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N. R.G. 2306/2016 DOMENICO LUPPINO COMUNE DI MISINTO TRIBUNALE di MONZA sezione II civile - Ufficio Lavoro VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2306/2016 tra e RICORRENTE RESISTENTE Oggi 31.1.2017 son comparsi il ricorrente con l avv. Chiara Rivadossi in sostituzione dell avv. Brezzi come da delega che deposita unitamente a copia cartacea delle relate di notifica telematica; per il Comune di Misinto l avv. Lara Venturini. L avv. Rivadossi deposita recenti sentenze del Tribunale di Brescia, sezione lavoro, che confermano l orientamento interpretativo di cui al ricorso. L avv. Venturini rileva che il Comune non può che ribadire la propria posizione alla luce dell orientamento espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti e delle altre pronunzie richiamate, nonché della ragioneria di Stato. Il giudice verificata la regolarità della notifica, dichiara la contumacia del Comune di Cogliate e, ritenuta la causa documentale, dopo essersi ritirato in Camera di Consiglio, pronuncia sentenza ex art. 429, comma primo, c.p.c. dandone lettura in udienza. Il Giudice dott. Serena Sommariva pagina 1 di 8

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA La dott.ssa Serena Sommariva, in funzione di giudice del lavoro del Tribunale di Monza, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di I Grado iscritta al N. 2306/2016 R.G. promossa da: ANTONIO DOMENICO LUPPINO (C.F. LPPDNC53R02I753J), con il patrocinio dell avv. Domenico Bezzi del Foro di Brescia e domicilio eletto presso il suo studio di Brescia, via A. Diaz, 13/C, -ricorrentecontro COMUNE DI MISINTO (C.F. 00758690960), con sede in Misinto, Piazza Mosca, 9, in persona del Sindaco pro tempore, con il patrocinio dell avv. Lara Venturini e domicilio eletto presso il suo studio di Lentate Sul Seveso, via Aureggi, 6, -resistentenonché contro COMUNE DI COGLIATE (C.F.01566130157 - P.IVA: 00717740963) in persona del Sindaco pro tempore, con sede in via Cardinal Minoretti n.19, Cogliate (MB), -convenuto contumace- Oggetto: retribuzione segretario comunale diritti di rogito. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 19.10.2016, notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza, Antonio Domenico Luppino ha convenuto davanti al Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, il Comune di Misinto (MB) e il Comune di Cogliate (MB), chiedendo di accertare e dichiarare il suo diritto, quale segretario comunale di fascia A operante in Comuni privi di figure dirigenziali, alla corresponsione dei diritti di segreteria maturati in forza dei contratti rogati presso l Amministrazione di Misinto, così come quantificati dalla medesima con attestazione del 5 settembre 2016 (sub doc. 6) e, pagina 2 di 8

per l effetto, disapplicato ogni provvedimento amministrativo contrario, di disporre il pagamento a suo favore dei diritti di segreteria ivi quantificati da parte del Comune di Misinto, ovvero, in subordine e in via solidale, da parte del Comune di Cogliate in veste di Comune capo convezione, oltre interessi maturati e maturandi dalla scadenza al saldo effettivo. A sostegno del ricorso, il dr. Luppino ha allegato di essere stato nominato segretario comunale, di fascia A, della sede di segreteria convenzionata tra il Comune di Cogliate (MB), Misinto (MB) e Gera Lario (CO) con decreto n. 6 del 6.10.2014; che detti comuni sono tutti privi di figure dirigenziali; che nella convenzione anzidetta il Comune di Cogliate era stato individuato come Comune Capo convenzione, tenuto come tale a provvedere alle competenze economiche spettanti al Segretario Comunale; che, per tale ragione, con delibera di indirizzo n.164 del 29 novembre 2014, premesso che il dott. Luppino Antonio Domenico è titolare dell ufficio di segretario comunale in convenzione tra i comuni di Misinto e Gera Lario e che in nessuno dei comuni della convenzione è impiegato personale di qualifica dirigenziale, il Comune di Cogliate quale ente capo-convenzione, raccoglierà i diritti di rogito degli enti in convenzione con cadenza mensile. I Comuni in convenzione sono tenuti a trasmettere entro il 10 del mese successivo al Comune di Cogliate l intero ammontare dei diritti di rogito da versare al segretario comunale ai fini della verifica del limite di un quinto dello stipendio in godimento e della loro erogazione ; che, per quanto riguarda la quota di diritti di segreteria maturata dal ricorrente quale titolare dell anzidetta sede di segreteria convenzionata per i contratti rogati presso il Comune di Misinto come attestato da tale Amministrazione con nota del 5 settembre 2016 prot. 8662 (doc.6), lo stesso risultava creditore nei confronti di detto Ente dell importo complessivo di 7.166,28; che, tuttavia, l amministrazione di Misinto aveva disposto la sospensione del pagamento della somma predetta in favore del segretario comunale, richiamando l orientamento della sezione autonomie della Corte dei Conti (n. 21/2015) e il parere della Ragioneria di Stato (n. 26297/2016), secondo cui tale emolumento, a seguito delle modifiche al riguardo introdotte dall art. 10 co. 2-bis del d.l. n. 90/2014 conv. con modificazioni in l. 114/2014, spetterebbe ai soli segretari di fascia C e ciò a prescindere dalla presenza o assenza di figure dirigenziali nell organico del singolo comune. Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento di sospensione adottato dal Comune, richiamando a sua volta l opposto orientamento espresso sulla questione da altre sezioni (di controllo) della Corte dei Conti e dalla giurisprudenza di merito già pronunciatasi sulla questione. * Per le ragioni di seguito esposte, il ricorso è meritevole di accoglimento. pagina 3 di 8

Con il d.l. n. 90/2014 recante Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l efficienza degli uffici giudiziari convertito con modificazioni in L. n. 114/2014, il legislatore è intervenuto in materia di diritti di segreteria. L art. 10 del d.l. n. 90/2014 (rubricato Abrogazione dei diritti di rogito del segretario comunale e provinciale e abrogazione della ripartizione del proventi annuale dei diritti di segreteria ) ha, infatti, riformato la materia della corresponsione di diritti di rogito ai segretari comunali. Il primo comma della disposizione ha abrogato l art. 41, comma 4, della l. n. 312/1908, che attribuiva ai segretari comunali e provinciali, che rogavano predeterminati atti (indicati ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla l. n. 604/1962) per conto dell ente presso cui prestavano servizio, una quota del provento, spettante al comune o alla provincia, ai sensi dell art. 30, comma 2, della L. n. 734/1973 (in misura pari al 75% e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento). Il secondo comma dell art. 10 del d.l. n. 90/2014 ha, poi, riformulato l art. 30, co. 2 L n. 734/1973, statuendo che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune o alla provincia. In precedenza l articolo 30 prevedeva l assegnazione ai Comuni del 90% del gettito dei diritti di rogito, riservando il restante 10% al Ministero dell Interno per la costituzione di un fondo da utilizzare per i corsi di formazione e sussidi per i segretari comunali. La quota riservata ai segretari comunali ai sensi del vecchio art. 41 veniva calcolata non sul totale dell entrata, ma sul 90% riservato agli enti locali. Nel comma 2-bis (aggiunto in sede di conversione) è stato, tuttavia, precisato che negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell art. 30, co. 2 L. n. 734/1973, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla L. n. 604/1962 e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Con detta disposizione il legislatore ha introdotto una deroga all integrale devoluzione al Comune dei diritti di rogito, prevedendone l attribuzione in misura comunque non superiore al quinto dello stipendio in godimento al segretario comunale rogante negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale. La norma in esame è chiara nell individuare, quali destinatari del provento di cui all art. 30 l. n. 734/73, due categorie di segretari comunali, ovvero: innanzi tutto quelli che operano presso enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e (in secondo luogo e ) comunque quelli che non hanno qualifica dirigenziale (vale a dire i segretari comunali di fascia C, la cui retribuzione tabellare non è parametrata a quella della dirigenza, a differenza dei segretari comunali di fascia A e B). pagina 4 di 8

E pacifico che i comuni ove opera il ricorrente sono privi, in organico, della figura dirigenziale. Ciò premesso, anche se il ricorrente è inquadrato quale segretario comunale di fascia A e gode, pertanto, di una retribuzione tabellare equiparata a quella dirigenziale, al medesimo compete ugualmente la quota dei diritti di segreteria entro il limite previsto dalla legge. La norma, infatti, riconoscendo a tutti i segretari non dirigenti, ovvero a quelli di fascia C, il diritto alla predetta indennità, estende tale emolumento anche ai segretari delle altre due fasce superiori (A e B), a condizione che nell ente locale di appartenenza non vi siano dipendenti con qualifica di dirigenti. La lettera della norma è chiara, essendo il suo significato reso evidente dall utilizzo della congiunzione e e dell avverbio comunque, che, nel collegare la prima e la seconda ipotesi, stanno ad indicare che si tratta di due distinte fattispecie: la prima, quella dei segretari comunali che, a prescindere dalla fascia di appartenenza, operano in enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale e, la seconda, quella dei segretari privi di qualifica dirigenziale (espressione atecnica che sta a significare i segretari di fascia C, il cui trattamento retributivo tabellare non è equiparato a quello della dirigenza), ai quali ultimi compete comunque, ossia in ogni caso, l attribuzione della quota dei diritti di segreteria, anche se in servizio presso enti locali il cui organico contempla figure dirigenziali. Anche la ratio della norma pare chiara: il riconoscimento dei diritti di rogito ai segretari di fascia C è, infatti, funzionale a sopperire ad una situazione stipendiale che, rispetto ai colleghi appartenenti alle altre due categorie (ossia alle fasce A e C), è meno consistente; quanto agli altri segretari, il cui trattamento retributivo tabellare è equiparato a quello dirigenziale, il riconoscimento trova ragione nel fatto che i medesimi operano all interno di un ente in cui non vi sono dipendenti con funzioni dirigenziali e per i quali, quanto alla retribuzione di posizione, non può, pertanto, operare il meccanismo del c.d. galleggiamento con la dirigenza (l art. 41, co. 5, del CCNL dei Segretari Comunali prevede, infatti, che l indennità di posizione del segretario comunale non deve essere inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell ente in base al contratto collettivo dell area della dirigenza o, in assenza di dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa ; ciò in conformità a quanto previsto dall art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183; ne segue che nei comuni privi di dirigenti il trattamento retributivo del segretario comunale è solo parzialmente equipollente a quello dei dirigenti, essendo allo stesso equiparato quanto alla retribuzione tabellare e non invece quanto alla retribuzione di posizione). Nonostante il chiaro tenore letterale del testo normativo, il Comune di Misinto ha sospeso il pagamento dei diritti di rogito in favore del ricorrente e ciò alla luce della deliberazione della Corte dei Conti, sezione delle autonomie, che il 24 giugno 2015 ha stabilito che i diritti di rogito spettano solo ai segretari di fascia C. pagina 5 di 8

A sostegno di tale conclusione la Corte ha così motivato: Muovendo da una compiuta ed articolata ricostruzione, alla stregua delle disposizioni di CCNL, della disciplina delle retribuzioni dei segretari comunali - ed evidenziando il carattere derogatorio della previsione rispetto al principio della non debenza dei diritti di rogito - la Sezione regionale sottolinea come detta deroga trovi giustificazione in presenza di segretari comunali che, per fascia di appartenenza e per numero di abitanti dell ente territoriale di titolarità, non godano di trattamento economico equiparato a quello dirigenziale. Individuando la ratio della disposizione in parola in un contemperamento di interessi che, a fronte delle esigenze di maggiori entrate degli enti, vede recessivo quello particolare del segretario comunale, fatta salva l ipotesi della fascia professionale e della condizione economica che meno garantisca il singolo segretario a livello retributivo, a superamento dell orientamento surrichiamato, ritiene la Sezione che il diritto di rogito competa esclusivamente ai segretari di comuni di piccole dimensioni collocati in fascia C mentre non spetti ai segretari che godono di equiparazione alla dirigenza, sia essa assicurata dalla appartenenza alle fasce A e B, sia essa un effetto del galleggiamento in ipotesi di titolarità di enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale (cfr deliberazione Sezione regionale di controllo per il Lazio, 21/2015/PAR, cit.). Tale più rigorosa lettura è, ad avviso della Sezione, condivisibile atteso che la stessa, coerente con il quadro normativo e contrattuale regolatore della materia, appare idonea, per un verso, a non frustrare le finalità perequative sottese al comma 2 bis e, per altro, a garantire gli effetti, anche finanziari, avuti in considerazione dal legislatore (cfr. nota di lettura Senato A.S. 1582). D altro canto, in una più generale visione di sistema, giova evidenziare come tale ipotesi ricostruttiva si coniughi con la tendenza della legislazione a ricondurre entro ristretti limiti le fattispecie che importino deroghe, o comunque temperamenti, rispetto al fondamentale principio di omnicomprensività della retribuzione. L interpretazione della norma offerta dalla pronuncia sopra richiamata, tuttavia, mal si concilia con l univoco tenore letterale del dettato normativo, che, come già osservato, estende i diritti di segreteria a due categorie di segretari: sicuramente a quelli che non hanno qualifica dirigenziale (dovendosi intendere in essi quelli di fascia C che più che qualifica non hanno equiparazione retributiva con i dirigenti), ma anche a quelli che operano in enti che non hanno dipendenti con qualifica dirigenziale. In tale secondo gruppo, il legislatore non ha inteso fare distinzioni di fascia, ma solo subordinare la titolarità dei diritti ai segretari operanti in enti privi di dipendenti dirigenziali. La stessa Corte dei Conti, nelle deliberazioni delle sezioni di controllo richiamate nel ricorso, si è pronunciata in questo senso, statuendo che Alla luce della formulazione letterale della norma in pagina 6 di 8

discorso, la Sezione ritiene che il legislatore abbia previsto due distinte ipotesi legittimanti l erogazione di quota dei proventi: 1) la prima, quella dei segretari preposti a comuni privi di personale con qualifica dirigenziale, fattispecie in cui non rileva la fascia professionale in cui è inquadrato il segretario preposto: trattasi dei segretari operanti nei comuni ( ) che hanno optato per una struttura organizzativa priva di figure con formale qualifica dirigenziale; 2) la seconda, quella dei segretari che non hanno qualifica dirigenziale, in cui l attribuzione di diritti di rogito è àncorata allo status professionale del segretario preposto, prescindendo dalla classe demografica del comune di assegnazione: la disposizione, per tanto, si riferirebbe ai segretari comunali appartenenti alla fascia C ( ) il cui trattamento tabellare stipendiale non è equiparato a quello tabellare del personale dirigente del comparto Regioni-Autonomie locali e che, per fascia professionale, non sarebbero equiparabili a personale con qualifica dirigenziale (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n. 194/2014/PAR. Cfr. anche Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Lombardia, deliberazione n. 275/2014/PAR e 297/2014/PAR) ed evidenziando, nel contempo, che La ratio della disposizione introdotta dal legislatore con la novella del 2014 si rinviene in una esigenza perequativa del complessivo trattamento retributivo spettante ai segretari comunali e provinciali che operano presso enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i quali non fruiscono della c.d. clausola di galleggiamento, prevista dall art.41, comma 5, del CCNL di categoria del 2001, nonché dall art. 4, comma 26, della legge di stabilità 12 novembre 2011, n.183, in forza della quale al segretario comunale e provinciale si applica l allineamento alla retribuzione di posizione economica più elevata corrisposta ai dirigenti in servizio presso l ente; in tal senso si giustifica, infatti, l attribuzione dei diritti di rogito e di segreteria ai segretari comunali e provinciali indipendentemente dal trattamento retributivo in godimento (equiparato o meno al personale con qualifica dirigenziale), a condizione che l ente sia primo di dirigenti, circostanza che non rende operativo il meccanismo di allineamento stipendiale sopracitato (Corte dei Conti, sez. di controllo per la Regione Sicilia, deliberazione n.194/2014/par). L applicazione del chiaro significato letterale della norma di legge (coerente con l interpretazione delle finalità dalle stessa perseguite) conduce, dunque, all accoglimento del ricorso (vd. in questo senso anche la giurisprudenza di merito richiamata dal ricorrente: Trib. Milano 1539/2016, 2516/2016, Trib. Busto Arsizio n. 307/2016 e Trib. Brescia n. 1486/2016 e n. 75/2017), con conseguente riconoscimento in favore del dr. Luppino dei diritti di segreteria oggetto di causa e condanna in solido degli enti locali convenuti (incluso il Comune di Cogliate, quale comune capo convenzione) a provvedere al pagamento di quanto accantonato a questo titolo, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. pagina 7 di 8

La novità della questione trattata, oggetto di contrastanti orientamenti esegetici, giustifica l integrale compensazione delle spese di lite tra le parti ai sensi dell art. 92, comma 2, c.p.c.. P.Q.M. Il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per gli effetti, riconosce al ricorrente il diritto, quale segretario di fascia A nei comuni privi di dipendenti con qualifica di dirigente, alla corresponsione dei diritti di segreteria maturati in forza dei contratti rogati presso l Amministrazione di Misinto e, conseguentemente, condanna i Comuni convenuti al pagamento in suo favore della somma di euro 7.166,28, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto al saldo; 2) compensa integralmente tra le parti le spese processuali. Monza, 30/1/2017 il Giudice del Lavoro Dott. Serena Sommariva pagina 8 di 8