente il mancato accantonamento dello stesso nel periodo interessato. Solo quanto maturato in precedenza continuerà, infatti, a rivalutarsi. Erogazione diretta e finanziamenti La scelta eventuale dei dipendenti ha conseguenze soprattutto per le aziende con meno di 50 addetti, che oggi accantonano il TFR, se il dipendente non lo devolve a un fondo complementare. Nel caso in cui il lavoratore scelga di incassare subito il TFR, l impresa potrà pagarlo direttamente o eventualmente avvalendosi di un finanziamento assistito da garanzia di un apposito Fondo statale istituito presso l INPS con pagamento di tassi di interessi e spese che, secondo la legge, non dovrebbero superare l indice di rivalutazione del TFR. Per accedere al prestito le aziende dovranno versare al fondo un contributo mensile pari allo 0,2% della retribuzione imponibile a fini previdenziali del dipendente. I datori di lavoro che optano per l accesso al credito sono esonerati dal versamento del contributo al Fondo di garanzia gestito dall INPS per la liquidazione del TFR in caso di insolvenza del datore di lavoro (art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297), nella stessa percentuale di TFR maturando inserito in busta paga. Relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione, nei confronti dei datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti e non optino per lo schema di accesso al credito, si applicano le stesse disposizioni previste per il 44 Pratica Fiscale e Professionale n. 4 del 26 gennaio 2015
conferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare (art. 10 D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252). Essi possono, pertanto, dedurre dal reddito d impresa un importo pari al 4% dell ammontare del TFR incluso nella busta paga a seguito dell opzione espressa dal lavoratore, importo elevato al 6 per cento per le imprese con meno di 50 addetti. Le medesime disposizioni si applicano con riferimento ai datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o superiore a 50 anche relativamente alle quote maturande liquidate come parte integrativa della retribuzione a seguito della manifestazione di volontà che consente di sostituire il versamento mensile del TFR all INPS con l inserimento nella busta paga del lavoratore. Pratica Fiscale e Professionale n. 4 del 26 gennaio 2015 45