REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE PRECARIE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI. CAPO I CONTENUTI GENERALI Art. 1 Finalità e oggetto 1. Il presente regolamento si propone di migliorare l offerta di servizi ai cittadini, di incrementare il presidio delle aree verdi, di valorizzare il territorio. 2. Il regolamento disciplina l occupazione del suolo pubblico e del suolo privato asservito o di fatto adibito ad uso pubblico mediante l installazione di chioschi o di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi. 3. Il regolamento definisce le procedure per il rilascio e la revoca delle concessioni di occupazione del suolo. Art. 2 Ambito di applicazione 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano: a. ai chioschi destinati alla vendita esclusiva di giornali e riviste b. ai chioschi destinati alla vendita di alimenti e bevande con o senza somministrazione c. ai chioschi destinati alla vendita di fiori e piante d. alle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi 2. L installazione di chioschi, strutture o attrezzature esterne ai pubblici esercizi è subordinata al rilascio di una concessione. In nessun caso la concessione può costituire titolo per l ottenimento dell autorizzazione commerciale. 3. Il regolamento individua caratteristiche e limiti di ubicazione delle installazioni di strutture su suolo pubblico. Art. 3 Definizioni 1. Si definisce chiosco, un manufatto isolato, di dimensioni contenute, in genere prefabbricato, comunque amovibile, strutturalmente durevole e conformato per la specifica tipologia di prodotto commercializzato. 2. Si definisce struttura precaria esterna ai pubblici esercizi, un manufatto tipo gazebo o pergolato consistente in una copertura supportata da intelaiatura con carattere di precarietà, anche se fissata al suolo e/o alle pareti esterne dei pubblici esercizi stessi. 3. Si definiscono aree pubbliche le strade, le piazze, i parchi, comprese quelle private asservite o di fatto adibite ad uso pubblico. 4. Si definisce superficie occupata quella data dal filo esterno delle strutture comprendendo i vani tecnici, eventuali servizi igienici, la proiezione esterna di tettoie o altre strutture fisse. 1
CAPO II CHIOSCHI Art. 4 Localizzazione dei chioschi 1. I chioschi possono essere installati su tutte le aree pubbliche, nei limiti previsti dai successivi commi. 2. Sui marciapiede lungo la via Sempione, lungo le piste ciclopedonali, le piazze antistanti il palazzo municipale e i luoghi di culto, sulle rotatorie e le aiuole a verde, nelle fasce di rispetto stradali e autostradali, non è consentita l installazione di chioschi. 3. I chioschi per la vendita di giornali e riviste possono essere installati su tutte le aree pubbliche nei limiti delle prescrizioni previste dal Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica vigente. 4. I chioschi per la vendita di fiori e piante possono essere installati solo nell area antistante il cimitero comunale, ad una distanza non superiore a mt. 50 dall ingresso. 5. I chioschi in aree verdi o nei parchi possono essere installati a condizione che non ci siano evidenti rischi di compromissione del patrimonio verde, arboreo e floreale. Non può essere rilasciata concessione qualora la superficie occupata del manufatto corrisponda a più di 1/20 dell intera superficie dell area verde. 6. I chioschi non devono provocare limitazioni alla circolazione pedonale o creare ostacolo al movimento di portatori di handicap, carrozzine, passeggini, mezzi per la pulizia delle aree pubbliche, né impedire o limitare la manutenzione del suolo e del sottosuolo. 7. In ogni caso la collocazione del chiosco deve essere compatibile con i limiti previsti da norme di legge o da regolamenti. 8. In attuazione degli indirizzi e delle prescrizioni contenute nel regolamento, è demandata alla Giunta Comunale la localizzazione dei chioschi. Art. 5 Caratteristiche dei chioschi 1. I chioschi possono avere una superficie occupata massima di 25mq. 2. Le strutture, devono comprendere in modo organico, impianti ed eventuali locali tecnici, servizi igienici, qualora necessari, tettoie e insegne pubblicitarie. 3. L installazione di insegne pubblicitarie è subordinata all ottenimento di specifica autorizzazione. 4. Le tende solari sporgenti dalla struttura e le attrezzature poste all esterno del chiosco costituiscono occupazione di suolo pubblico e ne seguono la relativa disciplina. 5. I chioschi, anche ancorati al suolo, devono consentire, comunque, la facile rimozione e ripristino dell area allo stato antecedente l occupazione. 6. Le strutture devono essere realizzate con caratteristiche tali da consentire la piena fruibilità da parte delle persone diversamente abili. Art. 6 Procedure per il rilascio della concessione 1. La Giunta comunale, sulla base delle esigenze del territorio, individua le aree di suolo pubblico oggetto di concessione, la tipologia merceologica insediabile, i limiti orari di utilizzo e l eventuale stagionalità, e dà gli indirizzi sui criteri e le modalità della procedura di selezione. 2. La domanda di partecipazione alla selezione deve essere corredata da: a. Un progetto preliminare della struttura; b. Una domanda per il rilascio dell autorizzazione commerciale, solo se non già disponibile, il cui rilascio è subordinato all ottenimento della concessione; 2
c. Un impegno a presentare domanda per il rilascio del permesso di costruire entro 30 giorni dalla concessione; d. Una domanda, eventuale, di rilascio dell autorizzazione all installazione di un insegna pubblicitaria. 3. I progetti devono essere redatti tenendo conto delle normative vigenti in materia di: edilizia, codice della strada, commercio, pubblici esercizi, igiene e sanità, e in ogni altra materia comunque riconducibile all intervento. 4. I progetti dovranno essere sottoposti al parere vincolante della commissione comunale per il paesaggio. 5. L approvazione del progetto è subordinata all acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, dei pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi comunali coinvolti. 6. Modifiche e integrazioni potranno essere richieste una sola volta nel corso del procedimento di valutazione del progetto. 7. Il procedimento dovrà chiudersi entro 90 giorni dall avvio e potrà essere interrotto una sola volta. 8. Il rilascio di concessioni per l installazione di chioschi destinati alla vendita esclusiva di giornali e riviste potrà avvenire a seguito di istanza di parte, nel rispetto del Piano comunale di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di stampa quotidiana e periodica vigente. L stanza dovrà essere presentata e verrà valutata sulla base della disciplina contenuta nel presente articolo per verificare la sussistenza di un interesse pubblico alla concessione. 9. Le domande per l installazione di chioschi per la vendita di articoli del settore merceologico non alimentare del tipo fiori e piante e alimentare con o senza l aggiunta della somministrazione di alimenti e bevande, sono soggette al rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di rilascio delle autorizzazioni per l esercizio del commercio su aree pubbliche su posteggio in concessione decennale. 10. Il servizio competente al rilascio delle concessioni oggetto del presente Regolamento è lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP). 11. Il parere sfavorevole espresso da uno o più degli uffici interessati comporterà il diniego della domanda. Art. 7 Modifiche o trasferimento delle strutture 1. La modifica della struttura del chiosco è soggetta a richiesta di autorizzazione al Comune. L istanza deve essere corredata dalla stessa documentazione prevista per il rilascio di nuove concessioni. 2. Non costituiscono modifiche soggette a richiesta quelle che non alterano la superficie occupata, il volume, la forma, la copertura, la pavimentazione. 3. Il trasferimento delle strutture può essere richiesto dal Comune per esigenze di interesse pubblico o su istanza di parte. Il trasferimento su istanza di parte può essere richiesto solo per gravi e comprovati motivi di sicurezza e igiene o per modifiche di destinazione delle aree o cantierizzazioni che alterino in modo significativo la fruizione del chiosco da parte della clientela. 4. Il trasferimento, anche temporaneo, è soggetto alle procedure per il rilascio di una nuova concessione. CAPO III STRUTTURE PRECARIE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI Art. 8 Localizzazione delle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi 1. Le strutture disciplinate dal capo III possono essere installate su tutto il territorio comunale, con esclusione delle aree individuate al precedente art. 4, comma 2. 3
2. Le strutture precarie esterne al pubblico esercizio non possono occupare una larghezza superiore alla luce della vetrina rivolta verso il suolo pubblico. Art. 9 Caratteristiche delle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi 1. I gazebo o i pergolati non possono superare la superficie di 50 mq ottenuti con strutture modulari di 25 mq. 2. La struttura, infissa o appoggiata al terreno, deve poter consentire il transito agevole dei pedoni per almeno 2 metri di larghezza. 3. La struttura deve consentire la visibilità su tutti i lati. 4. Eventuali pedane sono consentite se non provocano alterazione del suolo e se sono rese necessarie per pareggiare il livello del suolo. 5. La rimozione delle strutture deve essere garantita in tempi rapidi assicurando il ripristino dell area allo stato antecedente l occupazione 7. Le strutture devono essere realizzate con caratteristiche tali da consentire la piena fruibilità da parte delle persone diversamente abili. 8. Possono essere installati impianti di riscaldamento per esterni in conformità alle specifiche disposizioni normative in materia. 9. Lo spazio esterno non occupato dalle strutture precarie non deve essere interessato da tavoli, sedie, tabelloni o altro accessorio o insegna. Art. 10 Procedure per il rilascio della concessione 1. La richiesta di concessione deve essere presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune corredata dal progetto sottoscritto da un tecnico abilitato. 2. I progetti devono essere redatti tenendo conto delle normative vigenti in materia di: edilizia, codice della strada, commercio, pubblici esercizi, igiene e sanità, e in ogni altra materia comunque riconducibile all intervento. 3. L approvazione del progetto è subordinata all acquisizione, da parte del responsabile del procedimento, dei pareri favorevoli rilasciati dai responsabili dei servizi comunali coinvolti. 4. Modifiche e integrazioni potranno essere richieste una sola volta nel corso del procedimento di valutazione del progetto. 5. Il procedimento dovrà chiudersi entro 90 giorni dalla richiesta e potrà essere interrotto una sola volta. CAPO IV DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE Art. 11 Durata e rinnovo della concessione 1. Le concessioni oggetto del presente regolamento possono avere durata massima di dieci anni. 2. Il concessionario può chiedere il rinnovo della concessione, con istanza scritta da presentare allo Sportello Unico per le Attività Produttive entro tre mesi dalla scadenza. Art. 12 Canone di concessione 1. Quale corrispettivo della concessione disciplinata dal presente regolamento è dovuto un canone. 2. Il canone di concessione è dovuto in aggiunta alla Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico. 4
3. L importo del canone è determinato annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei seguenti criteri: a. In proporzione diretta alla superficie occupata b. In relazione alla potenzialità commerciale della localizzazione 4. Il valore del canone non potrà in ogni caso essere inferiore a 100 mq/anno. Art. 13 Obblighi del concessionario 1. E vietata la cessione della concessione, svincolata dal subentro nell attività commerciale. 2. Alla scadenza o alla revoca della concessione il titolare deve rimuovere la struttura e ripristinare il suolo pubblico nello stato precedente entro 30 giorni, trascorsi i quali il Comune procederà direttamente, escutendo la cauzione fatti salvi i maggiori danni. 3. il titolare della concessione deve provvedere alla manutenzione e al decoro della struttura e degli altri impianti e attrezzature, nonchè alla pulizia giornaliera dell area adiacente. 4. L area circostante deve essere lasciata libera da ingombri, fatta salva l autorizzazione all occupazione del suolo. 5. Il conferimento dei rifiuti deve essere garantito nel rispetto della legge e delle modalità adottate dal Comune. Art. 14 Revoca della concessione 1. La concessione è revocata in caso di: a. Mancata realizzazione della struttura e avvio dell attività nei termini previsti dalla concessione; b. Mancato pagamento, anche di una sola rata, del canone di concessione; c. Inosservanza delle norme igienico-sanitarie rilevate dalla competente Autorità; d. Modifica non autorizzata della struttura, occupazione non autorizzata del suolo circostante, uso improprio della struttura; e. Degrado della struttura tale da pregiudicare il decoro dell area pubblica, f. Mancato rispetto degli obblighi previsti dalla concessione, anche in relazione agli orari e periodi di funzionamento. 2. La revoca è preceduta da una contestazione scritta con eventuale invito a porre rimedio al comportamento o alla situazione rilevata. 3. Il titolare della concessione può opporre le proprie ragioni entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione, decorsi inutilmente i quali la concessione si intende revocata. 4. Nel caso in cui il titolare della concessione riconosca o concordi i rimedi da adottare, gli interventi devono essere conclusi entro 30 giorni dalla contestazione. Art. 15 Garanzia 1. Il titolare di una concessione è tenuto al rilascio di una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore complessivo della concessione. CAPO V NORME TRANSITORIE E FINALI Art. 16 Norme transitorie 5
1. I chioschi e le strutture precarie esterne ai pubblici esercizi già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno adeguarsi alla nuova disciplina. 2. In particolare lo Sportello Unico per le Attività produttive, contatterà i soggetti interessati al fine di procedere al rilascio della concessione. Il procedimento dovrà concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione del SUAP. 3. In caso di opposizione del titolare della struttura già installata a sottoscrivere il nuovo atto di concessione, il manufatto verrà considerato occupazione senza titolo. Art. 17 Norme di rinvio 1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si fa rinvio alle specifiche normative di settore, allo statuto e ai regolamenti comunali. 6