FAQ N. 1 DOMANDA: AL PUNTO 10.3 C) DEL BANDO DI GARA VIENE RIPORTATA LA DICITURA CIRCA I C.D. SERVIZI DI PUNTA aver svolto, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, tre servizi di cui all art. 252 del D.P.R. n. 207/2010,.omissis.. Nel Disciplinare di gara invece al punto 7 comma c) si dice invece Il concorrente deve dichiarare il lavoro o la coppia di lavori per i quali ha svolto i servizi di punta con l indicazione, per ciascun lavoro,.omissis... Si prega di chiarire pertanto il numero di servizi svolti richiesto ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui aio servizi di punta. RISPOSTA Nel caso specifico non può che valere il principio enunciato nel Disciplinare di Gara. Invero, l art. 263 comma1 lettera c) del DPR 207/2010 recita: I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con riguardo: c) all avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; Pertanto il limite discrezionale in capo alla Stazione Appaltante riguarda solamente il valore da coprire con i servizi di punta variabile tra 0,40 e 0,80 volte l importo stimato e non già il numero di servizi utilizzabili per coprire l importo richiesto. Pertanto nel nostro caso, il possesso dei requisiti - specificatamente riferito ai servizi di punta - va coperto con massimo due servizi per un valore pari a 0,80 volte l importo stimato.
FAQ N. 2 DOMANDA: Si chiede di precisare relativamente ai requisiti richiesti al punto 10.3 c) cosiddetti 2servizi di punta devono essere in n. di 3 come indicato dal bano o in n. 2 come di solito richiesto per i bandi di gara? RISPOSTA: Si ritiene che la risposta al quesito sia già stata fornita nella FAQ n. 1 si ribadisce che il possesso dei requisiti - specificatamente riferito ai servizi di punta - va coperto con massimo due servizi per un valore pari a 0,80 volte l importo stimato.
FAQ n. 3 DOMANDA: requisiti del CSE. Si chiede se il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione può essere inserito in un RTP orizzontale da costituirsi e dimostrare solo il possesso dei requisiti di cui all art. 98 del d.lgs 81/08 per assumere l incarico. Più precisamente un RTP così costituito: capogruppo 60% cat. VIII mandante 40% cat. VIII mandante 0% cat. VIII solo in possesso dei requisiti di cui all art. 98 del d.lgs 81/2008 RISPOSTA: In primo luogo va precisato che in materia di servizi e forniture, a seguito della modifica apportata dall art. 1 del D.L. n. 95 del 2012 al comma 13 dell art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 (abolito da siffatto provvedimento), il principio di corrispondenza tra quote di partecipazione al raggruppamento, quote di qualificazione e quote di esecuzione non costituisce più un principio generale derivante dal Trattato UE. Si è, pertanto, esclusa l operatività di detto principio per le gare aventi ad oggetto servizi e forniture. In secondo luogo L Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha già chiarito in via interpretativa che la disposizione dell art. 261, settimo comma, del Regolamento, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si applica soltanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (così A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4). Tale comma pertanto è applicabile al nostro caso. Giova ricordare che il comma 7 dell art 261 del DPR 207/2010 recita: 7. In caso di raggruppamenti temporanei di cui all articolo 90, comma 1, lettera g), del codice, i requisiti finanziari e tecnici di cui all articolo 263, comma 1, lettere a), b) e d), (si escludono i servizi di punta) devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. Il bando di gara, la lettera di invito o l avviso di gara possono prevedere, con opportuna motivazione, ai fini del computo complessivo dei requisiti del raggruppamento, che la mandataria debba possedere una percentuale minima degli stessi requisiti, che, comunque, non può essere stabilita in misura superiore al sessanta per cento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti, ai quali non possono essere richieste percentuali minime di possesso dei requisiti. La mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna dei mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, dalla lettera di invito o dall avviso di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. Pertanto la risposta al quesito può essere affermativa. DOMANDA: Vorrei sapere se è possibile inserire all'interno di un Raggruppamento Temporaneo il giovane professionista iscritto all'albo ma non iscritto ad INARCASSA perché non ancora in possesso di partita IVA. Personalmente ritengo di si, in quanto non ricorrono tutti i requisiti richiesti da INARCASSA perché possa esservi l'obbligo di iscrizione. Nella fattispecie mancherebbe il possesso della partita IVA (esercizio della
professione consentito per prestazioni occasionali), e conseguentemente non ricorrerebbe l'obbligo di iscrizione. RISPOSTA: l art. 253, quinto comma, del Regolamento (DPR 207/2010), prevede che Ai sensi dell articolo 90, comma 7, del codice, i raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso articolo 90, comma 1, lettera g), del codice devono prevedere quale progettista la presenza di almeno un professionista laureato abilitato da meno di cinque anni all esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell Unione Europea di residenza Quanto al ruolo interno al raggruppamento è noto l orientamento interpretativo già espresso dall Autorità, secondo cui l art. 253 del Regolamento specifica che il giovane professionista deve essere progettista, così qualificando la sua presenza nella compagine concorrente, sicché non potrà più considerarsi sufficiente la mera partecipazione alla équipe di lavoro in funzione di apprendistato e senza assunzione di responsabilità (si veda, anche per la sottolineatura delle differenze con il previgente Regolamento: A.V.C.P., parere 21 novembre 2012 n. 194; Id., parere 23 aprile 2013 n. 66). La vecchia disciplina (art. 51 comma 5 del DPR 554 del 1999) disponeva che i raggruppamenti dovessero contemplare la presenza di almeno un professionista abilitato da meno di cinque anni all esercizio della professione, secondo le norme dello stato membro dell Unione Europea di residenza. La norma era concordemente interpretata nel senso che il giovane professionista non dovesse essere parte contrattuale del raggruppamento, considerandosi sufficiente la sua presenza nella compagine come collaboratore o come dipendente di uno dei soggetti associati. La ratio della norma era, per comune opinione, quella di garantire al giovane professionista la possibilità di svolgere un utile apprendistato nella complessa realtà dei lavori pubblici e di arricchire il proprio curriculum, senza dover assumere le più gravose responsabilità connesse alla posizione di associato. La disciplina dell istituto è appunto mutata con l entrata in vigore dell art. 253, quinto comma, del D.P.R. n. 207 del 2010, ove si stabilisce che i raggruppamenti devono prevedere la presenza quale progettista di almeno un giovane professionista laureato ed abilitato da meno di cinque anni, nella veste di libero professionista singolo o associato, di amministratore, di socio, di dipendente o di consulente. In sostanza se nella dichiarazione d impegno alla costituzione del raggruppamento temporaneo, il giovane professionista compare quale mandante per un quota x%, la sua partecipazione risponderebbe appieno alle condizioni prescritte dall art. 253, quinto comma, del Regolamento, da interpretarsi nel senso della piena assimilazione del giovane professionista agli altri membri della équipe di lavoro, con assunzione diretta di compiti e responsabilità professionali proprie dell attività di progettazione di opere pubbliche sulle quali risulta necessaria non già l iscrizione all INARCASSA ma il possesso di partita IVA.
FAQ n. 4 DOMANDA: In Raggruppamento Temporaneo di tipo verticale con mandatario ingegnere, è possibile inserire quale mandante un geometra con funzioni di rilevatore topografico? RISPOSTA: Come già evidenziato in una precedente FAQ L Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha già chiarito in via interpretativa che la disposizione dell art. 261, settimo comma, del Regolamento, riguardante il possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo alla mandataria, si applica soltanto nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale o misto (per la sub-associazione orizzontale), mentre nel caso di raggruppamento verticale puro è sufficiente che ogni concorrente possieda i requisiti per la parte della progettazione che intende eseguire (così A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4). Giova ricordare che l art. 37 comma 2 del d.lvo 163/2006 prevede Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegua le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.. Nel caso specifico essendo prevista nel Bando una sola categoria funzionale, (D05) possono partecipare all appalto concorrenti singoli e raggruppamenti temporanei di solo tipo orizzontale.
FAQ n. 5 DOMANDA: Nel disciplinare di gara a pagina 9 (punto 2 relazione tecnica) viene riportata la seguente dicitura: Le relazioni costituenti l offerta tecnica, devono essere sottoscritte in calce dall operatore economico o dal suo rappresentante legale; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti devono essere sottoscritti da ciascun componente; nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituiti, dal mandatario capogruppo chiarire l incongruenza. RISPOSTA: A causa di un refuso sul bando compare due volte la dicitura.. nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito naturalmente la firma sull offerta tecnica dal solo mandatario - capogruppo si riferisce al solo caso di RTP già formalmente costituito. Nel caso di RTP formalmente non costituita l offerta tecnica va sottoscritta da tutti i partecipanti alla RTP.
FAQ n. 6 DOMANDA: Nel disciplinare di gara relativamente alla categoria funzionale D05 (DM 143/2013) viene indicata l equivalenza con la categoria VIII (L. 143/49). Nella tabella allegata al primo Decreto tale equivalenza viene indicata solo per la categoria D.04. Chiarire tale aspetto RISPOSTA: Al DM 143/2013 (cd Decreto Parametri) vi è allegata la TAVOLA Z 1 CATEGORIE DELLE OPERE PARAMETRO DEL GRADO DI COMPLESSITA CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE dalla quale alla D.05 non viene indicata corrispondenza con il L. 143/49. Ciò detto l art. 14 della legge 143/49 prevede alla voce categora VIII la dicitura Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua. Fognature urbane senza fare nessun tipo di riferimento al grado di complessità dell intervento introdotto appunto dal DM 143/2013 cd. decreto parametri Tutto ciò premesso questa Stazione Appaltante ritiene - anche al fine di non penalizzare concorrenti in possesso di certificati rilasciati prima del 2013 ma comunque in data utile per la dimostrazione del possesso dei requisiti di natura tecnica richiesti e riportanti la categoria VIII quale prestazione certificata di equiparare la citata categoria VIII con la D05 individuata nel Bando di Gara.