A ridosso del termine del 31 maggio 2012, entro il quale i datori di lavoro interessati devono effettuare la comunicazione relativa all impiego di lavoratori notturni ai sensi del D.Lgs n. 67/2011 (cd. lavori usuranti), il Ministero del Lavoro con la Nota prot. n. 9630 del 23 maggio 2012, fornisce i primi chiarimenti circa la comunicazione stessa. Le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la Nota prot. n. 9630/2012 riguardano, in particolare, il concetto di lavoro effettivo e le modalità con cui considerare i lavoratori assunti o cessati in corso d anno, nonché i lavoratori con contratto part time verticale. In primo luogo, il Ministero chiarisce che la comunicazione in oggetto: riguarda il lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici; è basata sulla verifica dell effettivo svolgimento del lavoro stesso; 1 / 5
secondo le modalità previste dall articolo 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 67/2011 (definizioni di lavoratori notturni). Si ricorda che il D.Lgs n. 67/2011 dispone due precise definizioni di lavoratori notturno, valide ai soli fini della disciplina dell accesso anticipato al trattamento pensionistico per lo svolgimento di lavori usuranti e da non confondere con la normale accezione prevista dal D.Lgs n. 66/2003 o dalle norme contrattuali. Nel particolare, l articolo 1, comma 1, lett. b) del D.Lgs n. 67/2011 prevede le seguenti categorie di lavoratori notturni: i lavoratori notturni a turni, intendendo quelli il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni, che prestano la loro attività per almeno 6 ore, comprendenti il periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo minimo di giorni lavorativi all anno non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l accesso anticipato dal 1 luglio 2009; In merito, il Ministero precisa che se il datore di lavoro ha occupato : - il lavoratore notturno a turni per l intero anno (01/01 31/12) e - in via esclusiva, la comunicazione va effettuata solamente qualora il lavoratore abbia effettivamente prestato almeno 64 giornate di lavoro notturno; 2 / 5
- altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all intero anno lavorativo. Con riferimento a detta categoria di lavoratori notturni, invece, il Ministero chiarisce che la comunicazione deve essere effettuata: solo per il lavoro notturno esclusivamente svolto per almeno 3 ore giornaliere nell arco dell intero anno, con esclusione, pertanto, di lavoro svolto per periodi inferiori. Con riferimento all effettività della prestazione lavorativa, il Ministero precisa che la comunicazione dovrà essere effettuata: a prescindere dal relativo trattamento economico e contrattuale, ribadendo, quindi, la differente accezione di lavoro notturno ai fini dei lavori usuranti rispetto a quella prevista contrattualmente; a prescindere dallo scomputo dei periodi totalmente coperti da contribuzione figurativa, confermando la necessità di computare solamente il lavoro effettivamente prestato dal lavoratore, come peraltro già previsto dal comma 3 dell articolo 1 del D.Lgs n. 67/2011. In merito all eventualità che un lavoratore notturno sia stato assunto o cessato in corso d anno, nonché in caso di un rapporto con contratto di lavoro part time verticale, il Ministero precisa che: sia nel caso di lavoratori notturni a turni, che di altri lavoratori notturni, se il datore di lavoro non può conoscere le effettive giornate di lavoro notturno prestate 3 / 5
nell arco dell intero anno, deve comunicare tutte le giornate di lavoro notturno svolto dal lavoratore, indipendentemente dal rispetto, o meno, dei requisiti minimi necessari (minimo di 64 giorni lavorativi per i lavoratori notturni a turni ovvero l intero anno lavorativo per gli altri lavoratori notturni ). In tal caso, infatti, precisa il Welfare, è sempre possibile che i requisiti di cui all art. 1 del D.Lgs. n. 67/2011 possano essere maturati attraverso più rapporti di lavoro nel corso dell anno con differenti datori di lavoro. 29-05-2012 BROGLIA STUDIO ASSOCIATO Consulenza Fiscale, Legale, del Lavoro, Finanziaria e AziendaleViale dell'industria, 23362014 - Corridonia (MC) Silvio Broglia Consulente del Lavoro Delegato Fondazione Consulenti per il Lavoro n. MC01940FL Consulente Tecnico d'ufficio - Tribunale di Macerata (n. 27) tel. +39 0733 283026 fax +39 0733 283027 cell. +39 347 5942260 e-mail silvio@studiocommercialebroglia.com e-mail: paolo@studiocommercialebroglia.com PEC s.broglia@consulentidellavoro.it www.studiocommercialebroglia.com 4 / 5
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