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MODULARIO P.C M.- 198 MOD. 251 CONTRATlO COILETnVO NAZIONALE1NTI!XiRA11VORElA11VO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA. vm - ~ NZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005 Il giorno 9 gennaio 2008 alle ore 15.30, presso la Sala 35 della sede della Presidenza del Consiglio dei ministri di via della Mercede 9, ha avuto luogo l'incontro tra: e le seguenti ORGANIZZAZIONISINDACALI: CGIL FP -' CISL FPS UlL PA CIDA/UNAD: DIRSTAT SNAPRECOM CONFSAL/UNSA ~0~ Iv--Ù--0, 1./tJr.~ '.L,;!~,C) Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente dell'area VIII - Presidenza del Consiglio dei ministri - per il biennio economico 2004-2005. 1

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA VIII 2

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO RELATIVO AL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA VIII INDICE: TITOLO 1- TRATTAMENTO ECONOMICO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Campo di applicazione e durata del contratto pag.4 CAPO Il - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE Art. 2 - Fondi per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenzacostituzione pago5 Art. 3 - Acquisizione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento dei fondi pago5 Art. 4 - Utilizzo personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio pag.6 Art. 5 - Graduazione funzioni dirigenziali pag.6 Art. 6 - Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di seconda fascia pag.6 Art. 7 - Retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia pago7 CAPO 111- PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI Art. 8 - Polizza sanitaria pag.8 Art. 9 - Incarichi presso organismi internazionali pag.8 Art. 10- Sostituzione del dirigente pag.9 Art. 11 - Clausola di salvaguardia pag.9 3

TITOLO I - TRATI AMENTO ECONOMICO CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Campo di applicazione e durata del contratto) 1. Il presente contratto collettivo nazionale integrativo si applica ai referendari dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile nonché ai consiglieri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ed ai dirigenti di prima fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47 del CCNL sottoscritto in data 13 aprile 2006. 2. Il riferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri è riportato nel testo anche come "Amministrazione" o "Presidenza". Il riferimento ai consiglieri, ai referendari e agli altri dirigenti del comma 1, ove si tratti di norme comuni, è riportato nel testo anche come "dirigenti". I Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente dell'area VIII, per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2004-2005, entrambi firmati il 13 aprile 2006, sono riportati nel testo rispettivamente come CCNL e CCNL relativo la secondo biennio economico. Il Contratto collettivo nazionale integrativo relativo al personale dirigente dell'area VIII per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003 è riportato nel testo come CCNI. 3. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo contratto collettivo nazionale integrativo. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziaii, a seguito del perfezionamento delle procedure di controllo indicate all'articolo 5 del CCNL. 4

CAPO Il - STRUTTURA DELLA RETRIBUZIONE ARTICOLO 2 (Fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti della Presidenza - costituzione) 1. I fondi per il finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei consiglieri e referendari, nonché dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile sono determinati annualmente sulla base di quanto previsto rispettivamente dagli articoli 51 e 58 del CCNL e dagli articoli 4 e 7 del CCNL relativo al secondo biennio economico, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 189 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. ARTICOLO 3 (Acquisizione delle risorse finanziarie da destinare al potenziamento dei fondi) 1. I fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei consiglieri e referendari, nonché dei dirigenti di prima e seconda fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile, oltre ad essere finanziati dalle risorse storiche come determinate al 31 dicembre 2001, sono altresì alimentati, ai sensi degli articoli 51 e 58, comma 3 e 7 del CCNL, dalle seguenti risorse: a) importo della retribuzione individuale di anzianità dei dirigenti cessati dal servizio nonché, per i dirigenti cessati nel corso dell'anno, importo delle mensilità residue della r.i.a. in godimento, con le modalità previste dagli articoli 51 e 58, comma 4 del CCNL; b) compensi derivanti da incarichi aggiuntivi previsti dall'articolo 24, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplinati dall'articolo 13 del CCNI sottoscritto il 27 marzo 2007; c) eventuali risorse aggiuntive derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; d) eventuali disponibilità economiche previste da specifiche disposizioni di legge o regolamenti; e) risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per i dirigenti di prestito di cui all'articolo 9 bis, comma 3 del medesimo decreto. 2. Le disponibilità dei predetti fondi sono altresì integrate dai maggiori oneri derivanti dall'attivazione di nuovi servizi, o da processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti, ovvero dall'incremento stabile delle relative dotazioni organiche, secondo le modalità previste dagli articoli 51 e 58, comma 8 del citato CCNL. 3. Il fondo per la retribuzione di posizione (fissa e variabile) dei referendari e dei dirigenti di 11'"fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile è ulteriormente incrementato dalle risorse derivanti da maggiori entrate o eventuali economie di gestione accertate al 31 dicembre di ogni anno. 5

ARTICOLO 4 (Utilizzo personale appartenente ai ruoli della Presidenza del Consiglio) 1. AI fine di assicurare il riconoscimento delle peculiarità della dirigenza della Presidenza del Consiglio e valorizzarne il ruolo e la professionalità, il Presidente del Consiglio con proprio atto di indirizzo determina - in una misura non inferiore al 40% - la percentuale di posizioni dirigenziali da riservare ai dirigenti dei ruoli nei provvedimenti istitutivi delle strutture di missione. ARTICOLO 5 (Graduazione funzioni dirigenziali) 1. La complessità nonché il mutato assetto organizzativo della Presidenza, derivante dalle numerose particolari competenze acquisite nel corso degli anni, richiede una revisione della graduazione delle funzioni dirigenziali al fine di garantire omogeneità nell'attribuzione delle fasce retributive. Viene pertanto istituita una commissione tecnica paritetica incaricata di individuare ulteriori criteri finalizzati ad una nuova graduazione delle funzioni dirigenziali di seconda fascia, più rispondente alla peculiarità e alla specificità dell'attività degli uffici e dei dipartimenti della PCM. ARTICOLO 6 (Retribuzione di posizione dei referendari e dirigenti di seconda fascia) 1. La retribuzione di posizione si compone di una parte fissa e di una parte variabile. 2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione sono pari all' 85% del fondo dei referendari e dei dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile di cui all'articolo 58 del CCNL. 3. Tali risorse sono utilizzate per la riduzione della "forbice" esistente tra la retribuzione complessiva dei consiglieri e dirigenti di prima fascia rispetto a quella dei referendari e dirigenti di seconda fascia, in attuazione di quanto previsto all'articolo 55, comma 5 del CCNL. 4. In attesa degli esiti dell'attività della commissione di cui al precedente articolo 5, l'amministrazione procede - con apposito provvedimento - sulla base delle risorse di cui al secondo comma del presente articolo, alla determinazione dei valori economici della retribuzione di posizione, la cui articolazione sarà prevista in tre fasce retributive, nell'ambito dei parametri di cui all'articolo 55, comma 2, lett. a) e successivo comma 3. ~~ ~~ 6

ARTICOLO 7 (Retribuzione di risultato dei referendari e dirigenti di seconda fascia) 1. In applicazione dell'articolo 57 del CCNL, il 15% delle risorse complessive del fondo di cui all'articolo 58 del medesimo CCNL, sono destinate al finanziamento della retribuzione di risultato. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 57, tutte le risorse disponibili nel fondo e non utilizzate nell'anno di riferimento saranno destinate ad incrementare la retribuzione di risultato relativa allo stesso anno. 3. La retribuzione di risultato viene erogata entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 7

CAPO 111- PARTICOLARI ISTITUTI ECONOMICI ARTICOLO 8 (Polizza sanitaria) 1. Ai sensi dell'articolo 73 del CCNL, sottoscritto il 13 aprile 2006, una quota dei fondi, non inferiore all'importo di 315,00 annui pro-capite, è destinata al finanziamento di una polizza sanitaria integrativa delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Nazionale a favore dei dirigenti dei ruoli. 2. Destinatari della predetta polizza sono altresì i dirigenti di prima e seconda fascia in posizione di comando e fuori ruolo, titolari di incarico dirigenziale nell'ambito dei posti di funzione individuati con il D.P.C.M. 23 luglio 2002 e successive modificazioni ed integrazioni. AI predetto personale si applicano le disposizioni contenute negli articoli 51 e 58, comma 7 del CCNL. ARTICOLO 9 (Incarichi presso organismi internazionali) 1. L'Amministrazione può disporre, con il consenso del dirigente interessato, "assegnazione temporanea per lo svolgimento di un incarico presso organismi internazionali. 2. AI dirigente stesso, in aggiunta al trattamento economico fondamentale, comprensivo della retribuzione parte fissa, può essere attribuita anche una quota della retribuzione di posizione di parte variabile nella misura che sarà determinata sulla base dei seguenti criteri: a) incarico svolto in rappresentanza dell'amministrazione; b) tipologia dell'incarico; c) importanza dell'organismo internazionale; d) tipologia del trattamento accessorio corrisposto dall'organismo internazionale. 3. Ove l'amministrazione disponga l'assegnazione temporanea di un consigliere dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o di un dirigente di prima fascia del ruolo speciale tecnico-amministrativo della protezione civile, nel rispetto dei criteri fissati dal precedente comma 2, analoga clausola potrà essere disposta nel contratto individuale, ai sensi dell'articolo 33, comma 10 del CCNL sottoscritto in data 13 aprile 2006. 8

ARTICOLO 10 (Sostituzione del dirigente) 1. In applicazione dell'articolo 61, commi 3 e 4 del CCNL, al dirigente con incarico ad interim - per il periodo di durata dell'incarico - è attribuito, nell'ambito della retribuzione di risultato, un ulteriore importo pari al 20% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito. 2. In considerazione dell'incarico ricoperto, del livello di responsabilità e del grado di conseguimento degli obiettivi, la predetta percentuale potrà essere elevata, su proposta dei responsabili delle strutture, fino al massimo del 25%. 3. Nel caso di incarico ad interim, conferito a seguito di risoluzione consensuale, la percentuale di cui al precedente comma sarà pari al 20%. 4. La percentuale di cui al comma 3 potrà essere incrementata di un ulteriore 5% ove lo consentano le risorse contenute all'interno del fondo e destinate alla retribuzione di risultato dei dirigenti. 5. Le predette percentuali costituiscono principi per la definizione della retribuzione di risultato dei consiglieri dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei dirigenti di prima fascia del ruolo speciale tecnicoamministrativo della protezione civile. ARTICOLO 11 (Clausola di salvaguardia) 1. Per l'anno 2006 e 2007, in applicazione dell'articolo 14, comma 2 del CCNI, ove al dirigente venga conferito un incarico di valore economico inferiore a quello precedentemente in godimento, allo stesso è comunque attribuita una retribuzione di posizione parte variabile corrispondente a quella percepita in relazione al precedente incarico. 2. Tale clausola potrà essere rideterminata annualmente, previo accordo con le OO.SS., in considerazione delle risorse disponibili nel fondo, fermo restando quanto previsto dall'articolo 62 del CCNL. I~ flju A~ ~ r~' 9