Le categorie di intervento edilizio alla luce di SCIA2. Firenze, 11 luglio 2017 Avv. Enrico Amante

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Le categorie di intervento edilizio alla luce di SCIA2 Firenze, 11 luglio 2017 Avv. Enrico Amante

inquadramento sette anni di semplificazioni statali agli artt. 3 e 6 TUE: d.l. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 maggio 2010, n. 73; d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 134; d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 98; d.l. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 2014, n. 80 ; d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 novembre 2014, n. 164; d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla l. 21 giugno 2017, n. 96. 2

inquadramento Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ante SCIA 2 (artt. 3 e 6 TUE; artt. 134; 135 e 136 l.r. 65/2014): attività edilizia libera manutenzione straordinaria strutturale e non strutturale restauro risanamento conservativo ristrutturazione edilizia conservativa (pesante o leggera) ristrutturazione edilizia ricostruttiva (pesante o leggera) in Toscana: la sostituzione edilizia la ristrutturazione urbanistica 3

inquadramento I regimi amministrativi ante SCIA 2 (artt. 10 e 22 TUE; artt. 134; 135 e 136 l.r. 65/2014): attività edilizia libera (libera, libera con CIL, libera con CILA) SCIA fino alla ristrutturazione edilizia leggera DIA alternativa al permesso? permesso di costruire 4

SCIA 2 : L. 124/2015 d.lgs 126/2017 d.lgs 127/2016 d.lgs 222/2016 inquadramento contenenti modifiche espresse al TUE modifiche implicite (la tabella e gli elementi costitutivi della fattispecie ) 5

inquadramento Adunanza speciale del 21 luglio 2016, parere 1784/2016 del 4 agosto 2016 Ad avviso di questa Commissione speciale, la tecnica seguita dal legislatore delegato non soltanto appare quella più coerente con l obiettivo di semplificazione normativa, ma può essere configurata come uno strumento innovativo di qualità della regolazione, che unisce esigenze formali di codificazione a esigenze sostanziali di semplificazione burocratica. Per cogliere tale innovatività, occorre considerare che la delega in esame è inserita in una legge di più ampio respiro, dedicata a una profonda riforma della pubblica amministrazione, di cui la qualità della regolazione costituisce un aspetto fondamentale per l effettività dei diritti fondamentali dei cittadini, per la competitività del Paese, per l efficienza delle pubbliche amministrazioni e per il buon andamento dei conti pubblici. 6

inquadramento Adunanza speciale del 21 luglio 2016, parere 1784/2016 del 4 agosto 2016 Nel caso di specie, il censimento effettuato attraverso la tabella e il rapporto tabella/testo, in cui le norme si adattano al contenuto della tabella e ne garantiscono l inserimento nel sistema, non ha solo l innegabile merito di contribuire a dare certezza del diritto, ma anche quello di semplificare/liberalizzare, laddove possibile. In pratica, attraverso la cartina di tornasole della mappatura sono stati individuati e inseriti i necessari adattamenti e coordinamenti delle norme disciplinanti gli istituti e di quelle correlate, al fine di fornire un definitivo quadro di regole chiare, tassative, comprensibili.. il provvedimento in esame realizza in ogni caso un riordino normativo, ancorché parziale: si è di fronte a quella che si potrebbe innovativamente definire una forma di codificazione soft, ossia una raccolta organica e semplificata 7

L attività edilizia libera eliminata la CIL declinata in due articoli (6-6 bis TUE) art 6: attività libera davvero art. 6 bis: attività libera previa CILA natura residuale della CILA (in luogo della SCIA) il problema della natura giuridica della CILA (infra) 8

La manutenzione straordinaria conferma della distinzione tra strutturale e non ( pesante e leggera ); introduzione del divieto di incidenza sui prospetti (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, 22 marzo 2017, n. 3780) 9

Il restauro risanamento conservativo distinzione tra strutturale non strutturale (SCIA CILA) 10

La ristrutturazione edilizia ric. e cons. con scia 2 nn. 7 e 8 della tabella: gli elementi costitutivi della fattispecie nell individuare gli elementi costitutivi della ristrutturazione edilizia ricostruttiva leggera il Legislatore del 2016 si limita a richiamare, quali condizioni indefettibili, l identità di volumetria rispetto al manufatto demolito nonché l identità di sagoma per il caso di sussistenza di vincoli ex d.lgs 42/2004. 11

La ristrutturazione edilizia ric. e cons. con scia 2 La lettura testuale della disciplina del 2016 induce a qualificare: intervento di ristrutturazione edilizia conservativa pesante - quindi soggetto a permesso di costruire - l insieme sistematico di opere che, pur senza demolire la preesistenza, tuttavia comporta la modifica dei prospetti, ristrutturazione edilizia ricostruttiva leggera come tale soggetta a SCIA la demolizione integrale di un manufatto e la sua ricostruzione, con sagoma, prospetti e destinazione d uso completamente diversi, purché non sussistano vincoli paesaggistici e si mantenga la stessa volumetria (urbanistica) preesistente. 12

La ristrutturazione edilizia ric. e cons. Esempio(della contraddittorietà): con scia 2 la ristrutturazione di un unità immobiliare con l apertura di una nuova finestra è soggetta a permesso di costruire e, se posta in essere in assenza o in variazione essenziale dal titolo, ingenera responsabilità penale; la demolizione integrale di un vecchio opificio e la ricostruzione a sola parità di volume urbanistico di una palazzina residenziale del tutto difforme per sagoma e prospetti è soggetta a SCIA nonché penalmente irrilevante (se posta in essere in assenza o variazione essenziale dal titolo) 13

La ristrutturazione edilizia ric. e cons. con scia 2 alla trasformazione più radicale è riservato un trattamento ben più favorevole, in contrasto con l art. 10, comma 1, lett. c) del TUE che enumera, senza distinguere tra ristrutturazione edilizia cons. e ric., le condizioni in presenza delle quali l intervento deve reputarsi pesante (e quindi soggetto a permesso di costruire) o leggero (soggetto a SCIA). la voce n. 7 della tabella deve essere coordinata con i principi dell art. 10, comma 1, lett. c) TUE, nel senso che deve qualificarsi intervento di ristrutturazione edilizia pesante anche l intervento di demolizione e ricostruzione in presenza di tutte le condizioni richiamate dallo stesso art. 10, comma 1, lett. c). del TUE, non già con il solo limite della volumetria indicato dal d.lgs. 222/2016 (?) 14

Le pertinenze si distingue tra pertinenze pertinenze c.d. minori (CILA): art. 3. lett. e6 TUE. 15

Il mutamento della destinazione d uso, anche funzionale È assoggettato a permesso di costruire salva diversa previsione regionale 16

La CILA: natura giuridica Art. 6 bis interventi subordinati a CILA eliminazione del riferimento all assenza di titolo abilitativo (presente invece nell art. 6) parere del Cons. St. 17

La CILA: natura giuridica (Cons. St.) Occorre, allora, differenziare adeguatamente, rispetto alla SCIA, la disciplina dei poteri sanzionatori in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità (ma pur sempre eseguibili con CILA). La chiarezza su tale differenza rende più comprensibile l applicazione dei suddetti principi a un regime edilizio (la CILA) differenziato e ancora più semplice rispetto alla SCIA. Ci si trova, quindi, di fronte a un confronto tra un potere meramente sanzionatorio (in caso di CILA) con un potere repressivo, inibitorio e conformativo, nonché di autotutela (con la SCIA). 18

La CILA: natura giuridica (Cons. St.) Ad avviso di questo Consiglio di Stato, tale differenza si spiega alla stregua dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, tenuto conto che nella materia edilizia il legislatore ha costruito un sistema speciale, in cui il controllo dei poteri pubblici è meno invasivo qualora le attività private non determinino un significativo impatto sul territorio, secondo un modello che potrebbe essere chiamato di semplificazione progressiva. In sostanza, l attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall amministrazione possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. 19

La CILA: natura giuridica (Cons. St.) Quindi, in ogni caso: l assenza, l incompletezza o la difformità dalla CILA comporta l applicazione della sola sanzione pecuniaria, non anche ripristinatoria; non sussiste un obbligo per l Ente di controllo delle CILA 20

La nuova SCIA Scia semplice Scia unica Scia condizionata SCIA ad efficacia ritardata Nb: il conto dei 18 mesi per l autotutela 21

Il nuovo procedimento per il PDC [nella tabella: autorizzazione] il massiccio ricorso alla conferenza di servizi entro cinque giorni dal ricevimento della domanda 22

Verso una nuova tassonomia delle categorie di intervento edilizio? interventi fino a è sempre costruzione valida? 23