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Transcript:

DELIBERAZIONE N X / 5802 Seduta del 18/11/2016 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta dell'assessore Fabrizio Sala Oggetto DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2016 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON DGR 5448 DEL 25 LUGLIO 2016 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Il Direttore Generale Francesco Maria Foti Gian Angelo Bravo L'atto si compone di 19 pagine di cui 12 pagine di allegati parte integrante

RICHIAMATE: la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi, ed in particolare: - il comma 3 dell articolo 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) con il quale è stabilito che al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, è istituito un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio. Le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale sono definiti con regolamento della Giunta regionale da adottare entro dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge; - il comma 11 dell articolo 43 (Disposizioni transitorie e finali) con il quale è stabilito che in fase di prima applicazione, per l anno 2016, le condizioni d accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di cui all articolo 25, comma 3, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale; la Dgr del 25 luglio 2016, n. 5448, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro 11.200.000,00, da ripartire alle Aler ed ai comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici localizzati nei territori dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con DCR del 30 luglio 2014, n. 456; CONSIDERATO il carattere di novità della misura che ne ha determinato, per il 2016, l'applicazione sperimentale secondo criteri di priorità legati alla tensione abitativa presente nei diversi territori ed alle condizioni di maggiore fragilità economica, nelle more dell approvazione dei regolamenti attuativi previsti dalla Lr 16/2016; DATO ATTO che alla data di scadenza prevista degli avvisi pubblici emanati dagli enti proprietari - Aler e comuni - risultano pervenute domande di ammissione al 1

contributo regionale di solidarietà per un importo complessivo pari ad euro 6.956.400,00 e che, pertanto, residuano risorse ancora da impiegare pari ad euro 4.238.400,00; CONSIDERATE le ragioni della parziale adesione da parte degli inquilini assegnatari degli alloggi sociali in situazioni di temporanea difficoltà economica, determinate principalmente: a. dai tempi relativamente brevi intercorsi tra la pubblicazione sul BURL della DGR 5448 (28 luglio 2016), l'emanazione degli avvisi pubblici da parte di ALER e comuni (12 settembre 2016) ed il termine stabilito per la presentazione delle domande da parte degli inquilini (12 ottobre 2016), che hanno di fatto impedito un informazione ed una conoscenza diffuse dell esistenza della misura sperimentale di solidarietà da parte dei potenziali beneficiari; b. dalla complessità percepita dai potenziali beneficiari circa le condizioni stabilite per accedere al contributo in argomento e che verosimilmente ha rappresentato un deterrente alla partecipazione ovvero un fattore di esclusione per errori o mancanze riscontrati nelle domande presentate; c. dall importo massimo della morosità emergente stabilito in euro 4.000, che intercetta parzialmente le situazioni di difficoltà economica temporanea, generalmente determinata da una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare o da un incremento di spese per eventi eccezionali; CONSIDERATE altresì le difficoltà rappresentate dagli enti proprietari - ALER e comuni nell esperire verifiche e valutazioni appropriate in ordine alla sussistenza delle condizioni economiche e sociali dichiarate all atto della domanda, non sempre compatibili per mole e complessità, con i tempi dati dalla procedura a bando; DATO ATTO pertanto dell esistenza di un bisogno non soddisfatto a fronte di risorse non utilizzate e, conseguentemente, dell esigenza di porre in essere gli opportuni correttivi che consentirebbero il pieno utilizzo delle risorse disponibili; DATO ATTO inoltre dell esigenza di consolidare la funzionalità e l efficacia della misura, dall attuale dimensione sperimentale circoscritta a 133 comuni a quella a regime estesa all intero territorio regionale e disciplinata con regolamento regionale ai sensi dell art. 25, comma 3 della citata Lr n. 16/2016; 2

RITENUTO pertanto di proseguire la sperimentazione in atto sino ad esaurimento delle risorse disponibili, adottando gli opportuni correttivi, emersi anche a seguito del confronto del Tavolo tecnico del 26 ottobre 2016 con i soggetti attuatori della misura ALER e comuni ; RITENUTO, ai fini di quanto sopra specificato, di: confermare i requisiti e le condizioni di cui alla DGR 5448/2016 per i punti di seguito indicati: a. il criterio territoriale di riferimento della misura regionale, vale a dire, le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con DCR del 30 luglio 2014, n. 456; b. I soggetti beneficiari del contributo regionale di solidarietà, vale a dire, i nuclei familiari assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale appartenenti alle aree della PROTEZIONE e dell ACCESSO, ai sensi dell articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009; c. l'importo massimo del contributo regionale di solidarietà riconoscibile al singolo nucleo familiare pari ad euro 1.200,00; d. un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici per accedere al contributo regionale, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale; e. il regime di condizionalità cui subordinare l assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo regionale nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell autonomia economica del nucleo familiare, da attuare attraverso la stipula di un Patto di servizio tra l ente proprietario e l assegnatario dell alloggio sociale, di cui all Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; apportare i correttivi di seguito indicati: a. possibilità di estensione all area della PERMANENZA laddove le risorse assegnate agli enti proprietari consentano di soddisfare oltre ai nuclei famigliari appartenenti alle prime due aree anche potenziali 3

beneficiari, in possesso dei requisiti, appartenenti all area delle Permanenza; b. l'entità della morosità complessiva contenuta in un importo non superiore ad euro 6.000,00; c. la costituzione da parte degli Enti proprietari del Nucleo di Valutazione per supportare il responsabile del procedimento nell assegnazione del contributo regionale di solidarietà; RITENUTO pertanto necessario procedere: con l approvazione dell Allegato A Condizioni e modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all art.25 comma 3 della l.r. 16/2016 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; con l approvazione del piano di riparto delle rimanenti risorse pari a 4.238.400,00 di cui all Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui: - 1.426.800,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità; - 2.811.600,00 già impegnati e in parte già erogati, per le stesse finalità del presente provvedimento, e i cui importi saranno ridestinati e utilizzati secondo le modalità e i criteri di cui all Allegato A del presente provvedimento; In particolare: 20.400,00 con d.d.s n. 8854 del 13 settembre 2016 a favore di Aler Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio; 116.400,00 con d.d.s. n. 8856 del 13 settembre 2016 a favore di Aler Bergamo, Lecco, Sondrio; 126.000,00 con d.d.s n. 9180 del 21 settembre 2016 a favore di Aler Pavia, Lodi; 1.545.600 con d.d.s. n. 8857 del 13 settembre 2016 a favore di Aler Milano; 21.600,00 con d.d.s. n. 9183 del 21 settembre 2016 a favore di Aler Brescia, Cremona, Mantova; 961.200,00 con d.d.s. n. 9494 del 29 settembre 2016 a favore del Comune di Milano; 4

20.400,00 con d.d.s. n. 9253 del 22 settembre 2016 a favore del Comune di Bergamo; PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; PRESO ATTO delle premesse sopra riportate; All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. per le motivazioni indicate nelle premesse, di rideterminare le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare il piano di riparto delle rimanenti risorse a favore delle Aler e dei comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici localizzati nei territori dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con DCR del 30 luglio 2014, n. 456, di cui all Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di dare atto che le risorse necessarie per la copertura finanziaria del riparto di cui all Allegato B sono pari a 4.238.400,00 di cui: 1.426.800,00 a valere sul capitolo di spesa 12.06.104.11293 del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità; 2.811.600,00 già impegnati e in parte già erogati, per le stesse finalità del presente provvedimento, e i cui importi saranno ridestinati e utilizzati secondo le modalità e i criteri di cui all Allegato A del presente provvedimento; 5

4. approvare lo schema di Patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5. di dare atto che le risorse regionali sono trasferite agli enti proprietari a seguito di comunicazione da parte del responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (casa@pec.regione.lombardia.it), dell avvenuta costituzione del nucleo di valutazione di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre 2016; 6. di dare atto, altresì, che ai fini del trasferimento delle risorse regionali di cui al punto 5., le ALER istituiscono un conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016; 7. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti di impegno e liquidazione delle rimanenti risorse a valere sul capitolo 12.06.104.11293 del bilancio di esercizio 2016; 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito direzionale. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 6

ALLEGATO C PATTO DI SERVIZIO TRA Il sig./sig.ra codice inquilino Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in: via N comune provincia CAP (Ente proprietario ovvero ente gestore) rappresentato da E RICHIAMATA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi e in particolare l art. 25, comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, che copre il pagamento dei servizi a rimborso; PREMESSO CHE: - la sottoscrizione del Patto di Servizio è condizione per l assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell autonomia economica e sociale del nucleo familiare; - a seguito del provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile del procedimento, Il Sig/la Sig.ra risulta beneficiario/a del contributo regionale di solidarietà pari ad un importo di euro destinato alla copertura delle spese per i servizi comuni; TUTTO CIO RICHIAMATO E PREMESSO tra i soggetti sottoscrittori del Patto di servizio come sopra individuati, si conviene quanto segue: Il beneficiario del contributo regionale di solidarietà si impegna a: 1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del presente Patto di Servizio; 2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell ambito dell anagrafe utenza; 1

3. attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all albo regionale per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio. Qualora il beneficiario del contributo regionale di solidarietà, senza giustificato motivo, non rispetti gli impegni assunti con il presente Patto di servizio, il contributo è revocato. Il COMUNE/ALER ha l obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs. 196/2003. Luogo, lì Firma beneficiario contributo regionale di solidarietà Firma del rappresentante del COMUNE/ALER Il sottoscritto beneficiario del contributo regionale di solidarietà dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all art. 13 del D.lgs. 196/2003. Firma 2

COMUNE DI LOCALIZZAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE ALLEGATO B RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI ABBIATEGRASSO MI 189 5 6.000 ALME' BG 35 1 1.200 ARCORE MB 116 3 3.600 AZZANO SAN PAOLO BG 75 2 2.400 BASSANO BRESCIANO BS 36 1 1.200 BERGAMO BG 633 19 22.800 BOLLATE MI 202 6 7.200 BORGOSATOLLO BS 31 1 1.200 BOVISIO-MASCIAGO MB 34 1 1.200 BRESCIA BS 1950 59 70.800 BRESSO MI 220 6 7.200 BRONI PV 31 1 1.200 BRUGHERIO MB 33 1 1.200 BUCCINASCO MI 32 1 1.200 BUSTO ARSIZIO VA 429 13 15.600 CALCINATO BS 31 1 1.200 CANTU' CO 167 5 6.000 CARATE BRIANZA MB 106 3 3.600 CARUGATE MI 79 2 2.400 CASORATE PRIMO PV 54 1 1.200 CASTENEDOLO BS 52 1 1.200 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 32 1 1.200 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 242 7 8.400 CESANO MADERNO MB 57 1 1.200 CHIARI BS 131 4 4.800 CINISELLO BALSAMO MI 364 11 13.200 COCCAGLIO BS 120 3 3.600 COLOGNO MONZESE MI 172 5 6.000 COMO CO 725 22 26.400 CONCOREZZO MB 55 1 1.200 CORMANO MI 70 2 2.400 CORNAREDO MI 72 2 2.400 CORSICO MI 323 9 10.800 CREMA CR 328 10 12.000 CREMONA CR 990 30 36.000 CURNO BG 46 1 1.200 CUSANO MILANINO MI 31 1 1.200 DESENZANO DEL GARDA BS 132 4 4.800 DESIO MB 293 8 9.600 ERBA CO 92 2 2.400 GALLARATE VA 485 14 16.800 GARBAGNATE MILANESE MI 148 4 4.800 GARDONE VAL TROMPIA BS 86 2 2.400 1/6

GAVARDO BS 34 1 1.200 GIUSSANO MB 57 1 1.200 GORGONZOLA MI 116 3 3.600 LAINATE MI 51 1 1.200 LECCO LC 267 8 9.600 LEGNANO MI 396 12 14.400 LIMBIATE MB 79 2 2.400 LISSONE MB 310 9 10.800 LODI LO 342 10 12.000 LONATO DEL GARDA BS 55 1 1.200 LUINO VA 111 3 3.600 MANERBIO BS 84 2 2.400 MANTOVA MN 366 11 13.200 MARIANO COMENSE CO 132 4 4.800 MEDA MB 105 3 3.600 MELEGNANO MI 63 1 1.200 MELZO MI 198 6 7.200 MILANO MI 18863 801 961.200 MONTICHIARI BS 89 2 2.400 MONZA MB 1300 39 46.800 MOZZATE CO 56 1 1.200 MUGGIO' MB 190 5 6.000 NOVATE MILANESE MI 35 1 1.200 OPERA MI 40 1 1.200 ORIO AL SERIO BG 48 1 1.200 ORZINUOVI BS 103 3 3.600 OSPITALETTO BS 62 1 1.200 PADERNO DUGNANO MI 65 1 1.200 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS 55 1 1.200 PARABIAGO MI 44 1 1.200 PAVIA PV 677 20 24.000 PIEVE EMANUELE MI 45 1 1.200 PIOLTELLO MI 117 3 3.600 PONTE SAN PIETRO BG 95 2 2.400 REZZATO BS 62 1 1.200 RHO MI 476 14 16.800 ROMANO DI LOMBARDIA BG 38 1 1.200 ROVATO BS 81 2 2.400 ROZZANO MI 68 2 2.400 SALO' BS 92 2 2.400 SAN DONATO MILANESE MI 135 4 4.800 SAN GIULIANO MILANESE MI 261 8 9.600 SAN VITTORE OLONA MI 54 1 1.200 SANT'ANGELO LODIGIANO LO 49 1 1.200 SARONNO VA 220 6 7.200 SEGRATE MI 115 3 3.600 SENAGO MI 100 3 3.600 SEREGNO MB 230 7 8.400 SESTO SAN GIOVANNI MI 890 27 32.400 SETTIMO MILANESE MI 109 3 3.600 2/6

SONDRIO SO 38 1 1.200 STRADELLA PV 30 1 1.200 SUZZARA MN 92 2 2.400 TOSCOLANO-MADERNO BS 30 1 1.200 TRAVAGLIATO BS 84 2 2.400 TREVIGLIO BG 371 11 13.200 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 136 4 4.800 TREZZO SULL'ADDA MI 95 2 2.400 VAREDO MB 98 3 3.600 VARESE VA 341 10 12.000 VIGEVANO PV 198 6 7.200 VIMERCATE MB 304 9 10.800 VOGHERA PV 325 9 10.800 TOTALE 1.385 1.662.000 COMUNE DI LOCALIZZAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER MILANO PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI ABBIATEGRASSO MI 336 10 12.000 ASSAGO MI 79 2 2.400 BINASCO MI 108 3 3.600 BOLLATE MI 417 12 14.400 BRESSO MI 144 4 4.800 BUCCINASCO MI 105 3 3.600 CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI 366 11 13.200 CESANO BOSCONE MI 973 29 34.800 CINISELLO BALSAMO MI 781 23 27.600 COLOGNO MONZESE MI 479 14 16.800 CORMANO MI 101 3 3.600 CORNAREDO MI 144 4 4.800 CORSICO MI 700 21 25.200 CUSANO MILANINO MI 138 4 4.800 GARBAGNATE MILANESE MI 332 10 12.000 GORGONZOLA MI 82 2 2.400 LAINATE MI 153 4 4.800 LEGNANO MI 812 24 28.800 MELEGNANO MI 252 7 8.400 MELZO MI 234 7 8.400 MILANO MI 34409 801 961.200 OPERA MI 179 5 6.000 PADERNO DUGNANO MI 328 10 12.000 PANTIGLIATE MI 43 1 1.200 PARABIAGO MI 130 3 3.600 PERO MI 80 2 2.400 PIEVE EMANUELE MI 173 5 6.000 PIOLTELLO MI 302 9 10.800 3/6

PREGNANA MILANESE MI 31 1 1.200 RHO MI 264 8 9.600 ROZZANO MI 5061 157 188.400 SAN DONATO MILANESE MI 318 9 10.800 SAN GIULIANO MILANESE MI 283 8 9.600 SAN VITTORE OLONA MI 41 1 1.200 SEGRATE MI 93 2 2.400 SENAGO MI 61 1 1.200 SESTO SAN GIOVANNI MI 1469 45 54.000 SETTIMO MILANESE MI 231 7 8.400 TREZZANO SUL NAVIGLIO MI 203 6 7.200 TREZZO SULL'ADDA MI 107 3 3.600 VIMODRONE MI 247 7 8.400 TOTALE 1.288 1.545.600 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO COMUNE DI LOCALIZZAZIONE PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BERGAMO BG 3154 96 115.200 CALUSCO D'ADDA BG 104 3 3.600 LECCO LC 729 22 26.400 MALGRATE LC 28 1 1.200 MORBEGNO SO 97 2 2.400 PONTE SAN PIETRO BG 62 1 1.200 ROMANO DI LOMBARDIA BG 94 2 2.400 SONDRIO SO 828 25 30.000 TORRE BOLDONE BG 48 1 1.200 TREVIGLIO BG 566 17 20.400 VERDELLINO BG 107 3 3.600 TOTALE 173 207.600 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA COMUNE DI LOCALIZZAZIONE PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BORGOSATOLLO BS 55 1 1.200 BRESCIA BS 2927 89 106.800 CALCINATO BS 84 2 2.400 CASTENEDOLO BS 37 1 1.200 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN 69 2 2.400 CHIARI BS 171 5 6.000 CREMA CR 550 16 19.200 CREMONA CR 1843 56 67.200 4/6

DESENZANO DEL GARDA BS 211 6 7.200 GARDONE VAL TROMPIA BS 48 1 1.200 GAVARDO BS 34 1 1.200 ISEO BS 80 2 2.400 LONATO DEL GARDA BS 57 1 1.200 MANERBIO BS 104 3 3.600 MANTOVA MN 1967 60 72.000 MONTICHIARI BS 48 1 1.200 ORZINUOVI BS 93 2 2.400 PALAZZOLO SULL'OGLIO BS 63 1 1.200 PREVALLE BS 29 1 1.200 REZZATO BS 57 1 1.200 RONCADELLE BS 37 1 1.200 ROVATO BS 43 1 1.200 SALO' BS 130 3 3.600 SUZZARA MN 242 7 8.400 TOSCOLANO-MADERNO BS 36 1 1.200 TRAVAGLIATO BS 56 1 1.200 VOBARNO BS 113 3 3.600 TOTALE 269 322.800 COMUNE DI LOCALIZZAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER PAVIA - LODI PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BRONI PV 78 2 2.400 CASORATE PRIMO PV 45 1 1.200 LODI LO 530 16 19.200 PAVIA PV 2272 69 82.800 SANT'ANGELO LODIGIANO LO 422 12 14.400 SIZIANO PV 30 1 1.200 STRADELLA PV 108 3 3.600 VIGEVANO PV 994 30 36.000 VOGHERA PV 539 16 19.200 TOTALE 150 180.000 ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER VARESE - COMO - BUSTO ARSIZIO - MONZA BRIANZA COMUNE DI LOCALIZZAZIONE PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BRUGHERIO MB 156 4 4.800 BUSTO ARSIZIO VA 936 28 33.600 CANTU' CO 242 7 8.400 CARATE BRIANZA MB 256 7 8.400 5/6

CESANO MADERNO MB 82 2 2.400 COMO CO 1127 34 40.800 CONCOREZZO MB 204 6 7.200 DESIO MB 94 2 2.400 ERBA CO 131 4 4.800 GALLARATE VA 630 19 22.800 GIUSSANO MB 80 2 2.400 LIMBIATE MB 212 6 7.200 LISSONE MB 232 7 8.400 LUINO VA 103 3 3.600 MARIANO COMENSE CO 108 3 3.600 MEDA MB 31 1 1.200 MONZA MB 861 26 31.200 MOZZATE CO 147 4 4.800 MUGGIO' MB 79 2 2.400 NOVA MILANESE MB 159 4 4.800 SARONNO VA 865 26 31.200 SEREGNO MB 339 10 12.000 SEVESO MB 65 1 1.200 VAREDO MB 33 1 1.200 VARESE VA 1728 52 62.400 VIMERCATE MB 228 6 7.200 TOTALE 267 320.400 6/6

Allegato A CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/2016 1. Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà Ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) della legge regionale n. 16/2016, il contributo regionale di solidarietà è finalizzato a sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere temporaneo e copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio. Si ha una condizione di comprovata difficoltà economica in presenza di una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare o da un incremento di spese per eventi eccezionali tali da compromettere in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché per le spese reversibili addebitate agli inquilini. Per servizi comuni si intendono le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - ab origine - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare. Il secondo elemento o requisito da considerare ai fini del contributo regionale di solidarietà, è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata con riferimento ad una " variazione", che in un dato momento si verifica nella situazione economica del nucleo familiare, e all "evento" che ha originato tale variazione in termini di riduzione del reddito, ovvero, per incremento delle spese familiari dovute a eventi eccezionali (esempio: la perdita del lavoro, una malattia grave, un infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare, la separazione del coniuge, etc.) La morosità emergente ed incolpevole, vale a dire, d'importo contenuto entro una determinata soglia economica e indipendente dal comportamento colpevole dell'assegnatario, rappresenta l'indizio della difficoltà economica del nucleo familiare che attiva l'ente proprietario quando non sollecitato direttamente dall'assegnatario, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà. La terza caratteristica del contributo regionale di solidarietà è la sua temporaneità; aspetto quest'ultimo che si ricollega direttamente alla finalità ultima del contributo di solidarietà, vale a dire, il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discendono due importanti conseguenze. La prima è che il contributo di solidarietà regionale non può essere erogato al nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico prima che siano trascorsi, almeno, 36 mesi dall erogazione precedente. La 1

seconda è che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto in regime di condizionalità. La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel Patto di servizio sottoscritto tra ente proprietario e inquilino quale conditio sine qua non per beneficiare del contributo regionale di solidarietà. Il contributo di solidarietà si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero della piena autonomia economica e sociale della persona. Il Patto di servizio si articola in impegni reciproci; dell'ente proprietario e dell'inquilino beneficiario del contributo. L'importo massimo del contributo regionale di solidarietà riconoscibile al singolo nucleo familiare è pari ad euro 1.200,00. 2. Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i requisiti che compongono il profilo del beneficiario del contributo regionale, sono i seguenti: 1. assegnatari di unità abitative a canone sociale di proprietà dei comuni e delle Aler, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo (PRERP 2014-2016); 2. appartenenti alle aree della Protezione, dell'accesso e della Permanenza ai sensi della legge regionale n. 27/2009 e del regolamento regionale n. 1/2004; 3. un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici per accedere al contributo regionale, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale; 4. una morosità complessiva contenuta in un importo non superiore ad euro 6.000,00. Il contributo regionale di solidarietà è destinato alla copertura delle spese per i servizi comuni e delle spese reversibili. Il contributo di solidarietà regionale non può essere erogato al nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico prima che siano trascorsi, almeno, 36 mesi dall erogazione precedente. Il contributo regionale di solidarietà si configura come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero della piena autonomia economica del nucleo familiare. La sottoscrizione del Patto di servizio tra l'ente proprietario e l'inquilino è la conditio sine qua non (condizionalità) per beneficiare del contributo regionale di solidarietà. Con la sottoscrizione del Patto di servizio, l inquilino beneficiario si impegna a: 1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione; 2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell ambito dell anagrafe utenza; 3. se disoccupato ed in età lavorativa (esclusi pertanto i pensionati), ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio. 2

3. Accesso al contributo regionale di solidarietà L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà. Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale, senza alcun onere per l'ente proprietario, di un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore. I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria compagine con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso. Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente. Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e, conseguentemente, valuta la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica di carattere transitorio. Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo. Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto. L'elenco nominativo è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione. 5. Criteri di riparto e attribuzione delle risorse ad Aler e comuni Le risorse complessive per il contributo regionale di solidarietà ammontano a complessivi euro 4.238.400,00 e derivano dalle economie di cui alla Dgr del 25 luglio 2016, n. 5448. Con il presente provvedimento le risorse resesi disponibili vengono ripartite sulla base della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, di Aler e Comuni localizzato nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica 2014-2016, approvato con Dcr del 30 luglio 2014, n. 456. In particolare, il 20% circa delle risorse complessive sono attribuite agli enti proprietari con un patrimonio superiore a 15.000 unità abitative e la restante quota agli enti proprietari con un patrimonio minimo di 27 unità abitative. L entità del patrimonio è riferita all ultimo aggiornamento disponibile dell anagrafe regionale dell utenza (SIRAPER). 3

Le risorse regionali sono trasferite agli enti proprietari a seguito di comunicazione da parte del responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (casa@pec.regione.lombardia.it), dell avvenuta costituzione del nucleo di valutazione di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre 2016. Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER istituiscono un conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016. In detti conti confluiscono anche le risorse regionali già trasferite ai sensi della Dcr del 30 luglio 2014, n. 456. Le economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi della Dgr del 25 luglio 2016, n. 5448, rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento. 6. Rendicontazione Il responsabile del procedimento, entro il 31 ottobre del 2017, trasmette tramite posta elettronica certificata - casa@pec.regione.lombardia.it - alla competente struttura della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese: - una relazione che illustra l organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il format con i dati di interesse regionale; - l'estratto dell'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto; - limitatamente alle ALER, una nota contenente una completa descrizione dei movimenti finanziari del conto nel periodo di riferimento. Alla nota è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento. Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte sui beneficiari del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto della legge 196/2003 e del D.lg. 33/2013 in materia di trattamento dei dati personali. 4