Nuova legislazione: Emendamenti al regolamento INN e al relativo regolamento di applicazione



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ADDENDUM AL MANUALE DI APPLICAZIONE PRATICA DEL REGOLAMENTO INN Il presente documento costituisce un addendum alla prima edizione del «Manuale di applicazione pratica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata». Il presente documento fa riferimento sia alla versione integrale in lingua inglese del manuale, sia alle versioni ridotte nelle altre lingue ufficiali dell'ue. I passaggi nei quali i cambiamenti riguardano solamente la versione in lingua inglese sono indicati all'inizio del rispettivo paragrafo con l'espressione «Solo versione inglese». Il presente addendum è a scopo puramente informativo. Non sostituisce né aggiunge nulla alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, che costituiscono la base giuridica da applicare. Trattato di Lisbona In seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1 dicembre 2009, le seguenti espressioni utilizzate all'interno del manuale vengono sostituite nel modo seguente: «Comunità europea» da «Unione europea» «CE» da «UE» [tranne che nei riferimenti ai testi di legge, ad es. Regolamento (CE) del Consiglio] «Comunità» da «UE» «Elenco comunitario delle navi INN» da «Elenco UE delle navi INN» «Sistema di allarme comunitario» da «Sistema di allarme dell'ue» Il regolamento di controllo dell'ue (Solo versione inglese) Successivamente alla pubblicazione del manuale è stato approvato il regolamento di controllo, entrato in vigore il 1 gennaio 2010 e recante il titolo: «Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca». Pertanto, i riferimenti al progetto di regolamento del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca dovrebbero essere sostituiti da riferimenti al regolamento di controllo nei seguenti punti: Punto 2. «Informazioni generali», nella sezione «Regolamento INN e sistema di controllo dell'ue». Punto 4. «Quali regole si applicano in materia di ispezione dei pescherecci e dei prodotti della pesca di paesi terzi che operano in acque comunitarie?» nella risposta alla domanda: Cosa fa l'ue per controllare i propri pescherecci? Punto 5. «Sistema di certificazione delle catture». Punto 5.19. «Domande specifiche relative ai compiti e alle responsabilità delle diverse parti coinvolte (E) Comandanti di pescherecci di paesi terzi», alla domanda «Quali regole si applicano al mio peschereccio in acque comunitarie»? 1

Nuova legislazione: Emendamenti al regolamento INN e al relativo regolamento di applicazione Dal 1 gennaio 2010 l'ue ha approvato due emendamenti al regolamento INN e al relativo regolamento di applicazione. I riferimenti a tali emendamenti sono: «Regolamento (UE) n. 86/2010 della Commissione, del 29 gennaio 2010, recante modifica dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei prodotti della pesca e del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione per quanto riguarda lo scambio di informazioni sulle ispezioni condotte su pescherecci di paesi terzi e le disposizioni amministrative in materia di certificati di cattura» e «Regolamento (UE) n. 395/2010 della Commissione, del 7 maggio 2010, recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative sui certificati di cattura». Il primo emendamento modifica l'allegato I del regolamento INN attraverso l'integrazione di nuovi prodotti all'elenco dei prodotti esclusi dal campo di applicazione del sistema di certificazione delle catture. Di conseguenza, ogni riferimento all'allegato I del regolamento INN all'interno del manuale dovrebbe essere sostituito da un riferimento all'allegato I del regolamento (UE) n. 86/2010. Questo primo emendamento recepisce altresì tre accordi amministrativi con la Norvegia, gli Stati Uniti e la Nuova Zelanda all'interno del diritto dell'ue, compresi i modelli di certificati di cattura utilizzati da tali paesi. Per maggiori informazioni, cfr. punto 5.15 del manuale: «Uso di sistemi elettronici di tracciabilità sotto il controllo di paesi terzi / accordi speciali fra un paese terzo e la Commissione». Il secondo emendamento recepisce tre accordi amministrativi con il Canada, l'islanda e le Isole Fær Øer all'interno del diritto dell'ue, compresi i modelli di certificati di cattura utilizzati da tali paesi. Catture effettuate prima del 1 gennaio 2010 (Solo versione inglese) Al punto 3 «Principi generali e campo di applicazione del regolamento INN», alle domande «Esiste la possibilità di un'entrata in vigore flessibile e graduale, tale da consentire ai paesi in via di sviluppo di adattarsi alla nuova situazione?» e «Il regolamento INN si applica alle catture effettuate prima del 1 gennaio 2010?», viene aggiunto il testo seguente alle relative risposte: «Le dichiarazioni che riportano che le catture sono state effettuate prima dell'entrata in vigore del regolamento INN possono essere eventualmente utilizzate dai paesi terzi per differenziare tali catture da quelle effettuate successivamente al 1 gennaio 2010. Tuttavia, non esistono requisiti di legge relativi a catture effettuate prima del 1 gennaio 2010, pertanto tali dichiarazioni non dovrebbero mai essere definite "dichiarazioni di esenzione". Tali dichiarazioni possono essere eventualmente utilizzate a titolo informativo dalle autorità competenti degli Stati membri dell'ue, ma non possono essere considerate prove formali e non escludono la possibilità di effettuare eventuali verifiche.». Attività di pesca senza il supporto di un peschereccio 2

(Solo versione inglese) Al punto 3 «Principi generali e campo di applicazione del regolamento INN», alla voce «Campo di applicazione del regolamento INN e definizioni», viene aggiunto il testo seguente alla fine del terzo paragrafo: «L'attività di pesca non basata su pescherecci (intesa come attività di pesca svolta senza il supporto di un peschereccio) non rientra nel campo di applicazione del regolamento INN. Pertanto, le importazioni nell'ue di prodotti della pesca provenienti da attività di pesca non basate su pescherecci non devono essere accompagnate da un certificato di cattura. La Commissione europea ha richiesto a tutti i paesi terzi interessati di comunicare ogni informazione pertinente relativa a questo tipo di pesca al fine di facilitare l'identificazione dei prodotti che rientrano nel campo di applicazione del sistema di certificazione delle catture.». Notifica preventiva da parte dei pescherecci di paesi terzi (Solo versione inglese) Al punto 4 «Quali regole si applicano all'ispezione dei pescherecci e dei prodotti della pesca di paesi terzi negli Stati membri dell'ue?», alla voce «Notifica preventiva (articolo 6)» viene aggiunto il testo seguente alla fine del terzo paragrafo: «Il termine per la notifica preventiva per i pescherecci battenti bandiera islandese e norvegese è di due ore, in conformità al regolamento (CE) n. 1292/97 della Commissione, del 3 luglio 1997, che stabilisce i termini per le comunicazioni da parte delle navi battenti bandiera di determinati paesi terzi o registrate in tali paesi.» Autorizzazione a entrare nei porti dell'ue (Solo versione inglese) Al punto 4 «Quali regole si applicano all'ispezione dei pescherecci e dei prodotti della pesca di paesi terzi negli Stati membri dell'ue?», alla voce «Autorizzazione a entrare nei porti dell'ue (articolo 7)», la frase «Gli Stati membri dell'ue possono autorizzare l'ingresso in un porto se i prodotti della pesca non sono accompagnati da un certificato di cattura, tuttavia possono tenere tali prodotti in deposito fino al completamento della procedura di controllo» viene sostituita dalla frase seguente: «In base all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento INN, gli Stati membri dell'ue possono autorizzare l'ingresso in un porto a un peschereccio di un paese terzo che intenda sbarcare le proprie catture in tale porto se i prodotti della pesca non sono accompagnati da un certificato di cattura. In questi casi, gli Stati membri possono tenere tali prodotti in deposito per un periodo massimo di 14 giorni di calendario fino al ricevimento del certificato di cattura o finché i prodotti non vengono avviati al transito. Decorsi i 14 giorni, lo Stato membro del porto in questione può confiscare i prodotti della pesca in osservanza alle norme nazionali.». Importazione di campioni Al punto 5.2 «Prodotti interessati» viene aggiunto il seguente paragrafo: «Tutti i campioni di prodotti della pesca (anche quelli di piccole dimensioni) rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento INN. Non esiste un peso minimo al di sotto del quale i campioni sono esentati dall'applicazione del regolamento.». Uso di un certificato di cattura singolo per catture multiple da parte dello stesso peschereccio e/o catture effettuate da più pescherecci 3

Al punto 5.7 «Importazione di spedizioni miste», il primo paragrafo viene cancellato e sostituito dal seguente: «L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento INN prevede che "il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato all'allegato II ed è convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio o dei pescherecci che hanno effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca.". Di conseguenza, quando una spedizione è composta da prodotti che provengono da catture diverse effettuate dallo stesso peschereccio e/o catture effettuate da pescherecci diversi battenti bandiera dello stesso Stato è possibile usare un unico certificato di cattura per l'intera spedizione, a condizione che le informazioni richieste per ciascun peschereccio siano allegate al certificato di cattura. In tali casi le autorità dello Stato di bandiera avranno bisogno di assicurare che ogni pagina aggiuntiva di informazioni riporti lo stesso numero di riferimento e la stessa data di convalida. Occorre altresì notare che l'articolo 12, paragrafo 3, e il certificato di cattura semplificato rappresentano due diverse possibilità che non vanno confuse. Il certificato di cattura semplificato può essere utilizzato solo nel caso in cui siano soddisfatti determinati criteri (cfr. articolo 6 del regolamento INN). L'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento INN si applica alle situazioni nelle quali non è possibile utilizzare il certificato di cattura semplificato.». Notifiche da parte delle autorità competenti dei paesi terzi Al punto 5.12, parte C «Ruolo delle autorità dei paesi terzi», dopo la frase «le notifiche ottenute successivamente saranno valide a decorrere dalla data in cui sono rese di dominio pubblico» viene aggiunto il seguente testo: «Ciò significa che i prodotti della pesca catturati fra il 1 gennaio 2010 e la data di pubblicazione della notifica non possono entrare nel mercato dell'ue anche dopo la pubblicazione della notifica. Non è consentito effettuare una convalida retroattiva dei certificati di cattura relativi ai prodotti della pesca catturati in questo periodo. Inoltre, per ottenere l'autorizzazione all'esportazione di prodotti della pesca nell'ue il paese terzo deve altresì figurare nell'elenco della DG SANCO "dei paesi terzi e dei territori dai quali è consentita l'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca". Nei casi in cui la pubblicazione della notifica al paese terzo sia avvenuta ai sensi del regolamento INN, ma il paese non compaia nell'elenco della DG SANCO, le importazioni di prodotti della pesca da tale paese non sono consentite.». Procedure di transito Al punto 5.12, parte D, lettera f) «Pesce sbarcato per il transito o il trasbordo verso un altro Stato membro», l'ultima frase del secondo paragrafo «Per le operazioni di transito, spetta a ciascuno Stato membro decidere se intende effettuare verifiche all'interno del porto o presso la destinazione finale e comunicare la propria decisione alla Commissione, che provvede a pubblicarla nel proprio sito» viene corretta nel modo seguente: «Va osservato che per le operazioni di transito all'interno di uno Stato membro, ciascuno Stato membro è tenuto a decidere se intende effettuare verifiche all'interno del porto di entrata o presso la destinazione finale e comunicare la propria decisione alla Commissione, che provvede a pubblicarla nel proprio sito (articolo 19, paragrafo 2, del regolamento INN).». 4

(Solo versione inglese) Al punto 5.12, parte E «Ruolo della Commissione europea», il riferimento all'articolo 19, paragrafo 1, ultimo trattino, va sostituito con il riferimento all'articolo 19, paragrafo 2. (Solo versione inglese) Al punto 5.13, parte E «Controlli e verifiche del certificato di cattura (articoli 16 e 17)», la prima frase del secondo paragrafo viene corretta nel modo seguente: «Per i prodotti della pesca in transito nello Stato membro di primo ingresso e destinati a un altro Stato membro, i controlli e le verifiche devono essere effettuati dallo Stato membro di primo ingresso o da quello di destinazione finale.» La parte restante della frase viene cancellata. Descrizione del prodotto Al punto 5.16, «Sezioni da 2 a 5», il seguente testo viene aggiunto prima del paragrafo «Sezione 3 (descrizione del prodotto)»: «La descrizione del prodotto dovrebbe riferirsi solo alla parte effettivamente esportata nell'ue e non riguarda la cattura. Tale disposizione si applica ai prodotti dei paesi terzi esportati nell'ue e altresì alle esportazioni di catture effettuate da un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro dell'ue per le quali sia richiesto un certificato di cattura.». Pesi da indicare in un certificato di cattura Al punto 5.16, «Sezioni da 2 a 5», viene aggiunto il seguente testo alle parti relative al peso del prodotto nel certificato di cattura: «In generale, il peso da indicare dovrebbe riguardare l'intera spedizione da esportare. Va completato solo uno fra i campi "Peso vivo stimato" o "Stima del peso da sbarcare" (oltre all'indicazione del peso sbarcato verificato, laddove disponibile). Se la quantità esportata da un esportatore in un paese terzo è parte di uno sbarco da un peschereccio, il peso dovrebbe rappresentare solo la quantità esportata indicata nel campo "Peso vivo stimato", e non l'intera quantità sbarcata. Se si esporta l'intera cattura sbarcata da un comandante o da un suo rappresentante, il peso dovrebbe riferirsi all'intera cattura, ovvero "Stima del peso da sbarcare" (oltre all'indicazione del peso sbarcato verificato, laddove disponibile). In ogni caso, le informazioni relative al peso della spedizione da esportare dovrebbero essere sempre indicate nel certificato.». Trasbordo Al punto 5.16, sezione 7 («Dichiarazione di trasbordo all'interno di una zona portuale»), la frase «Se il trasbordo viene autorizzato, spetta al paese terzo organizzare il controllo relativo e la procedura di convalida e notificare alla Commissione i dati relativi alla o alle rispettive autorità competenti che sono a loro volta tenute a firmare questa parte del certificato di cattura» viene modificata nel modo seguente: «Se il trasbordo viene autorizzato, spetta al paese terzo organizzare il controllo relativo e la procedura di convalida. L'autorità competente per il controllo è a sua volta tenuta a firmare questa parte del certificato di cattura.». Originali dei certificati di cattura 5

Al termine del punto 5.17 «Flusso delle operazioni relative al certificato di cattura» viene aggiunto il seguente testo: «Le autorità degli Stati membri sono tenute a conservare gli originali dei certificati di cattura relativi alle importazioni per un periodo di tre anni o superiore, in base alle rispettive norme nazionali. In caso di certificati di cattura convalidati dalle autorità dell'ue per le catture effettuate da pescherecci dell'ue ed esportate in paesi terzi, gli Stati membri non sono tenuti a conservare copia del certificato (in quanto l'originale viene inviato al paese terzo). In caso di certificati di cattura elettronici il documento generato dal sistema viene considerato come originale.». Procedure di transito certificazione delle catture», parte A «Campo di applicazione, formalità, distribuzione dei compiti», alla domanda «È necessario un certificato di cattura per i prodotti in transito all'interno di un porto comunitario e non destinati al mercato dell'ue?» viene aggiunto il seguente testo: «Quando i prodotti della pesca vengono conservati in un deposito doganale finché un operatore non decide in merito alla loro destinazione finale, tali prodotti non necessitano di essere accompagnati da un certificato di cattura. Se la destinazione finale è uno Stato membro dell'ue, il certificato di cattura deve essere presentato con tre giorni di anticipo rispetto al relativo ingresso nel mercato dell'ue e non nel momento in cui i prodotti sono conservati nel deposito doganale.». Domande frequenti certificazione delle catture», parte A «Campo di applicazione, formalità, distribuzione dei compiti», nell'ultima domanda «In che modo viene eseguita la verifica se un prodotto viene introdotto in un paese dell'unione europea solo in transito, ma la sua destinazione finale è in realtà un altro Stato membro dell'ue? Dove avviene la verifica nello Stato membro di primo ingresso o nello Stato membro di destinazione finale?» la prima frase della risposta viene modificata nel modo seguente: «L'autorità competente dello Stato membro dell'ue di destinazione finale è responsabile della verifica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1.». certificazione delle catture», parte B «Spedizioni, trasformazione, riesportazione», nella seconda domanda «In che modo va compilato il certificato di cattura relativo a una spedizione mista composta da diversi prodotti provenienti da diverse catture?», la frase contenuta nella risposta «Se tale spedizione è composta da prodotti che provengono da diverse catture effettuate da diverse navi, occorre allegare un certificato per ciascuna cattura» viene sostituita dalla frase seguente: «In base all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento INN ("Il certificato di cattura contiene tutte le informazioni indicate nel modello riportato all'allegato II ed è convalidato dallo Stato di bandiera del peschereccio o dei pescherecci che hanno effettuato le catture da cui sono stati ottenuti i prodotti della pesca."), quando una spedizione è composta da prodotti che provengono da catture diverse e/o pescherecci diversi è possibile utilizzare un unico certificato di cattura per l'intera spedizione a 6

condizione che siano allegate le informazioni richieste relative a ciascun peschereccio.». certificazione delle catture», parte B «Spedizioni, trasformazione, riesportazione», alla domanda «Se una spedizione viene divisa per l'esportazione, sono necessarie copie dei certificati di cattura?», la frase riportata nella risposta «Tutti i prodotti della pesca contenuti in una spedizione e non esclusi dal sistema di certificazione delle catture devono essere accompagnati da uno o più certificati di cattura convalidati a seconda del numero di pescherecci che hanno effettuato le catture relative alla transazione in oggetto» viene modificata nel modo seguente: «Tutti i prodotti della pesca contenuti in una spedizione e non esclusi dal sistema di certificazione delle catture devono essere accompagnati da uno o più certificati di cattura.». certificazione delle catture», parte B «Spedizioni, trasformazione, riesportazione», vengono aggiunti i seguenti paragrafi: «D.: Le spedizioni esportate nell'ue devono essere sempre accompagnate dagli originali dei certificati di cattura?» «R.: Sì, le spedizioni esportate nell'ue devono sempre essere accompagnate dagli originali. Vi è un'unica eccezione a questa regola, ovvero quando le catture provenienti da un determinato paese terzo vengono trasformate in un altro paese terzo e successivamente divise in spedizioni diverse destinate all'esportazione. In questo caso, le diverse spedizioni possono essere accompagnate da copie del certificato di cattura originale insieme alla dichiarazione di trasformazione di cui all'allegato IV del regolamento INN. Per quanto attiene agli originali, cfr. aggiunta al punto 5.17 sopra.». 7