Regolamento di Mediazione www.amar-conciliazione.it Iscritta al n. 98 del registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione istituito presso il Ministero della Giustizia
Indice art. 1 art. 2 art. 3 art. 4 art. 5 art. 6 art. 7 art. 8 art. 9 art. 10 Allegato 1 Allegato 2 Ambito di applicazione Avvio del procedimento di Mediazione Il Mediatore La segreteria Diritto di accesso e trattamento dei dati personali Svolgimento della procedura di Mediazione Esito della procedura di mediazione Riservatezza Costi Determinazione delle spese di procedura Tabelle delle indennità Scheda di valutazione del servizio
art. 1 ambito di applicazione 1.1 1.2 1.3 1.4 Il presente Regolamento si applica al procedimento di mediazione a fini conciliativi (di seguito Mediazione ) delle controversie civili e commerciali, vertenti su diritti disponibili, che le parti intendono risolvere con un accordo amichevole, ai sensi del D.Lgs n. 28/2010. Il Regolamento si applica a tutte le altre mediazioni amministrate da amar conciliazione (di seguito amar) Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da diverse disposizioni di legge, il Regolamento si applica in quanto compatibile. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di Mediazione in corso proseguono presso l organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.
art. 2 avvio del procedimento di mediazione 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 La Mediazione si avvia attraverso il deposito o l invio (con un mezzo idoneo a provare l avvenuto ricevimento: raccomandata A/R, fax, PEC) di apposita domanda presso la Segreteria di amar. Le parti possono utilizzare il modello di domanda predisposto da amar (reperibile sul sito www.amar-conciliazione.it), oppure formulare una richiesta in carta libera in cui siano precisati i dati indicati al successivo punto 2.4. La domanda può provenire da una sola parte oppure da alcune o tutte le parti congiuntamente. La domanda può essere presentata anche nei confronti di più parti. La domanda di avvio deve contenere: i dati anagrafici ed identificativi della/e parte/i richiedente/i (generalità o denominazione sociale; residenza, domicilio o sede; recapiti telefonici ed eventuale fax e indirizzo e-mail; Codice Fiscale o Partita Iva; nel caso di persona giuridica, qualifica della persona fisica istante per conto della stessa) e, se nominati, degli avvocati e/o degli altri consulenti che le assistono; i dati noti relativi a tutte le ulteriori parti coinvolte; l indicazione del valore attribuito alla lite a norma del codice di procedura civile una breve descrizione dell oggetto della lite e delle ragioni della pretesa. Alla richiesta deve essere allegato documento comprovante il pagamento delle spese di avvio del procedimento da parte di tutte le parti istanti. La Mediazione si considera avviata dal giorno del deposito o del ricevimento della richiesta presso la Segreteria di amar. Il Segretario Generale di amar designa un Mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro 15 giorni dalla data di ricevimento della domanda di avvio. Successivamente, la Segreteria di amar comunica alla parte non istante l avvio della Mediazione, invitandola ad aderire. Nella comunicazione di cui al punto precedente, che viene trasmessa anche alla parte istante, viene altresì indicata la sede ed il nominativo del Mediatore designato. La segreteria di amar effettua le comunicazioni relative all avvio della procedura valendosi dei recapiti forniti dalla parte istante. L istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. Durante i periodi di ferie adottati da amar ed indicati sul sito www.amar-conciliazione.it, i termini di comunicazione dell istanza di Mediazione si intendono sospesi.
art. 3 il mediatore 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 Il Mediatore viene nominato dal Segretario Generale di amar. Le parti possono scegliere di comune accordo un Mediatore fra i professionisti inseriti negli elenchi dell Organismo, consultabili anche sul sito www.amar-conciliazione.it, ed indicarlo nella domanda congiunta ai fini della sua eventuale designazione. La nomina del Mediatore avviene in considerazione delle specifiche competenze professionali dei Mediatori iscritti nelle liste dell Organismo ed in base a criteri di equa distribuzione, tenendo conto, ove possibile, anche della nazionalità delle parti e del luogo ove deve svolgersi la Mediazione. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il Segretario Generale può nominare uno o più Mediatori ausiliari. Il Mediatore non ha il potere di definire la controversia, né di imporre alle parti alcuna soluzione e si limita ad aiutarle nella ricerca di un accordo amichevole. Il Mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall art. 51 del codice di procedura civile. Al momento dell accettazione dell incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un apposita dichiarazione di imparzialità e aderire al codice etico dell Organismo. Sulla base di giustificati motivi le parti possono chiedere ad amar la sostituzione del Mediatore. Esaminata la richiesta, il Segretario Generale provvede all eventuale sostituzione del Mediatore. Nel caso in cui la Mediazione sia svolta dallo stesso Segretario Generale, competente a decidere sull istanza di sostituzione è il Presidente di amar
art. 4 la segreteria 4.1 4.2 4.3 La Segreteria di amar predispone un apposito fascicolo per ogni procedimento di mediazione a cui viene assegnato un numero di ruolo progressivo per anno. Nel fascicolo vengono custoditi tutti gli atti del procedimento, escluse le eventuali comunicazioni riservate al solo Mediatore. La Segreteria cura la tenuta del Registro Generale dei fascicoli. La Segreteria provvede a tutte le comunicazioni con le parti che vengono effettuate utilizzando il mezzo ritenuto di volta in volta più idoneo. Su richiesta di parte la Segreteria attesta per iscritto: l avvenuto deposito della domanda di avvio; la mancata adesione al procedimento; l avvenuta chiusura del procedimento; l esito del procedimento.
art. 5 diritto di accesso e trattamento dati personali 5.1 5.2 Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti prima dell avvio della Mediazione e nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. I dati raccolti da amar sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) e successive modifiche
art. 6 svolgimento della mediazione 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 Il procedimento di Mediazione si svolge presso una delle sedi di amar. Con il consenso di tutte le parti, del Mediatore e del Segretario Generale, la Mediazione potrà svolgersi anche in altro luogo idoneo. Con anticipo di almeno 3 giorni dalla data del primo incontro di Mediazione le parti possono depositare o far pervenire, presso la Segreteria di amar, una sintetica memoria scritta che riepiloghi i termini della controversia ed il suo stato attuale, nonché ulteriori documenti ed informazioni ritenuti utili ai fini del procedimento. Le parti partecipano all incontro personalmente; la partecipazione alla Mediazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi e deve essere autorizzata espressamente dal Mediatore. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare alla Mediazione tramite un rappresentante munito dei necessari poteri per risolvere la lite. I poteri di rappresentanza e di firma dovranno essere adeguatamente provati al Mediatore prima dell inizio dell incontro. Le parti sono libere di farsi assistere da legali o altri consulenti o da persone di fiducia. Per le controversie di valore superiore a 100.000 euro è richiesta l assistenza di un avvocato, salva espressa rinuncia. Il Mediatore conduce l incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente; d intesa con le parti, il Mediatore può fissare eventuali incontri successivi. Non viene effettuata alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri, tranne la redazione di un verbale di attestazione di presenza per le riunioni congiunte. Alcune fasi della Mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del Mediatore, sentite le parti. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate. Solo in casi particolari, su indicazione del Mediatore in accordo con le parti, il Segretario Generale nomina un esperto individuandolo tra gli iscritti negli albi dei Tribunali. Il compenso spettante al Consulente non può superare la misura del 50% del costo complessivo della Mediazione e deve essere sostenuto dalle parti in egual misura. Salvo casi particolari, il procedimento di Mediazione si conclude nel termine di 45 giorni dalla data del primo incontro. In ogni caso, ai sensi del D. Lgs. n. 28/2010, il procedimento non potrà avere una durata superiore a quattro mesi.
art. 7 esito del processo di mediazione 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10 7.11 La procedura si considera conclusa quando: una delle parti non partecipa alla Mediazione; nel caso previsto all articolo 9.3 viene raggiunto un accordo per iscritto; viene riscontrata l assoluta impossibilità di raggiungere un accordo. Se è raggiunto un accordo, il Mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell accordo medesimo. Il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. In conformità a quanto stabilito dall art. 11 del D. Lgs. n. 28/2010, quando l accordo non è raggiunto, il Mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il Mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. La proposta può essere formulata da un Mediatore diverso da quello che ha condotto la Mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al Mediatore proponente. La proposta può essere formulata dal Mediatore anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento. La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se tutte le parti aderiscono alla proposta del Mediatore, si forma processo verbale con le medesime modalità stabilite al punto 7.2. In caso di rifiuto della proposta, le parti possono indicare, rispetto ad essa, le condizioni alle quali sarebbero eventualmente disposte a conciliare; in tal caso, qualora il Mediatore lo ritenga utile, fissa un nuovo incontro; altrimenti, dà atto delle posizioni espresse dalle parti nel verbale di fallita conciliazione di cui al successivo punto 7.9. Se la conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con indicazione dell eventuale proposta da lui formulata; Il processo verbale deve essere sottoscritto dalle parti e dal Mediatore, il quale certifica l autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il Mediatore dà atto della eventuale mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale è depositato presso la Segreteria di amar e di esso è rilasciata copia alle parti che lo richiedono. Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte viene consegnata la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente Regolamento. Le parti hanno l obbligo di compilare la predetta scheda che deve essere consegnata al Mediatore o alla Segreteria dell Organismo ai fini dell invio al Ministero di Giustizia.
art. 8 riservatezza 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e gli altri documenti utilizzati nel corso della Mediazione sono riservati. Il Mediatore, le parti e tutti coloro che prestano la propria opera o il proprio servizio per amar o comunque intervengono nel corso della Mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese nel corso del procedimento medesimo. A tal fine, i soggetti diversi dalle parti, presenti all incontro di Mediazione, dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il Mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. Le parti non possono utilizzare, nel corso di eventuali successivi procedimenti contenziosi promossi dalle stesse in relazione al medesimo oggetto, le dichiarazioni e le informazioni apprese durante la Mediazione. Le parti non possono chiamare il Mediatore, i funzionari di amar e chiunque abbia preso parte alla Mediazione a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento di mediazione. La previsione della riservatezza non si applica se e nella misura in cui il Mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza.
art. 9 costi 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 Le spese di avvio del procedimento e della Mediazione sono riportate nelle Tabelle delle Spese di Mediazione allegata al presente Regolamento. L importo delle spese di avvio del procedimento deve essere versato dalla parte/i istante/i prima dell invio della richiesta di avvio della Mediazione, oppure, in caso di deposito della richiesta presso la Segreteria, contestualmente allo stesso. Salvo diverso accordo scritto, le spese di Mediazione devono essere versate dalle parti ad amar antecedentemente alla data fissata per il primo incontro. Ove dette spese non siano state corrisposte anche da una soltanto delle parti, il Mediatore dichiara la sospensione del procedimento; intervenuto il pagamento entro 5 giorni lavorativi, il procedimento è immediatamente riassunto dal Mediatore, in caso contrario, il Mediatore ne dichiara l estinzione. In ogni caso, le spese di mediazione sono corrisposte prima dell inizio del primo incontro di Mediazione in misura non inferiore alla metà. L omesso pagamento, ad opera di una delle parti, delle spese di segreteria e/o di quelle di Mediazione nei termini di cui ai precedenti punti 9.2 e 9.3. è considerato quale mancata adesione di detta parte all esperimento del tentativo di Mediazione. L eventuale parte di spese di Mediazione non versate prima dell incontro e gli eventuali aumenti di legge indicati nell allegato 1 devono essere versati al termine del procedimento e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. Le spese di Mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
art. 10 determinazione delle spese di mediazione 10.1 10.2 Ai fini della determinazione delle spese di Mediazione a carico delle parti, qualora il valore sia indeterminato o indeterminabile, ovvero sia divergente da quello asserito dalla/e parte/i istante/i in modo da rientrare in un diverso scaglione di riferimento di quelli di cui alla Tabella richiamata al punto 9.1 amar stabilisce le spese di Mediazione a carico delle parti e le comunica alle stesse. Qualora nel corso della procedura il Mediatore accerti che il valore della controversia è diverso da quello inizialmente indicato, ne dà avviso all Organismo che, effettuate le proprie valutazioni, provvederà a richiedere alle parti l eventuale integrazione delle spese dovute, pena la sospensione del procedimento ai sensi dell articolo 9.3.
tabelle delle indennità di mediazione allegato 1 Ai sensi dell art. 16 del DM 180/2010, l indennità complessiva di Mediazione che ciascuna parte deve corrispondere è determinata sulla base delle seguenti voci: Spese di avvio del procedimento di 40 (a valere sull indennità complessiva) Spese di Mediazione, in base al valore della lite e ridotte di un terzo nelle materie di cui all art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 Eventuali aumenti delle spese di mediazione in caso di complessità, successo della mediazione e qualora il mediatore verbalizzi una proposta risolutiva Riduzione delle spese di mediazione in caso di mancata accettazione o comparizione della controparte. Di seguito si riassumono gli importi dovuti ed il momento in cui corrisponderli Tutti gli importi indicati sono al netto di IVA. SPESE DI AVVIO Le spese di avvio, pari a 40 per parte, sono dovute dalla parte istante al momento del deposito della domanda di avvio della Mediazione (nel caso di invio della domanda, le spese dovranno essere corrisposte preventivamente e alla domanda dovrà essere allegato documento comprovante il pagamento) e dalla controparte al momento dell adesione al procedimento. SPESE DI MEDIAZIONE Le spese di Mediazione comprendono sia i costi di amministrazione del procedimento sia l onorario del mediatore. Le spese di mediazione devono essere versate da ciascuna parte in misura non inferiore al 50% prima dell incontro di Mediazione. TABELLA DELLE SPESE NELLE MATERIE IN CUI IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA (diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, contratti bancari, contratti finanziari, condominio* e risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti*) EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE Ai sensi dell art. 16, comma 4, del DM 180/2010, le spese di Mediazione devono essere aumentate delle seguenti voci che sono cumulabili: 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà della mediazione che il Segretario Generale di amar comunica alle parti tempestivamente; 20% in caso di successo della mediazione 20% se il mediatore verbalizza una proposta di conciliazione L eventuale parte di spese di mediazione non versate prima del primo incontro e gli eventuali aumenti sopra indicati previsti per legge nonché le eventuali spese per prestazioni di esperti nominati ai sensi dell art. 6.7 del Regolamento,devono essere versati al termine del procedimento e sono condizione per il rilascio del verbale positivo o negativo. EVENTUALE RIDUZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE In deroga alla disposizione di legge di cui al DM 180/2010, in caso di mancata partecipazione di una parte e salvo il caso di formulazione della proposta, amar restituirà alla parte che abbia pagato le spese di mediazione l intero importo versato trattenendo unicamente una somma compresa tra 100 e 500, a seconda del valore della controversia, per le spese di segreteria e di rilascio del verbale di mancata conciliazione. a partire dal 20 marzo 2012 *
tabella delle indennità di mediazione allegato 1 TABELLA DELLE SPESE NELLE MATERIE IN CUI IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE E CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA Valore della lite Spesa ( per ciascuna parte ) Fino a Euro 1000 Euro 40 Da Euro 1001 a Euro 5000 Euro 85 Da Euro 5001 a Euro 10.000 Euro 155 Da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 235 Da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 395 Da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 660 Da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 1.320 Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 2.500 Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 3.430 Oltre Euro 5.000.001 Euro 6.070 TABELLA DELLE SPESE NELLE ALTRE MATERIE Valore della lite Spesa ( per ciascuna parte ) Fino a Euro 5000 Euro 300 Da Euro 5001 a Euro 10.000 Euro 350 Da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 420 Da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 500 Da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.000 Da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.000 Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 Euro 3.500 Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 4.500 Oltre Euro 5.000.001 Euro 7.000
tabelle delle indennità di mediazione allegato 2 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO Il sottoscritto residente in via cap., ha partecipato in data alla procedura di mediazione amministrata da (nome e cognome del mediatore) in proprio in rappresentanza di a norma dell art. 7.11 del Regolamento di Mediazione di A.M.A.R. Conciliazione consegna al Mediatore o alla Segreteria la seguente SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO ORGANISMO (accesso alla procedura, personale, locale, servizi) insufficiente sufficiente buono ottimo MEDIATORE (competenza, imparzialità, professionalità) insufficiente sufficiente buono ottimo PROCEDURA DI MEDIAZIONE (grado di soddisfazione) insufficiente sufficiente buono ottimo Suggerimenti per un migliore servizio Reclami Luogo data Firma Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali saranno trattati, anche con l ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi, esclusivamente per gli adempimenti previsti dal D.M. 180/2010 (Ministero della Giustizia). Luogo data Firma La compilazione e la consegna della presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è prevista obbligatoriamente dall art. 7 D.M. n. 180/2010 (Ministero della Giustizia)