Iniziative di sostegno e recupero scolastico



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Iniziative di sostegno e recupero scolastico Premessa Le attività di sostegno e di recupero, normate dai recenti provvedimenti: Legge 1/2007 ( definisce i criteri di ammissione all esame di Stato ); D.M. 42/2007 ( propone la nuova disciplina dei punteggi del credito scolastico e del recupero dei debiti formativi ); D.M. 80/2007 ( istituisce la sospensione del giudizio per gli alunni non meritevoli di ammissione o non ammissione immediata ); O.M. 92/2007 ( stabilisce che le attività di recupero costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell'offerta formativa, definisce la funzione del sostegno e del recupero ); devono essere contestualizzate nel quadro definito dalle norme di carattere generale emanate in precedenza e che, per chiarezza, vengono di seguito riportate: Legge 253/1995 «Disposizioni urgenti concernenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero» Art. 193-bis (Interventi didattici ed educativi ): Al fine di assicurare il diritto allo studio per tutti gli studenti, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi integrativi, coerenti con l autonoma programmazione d istituto e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, da destinare a coloro il cui livello di apprendimento sia giudicato, nel corso dell anno scolastico, non sufficiente in una o più materie. [ ] O.M. 90/2001: Nei confronti degli alunni che presentino un'insufficienza non grave in una o più discipline, comunque non tale da determinare una carenza nella preparazione complessiva, il consiglio di classe, prima dell'approvazione dei voti, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, procede ad una valutazione che tenga conto: 1/7

a) della possibilità dell'alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate ( debito formativo ); b) della possibilità di seguire proficuamente il programma di studi nell anno scolastico successivo. In particolare tali alunni sono valutati sulla base delle attitudini ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma ma coerente con le linee di programmazione indicate dai docenti. Nel caso di promozione così deliberata, il preside comunica, per iscritto, alla famiglia le motivazioni delle decisioni assunte dal Consiglio di classe, nonché un dettagliato resoconto sulle carenze dell alunno, indicando anche i voti proposti dai docenti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l alunno non ha raggiunto totalmente la sufficienza. Nell esercizio dell autonomia didattica, le istituzioni scolastiche in sede di programmazione delle attività didattico-educative, assicurano la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale e, inoltre, in tale ambito, definiscono ed adottano criteri e modalità degli interventi da realizzare nel corso dell anno scolastico successivo, nel quadro di un offerta formativa qualificata e diversificata volta in particolare a colmare situazioni di carenze, secondo un piano di fattibilità approvato annualmente dal Consiglio di Istituto. Le norme richiamate, compresa l OM. N. 80/95, chiarivano che gli studenti ammissibili ad attività di recupero dopo lo scrutinio finale erano quelli che presentavano un insufficienza non grave in una o più discipline e accreditati dal Consiglio di classe della possibilità di seguire proficuamente il programma dell anno scolastico successivo dopo aver raggiunto gli obiettivi formativi e di contenuto propri delle discipline interessate nei tempi e con le modalità stabilite dal Consiglio di classe per accertare il superamento delle carenze formative riscontrate. Nella prima fase di applicazione della disciplina ( anno scolastico 1994-1995 ), successiva all abolizione degli esami di riparazione, il termine previsto per il superamento delle carenze formative riscontrate era fissato all inizio dell anno scolastico successivo e la modalità individuata era la frequenza obbligatoria alle attività individuate nella programmazione di classe, da concludersi con la valutazione dell esito degli interventi da parte del Consiglio di classe ( Legge 352/95 ). 2/7

Il sostegno e il recupero nella normativa attuale L attuale normativa prevede che: le attività di sostegno: siano predisposte dal Collegio dei docenti e dai singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica; si realizzino in ogni periodo dell'anno scolastico, a cominciare dalle fasi iniziali, dato il loro scopo di prevenire l insuccesso scolastico e di limitare le attività di recupero: *DM 42/2007 Al fine di prevenire l'insuccesso scolastico e di ridurre gli interventi di recupero, il Collegio dei docenti ed i singoli Consigli di classe, in sede di programmazione educativa e didattica, predispongono attività di sostegno da svolgersi nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l'alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline ; si concentrino sulle discipline o sulle aree disciplinari per le quali si registri nella scuola un più elevato numero di valutazioni insufficienti Destinatari: gli studenti nei quali i docenti individuano fragilità di diversa natura, presumibilmente causa di valutazioni insufficienti in fase intermedia e finale se non tempestivamente curate con interventi mirati: metodo di studio, carenza di motivazione, difficoltà di comprensione, ecc. le attività di recupero: siano svolte nel corso dell anno scolastico dopo ogni operazione di valutazione intermedia: Destinatari: gli studenti che in quella sede abbiano presentato insufficienze in una o più discipline, al fine di un tempestivo recupero delle carenze rilevate; siano svolte dopo la valutazione finale: Destinatari: gli studenti per i quali, al termine delle lezioni, è stato constatato il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, che non comporti tuttavia un immediato 3/7

giudizio di non promozione e per i quali il Consiglio di classe procede al rinvio della formulazione del giudizio finale; siano possibilmente prevenute attraverso la realizzazione delle attività di sostegno che costituiscono parte ordinaria e permanente del piano dell offerta formativa Le attività di sostegno e di recupero hanno carattere di obbligatorietà per le istituzioni scolastiche (che sono tenute ad organizzarle ) e per gli studenti ( che sono tenuti a fruire dell opportunità che esse rappresentano ) e sollecitano la corresponsabilità educativa della famiglia, destinataria della comunicazione delle deliberazioni del Consiglio di classe e chiamata a dichiarare formalmente l eventuale decisione di non avvalersi delle attività di sostegno e di recupero programmate dalla scuola. È il caso di sottolineare che, indipendentemente dalla decisione dichiarata dalla famiglia di non avvalersi del servizio posto in essere dalla scuola, gli studenti individuati dal consiglio di classe come necessitanti di attività di sostegno o di recupero, sono tenuti a sottoporsi alle verifiche conclusive dell intervento di sostegno o di recupero programmate dal consiglio di classe. *OM 92-2007: Nel caso in cui gli interventi didattici siano realizzati nell'ambito della utilizzazione della quota del 20% prevista dal D.M. n. 47 del 13 giugno 2006, le istituzioni scolastiche sono tenute ad organizzare azioni specifiche commisurate anche ai fabbisogni formativi degli studenti che non hanno, necessità di interventi finalizzati al recupero e di quelli che, sempre nell'ambito della medesima attività ordinaria, attraverso approfondimenti specifici possono raggiungere traguardi di eccellenza. *DM 42-2007, Il recupero dei debiti formativi, negli istituti tecnici e professionali, per le discipline aventi dimensione pratica o laboratoriale, può avvenire anche all'interno di "laboratori didattici" attivati in collaborazione con le imprese, il mondo del lavoro e gli Enti locali. Frequenza dell ultima classe nell anno scolastico 2007-2008 In questo anno scolastico sono stati ammessi alla frequenza dell ultima classe gli studenti che ancora non avevano saldato i debiti scolastici contratti negli anni precedenti. 4/7

Nello scrutinio del primo trimestre o del primo quadrimestre dell'anno terminale il Consiglio di classe esamina la posizione degli alunni con riferimento al saldo dei debiti formativi, ivi compresi quelli contratti nel terzultimo anno ed eventualmente non saldati entro il penultimo anno. Constatata la presenza di debiti formativi non saldati, il Consiglio di classe predispone, per gli alunni interessati, prove specifiche volte a verificare il superamento delle lacune pregresse riscontrate. Del calendario di effettuazione delle prove il dirigente scolastico informa per iscritto gli alunni e le rispettive famiglie. I risultati delle prove devono essere comunicati agli interessati e alle loro famiglie prima del 15 marzo. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. ( D.M. 42/2007 ). Nell anno scolastico in corso possono coesistere per gli studenti frequentanti l ultima classe: interventi di recupero volti al superamento di debiti formativi contratti nel terzultimo anno (l esito delle prove di verifica programmate dal consiglio di classe dovrà essere comunicato agli studenti interessati e alle loro famiglie entro il 15 marzo ). Anche qualora il debito venga saldato non verrà integrato il credito scolastico relativo al terzo anno; interventi di recupero volti al superamento di debiti formativi contratti nel penultimo anno (l esito delle prove di verifica programmate dal consiglio di classe dovrà essere comunicato agli studenti interessati e alle loro famiglie entro il 15 marzo ). interventi di recupero volti al superamento delle carenze evidenziate dalla valutazione intermedia ( trimestrale o quadrimestrale ) prima dello scrutinio di ammissione all esame di Stato; interventi di sostegno, programmati nel corso dell anno scolastico dal Consiglio di classe, al fine di sostenere lo studente nel consolidamento della propria preparazione e del proprio metodo di studio, al fine di evitare il ricorso al recupero conseguente all attribuzione di insufficienze in occasione delle valutazioni intermedie che precedono lo scrutinio finale di ammissione all esame di Stato. Per quest anno il superamento dei debiti contratti nel corso delle classi terza e quarta non è vincolante ai fini dell ammissione all esame di Stato ( se il CdC decide in questo senso ); l art. 12 dell O.M. 92/2007 recita: Le predette disposizioni valgono a decorrere dall'anno scolastico 2007/08.Per i debiti contratti in precedenza si applica la pregressa normativa sul "saldo" degli stessi e resta 5/7

comunque vincolante per le istituzioni scolastiche l'obbligo di realizzare iniziative di recupero, anche attraverso una riorganizzazione dell'attività didattica ordinaria. Studenti che frequentano la classe quarta nell anno scolastico 2007-2008: possono essere destinatari dei seguenti interventi: interventi di recupero volti al superamento di debiti formativi contratti nel terzultimo anno: i debiti contratti nell anno scolastico precedente non comportano quest anno la bocciatura. Tuttavia, le istituzioni scolastiche hanno l obbligo di realizzare iniziative di recupero nei confronti degli alunni che abbiano contratto debito nell anno scolastico 2006/2007. interventi di recupero volti al superamento delle carenze evidenziate dalla valutazione intermedia ( trimestrale o quadrimestrale ) prima dello scrutinio di ammissione alla classe quinta; interventi di sostegno, programmati nel corso dell anno scolastico dal Consiglio di classe, al fine di sostenere la preparazione consapevole dello studente e di evitare il ricorso al recupero conseguente all attribuzione di insufficienze in occasione delle valutazioni intermedie e finale, propedeutica all ammissione alla quinta classe. Tutti gli studenti, indipendentemente dalla classe frequentata sono destinatari nell anno in corso delle attività di sostegno e di recupero programmate dai Consigli di classe di appartenenza e degli eventuali corsi di recupero conseguenti all assegnazione dei debiti formativi in sede di valutazione finale. I debiti formativi (o le porzioni di debito) relativi all anno scolastico in corso dovranno essere saldati entro la fine dell anno scolastico stesso, con le modalità individuate dal Consiglio di classe il quale potrà pervenire, nello scrutinio conclusivo, a tre differenti delibere: - ammissione dello studente alla classe successiva; - non ammissione alla classe successiva; - sospensione del giudizio. 6/7

Tabella di sintesi 1 Sostegno Le attività di sostengo sono preventive: Costituiscono parte ordinaria e permanente nel piano dell offerta formativa Sono volte a prevenire l insuccesso scolastico e a ridurre gli interventi di recupero Si svolgono nel corso dello stesso anno scolastico nel quale l alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline, a partire dalle fasi iniziali dell anno scolastico stesso Precedono le valutazioni collegiali intermedie e finale. Recupero Le attività di recupero sono successive ad una valutazione formalizzata intermedia o finale: Costituiscono parte ordinaria e permanente nel piano dell offerta formativa Sono finalizzate al tempestivo recupero delle carenze rilevate nel corso degli scrutini intermedi o finali Si svolgono nel corso dell anno scolastico nel quale l alunno evidenzia carenze di preparazione in una o più discipline, dopo la prima valutazione trimestrale o quadrimestrale, con lo scopo di sanare le carenze rilevate e di evitare la sospensione del giudizio al termine dell anno scolastico; Si svolgono dopo lo scrutinio finale, al termine dell attività didattica ordinaria, con lo scopo di colmare tempestivamente (prima dell inizio dell anno scolastico successivo) le carenze ancora rilevate, che hanno determinato la sospensione del giudizio da parte del consiglio di classe; Precedono l integrazione dello scrutinio finale previsto per gli studenti a carico dei quali è stata applicata la sospensione del giudizio. Per l anno scolastico 2007-2008 le attività di recupero sono anche finalizzate a colmare le lacune che hanno dato luogo negli anni precedenti all attribuzione di debiti formativi agli studenti che frequentano, in questo anno scolastico, le classi quarta e quinta. Le attività finalizzate al recupero dei debiti formativi pregressi devono concludersi con una prova di verifica, il cui esito deve essere comunicato agli studenti e alle loto famiglie improrogabilmente entro il 15 marzo ( DM 42/2007, artt. 2-3 ). 7/7