UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA



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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA REGOLAMENTO CENTRO DI SICUREZZA STRADALE (DISS) (Centro Universitario ai sensi dell art.6 del Regolamento per l Istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari, dell Università degli Studi di Parma) Art. 1 - Costituzione del Centro Presso l Università degli Studi di Parma è costituito, ai sensi dell art. 29 dello Statuto di Ateneo e dell art.6 del Regolamento di Ateneo per l istituzione, l attivazione ed il funzionamento dei Centri Universitari, il Centro Universitario denominato Centro di Sicurezza Stradale (DISS). Art. 2 - Finalità e motivazioni Il Centro ha come finalità il miglioramento della sicurezza stradale in Italia e, in accordo con gli obiettivi della Commissione Europea e degli organismi istituzionali nazionali preposti, la drastica riduzione dell incidentalità, mediante lo sviluppo di attività di ricerca e di progettazione nel campo della sicurezza stradale, derivanti dalla collaborazione tra Dipartimenti di diverse sedi universitarie nazionali e di soggetti ed Enti Pubblici e/o privati. Il centro universitario DISS ha inoltre lo scopo di divenire il nucleo fondante di una struttura permanente di supporto per il Ministero dei Trasporti e per gli altri Ministeri e/o Enti, e/o istituzioni pubbliche e/o private, nonché per l intera collettività (Fondazione DISS). Le finalità del Centro vengono perseguite attraverso le seguenti attività: a) raccolta ed elaborazioni dati; b) ricerca applicata nei quattro settori della sicurezza (ambiente e infrastruttura, veicolo, uomo, viabilità); c) sviluppo di progetti pilota; d) prove e test; e) divulgazione; f) consulenza e supporto tecnico e/o normativo a Ministero dei Trasporti e ad altri Ministeri e/o Enti Pubblici e privati; g) progetti in cooperazione con l Unione Europea, la Commissione Europea, le altre Università ed i centri attivi in tema di sicurezza stradale in Italia ed altri paesi europei; h) promuovere, coordinare ed integrare attività di ricerca in tema di Sicurezza Stradale. Art. 3 Durata, attivazione, disattivazione II Centro DISS ha la durata di tre anni; viene rinnovato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Consiglio del Centro. Il Centro viene disattivato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione e con successivo Decreto Rettorale su proposta del Consiglio del Centro secondo le modalità di cui all art.9 comma 13 del presente Regolamento. Pagina 1 di 5

Art. 4- Sede II Centro avrà sede, inizialmente, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell Ambiente, del Territorio e Architettura dell Università degli Studi di Parma. Art. 5- Componenti a) Fanno parte del Centro: Dipartimenti dell Università di Parma che ne hanno promosso l istituzione: 1) Dipartimento di Ingegneria Civile, dell Ambiente, del Territorio e Architettura 2) Dipartimento di Ingegneria Industriale; 3) Dipartimento di Ingegneria dell Informazione; 4) Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale Dipartimenti di altre Università ed Enti esterni pubblici e privati 1) Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale Università di Catania 2) Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche Università di Torino 3) Dipartimento di Psicologia Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano 4) Centro Nazionale Opere Salesiane - Roma b) Successivamente alla sua costituzione potranno aderire al Centro, a seguito di approvazione da parte del Consiglio, altri Dipartimenti e/o Strutture interne all Università di Parma ed esterne pubbliche e private, direttamente interessate alle attività del Centro stesso. c) Aderiscono al Centro i singoli docenti e ricercatori dei Dipartimenti, di norma, ma non esclusivamente, afferenti ai Dipartimenti e alle Strutture esterne partecipanti il Centro e che aderiscano alle attività da esso promosse e sviluppate. L adesione al Centro è approvata dal Consiglio. d) L adesione di nuovi docenti, di altri Dipartimenti e/o Strutture esterne viene sottoposta al Consiglio del Centro. e) Fanno parte inizialmente del Centro i docenti e i ricercatori dell Università di Parma e il personale delle strutture esterne indicati nell allegato 1 al presente Regolamento, che ne costituisce parte integrante. f) Possono chiedere l adesione al Centro anche studiosi ed esperti non appartenenti all Università di Parma o agli altri enti (pubblici e privati) che costituiscono il Centro (art.5 comma a)) Art. 6- Coordinamento Amministrativo del Centro Il Centro ha autonomia amministrativa e contabile secondo la normativa vigente. L Amministrazione individua, su indicazione del Direttore del Centro e previo consenso della/dell interessata/o un unità di personale (Coordinatore Amministrativo del Centro) che svolga le funzioni amministrative. Art. 7 - Organi del Centro Sono organi del Centro: il Direttore del Centro, il Consiglio del Centro, il Comitato di Direzione e il Comitato di Indirizzo. Art. 8 - II Direttore del Centro a) II Direttore è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio del Centro. b) II Direttore ha la rappresentanza del Centro, convoca e presiede il Consiglio e cura l esecuzione dei rispettivi deliberati. Pagina 2 di 5

c) II Direttore, coadiuvato dal Consiglio, promuove le attività del Centro, tiene i rapporti con i Dipartimenti, gli Organi Accademici, i soggetti pubblici e privati e con l amministrazione universitaria, cura l osservanza delle leggi e del Regolamento del Centro. d) II Direttore esercita le seguenti funzioni: 1) elabora le linee programmatiche della gestione finanziaria del Centro; 2) predispone il piano annuale delle ricerche e le relative richieste di finanziamento; 3) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo per l approvazione del Consiglio; 4) mette a disposizione del personale del Centro i mezzi e le attrezzature in dotazione e provvede all ordinaria amministrazione del Centro; 5) è responsabile rispetto all amministrazione centrale della conduzione del Centro stesso. 6) nomina il vice Direttore tra i componenti del Consiglio esterni all Università di Parma; 7) nomina tra i componenti del Consiglio appartenenti all Università di Parma un incaricato che lo sostituisca in caso di assenza o di temporaneo impedimento; 8) nomina il Segretario del Consiglio previo parere favorevole del Consiglio; e) La durata in carica del Direttore del Centro è di tre anni. f) In caso di eventuali dimissioni o cessazione per qualsivoglia causa del Direttore,viene sostituito dal vice Direttore che resta in carica fino alla scadenza del mandato in corso. Art. 9 - II Consiglio a) II Consiglio è presieduto dal Direttore del Centro. b) II Consiglio è costituito da due rappresentanti per ogni Componente (di cui all art. 5) comma a)) con diritto di voto deliberativo e dal Coordinatore Amministrativo e dal Segretario del Consiglio con diritto di voto consultivo.. c) II Consiglio è convocato dal Direttore del Centro in via ordinaria almeno due volte l anno o su richiesta di almeno un terzo degli aventi diritto. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti dal computo gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti,, salvo quanto previsto al punto 13) del presente articolo In caso di parità, prevale il voto del Direttore. d) II Consiglio 1) approva le richieste di partecipazione e le modalità di partecipazione al Centro dei Dipartimenti dell Università e di Enti esterni pubblici e privati; 2) approva le richieste di adesione al Centro di personalità scientifiche ed esperti nel settore specifico, anche esterne all Ateneo, motivando l eventuale non approvazione; 3) approva le linee programmatiche della gestione del Centro; 4) approva il piano di utilizzo dei fondi a disposizione del Centro, predisposto dal Direttore; 5) approva le richieste di finanziamento ed il piano annuale delle ricerche; 6) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da allegarsi rispettivamente al bilancio di previsione ed al conto consuntivo almeno 14 giorni prima delle corrispondenze scadenze; 7) approva il piano annuale delle attività e delle spese; 8) approva per quanto di competenza e fatte salve le prerogative degli organi di governo centrali di Ateneo, l eventuale svolgimento di prestazioni per conto terzi, nel rispetto delle finalità e dei compiti istituzionali del Centro; 9) esprime il parere sul rinnovo del Centro; 10) avanza ai competenti organi di governo centrali dell ateneo eventuali richieste di spazi, fondi per apparecchiature, mezzi finanziari e personale tecnico ed amministrativo, in relazione alle motivate esigenze di finanziamento del Centro; 11) delibera le spese che, ai sensi delle vigenti norme amministrative e contabili richiedano la sua autorizzazione preventiva; 12) delibera su ogni altra iniziativa del Centro. 13) propone a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto, la cessazione del Centro Pagina 3 di 5

Art. 10 Comitato di Direzione Il Comitato di Direzione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio del Centro tra i propri membri, coadiuva il Direttore nell espletamento dei suoi compiti ed esercita le funzioni che ad esso il Direttore vorrà delegare o che il Consiglio riterrà di affidare. Art. 11 - Comitato di Indirizzo Il Comitato di Indirizzo, proposto dal Direttore ed approvato dal Consiglio è nominato con Decreto del Rettore ed è composto da studiosi non membri del Consiglio di comprovata competenza nelle discipline che caratterizzano le attività del Centro. Il Comitato di Indirizzo ha funzione di consulenza per il Direttore e per il Consiglio. Il Comitato di Indirizzo rimane in carica per tre anni e si intende rinnovato contestualmente al rinnovo del Centro Art. 12 - Rapporti tra DISS, Dipartimenti partecipanti a) I Dipartimenti coinvolti approvano la partecipazione al Centro DISS dei loro componenti e la destinazione di fondi di ricerca o convenzioni alle ricerche del Centro. b) I Dipartimenti mettono a disposizione del Centro stesso strumentazioni e laboratori, secondo quanto definito nell allegato al Regolamento. L amministrazione del Centro gestisce le strumentazioni afferenti e i fondi acquisiti con stanziamenti e finanziamenti promossi e attribuiti al DISS. Art. 13 Rapporti tra DISS ed enti esterni partecipanti. Gli enti esterni partecipanti si impegnano a versare la quota annuale di 5.000,00 oppure mettono a disposizione del DISS risorse diverse (mobili, sede, personale). Gli enti esterni che vorranno fare parte del Centro dopo l attivazione dello stesso dovranno inviare richiesta scritta indirizzata al Direttore del Centro. La richiesta di adesione e partecipazione e le modalità verranno stabilite dal Consiglio del Centro. Art. 14 - Risorse finanziarie II Centro può disporre, compatibilmente con la normativa finanziaria in vigore, delle seguenti risorse finanziarie: a) fondi stanziati dai Dipartimenti partecipanti al Centro; b) fondi di ricerca stanziati dai docenti aderenti al Centro; c) fondi provenienti da soggetti pubblici o privati interessati a sostenere I attività del Centro; d) quote di corrispettivi di prestazioni a pagamento e di contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza; e) contributi provenienti da Ministeri ed Enti pubblici interessati allo sviluppo delle attività; f) contributi provenienti dalla Commissione Europea; g) ogni altro fondo eventualmente destinato all attività del Centro dai competenti Organi dell Ateneo h) donazioni. Pagina 4 di 5

Art. 15 - Personale, strutture, attrezzature II Centro potrà avvalersi di personale, strutture ed attrezzature messi a disposizione dei dipartimenti e degli Enti esterni pubblici o privati aderenti e secondo quanto definito dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo. Art. 16 - Suddivisione delle risorse alla disattivazione del Centro a) In caso di disattivazione del Centro le strumentazioni, le strutture e le attrezzature messe a disposizione del Centro dai Dipartimenti e dalle Strutture esterne partecipanti, vengono riassegnate ai Dipartimenti e alle Strutture di origine. b) Le strumentazioni e le risorse acquisite direttamente dal Centro, esse saranno distribuite proporzionalmente ai Dipartimenti a cui afferiscono i docenti responsabili dei fondi utilizzati per l acquisto e il funzionamento della strumentazione Art. 17 Norme finali e transitorie Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Generale dell Università e del Regolamento per l istituzione ed il funzionamento dei Centri Universitari dell Università degli Studi di Parma. Pagina 5 di 5