TERMINI DI PAGAMENTO
TERMINI DI PAGAMENTO NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Termini di pagamento: normativa di riferimento Dal 12 agosto 2010 i termini di pagamento si applicano A tutti gli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada Ai trasporti nazionali ed internazionali eseguiti da vettori Italiani che stranieri?
TERMINI DI PAGAMENTO MODALITA APPLICATIVE
Termini di pagamento: modalità applicative 12 agosto 2010 regolamentazione dei termini di pagamento Data effettuazione trasporto 3 aprile 2011 Data di emissione della fattura (fine mese) 30 aprile 2011 Interessi moratori: dall 1/1/10 al 30/06/11 è del 1% dal 1/7 al 31/12/11 è del 1,25% all 1/1 al 30/0612 è del 1% Pagamento fattura entro 60 giorni Dal 60 al 90 giorno (30 gg.) applicazione degli interessi moratori Applicazione interessi moratori e sanzioni 29 giugno 2011 29 luglio 2011 Dopo il 29 luglio 2011
TERMINI DI PAGAMENTO SANZIONI
Termini di pagamento: sanzioni Interessi moratori: dall 1/1/10 al 30/06/11 è del 1% dal 1/7 al 31/12/11 è del 1,25% all 1/1 al 30/0612 è del 1% Interessi moratori Pagamento oltre 90 giorni Esclusione per un anno da benefici: fiscali; finanziari; previdenziali; previsti dalla legge. Esclusione fino a sei mesi dalle procedure per l affidamento pubblico di beni e servizi
SANZIONI SUL CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO E CONGUAGLIO TARIFFARIO
SANZIONI SUL CORRISPETTIVO DEL TRASPORTO E SUL CONGUAGLIO TARIFFARIO SINTESI
Sanzioni sul corrispettivo e sul conguaglio tariffario: sintesi Contratto orale Pagamento al vettore del corrispettivo inferiore a quello previsto Pagamento al vettore dei costi minimi dopo il 90 giorno Il vettore a tempo 5 anni dalla data di effettuazione del trasporto per richiedere la differenza tariffaria + decreto ingiuntivo + interessi moratori Esclusione fino a sei mesi dalle procedure per l affidamento pubblico di beni e servizi Esclusione per un anno da benefici: fiscali; finanziari; previdenziali; previsti dalla legge.
Sanzioni sul corrispettivo e sul conguaglio tariffario: sintesi Contratto scritto Il vettore a tempo 1 anno dalla data di effettuazione del trasporto per richiedere la differenza tariffaria NO decreto ingiuntivo Pagamento al vettore del corrispettivo inferiore a quello previsto Pagamento al vettore dei costi minimi dopo il 90 giorno Nessuna sanzione Esclusione fino a sei mesi dalle procedure per l affidamento pubblico di beni e servizi Esclusione per un anno da: benefici fiscali; finanziari; previdenziali; previsti dalla legge.
APPLICAZIONE SANZIONI: PROCEDURE OPERATIVE
Applicazione delle sanzioni: procedure operative Agenzia delle Entrate per l'esclusione dai benefici fiscali Autorità riconosciute ad applicare le sanzioni D.M. 16 09 2009 Ministero delle Sviluppo Economico per l esclusione dai benefici finanziari Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esclusione dalle procedure per l affidamento pubblico di beni e servizi
Applicazione delle sanzioni: procedure operative Contro le determinazioni delle autorità si applicano gli ordinari ricorsi in via amministrativa e giurisdizionale Le autorità comunicano al MIT le decisione assunte. Le autorità possono applicare le sanzioni d ufficio Dai soggetti che hanno effettuato i controlli Segnalazione al MIT Il MIT trasmette, entro 60 gg. dalla segnalazione, gli atti all autorità competente + un dettagliato rapporto Da parte di chiunque vi abbia interesse Il MIT effettua un preliminare esame istruttorio
APPLICAZIONE SANZIONI: INDICAZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI INDICAZIONI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE
Applicazione delle sanzioni: indicazioni dell Agenzia delle Entrate L'Agenzia delle Entrate ha emanato due provvedimenti con i quali viene disciplinata l'applicazione dell'esclusione da un anno dei benefici fiscali per i committenti e per le imprese di autotrasporto merci in conto terzi nel caso in cui non rispettano i corrispettivi del trasporto o i tempi di pagamento nei contratti scritti e verbali. I due provvedimenti sono: la Circolare prot. n. 2011/73094 del 12 maggio 2011 la Circolare n. 31/E del 6 luglio 2011
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIRCOLARE N. 2011/73094 DEL 12 MAGGIO 2011
Applicazione delle sanzioni: Circolare n. 2011/73094 del 12/05/11 I provvedimenti sono emessi dal Direttore regionale Circolare n. 2011/73094 del 12 maggio 2011 I provvedimenti sono pubblicati sul sito internet dell Agenzia delle Entrate In caso di ricorso l elenco riporterà i vari gradi del procedimento e i relativi esiti In caso di autotutela l elenco riporterà gli estremi del relativo provvedimento
Applicazione delle sanzioni: Circolare n. 2011/73094 del 12/05/11 La pubblicazione degli esclusi è mantenuta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello della notifica Circolare n. 2011/73094 del 12 maggio 2011 Esclusione dei benefici decorre dal 1 gennaio successivo alla data della notifica La Direzione delle Agenzie delle Entrate comunica al Ministero dei Trasporti l avvenuta applicazione delle sanzioni La pubblicazione rimane fino al 31 dicembre dell anno successivo a quello di definizione del contenzioso o del provvedimento di autotutela
Applicazione delle sanzioni: Circolare n. 2011/73094 del 12/05/11
APPLICAZIONE DELLE SANZIONI CIRCOLARE N. 31/E DEL 6 LUGLIO 2011
Applicazione delle sanzioni: Circolare n. 31/E del 06/07/11 Il MIT contesta le violazioni al contribuente alla conclusione dell istruttoria Annullamento del procedimento in autotutela SI Il contribuente può fornire qualsiasi elemento utile di difesa prima dell adozione del provvedimento sanzionatorio L elemento utile è ritenuto valido? NO Applicazione delle sanzioni da parte dell Agenzia delle Entrate (+ altri enti)
Applicazione delle sanzioni: Circolare n. 31/E del 06/07/11 Circolare n. 31/E del 6 luglio 2011 precisa che il ricorso: Contro il provvedimento sanzionatorio deve essere presentato ricorso al TAR entro 60 gg. dalla data di notifica Ricorso giurisdizionale contro il provvedimento sanzionatorio deve essere presentato al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica