Manuale di gestione delle irregolarità



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Manuale di gestione delle irregolarità Allegato B - Manuale ai sensi dell art. 60 Reg. CE 1083/2006 e degli artt. 27-36 Reg. CE 1828/2006 (Versione 1.0 del 30 marzo 2010 accettata dalla Commissione europea - DG REGIO con Nota n. 3658 del 29 aprile 2010) PO FESR Basilicata 2007-2013 - CCI 2007 IT16 1 PO 012 Decisione della Commissione Europea C(2007) 6311 del 7.12.2007 Regione Basilicata Dipartimento Presidenza Giunta Autorità di Gestione PO FESR Basilicata 2007-2013 Via Vincenzo Verrastro, 4 85100 Potenza E-mail: adg.por@regione.basilicata.it

INDICE 1. CAMPO DI APPLICAZIONE E SOGGETTI DESTINATARI... 3 2. NOZIONI DI IRREGOLARITÀ E DI SOSPETTO DI FRODE... 3 3. L ORGANIZZAZIONE DELL UFFICIO DELL ADG IN MATERIA DI IRREGOLARITÀ... 3 4. PROCESSO DI GESTIONE DELLE IRREGOLARITÀ... 4 5. ACCERTAMENTO E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ... 6 6. DEROGHE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE... 7 7. COMUNICAZIONE ALL'INTERESSATO E ALLA COMMISSIONE EUROPEA... 8 8. AGGIORNAMENTO... 8 9. OPERATORE ECONOMICO E OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ... 9 10. RETTIFICHE FINANZIARIE... 10 11. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI IN CORSO... 10 12. RECUPERI... 10 13. GESTIONE IRREGOLARITÀ AL DI SOTTO DELLA SOGLIA DI SEGNALAZIONE... 14 14. TUTELA PRIVACY... 14 15. ALLEGATI... 14 ALLEGATO A - FORMAT SCHEDA DEI RECUPERI DEL PO FESR BASILICATA 2007-2013... 15 ALLEGATO B - MANUALE PER LA COMPILAZIONE DELLE SCHEDE EX ARTT.3 E 5 REG. (CE)1681/94 (PCM-DPC CIRCOLARE 3584/GAB DELL 11 APRILE 2006... 16 ALLEGATO C - FAC-SIMILE SCHEDA IRREGOLARITÀ... 36 Manuale di gestione delle irregolarità 2

1 Campo di applicazione e soggetti destinatari Le disposizioni del presente Manuale si applicano alle operazioni ammesse a finanziamento nell ambito del PO FESR 2007-2013, nonché a quelle non concluse o non operative alla data del 31-12-2008 che transiteranno sul PO FESR 2007-2013 in linea con il capitolo 6 degli orientamenti di chiusura dei PO 2000-2006 [Decisone COM(2006)3424def del 1 agosto 2006]. Le Linee guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità e frodi e di attuazione della procedura di recupero somme approvate con DGR n. 465 del 03.04.06 continuano ad applicarsi alle sole operazioni ammesse a finanziamento nell ambito del POR Basilicata 2000-2006. I soggetti destinatari della presente procedura sono le seguenti Autorità ed Uffici regionali coinvolti nell attuazione del PO FESR 2007-2013: Autorità di Gestione; Autorità di Certificazione Autorità di Audit; Responsabili delle Linee di Intervento(RLI); Ufficio Ragioneria regionale ; Ufficio Legale e del Contenzioso 2 Nozioni di irregolarità e di sospetto di frode Ai fini della presente procedura, è opportuno fornire le definizioni di irregolarità e di sospetto di frode. Al paragrafo 7 dell art. 2 del Reg. CE n. 1083 del 2006 si definisce «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale delle Comunità europee mediante l'imputazione di spese indebite al bilancio generale. COMPORTAMENTI INVOLONTARI = IRREGOLARITA' L art 27 alla lett. c) del Reg. CE n. 1828/2006 precisa il concetto di sospetto di frode: una irregolarità che a livello nazionale determina l inizio di un procedimento amministrativo o giudiziario volto a determinare l esistenza di un comportamento intenzionale, in particolare di una frode.. COMPORTAMENTI VOLONTARI = FRODE 3 L organizzazione dell Ufficio dell AdG in materia di irregolarità L assetto organizzativo dell Ufficio Autorità di Gestione del POR Basilicata 2000-2006 e del PO FESR 2007-2013 definito nel capitolo 2 della Descrizione del sistema di gestione e controllo(sgc) ex art. 71 approvata con D.G.R. n. 1066 del 10 giugno 2009 - prevede, tra le altre, Manuale di gestione delle irregolarità 3

una Posizione Organizzativa Controlli di Primo Livello ed Irregolarità che supporta l Autorità di Gestione negli adempimenti connessi alle verifiche di I livello ed alla gestione delle irregolarità 1. In materia di irregolarità, la suddetta POC assicura il supporto all AdG nell espletamento degli adempimenti previsti dall articolo 70, paragrafo 1, lettera b), del Reg. CE 1083/2006 e nella sezione 4 Irregolarità del Regolamento CE 1828/2006, in particolare: - supporto all AdG nel prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora; - supporto all AdG nel notificare ed informare la Commissione sull'andamento dei procedimenti amministrativi e giudiziari. 4 Processo di gestione delle irregolarità L Autorità di Gestione, avvalendosi dell esperienza sviluppata nel corso della programmazione 2000-2006, ha provveduto a redigere il presente Manuale aggiornando le Linee guida sulle modalità di accertamento delle irregolarità e frodi e di attuazione della procedura di recupero somme - utilizzate nell ambito del POR Basilicata 2000-2006 ed approvate con DGR n. 465 del 03.04.06 alla luce delle nuove disposizioni regolamentari citate di seguito. Il Regolamento (CE) n. 1083/2006, all art. 70, lett. b), attribuisce agli Stati membri la responsabilità di prevenire, individuare e correggere le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati. La responsabilità della procedura di gestione delle irregolarità spetta, quindi, all Autorità di Gestione in quanto soggetto deputato alla raccolta dei dati riferiti alle verifiche e ai relativi esiti ai sensi dell art. 60, lett. c) del Regolamento (CE) 1083/2006. La procedura di gestione delle irregolarità appare complessa e articolata e richiede, quindi, l individuazione di precise responsabilità e compiti all interno del sistema di gestione. Pertanto, è prevista in capo all Autorità di Gestione, per il tramite della PO Controlli di primo livello ed irregolarità, un attività di raccolta dati di controllo e gestione delle irregolarità. La succitata PO ha la responsabilità di rilevare e registrare le informazioni relative a tutti i controlli svolti da Autorità interne o esterne al sistema di gestione e controllo in relazione alle operazioni comprese nel Programma Operativo. A tale proposito, nella figura sottostante (figura 1 ) si riportano i soggetti coinvolti a vario titolo nell attività di controllo. 1 Le posizioni organizzative dell Ufficio dell Autorità di Gestione sono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato, lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa (art. 8, par. 1, CCNL del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 31.3.1999). La disciplina delle Posizioni organizzative della Giunta Regionale è stata approvata con D.G.R. n. 440 dell 8 aprile 2008. In linea con tale disciplina, con la D.G.R. n. 3 dell 8 gennaio 2009 e ss.mm.ii. sono state individuate le Posizioni Organizzative della Giunta Regionale; mentre con Determinazione Dirigenziale del Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta regionale n. 1033 del 17 aprile 2009 (pubblicata sul Supplemento ordinario al «Bollettino Ufficiale» n. 21 del 1 maggio 2009) è stato emanato l Avviso di selezione per il Conferimento degli Incarichi delle Posizioni Organizzative. Manuale di gestione delle irregolarità 4

Figura 1 Flusso delle relazioni tra Autorità ed Organismi del PO FESR Basilicata 2007-2013 coinvolti nell accertamento e segnalazione delle irregolarità Autorità di Audit Autorità di Certificazione Autorità di Gestione PO Controllo di 1 Livello e irregolarità Responsabile Linea Intervento Beneficiario L Autorità di Gestione è responsabile, ai sensi dell art. 60, lett. c), del Reg. CE 1083/2006, dell implementazione nell ambito del sistema informatizzato (SIMIP) delle sezioni che siano in grado di registrare e conservare i dati relativi alle verifiche svolte da tutti gli organismi a vario titolo preposti ai controlli e, per il tramite della PO Controlli di I livello e irregolarità, provvederà alla gestione di tali sezioni. Il SIMIP, ai fini della gestione delle irregolarità, prevede almeno le seguenti informazioni: data, ora e luogo del controllo; beneficiario sottoposto a controllo; operazione controllata; ammontare di spesa controllata; eventuale ammontare di spesa ritenuta irregolare; tipologia di irregolarità; eventuale provvedimento amministrativo o giudiziario intrapreso in relazione alle irregolarità rilevate; data e protocollo del verbale amministrativo o giudiziario o di analogo documento che riporta gli esiti del controllo. La PO Controlli di I livello ed irregolarità, pertanto, dovrà assicurarsi che le Autorità di Certificazione, di Audit e i soggetti coinvolti nei controlli di I livello provvedano alla registrazione dei dati relativi ai controlli effettuati dagli stessi. Pertanto, il ruolo della PO Controlli di I livello ed irregolarità risulta di centrale importanza al fine di raccogliere, gestire e monitorare tutti i documenti di controllo e di registrare, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti dagli altri organismi controllori, tutte le misure correttive Manuale di gestione delle irregolarità 5

necessarie ad assicurare un adeguata tutela degli interessi finanziari del bilancio comunitario, nazionale e regionale. L Autorità di Gestione ha la responsabilità di monitorare costantemente i dati del sistema e di adottare i provvedimenti correttivi a fronte delle irregolarità rilevate, procedendo alle necessarie rettifiche finanziarie e recuperi degli importi indebitamente versati. 5 Accertamento e segnalazione delle irregolarità Le irregolarità oggetto di un verbale amministrativo o giudiziario 2 devono essere segnalate alla Commissione (ai sensi del paragrafo 1 dell art. 28 del Regolamento 1828/2006) entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre. Vi possono essere quattro tipi di irregolarità: sistematiche o isolate 3 ; casi urgenti (art. 29 del Reg. CE n. 1828 del 2006); sospetto di frode; irregolarità con o senza incidenza finanziaria. L iter temporale che sarà seguito per la comunicazione delle irregolarità è il seguente: - le irregolarità riscontrate nel 1 trimestre (dal 1 gennaio al 31 marzo) devono essere comunicate entro e non oltre il 31 maggio; - le irregolarità riscontrate nel 2 trimestre (dal 1 aprile al 30 giugno) devono essere comunicate entro e non oltre il 31 agosto; - le irregolarità riscontrate nel 3 trimestre (dal 1 luglio al 30 settembre) devono essere comunicate entro e non oltre il 30 novembre; - le irregolarità riscontrate nel 4 trimestre (dal 1 ottobre al 31 dicembre) devono essere comunicate entro e non oltre il 28/29 febbraio. Sempre nell ottica dello schema di cui sopra le Autorità di Certificazione, di Audit e i Responsabili di linea di Intervento che abbiano accertato l irregolarità provvederanno, in linea con la Circolare del 12 ottobre 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le Politiche Europee: - a redigere la relativa scheda di irregolarità; - ad inviarla all Autorità di gestione - PO Controlli di I livello ed irregolarità ; Nel caso in cui l irregolarità venga accertata dai soggetti che espletano i controlli di I livello (amministrativi o in loco), spetta comunque al Responsabile della Linea di Intervento provvedere alla redazione della scheda ed all inoltro della stessa all AdG. L Autorità di Gestione, con il supporto della PO Controlli di I livello ed irregolarità, trasmetterà la scheda al Dipartimento per il Coordinamento delle Politiche Comunitarie (DCPC) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (PCM). 2 Una prima valutazione scritta stilata da un autorità competente, amministrativa o giudiziaria, che in base a fatti specifici accerta l esistenza di un irregolarità, ferma restando la possibilità di rivedere o revocare tale accertamento alla luce degli sviluppi del procedimento amministrativo o giudiziario. 3 Per irregolarità sistematiche si intende un errore ricorrente imputabile a gravi lacune nei sistemi di gestione e controllo. Le irregolarità isolate sono riconducibili a lievi lacune dei sistemi di gestione e controllo tali da non configurare un irregolarità sistemica Manuale di gestione delle irregolarità 6

Autorità di Gestione PO Controlli di I livello ed irregolarità Dipartimento per le Politiche Comunitarie Commissione Europea Ai fini della segnalazione delle schede di irregolarità si procederà ad utilizzare il nuovo sistema informatico sviluppato da OLAF Irregularities Managemente System (I.M.S), che ha sostituito l attuale sistema IFIS ed è accessibile via web. Infatti, con la Nota n. 6086 del 26 agosto 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-DCPC ha trasmesso all AdG la prima versione del Manuale del nuovo Sistema I.M.S. ed ha richiesto di comunicare il nominativo del soggetto ( creatore ) responsabile della redazione della comunicazione sulle irregolarità. 6 Deroghe all'obbligo di comunicazione L AdG provvederà a segnalare le irregolarità al verificarsi dei casi urgenti di cui all art 29 del Regolamento CE n. 1828/2006, ai sensi del quale: Ogni Stato membro segnala immediatamente alla Commissione e, ove necessario, agli altri Stati membri interessati tutte le irregolarità accertate o sospette qualora sussista il pericolo che tali irregolarità possano avere rapide ripercussioni al di fuori del suo territorio o se denotano il ricorso a nuove pratiche scorrette. In deroga alla suddetta previsione, l Autorità di Gestione potrà non comunicare le irregolarità qualora: - non sia stata realizzata in tutto o in parte un operazione a seguito di fallimento del Beneficiario; - l irregolarità venga segnalata spontaneamente dal Beneficiario; - il contributo non sia stato ancora erogato e la spesa non sia stata inserita in una Dichiarazione di spesa certificata. Nei casi in cui l importo dell irregolarità è inferiore a 10.000 euro (tale ammontare si riferisce esclusivamente alla quota di cofinanziamento comunitario e non all intero valore dell intervento, che include oltre al contributo europeo quello nazionale, privato o altro), la normativa comunitaria continua a prevedere la comunicazione solo qualora la Commissione ne faccia esplicita richiesta (art. 36 paragrafo 1 del Reg. CE n. 1828/2006). Un altra deroga al riguardo è determinata dall'eventuale osservanza del segreto istruttorio imposto dal legislatore nazionale, che subordina la comunicazione alla Commissione al benestare dell'autorità giudiziaria competente (art. 28, paragrafo 5, del regolamento CE n. 1828/2006). Vanno comunque segnalate le irregolarità precedenti un fallimento 4 e i casi di frode sospetta 5 (paragrafo n. 2 del Reg. CE n. 1828/2006). A norma dell articolo 61, lettera f) del regolamento CE n. 1083/2006, l AdC tiene una contabilità degli importi inferiori alla soglia dei 10.000 euro che si dimostrino recuperabili e degli importi recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione a un operazione e provvede alla restituzione degli importi recuperati al bilancio generale delle Comunità europee (art. 36 paragrafo 1 del Reg. CE n. 1828 del 2006). 4 Le procedure di insolvenza di cui all art.2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio. 5 La frode può considerata sospetta indipendentemente dall importo del contributo comunitario e, comunque, può configurarsi anche per importi inferiori alla soglia succitata dei 10.000.00 euro. Manuale di gestione delle irregolarità 7

7 Comunicazione all'interessato e alla Commissione europea E facoltà del soggetto che riscontra l irregolarità procedere con la contestazione scritta, ossia una comunicazione mediante la quale si sollecita il beneficiario del contributo a fornire chiarimenti in ordine alle irregolarità riscontrate, facendo menzione della possibilità di dare inizio alla procedura di segnalazione dell irregolarità alla Commissione europea. La comunicazione all interessato avverrà in base all art. 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Nel caso in cui le richieste al beneficiario siano infruttuose, si darà seguito alla procedura di informazione alla Commissione europea per il tramite del Dipartimento per le Politiche Comunitarie (Presidenza del Consiglio dei Ministri), utilizzando la scheda diffusa dallo stesso Dipartimento (cfr. Allegato C ). 8 Aggiornamento L Autorità di Gestione, attraverso successive comunicazioni, è tenuta ad informare la Commissione sui procedimenti avviati e sul seguito dato ai sensi dell art. 30 del Regolamento CE n. 1828/2006: Entro i due mesi successivi al termine di ogni trimestre gli Stati membri informano la Commissione, in riferimento a ogni precedente comunicazione di cui all articolo 28, dei procedimenti iniziati in seguito alle irregolarità comunicate, nonché dei cambiamenti significativi derivati da detti interventi. Tali informazioni riguardano almeno: a) gli importi recuperati o gli importi di cui si prevede il recupero; b) le misure provvisorie prese dagli Stati membri a salvaguardia del recupero degli importi versati indebitamente; c) i procedimenti amministrativi o giudiziari iniziati al fine di recuperare gli importi versati indebitamente e di applicare sanzioni; d) i motivi dell eventuale abbandono dei procedimenti di recupero; e) l eventuale abbandono dei procedimenti penali. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie, o i loro elementi essenziali, riguardanti la conclusione di tali procedimenti, indicando in particolare se i fatti accertati sono tali da motivare un sospetto di frode. Nei casi di cui alla lettera d) gli Stati membri informano, per quanto possibile, la Commissione prima che venga presa una decisione. Le comunicazioni ex articolo 30 del reg. CE 1828/2006 avvengono nel rispetto delle medesima tempistica di cui al paragrafo 4. Per la richiesta degli aggiornamenti ed il successivo invio degli stessi alla Commissione, si dovrà seguire l iter procedurale di seguito descritto: Manuale di gestione delle irregolarità 8

Figura 2 Flusso delle relazioni tra Autorità ed Organismi del PO coinvolti nella richiesta ed invio degli aggiornamenti sulle irregolarità Autorità di Gestione PO Controlli di I livello ed irregolarità Richiede gli aggiornamenti Responsabile Linea Intervento Autorità di Audit Autorità di Certificazione Ufficio Legale e del Contenzioso Raccoglie ed inserisce aggiornamenti Autorità di Gestione PO Controlli di I livello ed irregolarità Presidenza Consiglio Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie COMMISSIONE EUROPEA Nell aggiornamento si dovrà procedere alla rielaborazione completa della scheda, in quanto moltissime informazioni sono collegate tra loro per cui la variazione di una comporta la modifica necessaria di altre (cfr. Circolare n. 3584/GAB dell 11.04.2006 riportata nell Allegato B ). 9 Operatore Economico e obbligo di comunicazione delle irregolarità E necessario comunicare alla Commissione Europea ogni irregolarità commessa da un operatore economico. Ai sensi dell art. 27, lett. a), del Reg. (CE) n. 1828/2006 si definisce operatore economico: ogni persona fisica o giuridica o qualsiasi altro soggetto che partecipi alla realizzazione di un intervento dei Fondi 6, ad eccezione degli Stati membri nell esercizio delle loro prerogative di autorità pubbliche. Le Amministrazioni Pubbliche sono considerate operatori economici quando pongano in essere direttamente la gestione e l'organizzazione dell operazione finanziata da Fondo FESR, ossia in tutti 6 Si configura la partecipazione alla realizzazione di un intervento dei Fondi nel caso in cui l operatore economico partecipi alla realizzazione di una operazione (progetto) ai sensi dell articolo 2, punto 3, del reg. CE n. 1083/2006. Manuale di gestione delle irregolarità 9

i casi in cui le Amministrazioni Pubbliche siano beneficiarie ai sensi dell articolo 2, punto 4, del Reg. CE n. 1083/2006. 10 Rettifiche finanziarie Le rettifiche devono essere operate dall Autorità di Gestione, per il tramite dei responsabili delle linee di intervento. La rettifica consiste in una soppressione totale o parziale del contributo pubblico del Programma Operativo. I contributi svincolati possono essere riutilizzati nell ambito dello stesso Programma Operativo entro il 31 dicembre 2015, ma non per l operazione o le operazioni oggetto della rettifica né per operazioni appartenenti allo stesso Asse prioritario, qualora l irregolarità abbia natura sistemica. L Autorità di Gestione assicura la tracciabilità delle somme generate dalla suddette rettifiche finanziarie e verifica che i Responsabili di linea di intervento indichino nei propri atti dirigenziali: - le modalità di reinvestimento delle stesse in fase di ammissione a finanziamento di progetti finanziati, parzialmente o totalmente, con il ricorso alle risorse generate dalle rettifiche finanziarie; - l avvenuta registrazione nel sistema informativo (SIMIP) delle rettifiche finanziarie effettuate a livello di singolo intervento, nonché del reimpiego delle stesse a copertura finanziaria di uno o più progetti. Contestualmente alla trasmissione dei dati di monitoraggio utili alla certificazione di spesa, l Autorità di Certificazione riceve dall Autorità di Gestione la comunicazione delle rettifiche effettuate e delle operazioni interessate da tali rettifiche che determinano le restituzioni al bilancio comunitario. 11 Procedimenti giudiziari in corso Nei casi di irregolarità che hanno dato luogo ad un inizio di attività giudiziaria, il Responsabile di linea di intervento valuta l opportunità di attendere gli esiti del procedimento pendente ovvero di attivare una procedura con esercizio dei poteri di autotutela e sospensione cautelativa del finanziamento, prima di procedere alla revoca parziale o totale del contributo. L Ufficio Legale e del Contenzioso della Regione Basilicata comunica l esito dell attività giudiziaria 7 al Responsabile di linea di intervento, al fine di assicurare un adeguato aggiornamento delle comunicazioni alla Commissione europea. 12 Recuperi Nel caso in cui l irregolarità venga riscontrata dopo il trasferimento del contributo al Beneficiario, il Responsabile della linea di intervento (al di fuori dei casi di cui sopra) al recupero delle somme indebitamente versate anche attraverso compensazione nella successiva domanda di rimborso del beneficiario. 7 Procedimenti definiti con Sentenza (di assoluzione o di condanna) passata in giudicato. Manuale di gestione delle irregolarità 10

Le procedure di recupero si differenziano a seconda che il beneficiario sia un organismo privato o pubblico. 12.1 Caso A - Procedura di recupero nel caso di beneficiari privati A tal proposito si rimanda alla seguente procedura stragiudiziale - concordata con l Ufficio Legale e del Contenzioso regionale 8 : 1. con nota raccomandata A/R il Responsabile della linea di intervento: - invita il beneficiario o destinatario ultimo che ha ricevuto il finanziamento parziale o integrale a fornire chiarimenti su rilievi istruttori che potrebbero portare alla revoca dello stanziamento concesso; - ai sensi dell art. 7 della Legge n. 241/90 e successive modifiche, preavvisa che la stessa ha valenza di comunicazione di avvio del procedimento di revoca; concede al beneficiario o destinatario ultimo 30 giorni - a partire dalla data di ricevimento - per esprimere eventuali osservazioni e per produrre documenti, come previsto dall art. 10 della Legge n. 241/90 e successive modifiche; 2. se entro tale termine non è pervenuto alcun riscontro o si ritengono non accoglibili le eventuali osservazioni si adotta la determinazione dirigenziale di revoca dell atto di concessione del contributo; 3. tale determinazione dirigenziale di revoca è notificata al beneficiario o all eventuale soggetto garante tramite raccomandata A/R, in allegato alla nota di invito di cui al punto successivo; 4. nella nota con la quale si notifica il provvedimento di revoca: - si invita il beneficiario a restituire, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, la somma erogata, maggiorata degli interessi sopra indicati, decorrenti dalla data di erogazione del contributo e calcolati in base al TUS/TUR - se il finanziamento è garantito da polizza fideiussoria (D.M. 22 aprile 1997) oppure in base al tasso legale in tutti gli altri casi; -.si precisa che in mancanza si procederà al recupero coattivo con aggravio di spese ulteriori; - e si chiarisce che la restituzione dovrà avvenire mediante versamento sul c/c intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, con indicazione delle seguenti informazioni: i) dati del beneficiario; ii) causale del versamento; iii) codice del progetto oggetto del recupero; - si chiede che copia della ricevuta del versamento dovrà essere inviata all Ufficio regionale (URLI) che ha disposto la revoca ed il recupero delle somme; - si avvisa l eventuale garante che gli sarà richiesto il pagamento in nome e per conto del beneficiario o destinatario ultimo, qualora questi non provveda alla restituzione nei termini previsti; 5. il Responsabile della linea di intervento ha la responsabilità di verificare l avvenuto versamento delle somme da parte del beneficiario nonché la reversale di incasso da parte dell Ufficio Ragioneria generale, anche con l ausilio dei sistemi informativi (SIMIP e SIC); 6. in caso di inadempimento del beneficiario o destinatario ultimo, si inviterà il garante - con nota raccomanda A/R inviata, per conoscenza, anche al predetto beneficiario o destinatario ultimo - a provvedere al pagamento entro 15 giorni dalla ricezione della stessa; 7. decorso inutilmente tale termine, il Responsabile di linea di intervento trasmette all Ufficio Legale e del contenzioso della Regione Basilicata una relazione, corredata di tutta la documentazione, relativa alla pratica affinché si dia corso all azione di recupero coattivo delle somme. 8 Si tratta della procedura stragiudiziale già applicata in ambito POR Basilicata 2000-2006 e delineata al paragrafo n. 11 Metodologia di Recupero della vigente disciplina di cui alla D.G.R. n. 465 del 03.04.2006. Manuale di gestione delle irregolarità 11

12.2 Caso B - Procedura di recupero nel caso di beneficiari Amministrazioni Pubbliche Nel caso in cui il beneficiario sia una Pubblica Amministrazione, la procedura di recupero sarà la seguente; 1. con nota raccomandata A/R il responsabile di linea di intervento: - invita il beneficiario che ha ricevuto il finanziamento parziale o integrale a fornire chiarimenti sui rilievi che potrebbero portare alla revoca dello stanziamento concesso emersi nel corso di controlli amministrativi (documentali) o in loco espletati dalle autorità competenti; - preavvisa che la stessa ha valenza di comunicazione di avvio del procedimento di revoca; - concede al beneficiario 30 giorni - a partire dalla data di ricevimento - per esprimere eventuali osservazioni e per produrre documenti; 2. se entro il suddetto termine non è pervenuto alcun riscontro o si ritengono non accoglibili le eventuali osservazioni si adotta la determinazione dirigenziale di revoca dell atto con il quale si era concesso il contributo al beneficiario; 3. tale determinazione dirigenziale di revoca viene notificata al beneficiario tramite raccomandata A/R in allegato alla nota di invito di cui al punto successivo; 4. nella nota con la quale si notifica il provvedimento di revoca: - si invita il beneficiario a restituire, entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, la somma erogata, maggiorata degli interessi decorrenti dalla data dell erogazione del contributo e calcolati in base al tasso legale; - si precisa che, in mancanza di restituzione, si procederà al recupero coattivo con aggravio di spese ulteriori; - si chiarisce che la restituzione dovrà avvenire mediante versamento sul c/c intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, con indicazione delle seguenti informazioni: i) Denominazione del beneficiario (es. Comune di ); ii) causale del versamento, specificando recupero somme e richiamando gli estremi dell atto di revoca regionale; iii) codice del progetto oggetto del recupero (indicato nell atto di revoca notificato); 5. nella determinazione dirigenziale di revoca il RLI: - dispone che il beneficiario proceda alla registrazione all interno della procedura SIMIP Sezione recupero somme - degli estremi del versamento effettuato; - dispone che il beneficiario proceda all invio di una copia della ricevuta del versamento all ufficio regionale che ha disposto la revoca ed il recupero delle somme; - autorizza l Ufficio Ragioneria Generale della Regione a registrare il disimpegno delle eventuali economie; 6. decorso inutilmente il suddetto termine di 15 giorni, il Responsabile di Linea di Intervento ne dà comunicazione all Autorità di Gestione che può ricorrere allo strumento della compensazione delle somme da recuperare con altri pagamenti che il beneficiario deve percepire, ogniqualvolta esso risulti possibile, anche a valere su altre operazioni. Infatti, come riconosciuto anche dalla Commissione Europea, l'istituto della compensazione rappresenta uno strumento molto efficace per il recupero dei fondi europei (cfr. Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio - Tutela degli interessi finanziari delle Comunità - Lotta contro la frode - Relazione annuale 2006, COM(2007) 390 definitivo del 6.7.2007); 7. il Responsabile della linea di intervento ha la responsabilità di verificare l avvenuto versamento delle somme da parte del beneficiario, nonché la reversale di incasso da parte dell Ufficio Ragioneria generale, anche con l ausilio dei sistemi informativi (SIMIP e SIC). Manuale di gestione delle irregolarità 12

Gli importi recuperati sono a disposizione dell Autorità di Certificazione. Questa ne ordina la restituzione al bilancio dell Unione Europea prima della chiusura del programma detraendoli nell ambito della dichiarazione di spesa successiva. Ufficio Ragioneria Generale Responsabile Linea Intervento Autorità di Gestione Autorità di Certificazione Qualora il Responsabile di linea di intervento ritenga di non poter recuperare o prevedere il recupero di un importo indebitamente erogato, deve darne comunicazione all Autorità di Gestione che a sua volta lo comunicherà alla Commissione (c.d. comunicazione speciale) indicando l entità dell importo non recuperato e i motivi del mancato recupero e fornendo tutti gli elementi necessari affinché la stessa Commissione possa decidere sull imputabilità della perdita (articolo 30, paragrafo 2, del Reg. CE n. 1828/2006). Infatti, in caso di mancato recupero riconducibile a colpa o negligenza imputabile alla Struttura di gestione, il rimborso al bilancio dell Unione Europea graverà esclusivamente sul bilancio dello Stato membro. Infatti, il paragrafo 2 dell articolo 30 del Regolamento (CE) 1828/2006 definisce le informazioni che l Autorità di Gestione deve fornire in modo dettagliato, al fine di consentire alla Commissione di prendere una decisione in merito all imputabilità. Le informazioni comprendono almeno: a) un copia della decisione di concessione; b) la data dell ultimo pagamento al beneficiario; c) un copia dell ordine di recupero; d) nei casi di fallimento che vanno comunicati a norma dell articolo 28, paragrafo 2, una copia del documento che attesta l insolvenza del beneficiario; e) una descrizione sommaria dei provvedimenti presi dallo Stato membro per recuperare l importo in questione con indicazione delle rispettive date. La Commissione, al termine dell indagine, può richiedere espressamente allo Stato Membro (Regione Basilicata) di continuare il procedimento di recupero. In tal caso ai sensi dell art. 32 del Reg. (CE) n. 1828 del 2006 la Commissione europea può impegnarsi a rimborsare integralmente o in parte allo Stato membro, previa presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche qualora quest ultimo risulti infruttuoso Rimborso delle spese giudiziarie. Manuale di gestione delle irregolarità 13

13 Gestione irregolarità al di sotto della soglia di segnalazione In caso di irregolarità non recuperabili al di sotto della soglia di segnalazione, valutata in 10.000 euro di contributo, la perdita viene condivisa con la Commissione secondo il tasso di cofinanziamento applicabile all operazione interessata (paragrafo 1 secondo capoverso dell art. 36 Reg. CE n. 1828/2006). Al fine di consentire le necessarie compensazioni e rimborsi derivanti da una procedura di recupero, l Autorità di Certificazione, a norma dell art. 61 lettera f) del Regolamento (CE) 1083/2006, tiene: una contabilità degli importi recuperabili o ritirati a seguito della soppressione totale o parziale della partecipazione a un operazione. Gli importi recuperati sono restituiti al bilancio generale dell Unione europea prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva. In relazione a tale contabilità, l Autorità di Certificazione riceve dall Autorità di Gestione, per il tramite della PO Controlli di I livello ed irregolarità, l indicazione delle irregolarità che generano importi recuperabili, l importo da recuperare, il debitore, la data in cui è sorto il debito. A fronte di tali importi, l Autorità di Certificazione riceve dall Autorità di Gestione la comunicazione dell eventuale recupero con l indicazione, tra gli altri, delle seguenti informazioni: beneficiario/pagatore, importo recuperato, data in cui è stato effettuato il recupero. Il format di scheda di recupero, che il Responsabile di linea di intervento deve trasmettere congiuntamente all invio dei dati di monitoraggio all Autorità di Gestione con cadenza trimestrale, è allegato al presente manuale (Allegato C ). Il Sistema informativo SIMIP garantirà la generazione informatizzata della scheda di recupero di cui all allegato C, acquisendo le informazioni dalla sezione del progetto. 14 Tutela Privacy La PO Controlli di I livello ed irregolarità provvederà a rispettare le disposizioni del Regolamento CE n. 1828/2006 in materia di tutela della privacy dei beneficiari e, in particolare, delle previsioni del paragrafo 3 dell art. 37, laddove si prevede che: Le informazioni di cui alla sezione 4 Irregolarità possono essere inviate unicamente alle persone negli Stati membri o all interno delle istituzioni comunitarie che devono potervi accedere per motivi professionali, a meno che lo Stato membro che ha fornito le informazioni non abbia espressamente acconsentito a una divulgazione più ampia. A tal fine l accesso alla sezione irregolarità ed al registro dei recuperi informatizzati sarà reso possibile soltanto all Autorità di Certificazione, al personale autorizzato dall Autorità di Gestione ed all Autorità di Audit limitatamente ai progetti campionati dalla stessa. 15 ALLEGATI Allegato A Format Scheda dei recuperi a cura dell Autorità di Gestione; Allegato B Manuale per la compilazione delle schede ex artt. 3 e 5 Reg. (CE) n. 1681/94 della Presidenza Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie (Circolare 3584/GAB dell 11 aprile 2006); Allegato C Scheda irregolarità (Format del Dipartimento Politiche Comunitarie Presidenza del Consiglio dei Ministri, Circolare 3584/GAB dell 11 aprile 2006); Manuale di gestione delle irregolarità 14

ALLEGATO A - Format scheda dei recuperi del PO FESR Basilicata 2007-2013 ASSE Linea di Intervento Codice progetto [1] Estremi della comunicazione inviata con raccomandata a/r o del provvedimento di revoca/recupero DATA NUMERO (gg/mm/aaaa) Data notifica del provvedimento di revoca Numero caso (2) Beneficiario (ex articolo 2 Reg. CE 1083/2006) (3) Pagamenti sostenuti dai beneficiari inclusi nelle dichiarazioni di spesa dai RLI art. 78 Reg. CE 1083/2006 DATA IMPORTO (gg/mm/aaaa) Spesa certificata dall'adc Somma da recuperare Somma recuperata Data recupero Il Responsabile della Linea d Intervento (Ufficio XXX) [1] Inserire il codice locale assegnato al progetto dal sistema informativo regionale SIMIP. (2) Inserire la Ragione sociale - nel caso di imprese/pmi il Nome e cognome nel caso di ditte individuali o la denominazione della Pubblica Amministrazione. (3) Tale campo sarà valorizzato solo nel caso di recuperi derivanti da irregolarità. Si tratta del codice identificativo della irregolarità inserito nel SIMIP dall'autorità di Gestione Manuale di gestione delle irregolarità 15

ALLEGATO B - Manuale per la compilazione delle schede ex artt.3 e 5 Reg. (CE)1681/94 (PCM-DPC Circolare 3584/GAB dell 11 aprile 2006 Presidenza Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Comunitarie (Circolare 3584/GAB dell 11 aprile 2006) Manuale di gestione delle irregolarità 16

Indice IDFENTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE.....pag.3 DESCRIZIONE DELL AZIONE.....pag.4 DIPOSIZIONI TRASGREDITE, FONTE PRIMA INFORMAZIONE, MODALITA DI ACCERTAMENTO....pag.5 DESCRIZIONE DELL IRREGOLARITA pag.6 ALTRI STATI MEMBRI O PAESI TERZI COINVOLTI. PERIODO DELL IRREGOLARITA...pag.6 AUTORITA O ORGANISMI. DATA DI ACCERTAMNENTO DELL IRREGOLARITA..pag.7 PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IMPLICATE..pag.7 ASPETTI FINANZIARI..pag.7 POSSIBILITA DI RECUPERO. IMPORTI RE-IMPIEGATI..... pag.10 STATO DEL PROCEDIMENTO. pag.10 PROCEDURE DI RECUPERO..pag.12 SANZIONI INFLITTE... pag.12 COMMENTI...pag.13 ANNESSO 1- Amministrazioni Centrali e Periferiche...... pag.14 ANNESSO 2 - Metodi di individuazione...pag.16 ANNESSO 3 - Tipi di irregolarità......pag.17 ANNESSO 4 - Tipi di sanzione........pag.20 Manuale di gestione delle irregolarità 17

IDENTIFICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE La presente sezione è dedicata alle informazioni che consentono di identificare la comunicazione e assicurarne l unicità e la sua rintracciabilità per successivi aggiornamenti. L identificazione della comunicazione consiste di un numero di riferimento, della data in cui la comunicazione è stata notificata, la lingua utilizzata ed il trimestre al quale essa appartiene. Altre informazioni richieste in questa parte dell scheda riguardano il numero di identificazione dello Stato Membro e l indicazione della/e autorità competente/i nello Stato Membro. Il numero di riferimento consiste di cinque elementi: L abbreviazione dello Stato Membro IT. L anno, indicato per esteso, e.g. 2006 Numero del caso: fino a cinque cifre. È un numero sequenziale crescente riferito a ciascun anno (vds. punto precedente) e Fondo (vds. successivo). Questo significa che per ogni anno e Fondo esisterà un numero 00001, 00002 (verrà inserito dal Dipartimento); Il Fondo coinvolto: o FD per Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR; o FO per il Fondo Europeo Orientamento e Garanzia Agricultura Sezione Orientamento FEOGA Orientamento; o FP per lo Strumento Finanziario per l Orientamento della Pesca SFOP; o FS per il Fondo Sociale Europeo FSE. La versione della scheda: La prima notifica di un caso, la comunicazione ex articolo 3, è sempre la versione n 1. Eventuali aggiornamenti, comunicazioni ex articolo 5, sono indicati da un numero sequenziale da 2 in su. Conseguentemente, il primo aggiornamento sarà indicato dal numero-versione 2; il secondo aggiornamento dal 3; e così via (verrà inserito dal Dipartimento) Esempio: 1 IT/2004/00001/FD/1 indica la prima comunicazione ex articolo 3 del 2004 relativa al FESR. 2 IT/2004/00002/FD/1 indica la seconda comunicazione ex articolo 3 del 2004 relativa al FESR. 3 IT/2004/00001/FD/2 indica la prima comunicazione ex articolo 5 relativa alla comunicazione indicate sub 1. 4 IT/2004/00001/FS/1 indica la prima comunicazione ex articolo 3 del 2004 relativa al FSE. Data della comunicazione: In questo campo occorre inserire la data in cui la notifica è stata inserita nel sistema ed inviata all OLAF; il formato da utilizzare è il seguente: GG/MM/AAAA. Le prime due cifre rappresentano il giorno, le seguenti il mese e le ultime quattro l anno (verrà inserito dal Dipartimento). Lingua della comunicazione: In questo campo viene indicate la lingua nella quale è scritta la comunicazione (verrà inserito dal Dipartimento). Trimestre: Il Regolamento N. 1681/94 stabilisce che gli Stati Membri debbano effettuare le notifiche di irregolarità a cadenza trimestrale (verrà inserito dal Dipartimento). Manuale di gestione delle irregolarità 18

Identificazione Stato Membro: Le autorità che individuano le irregolarità sono molto spesso differenti da quelle che, materialmente, effettuano la notifica all OLAF. Può pertanto accadere che questi organi inviino le loro comunicazioni identificate con un numero di riferimento differente da quello che sarà utilizzato dall eventuale organo di coordinamento per la notifica del caso all OLAF. Al fine di consentire la rintracciabilità della comunicazione a tutti i livelli dell organizzazione statale, quindi, gli Stati Membri possono completare questo campo utilizzando un numero di identificazione. È comunque importante non fare confusione fra l identificativo dello Stato Membro e il numero di riferimento della scheda inserito dal Dipartimento (vds. supra, pag. 3). Organismo amministrativo dello Stato Membro: Questa sezione della schermata consente di identificare le competenti autorità di gestione. È possibile indicare gli organismi competenti sia a livello nazionale che regionale. Nella maggior parte dei casi, incaricato della gestione sarà o l organo centrale o l organo regionale, pertanto, in tali situazioni è necessario specificare unicamente una delle due selezioni. (vds. annesso 1 per la lista completa). Qualora l organismo non sia presente nella lista, selezionate il codice IT98 organismo fuori thesaurus e specificarne la denominazione nel campo relativo ai commenti (vds. il paragrafo 17, infra pag. 13), richiedendone l introduzione nella lista. DESCRIZIONE DELL AZIONE 1. DESCRIZIONE DELL AZIONE Questa sezione fornisce le informazioni necessarie ad identificare l azione che è stata coinvolta da un irregolarità. 1.1. Quadro Comunitario di Sostegno In questo campo a testo libero è possibile inserire i riferimenti del quadro comunitario di sostegno. 1.2. Nome del programma, progetto, forma di assistenza Le informazioni richieste possono essere inserite in questo campo a testo libero. 1.3. Decisione CE Fa riferimento alla Decisione della Commissione Europea con la quale il programma è stato approvato. È necessario indicare gli estremi della Decisione: numero (formato: NUMERO/ANNO esempio 316/2004) e data nella quale la decisione è stata adottata (formato GG/MM/AAAA esempio 25/12/2004) 1.4. Numero di riferimento dello Stato Membro Da non confondere con l identificativo dello Stato Membro (vds. supra pag. 4). Il numero di riferimento è un codice di identificazione per i programmi del periodo di programmazione 1988-1993. Il campo non deve essere completato se l operazione coinvolta dall irregolarità si riferisce ad uno dei successivi periodi di programmazione. 1.5. Numero ARINCO/CCI Manuale di gestione delle irregolarità 19

Il numero ARINCO è un codice di identificazione per i programmi del periodo di programmazione 1994-1999. Il numero CCI è un codice di identificazione per i programmi del periodo di programmazione 2000-2006. DISPOSIZIONI TRASGREDITE, FONTE DI PRIMA INFORMAZIONE, MODALITÀ DI ACCERTAMENTO La presente sezione fornisce informazioni relative alle disposizioni violate e alle modalità con le quali l irregolarità è stata individuata. 2. DISPOSIZIONE VIOLATA In questo campo sono richieste informazioni relative alle disposizioni comunitarie e nazionali trasgredite. Tale richiesta deriva direttamente dalla definizione stessa di irregolarità (Reg. N. 2988/95, articolo 1(2)) che consiste in una violazione di una disposizione comunitaria che, ai sensi dell interpretazione della Commissione, si estende alle disposizioni nazionali che implementano la legislazione comunitaria. 2.1. Disposizione Comunitaria violata Specificare la tipologia di atto comunitario oggetto della trasgressione Decisione, Direttiva o Regolamento nonché il numero e gli articoli violati. È importante tenere in considerazione che, ai sensi della normativa comunitaria, i Regolamenti mostrano in primo luogo il numero e quindi l anno di promulgazione, mentre per Decisioni e Direttive funziona al contrario. 2.2. Disposizione Nazionale violata Specificare il numero dell atto, l anno di promulgazione ed i pertinenti articoli della normativa nazionale violata. PRIME INFORMAZIONI A PROPOSITO DELL IRREGOLARITÀ Nella presente sezione sono inserite le informazioni di carattere generale a proposito delle fonti di informazione che hanno condotto all individuazione dell irregolarità, ed in particolare la data in cui tali prime informazioni sono state ricevute e una descrizione del tipo di fonte. 3. Data della prima informazione che ha indotto a presumere l irregolarità Il formato usuale per le date deve essere utilizzato: GG/MM/AAAA 3.1 Fonte della prima informazione che ha indotto a presumere l irregolarità In questo campo va inserita una descrizione sommaria della tipologia della fonte della prima informazione; non necessariamente si deve indicare un organo istituzionale, ma anche un articolo stampa o un informatore possono rappresentare la fonte della prima informazione (si raccomanda sinteticità - massimo 2000 caratteri). 4. METODO DI INDIVIDUAZIONE DELL IRREGOLARITA Nella presente sezione si richiedono informazioni relative al metodo di individuazione dell irregolarità. Questo campo va completato esclusivamente con una o più opzioni tra quelle indicate nell annesso 2. Se ad esempio ad un controllo da parte dell organo di polizia giudiziaria (codice 140) fa seguito un controllo aggiuntivo a richiesta della Commissione (codice 161), questo dovrebbe riflettersi inserendo le due scelte pertinenti. Manuale di gestione delle irregolarità 20

DESCRIZIONE DELL IRREGOLARITÀ 5 DESCRIZIONE DELL IRREGOLARITÀ Nella presente sezione, si richiede all operatore di inserire informazioni generali e descrittive relative alla tipologia di irregolarità commessa e fornire una descrizione del modus operandi. 5.1 Qualificazione dell irregolarità Ciò che si richiede in tale sezione è di indicare, sulla base degli elementi a disposizione al momento della trasmissione dell irregolarità se, il caso in questione possa dare adito a ritenere che il comportamento tenuto per la commissione dell irregolarità sia o meno di natura fraudolenta. Con la prima opzione si indica una violazione esclusivamente amministrativa, la seconda fa riferimento a violazioni di natura penale riscontrata in sede di controllo, mentre la terza fa riferimento a violazioni di natura penale definite in sede dibattimentale dall Autorità Giudiziaria. La quarta opzione va selezionata solo per comunicazioni ex art.5 con le quali si indica che, da accertamenti esperiti, il comportamento segnalato non costituisce danno al bilancio comunitario. Tipo di irregolarità Indicare una o poi opzioni riportate nell annesso 3. Pratiche utilizzate per commettere l irregolarità È importante fornire una descrizione delle modalità utilizzate per commettere l irregolarità. La descrizione dovrebbe essere, una sintesi esaustiva del modus operandi utilizzato e non una mera ripetizione delle informazioni già fornite al punto 5.2 (si raccomanda sinteticità - massimo 2000 caratteri). ALTRI STATI MEMBRI O PAESI TERZI COINVOLTI. DURATA DELL IRREGOLARITÀ ALTRI STATI MEMBRI O PAESI TERZI COINVOLTI La presente sezione si compone di due campi che l operatore completerà laddove altri Stati Membri dell Unione europea o Paesi Terzi risultino interessati dall irregolarità accertata. Stati Membri Inserire eventuali stati membri della CE coinvolti. Paesi Terzi interessati Inserire eventuali paesi non appartenenti alla CE coinvolti. DURATA DELL IRREGOLARITÀ Nella presente sezione, l operatore inserisce informazioni relative al periodo in cui l irregolarità è stata commessa. Si utilizzi il seguente formato: GG/MM/AAAA. Se l irregolarità è stata commessa in un determinato periodo, inserire la data di inizio e quella di fine nei relative campi. Se l irregolarità è stata commessa in un giorno specifico (ad es. una singola fattura o documento risulta irregolare), utilizzare il campo Data. AUTORITÀ O ORGANISMI. DATA DI ACCERTAMENTO DELL IRREGOLARITÀ. AUTORITÀ O ORGANISMI Manuale di gestione delle irregolarità 21

La presente sezione concerne informazioni relative alle autorità o agli organismi che hanno constatato l irregolarità e quelli incaricati di seguirne il contenzioso. 8.1 Autorità che hanno constatato l irregolarità Indicare una delle amministrazioni elencate nell annesso 1. Qualora l organismo non sia presente nella lista, selezionare il codice IT97 organismo fuori thesaurus e specificatene la denominazione nel campo relativo ai commenti (vds. il paragrafo 17). Autorità incaricate di seguire il contenzioso amministrativo o finanziario Si applicano le medesime istruzione indicate al paragrafo 8.1. DATA DI CONSTATAZIONE DELL IRREGOLARITÀ Utilizzate il formato consueto: GG/MM/AAAA. PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IMPLICATE NOME ED INDIRIZZO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE IMPLICATE Nella presente sezione si richiedono dettagli in merito alle persone fisiche e giuridiche implicate nell irregolarità. Queste notizie devono essere riportate in maiuscolo e la ragione sociale senza punteggiatura (SPA, SRL, SAPA, SCARL, SNC, SAS, SS, DI). ASPETTI FINANZIARI La presente sezione contiene tutte le informazioni finanziarie relative all operazione interessata dall irregolarità, con una distinzione tra risorse di origine comunitaria, nazionale e privata. Gli importi mostrati nella colonna di sinistra, i totali, sono esclusivamente il risultato della somma delle altre colonne, rispettivamente contributo comunitario, contributo dello stato membro e parte privata (laddove prevista). Tutti i centesimi debbono essere arrotondati per eccesso o per difetto (esempio: 12,49 diventa 12; 54,50 diventa 55). La valuta dello stato membro che effettua la comunicazione è automaticamente stabilita al momento della connessione al sistema AFIS a cura del Dipartimento. IMPORTO TOTALE DELL OPERAZIONE 11.1 Spesa prevista per l operazione Il finanziamento complessivo è indicato in questa cella, ottenuta sommando algebricamente la quota comunitaria, quella dello stato membro e la parte privata riportate nelle rispettive celle. VALUTAZIONE DELL IMPATTO FINAZIARIO DELL IRREGOLARITÀ Natura della spesa Nella presente sezione è necessario indicare la natura della spesa riscontrata come irregolare (si raccomanda sinteticità - massimo 2000 caratteri). Importo irregolare In questa sezione occorre indicare gli importi coinvolti nell irregolarità. L operatore dovrà inserire le parti relative al contributo comunitario, dello stato membro, della parte privata ed il totale aritmetico. Manuale di gestione delle irregolarità 22