REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO

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Transcript:

REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE PER IL PAESAGGIO 1

Articolo 1. Composizione della Commissione 1. La Commissione Intercomunale per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità Commissione, è un organo collegiale tecnico-consultivo istituito da 5 Comuni che si sono consorziati per dare risposta a quanto richiesto agli Enti locali in materia di autorizzazioni ambientali ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1152 del 27.11.2008 ed in richiamo a quanto stabilito dal D. Lgs. 42/2004, ed è in grado di garantire la multidisciplinarietà che una corretta valutazione del progetto di paesaggio richiede e, in quanto struttura esterna a quella amministrativa comunale che si occupa del procedimento abilitativo edilizio, riveste caratteristiche di autonomia e garantisce la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia. 2. La Commissione si è costituita mediante adesione con deliberazione di Giunta Comunale da parte di ciascun Comune aderente, ed in particolare con i seguenti atti: a. Comune di Civitella Messer Raimondo, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 20.11.2009; b. Comune di Palena, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 22.12.2009; c. Comune di Lama Dei Peligni, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 21.12.2009; d. Comune di Taranta Peligna, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 24.12.2009; e. Comune di Lettopalena, con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 53 del 30.12.2009. 3 La Commissione è composta da cinque componenti, in possesso di comprovati titoli in materia ambientale, ed in particolare dai tecnici comunali dei 5 Comuni che si sono associati per la costituzione di tale Commissione, ovvero: - il responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Palena; - il responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Taranta Peligna; - il responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Lettopalena; - il responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Lama dei Peligni; - il responsabile dell Ufficio Tecnico del Comune di Civitella Messer Raimondo. 4. I predetti componenti hanno tutti maturato una esperienza nell ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in materia ambientale. Articolo 2. Casi di incompatibilità 1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di responsabile dell Ufficio Tecnico Comunale, se svolta nel medesimo ambito territoriale: questo implica l allontanamento e l astensione da parte del membro della Commissione all atto dell esame di una pratica ricadente nel territorio comunale di sua competenza urbanistica. Articolo 3. Attribuzioni 1. La Commissione nell esercizio delle funzioni amministrative che le sono attribuite: a) esprime parere previsto dall art. 148 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio in merito alle autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Comune. Tale parere costituisce una valutazione paesaggistica delle trasformazioni proposte altamente qualificata dal punto di vista tecnico scientifico, ed ha natura ed 2

effetti diversi e separati rispetto alla valutazione edilizio-urbanistica delle trasformazioni medesime; b) esprime parere sulle istanze di condono edilizio e/o richiesta di concessioni in sanatoria relative ad interventi in zone di vincolo paesaggistico, ai sensi dell art. 32 della Legge 28.02.1985, n. 47 modificata dall art. 32 della Legge 326/2003; c) accertamenti e compatibilità paesaggistica ai sensi dell art. 167 e 181 del D.Lgs. 42/2004; d) supporto in merito alle procedure inerenti la Verifica di Assoggettabilità di cui all art. 12 del D. Lgs. 4/2008, verifica di compatibilità ambientale di cui al D.P.R. 12/04/1996, nonché alla valutazione di incidenza di cui al D.P.R. 357/97. 2. La Commissione può: a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa; b) effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili; c) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l illustrazione del progetto; d) attivare canali di consultazione e confronto con la Regione Abruzzo e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio. 3. La Commissione, nell esprimere il parere di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato. Articolo 4. Organi e procedure 1. La Commissione elegge nella prima seduta Presidente e Vice Presidente della Commissione, che restano in carica per 1 anno, al termine del quale, con il principio della rotatività, si procedere ad eleggere i nuovi Presidente e Vice; il Vice Presidente svolge i ruoli del Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o incompatibilità. 2. La Commissione si riunisce con cadenza mensile, di volta in volta presso uno dei Municipi dei cinque Comuni aderenti, secondo un calendario stabilito di comune accordo dai componenti della Commissione; verranno comunque fissate riunioni straordinarie della Commissione in casi di urgenza documentata mediante richiesta del Responsabile del Procedimento di uno degli uffici tecnici dei Comuni aderenti. 3. La seduta è convocata dal Presidente tramite le vie brevi ovvero specifica nota consegnata a mano, inviata via fax o per posta elettronica. Copia della convocazione è trasmessa alle strutture comunali che devono mettere a disposizione della Commissione tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione. 4. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. 5. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Tecnico del Comune presso il quale la Commissione si riunisce, che mantiene inalterato il diritto di voto. 6. Per la validità delle sedute e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti della Commissione con diritto di voto. 7. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente. 3

8. La Commissione deve sempre motivare l espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il segretario della Commissione redige il verbale della seduta su supporto informatico, che verrà stampato e conservato in un faldone generale in uno dei 5 Comuni che verrà all uopo individuato dai componenti della Commissione come sede per archiviazione delle pratiche ambientali, ed una copia sarà inviata per la conservazione (e per la prosecuzione dell iter della pratica) nel Comune in cui l intervento sottoposto a valutazione ricade. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all istruttoria della pratica o all argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 11. Il verbale è firmato dal segretario estensore, dal Presidente o Vice Presidente della Commissione in caso di sua mancanza, e dai membri componenti. Articolo 5. Gettoni di presenza ripartizione dei costi della commissione 1. La partecipazione alla Commissione comporta il diritto per ciascun membro ad un gettone di presenza a titolo di rimborso spesa omnicomprensivo di 75,00. 2. I costi di funzionamento della Commissione, calcolati sulla base dell effettiva partecipazione dei membri alla singola seduta, verranno ripartiti sui Comuni consociati proporzionalmente al numero di pratiche di ogni Comune esaminate durante la seduta. 3. Con cadenza semestrale, la Commissione elaborerà i prospetti di ripartizione dei costi sui singoli Comuni, sulla base delle reali partecipazioni dei singoli componenti alle varie riunioni ed in base alle pratiche esaminate, in modo che essi possano provvedere a conguagliare tra di loro le rispettive competenze dovute. 4. Successivamente, ciascun Comune consorziato provvederà a liquidare al proprio tecnico comunale, in qualità di componente della Commissione, i corrispettivi dovuti che gli altri Comuni hanno provveduto a versare nelle casse del Comune in oggetto, o che siano stati compensati con altri dovuti dal Comune stesso. 5. Resta demandata a ciascun Comune la modalità di applicazione del costo di funzionamento della Commissione ambientale sulle singole pratiche o sulle spese del bilancio comunale. Articolo 6. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell autorizzazione 1. La Commissione istruisce i procedimenti, provvede ove necessario a chiedere le opportune integrazioni, le sottopone alla Commissione, predispone la relazione tecnica illustrativa (secondo il modello allegato B del protocollo di intesa tra Regione Abruzzo, Soprintendenza e Direzione Regionale per i Beni Culturali) da trasmettere, assieme alla documentazione presentata ed in particolare alla relazione predisposta secondo l allegato A del protocollo di intesa sopra richiamato, al Soprintendente, entro i termini previsti dall art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04, dando nel contempo comunicazione all interessato dell inizio del procedimento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia. 4

2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell art. 146 del D.Lgs. 42/04. 3. Al termine di tali iter, l autorizzazione resa ai sensi dell art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/04 va trasmessa alla Soprintendenza, che ha reso il parere, nonché, insieme al parere rilasciato dal Soprintendente, alla Regione, agli altri Enti territorialmente interessati, nonché all Ente Parco per gli interventi ricadenti in tale area. Articolo 7. Termini per l espressione del parere 1. La Commissione è tenuta ad esprimere il proprio parere nei termini richiamati nell art. 6 del presente regolamento ed a quelli previsti dall art. 146 del D.Lgs. 42/04. 2. Rispetto al parere previsto sulle pratiche di condono edilizio e/o a pratiche di concessioni in sanatoria relative ad interventi sottoposte a vincolo paesaggistico, la Commissione deve esprimersi entro 60 giorni dalla ricezione dell istanza. 3. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste. Articolo 8. Norma di rinvio 1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia. Allegati: - allegato A di cui al protocollo di intesa tra Regione Abruzzo, Soprintendenza e Direzione Regionale per i Beni Culturali; - allegato B di cui al protocollo di intesa tra Regione Abruzzo, Soprintendenza e Direzione Regionale per i Beni Culturali; 5