REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ASSISTENTI PRIVATI

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CASA DI RIPOSO F. FENZI DI CONEGLIANO REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ASSISTENTI PRIVATI Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo F. Fenzi con deliberazione del 03.04.2014.

REGOLAMENTO PER LA PRESENZA DI ASSISTENTI PRIVATI Art. 1 Obiettivi, finalità e responsabilità 1. L obiettivo principale dell Ente è di promuovere la migliore qualità di vita agli anziani ospitati presso la propria struttura. A tal fine l Ente garantisce ai propri fruitori, a fronte del pagamento della retta stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, l erogazione di tutti i servizi socio sanitari ed assistenziali necessari alle specifiche condizioni di autonomia e salute degli anziani, tali comunque da permettere loro la conduzione di una vita dignitosa. 2. Qualora gli ospiti o i familiari ne ravvisino l esigenza, l Ente accetta all interno della propria struttura la presenza di assistenti privati che prestano la loro opera a favore di un singolo ospite, precisando che l eventuale spesa e tutti i rapporti di tipo economico, previdenziale e assicurativo sono a carico dell ospite assistito o della sua famiglia, senza alcun obbligo o responsabilità da parte della Casa di Riposo F. FENZI. 3. L opera degli assistenti privati deve improntarsi alle esigenze di professionalità, correttezza di comportamento e rispetto delle regole dell Istituto. 4. L Ente non si assume alcuna responsabilità per l opera svolta dagli assistenti privati e ribadisce che con gli stessi non sussiste alcun rapporto di dipendenza o di subordinazione. Art. 2 Oggetto 1. E consentita l assistenza degli anziani ospiti da parte di persone non dipendenti della Casa di Riposo F. FENZI, incaricate dagli ospiti stessi o dai loro familiari. 2. Gli assistenti privati non sostituiscono il personale di assistenza e infermieristico nelle mansioni di competenza, limitandosi a funzioni di compagnia o di ausilio e supplementari a quelle proprie del personale dell Ente. 3. La persona incaricata per il servizio deve ottenere il permesso dall Ente a svolgere le proprie attività all interno della sede. Art. 3 Permesso 1. Chi intende far svolgere una assistenza privata deve chiedere il permesso al Direttore dell Ente o ad altro Responsabile a ciò delegato, indicando l orario

di presenza, nonché il nominativo dell ospite assistito. Tale autorizzazione deve essere richiesta anche a seguito di successive modifiche di orario. 2. Il permesso di cui al comma 1, è rilasciato dal Direttore dell Ente, o da altro Responsabile a ciò delegato, entro 15 giorni dalla data della domanda. Art. 4 Prescrizioni per il servizio 1. L assistente privato deve portare sempre con sé il permesso che lo abilita alla presenza nella sede. 2. L assistente privato verrà dotato di un distintivo di riconoscimento che dovrà essere costantemente portato in vista per consentire una corretta ed immediata individuazione del ruolo svolto. 3. Di norma non verranno rilasciati permessi di assistenza temporanea a più anziani. 4. L abbigliamento dell assistente privato dovrà essere adeguato e dignitoso. Art. 5 Obblighi dell assistente privato 1. L assistente privato è tenuto alla riservatezza per ogni notizia o dato di cui venga a conoscenza nel corso o a ragione dell incarico, tanto nei confronti della persona assistita, quanto degli altri ospiti della struttura in cui opera. Parimenti la riservatezza è dovuta nei confronti di qualsivoglia fatto o circostanza inerente i servizi e il personale della struttura. 2. Il comportamento dell assistente privato deve essere improntato ai canoni di massima correttezza e discrezione, senza interferire nell attività e nell organizzazione del personale operante nella struttura. 3. L assistente privato non può operare alcuna variazione della terapia farmacologica dell ospite, né somministrare alcun medicinale. 4. L assistente privato non può variare la dieta prescritta all ospite, né effettuare interventi assistenziali diversi da quelli di cui al punto 2 dell art.2. 5. Non è ammesso da parte dell assistente privato alcun comportamento anche solo lievemente coercitivo nei confronti dell ospite assistito, degli altri ospiti o del personale dell Ente. 6. L assistente privato non può portare all ospite dolciumi, bevande alcoliche, sigarette ed altri generi in contrasto con terapie in atto, neppure su incarico dei familiari dell ospite stesso. In caso è tenuto ad informare il Responsabile del Servizio e a concordare con lo stesso eventuali deroghe a quanto disposto dal presente punto. 7. L assistente privato è tenuto a comunicare unicamente al Responsabile del Servizio le informazioni e i dati utili per la cura dell ospite seguito, nonché

ogni atto e fatto ritenuti rilevanti per il benessere degli anziani ospiti della struttura. 8. L assistente privato, i familiari dell anziano e ogni altra persona estranea all attività, su esplicita richiesta del personale infermieristico e di assistenza, è tenuto a lasciare la stanza dell ospite durante lo svolgimento di particolari attività mediche, infermieristiche e assistenziali (medicazioni, igiene, ecc.). 9. E fatto assoluto divieto agli assistenti privati: - di entrare nelle stanze degli altri ospiti; - di entrare nelle cucinette di reparto, nelle stanze di infermeria, nei guardaroba ed in ogni altro locale di servizio; - di usare materiale o apparecchiatura in dotazione alla struttura, senza il preventivo permesso del Responsabile del Servizio. 10. Il Coordinatore di nucleo può intervenire in ogni momento in ordine all orario e alle modalità di attuazione delle assistenze private al fine di armonizzarle con le esigenze della struttura. Art. 6 Violazione degli obblighi 1. La violazione degli obblighi enunciati dal presente regolamento da parte dell assistente privato determina il divieto, per lo stesso, di svolgere attività nella struttura, nonché la revoca del permesso rilasciato ai sensi del precedente art. 3. Rimangono salvi i provvedimenti urgenti rimessi alla competenza del Responsabile del Servizio. Art. 7 Disposizioni transitoria e finale 1. Il presente regolamento è formulato nell esclusivo interesse degli ospiti e del loro benessere fisico e morale e per consentire il necessario coordinamento delle attività svolte con le esigenze organizzative dell Ente. 2. Le assistenze private attualmente in atto devono essere regolarizzate entro un mese dalla data di comunicazione della avvenuta approvazione del presente regolamento. 3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicate, per quanto compatibili, alle assistenze erogate da parte di Associazioni di Volontariato.

Al Sig. Direttore CASA DI RIPOSO F. FENZI Viale Spellanzon n. 62 31015 CONEGLIANO Oggetto: Domanda di autorizzazione allo svolgimento di una assistenza privata. l sottoscritt, in qualità di del Sig./ra, ospite della Casa di Riposo F. Fenzi, chiede il permesso a svolgere un assistenza privata a favore dello stesso. Incaricato del servizio di assistenza sarà l Sig./ra nat a il, residente a. L incaricato dichiara di avere preso visione del Regolamento per la presenza di Assistenti Privati approvato dall Ente e che si impegna a rispettarlo integralmente. L assistenza decorrerà dal giorno e sarà compreso nel seguente orario: MATTINO POMERIGGIO Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica * 08.00-12.30 = MATTINO *15,00-19.00 = POMERIGGIO Con la presente l richiedente e l incaricat declinano da ogni responsabilità la Casa di Riposo F. FENZI per atteggiamenti e fatti commessi nei confronti di ospiti ed operatori della struttura e per quanto attiene ai rapporti con l ospite di cui all art. 1, comma 2, del Regolamento per le Assistenze Private. Dichiaro che l assistente privata ha un rapporto di collaborazione con lo scrivente che segue la normativa vigente in materia. Conegliano, IL RICHIEDENTE L INCARICATO/A

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/03 Vi informiamo che i Vs. dati personali, suoi e della persona destinata a prestare l attività, saranno trattati da questo Ente Casa di Ricovero F. Fenzi - Titolare del trattamento dati - esclusivamente per avviare la pratica di richiesta di assistenza privata, così come previsto dal Regolamento art. 3. La natura dei conferimento dei Vs. dati è facoltativa, ma necessaria per il perfezionamento della richiesta. Si informa, inoltre, che i Vs. dati, non saranno oggetto né di diffusione e né di comunicazione a terzi. E possibile esercitare i diritti di cui all art. 7 inviando apposita istanza scritta direttamente al Titolare del trattamento dati Casa di Ricovero F. Fenzi Viale Spellanzon n. 62 - I-31015 CONEGLIANO (TV).