IL GIUDIZIO SUL BILANCIO A cura di Mauro Nicola Presidente dell Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara Art. 14 del D.Lgs. n. 39/2010 La relazione, redatta in conformità ai principi di cui all'articolo 11, comprende: a) un paragrafo introduttivo che identifica i conti annuali o consolidati sottoposti a revisione legale ed il quadro delle regole di redazione applicate dalla società; b) una descrizione della portata della revisione legale svolta con l'indicazione dei principi di revisione osservati; c) un giudizio sul bilancio che indica chiaramente se questo è conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e se rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico dell'esercizio; d) eventuali richiami di informativa che il revisore sottopone all'attenzione dei destinatari del bilancio, senza che essi costituiscano rilievi; e) un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio. 3. Nel caso in cui il revisore esprima un giudizio sul bilancio con rilievi, un giudizio negativo o rilasci una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio, la relazione illustra analiticamente i motivi della decisione. 4. La relazione è datata e sottoscritta dal responsabile della revisione.
1 Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità Giudizio positivo applicazione dei principi contabili Rilievi per limitazioni al processo di revisione situazioni di incertezza esprimere il giudizio 5 Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione 6 Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione I giudizi derivano dalla valutazione del revisore in merito alla rilevanza: - 1 o 2: dell errore - 3 o 4: della limitazione - 5 o 6: dell incertezza. - 7: in caso di informativa di bilancio carente. 1 Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile delle esponsabilità r Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e e esponsabilità delle r responsabilità Giudizio positivo Giudizio positivo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione Giudizio POSITIVO senza richiami di informativa
1 Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile delle r esponsabilità Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e e delle rresponsabilità applicazione dei applicazione dei principi contabili principi contabili Rilievi per limitazioni Rilievi per limitazioni al processo di al processo di revisione revisione situazioni di situazioni di incertezza incertezza 5 Paragrafo Richiami di di informativa 6 Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione Giudizio POSITIVO con rilievi Errori nell applicazione dei principi contabili: casistica riscontrata dai revisori Le principali situazioni che inducono i revisori a riportare rilievi per errata applicazione dei principi contabili sono le seguenti: immobilizzazioni immateriali; immobilizzazioni materiali; partecipazioni; rimanenze di magazzino; crediti commerciali; imposte anticipate su perdite fiscali; passività potenziali; classificazione delle voci di bilancio; carenze di informativa; segnalazione di fatti censurabili.
Esempio di rilievo sulle RIMANENZE DI MAGAZZINO Al 31 dicembre 20 le rimanenze di magazzino della società ammontano a euro Le rimanenze presentano, per un rilevante ammontare di semilavorati e prodotti finiti, indici di rotazione estremamente bassi, che evidenziano livelli di giacenza largamente eccedenti rispetto al fabbisogno del normale ciclo operativo. La valutazione delle rimanenze dei semilavorati e dei prodotti finiti al costo di produzione presuppone che vi sia una ragionevole prospettiva di utilizzo e di vendita nel normale ciclo operativo. Non esistendo per una parte delle suddette rimanenze questa condizione, si rende necessario, secondo i principi contabili di riferimento, stanziare un fondo svalutazione adeguato al fine di ridurre al valore netto di realizzo le rimanenze a lento rigiro. Esempio di rilievo sulle RIMANENZE DI MAGAZZINO Riteniamo, sulla base delle analisi effettuate in merito alla tipologia e alle caratteristiche merceologiche delle giacenze, nonché sulla base degli indici di rigiro desumibili dal rapporto fra le vendite dell ultimo periodo e la giacenza, che il fondo svalutazione stanziato nel bilancio d esercizio al sia sottovalutato di un ammontare stimabile in almeno euro, ipotizzando una continuità nella azioni commerciali volte alla collocazione sul mercato della merce a lento rigiro unitamente ad una gestione più razionale dei livelli produttivi in relazione alla domanda. Conseguentemente il patrimonio netto e il risultato dell esercizio risultano sovrastimati di circa euro, al netto del relativo effetto fiscale.
1 Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile delle r esponsabilità Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e e delle rresponsabilità applicazione dei principi contabili Rilievi Rilievi per per limitazioni al processo di revisione situazioni di incertezza 5 Paragrafo Richiami di di informativa 6 Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione Giudizio POSITIVO con rilievi Il giudizio sul bilancio 1 Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile delle r esponsabilità Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e e delle rresponsabilità applicazione dei principi contabili Rilievi Rilievi per per limitazioni limitazioni al processo di revisione situazioni di incertezza 5 Paragrafo Richiami di di informativa 6 Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione Giudizio POSITIVO con rilievi
Rilievo per incertezza 1 Paragrafo Identificazione dell'oggetto della revisione contabile e delle responsabilità Giudizio positivo applicazione dei principi contabili Rilievi per limitazioni al processo di revisione situazioni di incertezza esprimere il giudizio 5 Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione 6 Paragrafo Giudizio di coerenza con la relazione sulla gestione Giudizio POSITIVO con richiami di informativa (con o senza rilievi)
: casistica Le principali situazioni che inducono i revisori a riportare richiamo di informativa sono le seguenti: eventi straordinari o rilevanti avvenuti nel corso dell esercizio; situazioni di incertezza e passività potenziali; informazioni relative ai criteri di valutazione delle attività di bilancio; obbligo di redazione del bilancio consolidato; prestiti obbligazionari; cambiamenti nei criteri di valutazione o di contabilizzazione; iscrizione delle imposte anticipate su perdite fiscali; attività di direzione e coordinamento; modifica della vita utile dei beni immobilizzati; adesione agli istituti fiscali opzionali. Sanzioni Fiscali a carico dei Revisori
MANOVRA FINANZIARIA 2008 SANZIONI A CARICO DEI REVISORI Riferimento normativo fondamentale III comma 2409ter C.c???? norma che definisce i giudizi che devono esprimere sul bilancio i soggetti incaricati delle funzioni del controllo contabile che sono affidate ad un revisore o una società di revisione per le società quotate ovvero tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero amministrate con sistema dualistico o monistico, mentre, per le altre, le funzioni stesse possono essere accentrate sul collegio sindacale per volere assembleare o statutario (artt. 2409 bis e 2477 C.c.) Soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione con la modifica introdotta dalla Finanziaria 2008 all art. 1 comma V primo periodo del Dpr 322 del 1998 vengono recepite le modifiche introdotte dalla riforma societaria e i chiarimenti dati con le Risoluzioni 129/E e 146/E del 2005 (soggetto incaricato del controllo contabile che redige la relazione di revisione ex 2409ter C.c.) Entrata in vigore bilancio relativo all esercizio successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2007 MANOVRA FINANZIARIA 2008 SANZIONI A CARICO DEI REVISORI Condotte sanzionate a) commissiva avere sottoscritto la dichiarazione senza avere effettuato, ricorrendone i presupposti, nella relazione di revisione sul bilancio formulazione motivata di rilievi, di un giudizio negativo ovvero dell impossibilità di esprimere un giudizio e che da tale omissione derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi e dell IRAP, b) omissiva non motivata, che riguarda la semplice dimenticanza della sottoscrizione senza motivazioni sostanziali, c) omissiva motivata, che riguarda il rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione quale esplicitazione dell esistenza di non conformità riportate nella relazione di revisione d) commissiva ed omissiva, che riguarda l ipotesi di mancata sottoscrizione e di presenza del fatto sostanziale sanzionabile di cui sopra Entità delle sanzioni fino al 30% del compenso contrattuale per la redazione della relazione di revisione e comunque non superiore all imposta effettivamente accertata a carico del contribuente (condotta commissiva), da. 258 a. 2.065 per la mancata sottoscrizione (condotta omissiva non motivata), la sommatoria delle due per la condotta commissiva ed omissiva, nessuna sanzione per la condotta omissiva motivata (vedi Circolare 25 Gennaio 1999 n. 23/E par. 2.6.2 e Risoluzione 26/9/2005 n. 129/E)
MANOVRA FINANZIARIA 2008 SANZIONI A CARICO DEI REVISORI Questioni controverse sostanziali l Amministrazione Finanziaria può accertare se ricorrono o meno i presupposti di natura civilistica che obbligano il revisore a notiziare ex III c. dell art. 2409ter C.c.? O tale accertamento è rimesso al Giudice e quali sono i rapporti con la nuova norma e l art. 2409sexies C.c.? La sanzione proporzionale diviene applicabile solo se l A.F. dimostra un nesso di causalità diretto tra omissione della revisore e infedeltà della dichiarazione e solo al termine di tutto l iter contenzioso (intervento DPF del 11/12/2007) La sanzione è collegata solo alle imposte sui redditi e all IRAP ma non all IVA e alla dichiarazione sostituti di imposta (dichiarazioni che erano assimilate ai fini delle sanzioni dalla R.M. 146/E del 19/10/2005) Natura dellasottoscrizione dell incaricato al controllo contabile sostanziale sulla rispondenza della dichiarazione o semplicemente per identificare il soggetto incaricato del controllo contabile che redige la relazione di revisione ex 2409ter C.c. (intervento DPF del 11/12/2007). Da questo concetto possono dipendere gli orientamenti comportamentali dei revisori Ravvedimento sempre possibile per la condotta omissiva non motivata, con inoltro di comunicazione in carta libera di volere sottoscrivere alla Agenzia delle Entrate competente, alle condizioni della lettera b) del I comma dell art. 13 Dlgs.472 del 1997 (Circolare 23/E del 25 Gennaio 1999)