CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab



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CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab tra (di seguito il FORNITORE) con sede legale in Via Di Collodi, 6/C 50141 Firenze, Cod. Fisc. e P. Iva 05588740489 nella persona di quale Rappresentante Legale in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 23.07.2007 e Il/la Dott./ssa (di seguito il ) nato/a ( ) Il / / Codice Fiscale Partita Iva Via n. CAP comune ( ) (indicare indirizzo di fatturazione) Via n. CAP comune ( ) (indicare indirizzo di corrispondenza invio CD-Rom e\o comunicazioni al cliente etc. se diverso) Via n. CAP comune ( ) (indicare indirizzo per la consegna tramite corriere se diverso) Tel. Abit. / Tel. Amb. / Cellulare / E-mail @ Asl di appartenenza Cod. Regionale (di seguito il CLIENTE) PREMESSE I. il FORNITORE dispone di una serie software della linea Millennium (tra cui Millewin), hardware e personale specializzato, idonei a fornire servizi per la gestione di sistemi informatici a supporto delle funzioni clinico - amministrative relativi al prodotto sopra citato; II. il CLIENTE è un Medico di Medicina Generale; III. il CLIENTE è interessato ad avvalersi dei servizi di sistemi informatici per svolgere la propria attività ed il FORNITORE è interessato a fornire tali servizi al CLIENTE; IV. il CLIENTE utilizza il prodotto software Millewin per la gestione delle cartelle cliniche dei propri assistiti; V. il CLIENTE dispone di una connessione di tipo xdsl, necessario per accedere ai servizi di cui al presente contratto. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. TUTTO CIO PREMESSO le Parti come sopra indicate stipulano e convengono quanto segue: ART. 1 DEFINIZIONI I termini qui di seguito in maiuscolo hanno il significato qui di seguito riportato, a meno che il contesto richieda altrimenti: 1.1 SERVIZIO significa le prestazioni descritte all allegato 1. 1.2 DATA CENTER significa il centro elaborazione dati del FORNITORE con le caratteristiche indicate nella parte B dell'allegato 6. 1.3 MMG significa il singolo Medico di Medicina Generale. 1.4 "DURATA DEL SERVIZIO" significa il periodo di erogazione del SERVIZIO. 1.5 FUNZIONALITA' significa i risultati raggiungibili e le attività che il SERVIZIO rende realizzabili, da parte del CLIENTE, così come elencati nell allegato 1 del presente contratto. 1.6 HARDWARE significa le apparecchiature del FORNITORE descritte nell'allegato 5 ed atte a garantire il SERVIZIO. 1.7 HARDWARE REMOTO significa il Personal Computer, le stampanti, la eventuale rete aziendale del CLIENTE e l apparato di collegamento (linee telefoniche, modem e/o router) tra il CLIENTE ed il router di proprietà del FORNITORE sito presso il DATA CENTER. 1.8 SOFTWARE REMOTO come descritto all art. 8, significa il software necessario al CLIENTE, quale pre-requisito, per poter usufruire del SERVIZIO. 1.9 PERIODO DI AVVIO significa il periodo di tempo, compreso nella DURATA, necessario per rendere operativo il SERVIZIO. 1.10 DIP significa disponibilità temporale media del servizio erogato. ART. 2 OGGETTO Per tutta la DURATA DEL SERVIZIO il FORNITORE si impegna a fornire al CLIENTE dietro corrispettivo: 1. l abilitazione all uso del software RRS.tab (componente client) già incluso nella licenza Millewin; 2. il SERVIZIO; 3. il servizio di help desk relativamente all utilizzo del SERVIZIO tendenzialmente nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e dei consueti periodi feriali, per mezzo di una propria struttura di help desk (centro di assistenza tecnica) presso la sede del FORNITORE accedendo da telefonia fissa al numero verde 800-949502 e da telefonia mobile al numero telefonico 199.110077 (con spese telefoniche a carico del CLIENTE). Gli operatori a ciò preposti forniranno le istruzioni e i chiarimenti necessari ad un corretto utilizzo del SERVIZIO in relazione ad ogni ed eventuale problema connesso all utilizzo del SERVIZIO stesso. Resta facoltà del FORNITORE di modificare l orario di operatività dell help desk in ragione delle proprie esigenze organizzative e gestionali. Ogni modifica e variazione di orario sarà opportunamente comunicata al CLIENTE. Il SERVIZIO sarà reso dal FORNITORE attraverso la propria organizzazione che sarà sempre adeguatamente dimensionata in maniera tale da garantire un livello di SERVIZIO non inferiore a quello indicato nell allegato 2. ART. 3 DURATA DEL SERVIZIO La DURATA DEL SERVIZIO è di un anno solare conteggiato a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di attivazione del SERVIZIO qualora l attivazione venga effettuata dal sedicesimo all ultimo giorno del mese e dal giorno quindici del mese di attivazione del SERVIZIO qualora l attivazione venga effettuata dal primo al quindicesimo giorno del mese. Fa parte della DURATA DEL SERVIZIO il PERIODO DI AVVIO individuato al successivo art. 4. Il SERVIZIO, oggetto del presente contratto, di durata annuale si rinnoverà automaticamente di anno in anno, con le stesse modalità, ad un costo pari a quello attuale aumentato della variazione ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai verificatasi nel periodo di durata contrattuale precedente, salvo disdetta che ciascuno dei contraenti potrà far pervenire a mezzo lettera raccomandata all altro, almeno 60 giorni prima della scadenza. 1 di 4

Alla scadenza (eventualmente rinnovata) del contratto, come pure alla data di cessazione dei suoi effetti a qualunque titolo intervenuta, il FORNITORE provvederà alla totale cancellazione dalle proprie memorie magnetiche dei citati archivi di dati entro il termine di un mese dalla data di scadenza o comunque cessazione del contratto. ART. 4 PERIODO DI AVVIO Durante il PERIODO DI AVVIO, il FORNITORE si impegna a: predisporre l ambiente hardware e software necessario per poter accogliere la base dati del CLIENTE; spedire al CLIENTE il codice personale MG da inserire in un apposito campo presente in Mille Utilità del software Millewin e quanto necessario per l abilitazione all utilizzo del Servizio. ART. 5 DIPENDENTI O AUSILIARI / PERSONALE ESTERNO / ORGANIZZAZIONE Nel rendere il SERVIZIO al CLIENTE il FORNITORE opererà in piena autonomia ed utilizzerà proprio personale dipendente, nonché ogni altra persona che possa risultare necessaria per rendere il SERVIZIO. Il FORNITORE è espressamente autorizzato dal CLIENTE ad avvalersi, oltre che di propri dipendenti ed ausiliari, anche di personale di società esterne e/o consulenti. Nel caso in cui il FORNITORE dovesse avvalersi di personale di società esterne e/o consulenti, esso si assume ogni e qualsiasi responsabilità della scelta e del relativo operato. Detto personale dovrà essere altresì vincolato all obbligo di riservatezza di cui all articolo 12. Il FORNITORE garantisce che, per tutta la DURATA DEL SERVIZIO, nell esecuzione del contratto, saranno osservate tutte le norme concernenti le prescrizioni tecniche, antinfortunistiche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della DURATA DEL SERVIZIO. ART. 6 HARDWARE Il FORNITORE dovrà, in qualunque momento e per tutta la DURATA DEL SERVIZIO, sostituire od ampliare a propria cura e spese l'hardware, ogni qualvolta ciò si renda necessario sotto il profilo tecnico in maniera tale da non ridurre le FUNZIONALITA' e l'efficienza del SERVIZIO. ART. 7 HARDWARE REMOTO E SOFTWARE REMOTO Il CLIENTE è responsabile dell'hardware REMOTO e del SOFTWARE REMOTO, che dovrà essere configurato secondo quanto descritto nell allegato 3 del presente contratto, pena, oltre alla facoltà di risoluzione di cui al successivo art. 15, la mancata prestazione del SERVIZIO e fermo restando il diritto del FORNITORE di ricevere comunque i corrispettivi indicati nel presente contratto. Il CLIENTE garantisce che l HARDWARE REMOTO e il SOFTWARE REMOTO sono installati in modo appropriato e verranno mantenuti in ottime condizioni, pienamente rispondenti alle esigenze del FORNITORE e comunque atte a metterlo in condizioni di rendere il SERVIZIO al CLIENTE per tutta la DURATA DEL SERVIZIO. Il FORNITORE è responsabile, e ne sopporta l onere economico, del router e di ogni altro apparato di hardware e software, diverso dall'hardware REMOTO e SOFTWARE REMOTO, che possa essere necessario o utile per rendere il SERVIZIO, presenti all interno del DATA CENTER. Il FORNITORE si obbliga a segnalare al CLIENTE eventuali modifiche che si possano rendere necessarie all'hardware REMOTO e SOFTWARE REMOTO per l'erogazione del SERVIZIO. ART. 8 SOFTWARE REMOTO Il FORNITORE dichiara e garantisce che per rendere il SERVIZIO non sono necessari altri software applicativi aggiuntivi o diversi dal SOFTWARE Millewin; il CLIENTE dichiara di essere titolare di licenza d uso e relativo contratto di manutenzione del software Millewin e riconosce che il perdurare di essi è essenziale per poter usufruire del SERVIZIO. ART. 9 IMPEGNI DEL CLIENTE Per tutta la vigenza del contratto, il CLIENTE si impegna a comunicare al FORNITORE, nei tempi e modi che non possano costituire intralcio alla propria attività, ogni informazione che possa essere ragionevolmente rilevante per la fornitura del SERVIZIO. Per tutta la DURATA DEL SERVIZIO, il CLIENTE dichiara e garantisce la rispondenza ai requisiti di legge dei propri sistemi informatici e di quelli di eventuali terzi che si interfacciano con l'hardware REMOTO e il SOFTWARE REMOTO nonché il funzionamento degli stessi. Per tutta la DURATA DEL SERVIZIO, il CLIENTE è onerato della tempestiva segnalazione al FORNITORE delle anomalie riscontrate nel SERVIZIO. Il CLIENTE si impegna ad utilizzare il SERVIZIO esclusivamente per le finalità per le quali è stato progettato e realizzato, di seguito elencate: allineamento dei dati dei propri pazienti da/verso il DATA CENTER collegamento, tramite dispositivo tablet e/o smartphone, ai dati dei propri pazienti siti presso il DATA CENTER del FORNITORE. ART. 10 ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il SERVIZIO, come pure il Presidio del DATA CENTER ai fini del SERVIZIO, sarà fornito secondo quanto indicato nella parte A dell'allegato 6. Il Presidio del DATA CENTER avverrà con le modalità indicate nella parte B dell'allegato 6. ART. 11 CORRISPETTIVI E SPESE Il CLIENTE si impegna a corrispondere al FORNITORE un corrispettivo annuo pari a 120,00+Iva. Il primo corrispettivo relativo al SERVIZIO verrà fatturato alla data di decorrenza del SERVIZIO stesso ed i corrispettivi successivi ogni dodici mesi. Tutte le fatture relative al SERVIZIO dovranno essere pagate entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione delle fatture stesse mediante versamento sul conto corrente postale o bancario del FORNITORE. I corrispettivi annui relativi al SERVIZIO saranno incrementati sulla base della variazione dell indice ISTAT del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai verificatasi nei dodici mesi precedenti. Il mancato pagamento, alle singole scadenze, del corrispettivo, legittima il FORNITORE ad applicare, fino al pagamento delle somme dovute, gli interessi moratori di cui al Decreto Legislativo n 231/2002. ART. 12 RISERVATEZZA - D. Lgs 196/2003 Ciascuna Parte garantisce la riservatezza delle informazioni di proprietà dell altra Parte, compresi dati e programmi. Tale riservatezza è garantita dal FORNITORE tramite il mantenimento della documentazione e dei dati di proprietà del CLIENTE in locali ad accesso controllato e distinta da altra documentazione o dati e il controllo degli accessi all'hardware e al software ed in generale ai propri sistemi informatici al solo personale addetto, opportunamente istruito sugli adempimenti da osservare in termini dell art. 30 della citata legge. A tal fine, il FORNITORE dichiara e garantisce di aver adottato, e si impegna a mantenerle in essere per tutta la vigenza del contratto, le misure minime, così come previsto all art. 34 del D.Lgs 196/2003. L obbligo delle Parti alla riservatezza perdurerà anche successivamente alla cessazione del presente contratto. Il FORNITORE renderà edotto di tale obbligo il personale di cui al precedente articolo 5. Con la sottoscrizione del presente contratto il CLIENTE darà atto di quanto segue: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" il FORNITORE provvederà alla raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione ed utilizzo di sue informazioni, sia con mezzi elettronici che non, per le finalità funzionali al presente contratto ed a quelli successivi eventuali e per quelle connesse agli obblighi di legge relativamente alle quali il conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità, tali dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi competenti e titolati rispetto alle medesime. Inoltre, i dati in questione non verranno utilizzati ai fini di informazioni commerciali ed invio di materiale pubblicitario. Il FORNITORE comunica altresì che il titolare del trattamento è esso stesso ed il responsabile è il legale rappresentante domiciliato presso la sede sociale. Il CLIENTE darà inoltre atto di essere a conoscenza dei diritti di cui all'art. 7,8,9 e 10 della legge in questione. ART. 13 INQUADRAMENTO DELLE ATTIVITA RISPETTO AL D. LGS. 196 DEL 30/06/2003. Considerata la particolare natura delle attività oggetto del presente contratto, il nella sua qualità di Titolare del trattamento di dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, procede a nominare MILLENNIUM S.R.L. "RESPONSABILE" secondo quanto citato all' art. 29 del D. Lgs. 196/2003, relativamente ai trattamenti di dati personali strettamente necessari all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto [così come descritti nella connessa documentazione tecnica], più specificatamente per tutte le operazioni (Estrazione, Organizzazione, Elaborazione, copia, etc.) necessarie alla gestione tecnica del servizio o alla sicurezza dei dati. In ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge sulla protezione dei dati personali, MILLENNIUM S.R.L. sarà tenuta a: 2 di 4

informare prontamente il Titolare di ogni questione rilevante ai fini della legge in parola (richieste del Garante, ispezioni delle Autorità, etc.) trattare i dati personali nel pieno rispetto della Legge sulla protezione dei dati personali e delle successive modifiche ed integrazioni, operando nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero di quant'altro venga a conoscenza per effetto dei servizi svolti. nell'ambito delle proprie competenze e aree di responsabilità, individuare nominativamente e formare, come previsto, le figure attive ("Incaricati al trattamento" e gli "incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici") che saranno tenute a: - operare nell'assoluto rispetto della riservatezza di qualsiasi dato o informazione ovvero quant'altro venga a conoscenza per effetto delle attività svolte nell'ambito delle proprie competenze - trattare i dati attenendosi alle misure di sicurezza, norme di comportamento e regolamenti interni predisposti e periodicamente aggiornati dall'azienda garantire per quanto di sua competenza il pieno rispetto del Provvedimento a carattere generale del Garante per la Protezione dei Dati Personali datato 27/11/2008 e successive modifiche del 25/06/2009 avente ad oggetto <Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di Amministratore Di Sistema >: - adempiendo agli obblighi di cui al punto 2 del citato provvedimento; - adottando, per quanto di Sua competenza, sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli Amministratori di Sistema; - provvedendo all individuazione e designazione individuale degli Amministratori di Sistema coinvolti dalle attività svolte per conto del ; - provvedendo alla redazione dell elenco degli Amministratori di Sistema coinvolti dalle attività svolte per conto del che dovrà essere costantemente aggiornato e tenuto a disposizione del stesso; - provvedendo alla Verifica, con cadenza almeno annuale, dell operato degli AdS da Lei dipendenti; dare piena applicazione, per quanto di Sua competenza, alle misure di sicurezza di cui agli artt. 31-32-33-34-35-36 del D. Lgs n. 196/2003 ed al disciplinare tecnico Allegato B allo stesso D. Lgs 30/06/2003 n. 196 e sue modifiche ed integrazioni. Non sono contemplate dalla presente nomina attribuzioni e responsabilità circa l'esattezza, l'aggiornamento, la completezza e la non eccedenza dei dati trattati rispetto alle finalità connesse al loro trattamento, che restano ovviamente in capo al (Titolare del trattamento) come, peraltro, l'ottemperanza agli altri obblighi non elencati nel presente documento ed imposti dalla norma (informativa [art. 13 D. Lgs. 196/2003] e acquisizione del consenso dell'interessato [artt. 23-24 e 26], etc.) Il FORNITORE predisporrà dei sistemi ausiliari di recovery al fine di prevenire le conseguenze di eventi che possano pregiudicare il SERVIZIO. In considerazione dell'esperienza ed affidabilità offerte dalla MILLENNIUM S.r.l., la stessa avrà assoluta discrezionalità nella scelta e nell'organizzazione dei criteri, degli strumenti e delle modalità con cui operare il trattamento ed adottare le misure di sicurezza. A tal proposito la MILLENNIUM S.r.l. potrà delegare le fasi del trattamento che riterrà opportune a società Sue fornitrici che saranno tenute a loro volta, a dare piena applicazione al D. Lgs. 196/2003 La nomina a Responsabile del trattamento della MILLENNIUM S.R.L. s'intenderà avere la stessa durata ed efficacia del presente contratto e s'intenderà revocata qualora quest'ultimo venga risolto, annullato, rescisso o comunque divenga invalido e/o inefficace. ART. 14 RESPONSABILITA Il FORNITORE garantisce che, per tutta la DURATA DEL SERVIZIO, il SERVIZIO sarà reso in modo continuativo e senza interruzioni di sorta sulla base di quanto indicato all allegato 2 e in modo tale da non costituire pregiudizio ad un efficace svolgimento da parte del CLIENTE delle attività svolte a cui è autorizzato. Fermi restando gli interventi che il FORNITORE è tenuto ad effettuare in dipendenza di quanto previsto nell'allegato 2, qualora una o più FUNZIONALITA' o il SERVIZIO nel suo insieme subissero un peggioramento o fossero addirittura ridotti, il FORNITORE sarà tenuto a provvedere a propria cura e spese all'eliminazione delle cause di tali peggioramenti o riduzioni e al tempestivo ripristino delle FUNZIONALITA' e del SERVIZIO, con tempi di intervento adeguati all entità delle cause stesse. Il FORNITORE adempirà agli obblighi previsti dal presente contratto con la diligenza professionale di cui all articolo 1176, secondo comma, c.c. Ferma restando la sua irresponsabilità per inadempimento dovuto a caso fortuito o forza maggiore, ai casi di indisponibilità indicati nell allegato 2, a quelli di ritardo o difettoso funzionamento dell HARDWARE REMOTO e SOFTWARE REMOTO del CLIENTE, di ulteriori eventuali software del CLIENTE e/o di eventuali terzi che si interfacciano con i relativi impianti sia di terzi che del FORNITORE, il FORNITORE sarà ritenuto responsabile di ogni conseguenza dannosa derivante o comunque connessa con la prestazione del SERVIZIO da parte sua. Salvo casi di dolo e colpa grave la responsabilità del FORNITORE sarà comunque limitata ai danni diretti e al limite dell importo massimo complessivo, per tutta la durata del contratto, di 50,00. La responsabilità della correttezza dei dati forniti farà capo unicamente al CLIENTE. ART. 15 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA Il presente contratto potrà intendersi risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., dietro semplice comunicazione scritta del FORNITORE al CLIENTE, qualora il CLIENTE non adempia agli obblighi di cui ai precedenti artt. 7 e 9 nonché nel caso di mancato pagamento dei corrispettivi entro il termine (non inferiore a 15 giorni) eventualmente intimato dal FORNITORE in apposita diffida ad adempiere. Il contratto potrà altresì essere risolto dal FORNITORE qualora il CLIENTE non sia in regola con i contratti di manutenzione del software Millewin e qualora non rispetti le condizioni di utilizzo del software Millewin ed il fine del SERVIZIO di cui all art. 9. Resta in ogni caso salvo il diritto del FORNITORE a trattenere il corrispettivo pagato ed a incassare la parte residua del prezzo salvo ogni altro maggior danno. ART. 16 CONTROVERSIE Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti relativa alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto ed ogni altro procedimento giudiziario comunque relativo a questo contratto, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. ART. 17 COMUNICAZIONI Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del contratto dovranno essere eseguite per iscritto. ART. 18 ELEZIONE DI DOMICILIO Ad ogni e qualsiasi effetto derivante dal presente contratto, il CLIENTE ed il FORNITORE eleggono il loro domicilio presso le rispettive sedi legali o domicilio indicato in epigrafe. ART. 19 DISPOSIZIONI VARIE 1. Il presente contratto e gli allegati - che ne fanno parte sostanziale, indivisibile ed integrante - riproducono l integrale accordo intervenuto tra le Parti su quanto costituisce il suo oggetto. In caso di conflitto tra il contratto e le disposizioni degli allegati, il contratto dovrà prevalere sopra tali disposizioni. 2. Il presente contratto sostituisce ed annulla qualsivoglia eventuale precedente contratto, intesa, dichiarazione o rappresentazione fra le Parti relativi alla medesima materia intervenuti sia in forma scritta sia in forma orale. 3. Nessuna modifica al contratto avrà effetto se non effettuata per iscritto e sottoscritta dai rappresentanti debitamente autorizzati dalle Parti. 4. Nel caso in cui le autorità italiane dovessero introdurre leggi o regolamenti in forza dei quali dovessero essere apportate modifiche al contratto o nel caso in cui tali autorità richiedessero che siano apportate modifiche al contratto, tali modifiche saranno automaticamente inserite nel contratto, come se le Parti le avessero sottoscritte, a meno che le modifiche così richieste siano eccessivamente onerose per una o entrambe le Parti ovvero alterino in modo sostanziale il contenuto e le finalità del contratto nel qual caso ciascuna Parte avrà la facoltà di recedere dal contratto. 5. Niente nel presente contratto deve essere considerato come costituente una associazione tra le Parti e nessuna Parte avrà il diritto o il potere di vincolare o impegnare l altra Parte in alcun modo o ad alcun fine. 6. La stipulazione del presente contratto non crea, in capo al FORNITORE, alcun limite al diritto di fornire a terzi il SERVIZIO e/o servizi simili al SERVIZIO, mediante hardware o software proprio o fornito da terzi anche uguale a quello oggetto del presente contratto. 3 di 4

Letto, confermato ed approvato dalle parti. Per accettazione espressa ai sensi e per gli effetti dell art. 1341 c.c. degli articoli 3 (Durata del SERVIZIO), 11 (Corrispettivi e spese) 12 (Riservatezza D. Lgs 196/2003), 14 (Responsabilità), 15 (Clausola risolutiva espressa),16 (Controversie). 4 di 4

ALLEGATO 1 DEL CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab DESCRIZIONE DEL SERVIZIO Il Servizio RRS.tab consente il collegamento, tramite dispositivo tablet e/o smartphone, al database dei propri pazienti siti presso il DATA CENTER del FORNITORE e la memorizzazione delle informazioni gestite tramite il proprio dispositivo tablet e/o smartphone, sugli archivi locali che il CLIENTE gestisce mediante il prodotto software Millewin. Il FORNITORE si impegna a fornire in modo continuato ed ininterrotto il SERVIZIO al fine di garantire al CLIENTE l uso delle seguenti funzionalità: gestione e monitoraggio dell'hardware e delle reti del FORNITORE gestione e monitoraggio della base dati duplicata del CLIENTE gestione e monitoraggio dei flussi dati provenienti dal CLIENTE abilitazione degli utenti finali all accesso al SERVIZIO manutenzione delle parametrizzazioni di sistema aggiornamento dell'hardware e del software del DATA CENTER esecuzione giornaliera dei Back up (salvataggio dati) ed archiviazione sicura dei dati Help Desk per utilizzo delle FUNZIONALITÀ

ALLEGATO 2 DEL CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab LIVELLO DI SERVIZIO Il livello di SERVIZIO è misurato mediante il parametro DIP che rappresenta la disponibilità complessiva dell HARDWARE del DATA CENTER per l intero periodo del calendario e orario di cui all allegato 6. Tale livello viene garantito al 98%. Nessun livello è garantito al di fuori dell orario di operatività del Presidio del DATA CENTER di cui all allegato 6. Ai fini della classificazione del livello di SERVIZIO si considerano le seguenti fasce di valori: DIP = da 100% a 98% nessun disservizio; DIP = da 98% a 97% disservizio lieve; DIP = da 97% a 95% disservizio medio; DIP = da 95% a 0% disservizio grave. Il FORNITORE, al fine di rendere il DATA CENTER adeguato alle ultime patch level (versioni dei sistemi operativi) si riserva di effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nella misura massima di 12 (dodici) giorni lavorativi in un anno e previa comunicazione al CLIENTE. L indisponibilità del SERVIZIO o il ritardo di esso è conteggiata solo per i periodi di indisponibilità o ritardi dovuti a causa del FORNITORE, escludendo esplicitamente eventi quali: 1. l'indisponibilità o malfunzionamento dell'hardware REMOTO e SOFTWARE REMOTO non derivante da anomalie o malfunzionamenti dell HARDWARE e del software o da ritardi del FORNITORE nella messa in produzione di nuovi programmi, nell effettuare interventi o nella soluzione di anomalie; 2. indisponibilità o malfunzionamento di hardware e software di eventuali terzi che si interfacciano con l'hardware e il SOFTWARE (tipicamente connessioni telefoniche o linee dati). 3. periodi di manutenzione ordinaria e straordinaria programmati. In presenza di variazioni di volumi trattati in un mese superiori al 20% rispetto ai volumi del mese precedente, le soglie dei valori sopra indicate sono ridotte come segue: DIP = da 100% a 96% nessun disservizio; DIP = da 96% a 95% disservizio lieve; DIP = da 95% a 94% disservizio medio; DIP = da 94% a 0% disservizio grave. Il livello di servizio sarà ripristinato entro il mese successivo all aumento dei volumi verificato.

ALLEGATO 3 DEL CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab CARATTERISTICHE GENERALI Sistema Operativo: Windows XP (Service Pack 3), Windows Vista e Windows 7 3.1 PREREQUISITI HARDWARE E SOFTWARE DI BASE Si consiglia l utilizzo di un sistema di backup affidabile (masterizzatore, installazione di un secondo disco, unità esterne, ecc.) e di un gruppo di continuità, per eventuali interruzioni di corrente, soprattutto nell ambito di reti locali. Il servizio di collegamento, interscambio e sincronizzazione di dati implica che il PC del CLIENTE sia uno strumento di lavoro estremamente avanzato e complesso. Per preservare il livello di affidabilità, di sicurezza e prestazione del servizio, oggetto del contratto, è necessario che il PC venga utilizzato esclusivamente per un uso professionale. Si raccomanda che non siano installati applicativi diversi da: Office (Word, Excel, Power Point, Access, Outlook). Per arrivare al DATA CENTER è necessario un collegamento VPN. I prerequisiti hardware e software indicati nel presente allegato possono essere soggetti a cambiamenti dovuti alla evoluzione tecnologica. Per poter accedere al DATA CENTER è necessario disporre di una linea di tipo xdsl. 3.2 COLLEGAMENTO AL SERVER DATI IN SICUREZZA In tutti i casi, il CLIENTE dovrà connettersi ad Internet, mediante un qualunque Provider la cui scelta è a discrezione del CLIENTE stesso, e, attivando la modalità VPN, utilizzare il SERVIZIO. Il SERVIZIO, come detto, utilizza un collegamento alla rete privata del FORNITORE tramite una connessione remota di tipo VPN; ciò garantisce l accesso alla rete ai soli utenti censiti nel sistema. Per VPN (Virtual Private Network) si intende una modalità che rende privata una rete pubblica all interno della quale si scambiano, in modo sicuro, informazioni riservate. Una rete privata virtuale stabilisce dei collegamenti a livello di infrastruttura di rete, piuttosto che a livello di applicazioni. Il suo scopo è quello di rendere sicuro il traffico su una rete creando un tunnel (tubo virtuale) che, a sua volta, consente ai computer remoti di scambiarsi le informazioni come se possedessero un collegamento diretto garantendo la codifica dei dati in transito.

ALLEGATO 4 DEL CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab PERSONALE Per erogare il SERVIZIO il FORNITORE si impegna a rendere disponibili le seguenti professionalità durante il calendario e gli orari indicati nell'allegato 6, in numero sufficiente a soddisfare le esigenze del CLIENTE: Responsabile del Servizio Operatore di Help Desk Amministratore di sistema Amministratore di Data Base

Allegato 5 del Contratto di Servizi Informatici Descrizione del Data Center Millennium

ALLEGATO 6 DEL CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab CALENDARIO E ORARIO DI SERVIZIO DEL DATA CENTER PARTE A CALENDARIO E ORARIO DEL SERVIZIO Il SERVIZIO è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.30 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e dei consueti periodi feriali. Il Presidio del DATA CENTER è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e dei consueti periodi feriali. Il servizio di Help Desk è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 19.30 ed il sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali e dei consueti periodi feriali. PARTE B CARATTERISTICHE DEL DATA CENTER 1) Caratteristiche della sala sistemi Per assicurare il livello di SERVIZIO concordato, il FORNITORE garantisce che nel proprio DATA CENTER: a. siano previste procedure e sistemi di controllo e rilevazione degli accessi; b. siano installati sistemi di rilevazione di tentativi di intrusione; c. sia previsto un efficiente servizio di guardia armata (servizio di vigilanza H24); d. sia attivo un sistema antincendio a gas non tossici; e. sia utilizzata una rete di alimentazione elettrica duplicata, con sistemi di stabilizzazione, continuità e generatore di emergenza tale da garantire continuità di SERVIZIO indipendentemente dall erogazione primaria di elettricità; f. siano installati sistemi di controllo e protezione contro rischi elettrici e meccanici, da incendio e perdita d acqua; g. siano attivi sistemi di rilevazione fumi conformi alle normative vigenti in materia; h. sia presente un sistema di condizionamento ambientale tale da mantenere temperatura ed umidità nei limiti previsti dai costruttori delle apparecchiature utilizzate. 2) Caratteristiche dell HARDWARE e del software Il FORNITORE si impegna a erogare il SERVIZIO attraverso: 1. l hardware ridondato in ogni componente identificabile come "single point of failure ; 2. il database e l application server di produzione in esercizio su sistemi dedicati, configurati con tecnologie hardware e software in grado, in caso di guasto anche completo, di eseguire il ripristino delle piene funzionalità entro 2 (due) ore. Tale ripristino avviene su un sistema alternativo di analoga tecnologia e idoneo a garantire continuità al livello di SERVIZIO concordato; 3. l'accesso ai dischi dei sistemi di produzione garantito da un doppio canale dedicato ad alta velocità; 4. il sottosistema dischi di produzione tale da garantire continuità di servizio e ripristino dei dati in esso contenuti, anche a fronte di più guasti hardware contemporanei, con una configurazione RAID5; 5. il sottosistema di back up su nastro tale da garantire un tempo minimo di indisponibilità del SERVIZIO giornaliero, comunque non superiore ad un giorno; 6. manutenzione ordinaria e straordinaria presso il DATA CENTER, previa comunicazione al CLIENTE, entro i 7 (sette) giorni precedenti. Il FORNITORE si impegna a mantenere aggiornati HARDWARE e software all'ultimo patch level disponibile, in accordo con le compatibilità singole o incrociate dell HARDWARE e software stesso e con i periodi di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria concordati.

ALLEGATO 7 DEL CONTRATTO DI SERVIZI INFORMATICI RRS.tab MISURE DI SICUREZZA Il FORNITORE si impegna ad effettuare periodicamente il salvataggio e l archiviazione dei dati, delle configurazioni di sistema e del software per garantire in ogni momento la ripristinabilità delle informazioni, secondo le seguenti indicazioni: salvataggio ed archiviazione del software e dei dati prima di qualsiasi modifica o aggiornamento; effettuazione del back up dei dati con cadenza bisettimanale; conservazione degli ultimi tre mesi di salvataggio dei dati.