CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE

Documenti analoghi
Legge del 3 maggio 2010 n. 70

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) (Ai sensi dell articolo 79, comma 15, del regolamento) presentata alla Presidenza il 21 gennaio 2000

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MAZZONI

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 19 novembre 2008 (v. stampato Senato n. 1073)

Congelamento e confisca di beni strumentali e proventi da reato: attuata la direttiva europea

Norme di attuazione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea,

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

EMANA il seguente decreto legislativo:

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 14 aprile 2010 (v. stampato Senato n. 2043)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

approvato dal Senato della Repubblica il 19 novembre 2008 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 febbraio 2009

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Legge del 3 febbraio 2011 n. 8

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO PER LE POLITICHE EUROPEE (RONCHI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (FRATTINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL INTERNO (MARONI)

PROVVEDIMENTO N DEL 10 NOVEMBRE 2006

VIII COMMISSIONE AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 853

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Supplemento ordinario n. 15/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 70

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144

Legge del 29 maggio 2009 n. 76

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

Attuazione del diritto dell UE nell ordinamento italiano

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna in materia di sanità penitenziaria. (11G0181)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

Disegno di legge n CAMERA DEI DEPUTATI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.Lgs n. 528

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana il seguente decreto legislativo CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE NICCO, BRUGGER, ZELLER

d iniziativa dei senatori CASSON, BIANCO, D AMBROSIO, CHIURAZZI, DE SENA, GALPERTI, GARRAFFA, INCOSTANTE, MARITATI e DELLA MONICA

Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

XIV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N B

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 3 marzo 2017; in G.U. n. 64 del 17 marzo 2017

LEGGE REGIONALE N. 12 DELL' 8 LUGLIO 2014

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROTOCOLLO D INTESA VISTO

VISTA CONSIDERATA RITENUTO VISTA CONSIDERATO SENTITO ACQUISITA ACQUISITO

LEGGE 16 marzo 2006 n. 146

«ART. 4-bis. 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI (DINI) DI CONCERTO CON IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (FLICK)

Il Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri ;

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. n. 2197, D INIZIATIVA DEI DEPUTATI DELFINO, FORLANI

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Legge del 23 ottobre 2009 n. 159

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE BOLOGNESI, DE MARIA, BERRETTA, BARUFFI, GHIZZONI, FABBRI

Quadro normativo e stato della giurisprudenza in tema di giustizia digitale

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

1 NdR: Si riporta il comma 7-bis dell art. 59 del D. Lgs. n. 82/2005, aggiunto dall art. 25 del D. Lgs. 4 aprile 2006, n.

d iniziativa dei senatori AMATI, VATTUONE, LATORRE, CUCCA, FEDELI, LUCHERINI, MIGLIAVACCA, PEGORER e VALENTINI

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 2 dicembre 2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1827

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IL MINISTRO DELL AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Art Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente

INDICE TOMO I. Parte I LA DISCIPLINA NAZIONALE IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI. Titolo I NORMATIVA BASE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

(segue: testo approvato dalla Camera dei Deputati)

Indagini preliminari della Polizia Giudiziaria

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6

Sei favorevole all istituzione dell Ordine Autonomo degli Odontoiatri?

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

E M A N A il seguente decreto legislativo:

Ministero dell Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE GREGORIO FONTANA, CINZIA MARIA FONTANA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

Camera dei deputati. Delibera 14 giugno 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 142, del 20 giugno 2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1767

Servizio di documentazione tributaria

Transcript:

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 2440 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MIGLIORE, SCOTTO, FAVA, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, RICCIATTI, PANNARALE Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua attuazione Presentata il 9 giugno 2014 ONOREVOLI COLLEGHI! Conformemente all articolo 34 del Trattato sull Unione europea, l atto 2000-C 197-01 del Consiglio, del 29 maggio 2000, stabilisce la Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. 197/1 del 12 luglio 2000. Tale Convenzione integra e completa il quadro normativo costituito dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, resa esecutiva dalla legge n. 215 del 1961, e dal relativo protocollo aggiuntivo del 17 marzo 1978 reso esecutivo dalla legge n. 436 del 1985, dalla Convenzione di applicazione dell accordo di Schengen del 14 giugno 1985, resa esecutiva dalla legge n. 388 del 1993, e dal Trattato Benelux di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962. La Convenzione si muove nell ambito di una sempre più sentita esigenza di collaborazione internazionale sul piano delle indagini e su quello processuale per un efficace azione di contrasto alla criminalità. Da tempo si lavora nell Unione europea per il coordinamento internazionale dell azione investigativa. La Convenzione va oltre, individuando uno specifico ambito dell azione comune che consenta di operare in tempi reali, favorendo per quanto

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2440 possibile lo scambio diretto di richieste tra le diverse autorità giudiziarie. La Convenzione, non ancora ratificata dal nostro Paese, risponde alla necessità di migliorare la cooperazione giudiziaria senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà; è infatti interesse comune degli Stati membri dell Unione europea assicurare che l assistenza giudiziaria sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i princìpi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali. La doverosità e la possibilità di conciliare una più efficace cooperazione giudiziaria e la tutela dei diritti e dei princìpi costituzionali, sono espressamente indicate nel preambolo della stessa Convenzione, in cui si afferma che è necessario «migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione senza pregiudicare le norme che tutelano la libertà individuale» e che tale cooperazione può essere attuata «in maniera rapida ed efficace, compatibile con i princìpi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali, nonché dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950». Con la presente proposta di legge, pertanto, si chiede la ratifica ormai sempre più necessaria ed urgente della Convenzione, che rappresenta uno strumento di estrema utilità nella lotta alla criminalità nazionale e internazionale; nel testo si prevede, altresì, l attuazione delle norme della Convenzione nel nostro ordinamento. In particolare, è previsto che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge il Governo sia delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, sulla base di princìpi e criteri direttivi per la compiuta attuazione della Convenzione.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2440 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Ratifica della Convenzione). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione». ART. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall articolo 27 della Convenzione stessa. ART.3. (Delega al Governo). 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale; b) modifica e integrazione delle disposizioni dell ordinamento al fine di assicurare che l assistenza giudiziaria dell Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2440 efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848; c) previsione dei necessari adeguamenti dell ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l assistenza giudiziaria nei procedimenti per l applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell Unione europea; d) disciplina della procedura e dell esecuzione delle rogatorie, avendo particolare riguardo all utilizzabilità degli atti assunti per la rogatoria, alla possibilità di effettuare indagini e sequestri a fini di confisca, alla previsione dell acquisizione e dell utilizzazione delle informazioni trasmesse spontaneamente dall autorità straniera nonché alla previsione dell irrevocabilità del consenso nell ambito di procedure di cooperazione giudiziaria; e) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall articolo 8 della Convenzione; le procedure e l autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili; f) disciplina delle modalità e delle procedure per la costituzione di gruppi investigativi comuni tra le autorità giudi-

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2440 ziarie degli Stati membri dell Unione europea, qualora il pubblico ministero proceda a indagini collegate con quelle di altre autorità giudiziarie straniere, anche assicurando la necessaria comunicazione del gruppo investigativo comune ai diversi uffici del pubblico ministero; g) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l esercizio della delega, o successivamente, quest ultimo è prorogato di sessanta giorni. ART. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PAGINA BIANCA

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 11 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 12 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 13 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 14 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 15 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 16 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 17 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 18 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 19 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 20 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 21 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 22 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 23 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 24 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 25 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 26 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 27 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 28 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 29 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 30 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 31 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 32 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 33 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 34 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 35 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 36 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 37 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 38 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 39 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 40 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 41 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 42 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 43 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 44 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 45 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 46 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 47 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 48 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 49 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 50 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 51 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 52 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 53 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 54 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 55 Camera dei Deputati 2440

Atti Parlamentari 56 Camera dei Deputati 2440 4,00 *17PDL0022160* *17PDL0022160*