IL RUMORE ing. Guido Saule
RUMORE: definizione Il rumore è un suono indesiderato dovuto alle vibrazioni di un corpo che generano una variazione di pressione nell aria. Se un qualsiasi oggetto (sorgente), per esempio una corda di chitarra, viene fatto vibrare, esso genera nell aria una variazione della pressione atmosferica che giunge al nostro orecchio e tramite il timpano causa la nostra sensazione uditiva.
Caratteristiche del rumore Tre sono i parametri essenziali che lo caratterizzano e ne permettono la misurazione: frequenza; intensità o livello sonoro; tipo di rumore.
FREQUENZA = numero delle variazioni di pressione al secondo; si misura in Hertz (Hz). (cicli al secondo) Il nostro orecchio è in grado di percepire suoni con frequenze comprese tra 20 e 20000 Hz; è particolarmente sensibile nel campo compreso tra 2000 e 5000 Hz. I rumori o suoni acuti hanno alte frequenze comprese tra 2000 e 4000 Hz, mentre quelli gravi hanno basse frequenze inferiori ai 250 Hz.
INTENSITÀ o LIVELLO SONORO = entità della variazione di pressione associata all'onda sonora; si esprime in Decibel (db). Il decibel è una scala logaritmica introdotta per una maggiore semplicità d'uso, in quanto il "campo dinamico" dell'udito umano è molto ampio. Campo udibile: frequenza da 20 a 20000 Hz livello sonoro: da 0 a 140 db Poiché la scala dei db è logaritmica, variazioni di +3 db raddoppiano e di -3 db dimezzano l'intensità sonora.
Effetti del rumore sull'uomo Una esposizione prolungata ad un elevato livello sonoro può causare danni alle cellule e ridurre sempre più progressivamente l'attività uditiva. Il danno uditivo, evidenziabile ai primi stadi solo mediante esame audiometrico, si rende manifesto gradualmente nel corso degli anni di esposizione e può tradursi in una IPOACUSIA o sordità. A volte l'ipoacusia è accompagnata dai cosiddetti ACUFENI ossia percezione di ronzii o fischi acuti. Il danno può accoppiarsi a sensazione di "orecchio pieno", lieve mal di testa, senso di fatica o intontimento. I controlli dell'udito permettono di rilevare la facoltà uditiva nonché le perdite dell'udito (deficit acustici); i risultati di tali controlli sono riportati negli audiogrammi. Nella figura a fianco è riportato l'audiogramma di un fabbro lattoniere quarantenne.
DANNI PROVOCATI DALLA ESPOSIZIONE AL RUMORE DANNI UDITIVI IPOACUSIA TRANSITORIA IPOACUSIA OTOPATIA da RUMORE IRREVERSIBILI
L'esposizione prolungata a rumori di intensità elevata determina danni non solo a livello dell'apparato uditivo. Nella seguente tabella si elencano gli effetti extra uditivi più frequenti.
SINTOMI DI DANNI ALL UDITO Necessità di farsi ripetere le frasi La persona perde alcune parole o intere frasi perché non le capisce o le confonde. Un altro motivo può essere che sente molto più forti i toni bassi (apparecchi elettrici, traffico stradale, ecc.), i quali interferiscono con la comprensione del linguaggio parlato. Difficoltà durante la conversazione Se la conversazione con altre persone si svolge su uno sfondo di forti rumori ambientali, possono verificarsi difficoltà di comprensione. Problemi nella comprensione del linguaggio parlato Molte persone con problemi d udito hanno molta più difficoltà a cogliere i toni acuti che quelli gravi. Per questo motivo le consonanti ad alta frequenza (ad es: C S F Z), importanti per la comprensione linguistica, vengono comprese con maggior fatica rispetto alle vocali a bassa frequenza (ad es.: A E I O U), oppure non vengono comprese affatto. Disagio e stress Le persone con problemi d udito si sentono a disagio, perché le difficoltà di comprensione rendono difficile una partecipazione alla vita sociale. La costante insicurezza di capire male le cose genera stress. Questo a sua volta impedisce di concentrarsi in modo adeguato. Comincia così un circolo vizioso che spesso fa sì che le persone con problemi d udito si ritirino dalla vita sociale. Difficoltà a capire i bambini Le voci dei bambini hanno in genere una tonalità più acuta e sono quindi più difficili da capire. Necessità di alzare il volume del televisore o della radio Mentre per gli altri tremano le pareti, per te il volume del televisore è appena sufficiente, un segnale da non sottovalutare.
PARAMETRI CHE INFLUENZANO IL DANNO DA RUMORE Il livello di pressione acustica (intensità del rumore) La frequenza del rumore: le frequenze più alte sono le più pericolose; i toni puri sono i più fastidiosi La durata dell esposizione; il danno risulta proporzionale al tempo di esposizione La continuità del rumore ovvero la durata dei periodi di riposo dal rumore: - i rumori continui (più nocivi di quelli intermittenti) - i rumori imprevedibili - i rumori ritmici di forte intensità Presenza di cofattori di rischio: vibrazioni meccaniche e sostanze ototossiche
Esposizione al rumore Ai sensi delle presenti norme si intende per: esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (Lex,8h, ) l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in db(a) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere. esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (Ḹex, 40h )la media settimanale dei valori quotidiani, valutata sui giorni lavorativi della settimana.
Esposizione personale dei lavoratori livello di rumore dati necessari: durata effettiva di esposizione L peak in db (C) Leq in db (A) T esp Livello di esposizione personale GIORNALIERO o SETTIMANALE Lex,8h
CALCOLO DEL LIVELLO DI ESPOSIZIONE ESPOSIZIONE GIORNALIERA: LEX,8h = 10 log (Ti/480) 10 i=1 n L Aeq,Tei/10 in cui: L Aeq,Tei = livello sonoro continuo equivalente misurato per la singola fonte rumorosa Ti = durata della singola esposizione al rumore (in minuti) 480 = minuti di una giornata lavorativa di 8 ore
ESPOSIZIONE SETTIMANALE: m L ex,8h_k/10 in cui: LEX,40h = 10 log (1/5) 10 k=1 m = numero di giorni della settimana lavorativa Lex,8h_k = livello di esposizione giornaliera, calcolato come nella precedente formula, del k-esimo giorno della settimana
FASCE DI RISCHIO PRESCRIZIONI lex, 8h<80 db(a) Picco (C) < 135 db(c) redigere un documento di valutazione; effettuare la valutazione con cadenza almeno quadriennale; aggiornare la valutazione in caso di notevoli mutamenti produttivi; informare il medico competente sui risultati della valutazione, consultare il RLS 80<lex, 8h>85 db(a) 135<Picco (C) > 137 db(c) fornire DPI uditivi adeguati e valutarne l efficacia; garantire l informazione e la formazione dei lavoratori; se la sorveglianza sanitaria evidenzia anomalie, aggiornare la valutazione e ridefinire le misure di tutela. lex, 8h>85 db(a) Picco (C) > 137 db(c) elaborare ed applicare un programma di misure tecniche ed organizzative di riduzione del rischio; sorvegliare i lavoratori affinché usino i DPI uditivi; garantire la sorveglianza sanitaria lex, 8h>87 db(a) Picco (C) > 140 db(c) CON DPI-u indossati adottare misure immediate per rientrare al di sotto dei valori limite, per individuarne le cause ed evitare che il superamento si ripeta
SEGNALAZIONE e DELIMITAZIONE Valore superiore di azione 85 db(a)
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE uditivi Selezione Uso Cura e manutenzione
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE uditivi Ear UltraFit 20 Ear Flex 20 Ear Cap 3M 1310 3M 1435 3M 1271 Max Lite Ear Soft BlastsCC
USO dei DPI uditivi 1. utilizzare dove LAeq> 85 db(a) 2. se monouso: davanti alle zone con LAeq> 85 db(a) è opportuno averne una scorta (distributore) 3. cuffie e archetti: indossare gli otoprotettori al di sotto di altri DPI (occhiali, visiere,cappucci, elmetti, respiratori ) 4. cuffie: i cuscinetti devono coprire completamente le orecchie, rimuovere i capelli tra i cuscinetti e la testa 5. Inserti: attenzione al cavo di connessione 6. inserti non deformabili: tirare la parte superiore dell orecchio per raddrizzare il condotto uditivo e inserire l inserto 7. inserti deformabili: arrotolare il tappo per stringerlo, tirare l orecchio verso l alto e inserire il tappo e attendere fino all espansione completa del tappo 8. Gli inserti auricolari vanno inseriti sempre con le mani pulite
CURA E MANUTENZIONE dei DPI uditivi 1. avere le mani pulite quando si maneggiano otoprotettori 2. vanno lavati con cura come indicato dal fabbricante, soprattutto le parti inserite all interno dell orecchio (es. cuscinetti delle cuffie; valutare la possibilità di utilizzare coperture monouso) 3. conservarli in maniera da proteggere le parti a contatto con l orecchio (in sacchetti o contenitori appositi) ed evitare possibili deformazioni degli archetti o dei cuscinetti delle cuffie 4. effettuare ispezioni periodiche e sostituire quelli danneggiati da difetti meccanici, invecchiamento, cattivo uso 5. devono essere sempre disponibili ricambi e prodotti nuovi (soprattutto le scorte dei DPI monouso)
IL METODO SNR È il metodo più semplice. Il livello effettivo all orecchio: L Aeq può essere calcolato sulla base del livello equivalente ponderato C (LCeq) misurato sul luogo di lavoro secondo la relazione: L Aeq = LCeq - SNR e confrontarlo con il livello di azione: Lact =80 dba per valutare l idoneità dell otoprotettore.
Calcolo con SNR Inoltre, per valutare se vado in IPERPROTEZIONE dovrò verificare l idoneità del DPI sottraendo dal Leq in C il valore SNR (attenuazione media) e posizionarmi tra i 65 e i 75 db. Ad esempio: db(c) 93,5 25 (SNR) = 68,5 IL DPI E IDONEO MA QUESTA E L ATTENUAZIONE OTTIMALE!!!
ATTENUAZIONE REALE IN BASE ALLA UNI 9432:2008, DOVRO TENER CONTO DI UN RENDIMENTO REALE PARI A 0,7 PER LE CUFFIE 0,5 PER GLI INSERTI 0,3 PER GLI INSERTI PREFORMATI Pertanto, riprendendo l esempio precedente, avrò un SNR, nel caso i DPI fossero inserti a stringere, di (25X0,5)=12,5 e quindi: db(c) 93,5 12,5 (SNR) = 81 IL DPI NON E IDONEO DOVRO UTILIZZARE INSERTI PIU PROTETTIVI
IL METODO SNR CORRETTO Poiché spesso non si dispone del livello equivalente pesato secondo la curva C (LCeq), bensì solo di quello pesato secondo la curva A (LAeq), una raccomandazione OSHA consiglia, utilizzando quest ultimo valore, di diminuire di 7 db il valore di SNR; La formula precedente diventa allora: L Aeq = LAeq - (SNR - 7) e si confronta tale valore con il livello di azione Lact =80 dba per valutare l idoneità dell otoprotettore.
ATTENUAZIONE DEI DPI >80 db(a) 80 db(a) - 75 db(a) 75 db(a) - 70 db(a) 70 db(a ) - 65 db(a) <65 db(a)
SI EVIDENZIA CHE E IMPORTANTISSIMO INDOSSARE SEMPRE I DPI QUANDO E PREVISTO E PER L INTERO PERIODO DI ESPOSIZIONE NELLE POSTAZIONI RELATIVE. DAL GRAFICO A FIANCO SI EVINCE QUANTO CALI LA PROTEZIONE EFFETTIVA DEL DPI SE NON VIENE UTILIZZATO NELL INTERO PERIODO. E SUFFICIENTE NON INDOSSARE IL DPI PER UN ORA PER VEDERNE PRATICAMENTE DIMEZZATA LA SUA FUNZIONE PROTETTIVA.
SOSTANZE OTOTOSSICHE e VIBRAZIONI Toluene, etilbenzene, Xylene (solventi) Acqua ragia, n-esano (solvente) Vibrazioni al mano braccio Vibrazioni al corpo intero Stirene (produzione materie plastiche) Monossido di carbonio arsenico, cadmio, stagno, platino, manganese, piombo, mercurio Acido Cianidrico reagente intermedio nella sintesi di numerosi composti chimici quali materie plastiche, coloranti, esplosivi, farmaci. Disolfuro di carbonio (solvente) Percloroetilene, Tricloroetilene, (lavaggio pezzi) Paraquat (diserbante) Organofosfati (insetticidi, concimi)
CONCETTI IMPORTANTI DA RICORDARE! 1. Valore limite (che non può mai essere superato): 87 db(a) 2. Valore superiore d azione: 85 db(a) 3. Valore inferiore d azione (oltre il quale bisogna fare una serie di azioni): 80 db(a) 4. Macchine e zone con rumorosità superiore ad 85 db(a) devono essere segnalate e delimitate 5. Vicino a queste macchine/zone è opportuno avere DPI uditivi monouso (distributore) 6. I DPI devono essere certificati CE e omologati secondo la norma 352 7. I DPI vanno indossati e maneggiati con mani pulite 8. Sulle macchine/zone con rumorosità superiore ad 85 db(a) il datore di lavoro deve intervenire per ridurre il rischio 9. I DPI uditivi vanno indossati al di sotto di tutti gli altri DPI 10. Le cuffie e gli inserti riutilizzabili vanno lavati dopo l uso e conservati con cura 11. Gli inserti vanno indossati tirando la parte superiore dell orecchio in maniera da aprire il canale uditivo 12. Sotto gli 85 db(a) non è sempre opportuno indossare i DPI poiché questi potrebbero indurre iperprotezione 13. I lavoratori esposti al di sopra degli 85 db(a) sono sottoposti a sorveglianza sanitaria 14. I danni uditivi si instaurano a lungo termine, senza dolore ma in modo irreversibile 15. Le vibrazioni meccaniche e le sostanze ototossiche sono cofattori di rischio del rumore
PRESCRIZIONI MINIME: SORVEGLIANZA SANITARIA 1. Per esposizioni inferiori ad 85 db(a): su richiesta e con parere del medico competente 2. Per esposizioni superiori ad 85 db(a): obbligo di sorveglianza sanitaria
PIANO DI MIGLIORAMENTO
Articolo 181 - Valutazione dei rischi La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata.
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti dall'esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili Il datore di lavoro adatta le misure di cui all articolo 182 alle esigenze dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio, incluse le donne in stato di gravidanza ed i minori.
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori 1. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo: a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi associati; c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai singoli agenti fisici; d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell'esposizione per la salute; e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall'esposizione; g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all uso.
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria (generale) 1. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali di cui all articolo 41, ed è effettuata dal medico competente nelle modalità e nei casi previsti ai rispettivi capi del presente titolo sulla base dei risultati della valutazione del rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di prevenzione e protezione. 2. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore un alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segreto professionale, il datore di lavoro, che provvede a: a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi; b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tenere conto del parere del medico competente nell attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio.
Articolo 188 - Definizioni a) pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata in frequenza "C"; b) livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): [db(a) riferito a 20 μpa]: valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore, incluso il rumore impulsivo; c) livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione a) valori limite di esposizione rispettivamente LEX = 87 db(a) e ppeak = 200 Pa (140 db(c) riferito a 20 μpa); b) valori superiori di azione: rispettivamente LEX = 85 db(a) e ppeak = 140 Pa (137 db(c) riferito a 20 μpa); c) valori inferiori di azione: rispettivamente LEX = 80 db(a) e ppeak = 112 Pa (135 db(c) riferito a 20 μpa).
Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l'esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che: a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 db(a); b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.
Articolo 190 - Valutazione del rischio 1/2 il datore di lavoro valuta l'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; b) i valori limite di esposizione e i valori di azione c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori; d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
Articolo 190 - Valutazione del rischio 2/2 f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia; g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.
Se può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i lavoratori sono esposti, i cui risultati sono riportati nel documento di valutazione. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell'esposizione e ai fattori ambientali secondo le indicazioni delle norme tecniche. I metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione del lavoratore. Nell'applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro tiene conto dell incertezza delle misure determinate secondo la prassi metrologica.
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile 1. Fatto salvo il divieto al superamento dei valori limite di esposizione, per attività che comportano un'elevata fluttuazione dei livelli di esposizione personale dei lavoratori, il datore di lavoro può attribuire a detti lavoratori un'esposizione al rumore al di sopra dei valori superiori di azione, garantendo loro le misure di prevenzione e protezione conseguenti e in particolare: a) la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale dell udito; b) l informazione e la formazione; c) il controllo sanitario. In questo caso la misurazione associata alla valutazione si limita a determinare il livello di rumore prodotto dalle attrezzature nei posti operatore ai fini dell identificazione delle misure di prevenzione e protezione e per formulare il programma delle misure tecniche e organizzative Sul documento di valutazione, a fianco dei nominativi dei lavoratori così classificati, va riportato il riferimento al presente articolo.
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione 1/2 Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al minimo mediante le seguenti misure: a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro conformi ai requisiti di cui al titolo III, il cui obiettivo o effetto è di limitare l'esposizione al rumore; c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore; e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione e l adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione 2/2 Se a seguito della valutazione dei rischi di cui all articolo 190 risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed applica un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l esposizione al rumore, considerando in particolare le misure di cui al comma 1. I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione sono indicati da appositi segnali. Dette aree sono inoltre delimitate e l accesso alle stesse è limitato, ove ciò sia tecnicamente possibile e giustificato dal rischio di esposizione. Nel caso in cui, data la natura dell'attività, il lavoratore benefici dell'utilizzo di locali di riposo messi a disposizione dal datore di lavoro, il rumore in questi locali è ridotto a un livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali il datore di lavoro, nei casi in cui i rischi derivanti dal rumore non possono essere evitati con le misure di prevenzione e protezione di cui all articolo 192, fornisce i dispositivi di protezione individuali per l udito conformi alle disposizioni contenute nel titolo III, capo II, e alle seguenti condizioni: a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito; b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell'udito; c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; d) verifica l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell udito. Il datore di lavoro tiene conto dell'attenuazione prodotta dai dispositivi di protezione individuale dell'udito indossati dal lavoratore solo ai fini di valutare l efficienza dei DPI uditivi e il rispetto del valore limite di esposizione. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore ai livelli inferiori di azione.
Articolo 194 - Misure per la limitazione dell esposizione Fermo restando l obbligo del non superamento dei valori limite di esposizione, se, nonostante l adozione delle misure prese in applicazione del presente capo, si individuano esposizioni superiori a detti valori, il datore di lavoro: a) adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione; b) individua le cause dell'esposizione eccessiva; c) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta.
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria Il datore di lavoro sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente. La sorveglianza sanitaria è estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori inferiori di azione, su loro richiesta e qualora il medico competente ne confermi l opportunità.
Articolo 197 - Deroghe 1. Il datore di lavoro può richiedere deroghe all uso dei dispositivi di protezione individuale e al rispetto del valore limite di esposizione, quando, per la natura del lavoro, l utilizzazione di tali dispositivi potrebbe comportare rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. 2. Le deroghe di cui al comma 1 sono concesse, sentite le parti sociali, per un periodo massimo di quattro anni dall organo di vigilanza territorialmente competente che provvede anche a darne comunicazione, specificando le ragioni e le circostanze che hanno consentito la concessione delle stesse, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le circostanze che giustificano le deroghe di cui al comma 1 sono riesaminate ogni quattro anni e, in caso di venire meno dei relativi presupposti, riprende immediata applicazione la disciplina regolare. 3. La concessione delle deroghe di cui al comma 2 è condizionata dall'intensificazione della sorveglianza sanitaria e da condizioni che garantiscano, tenuto conto delle particolari circostanze, che i rischi derivanti siano ridotti al minimo. Il datore di lavoro assicura l intensificazione della sorveglianza sanitaria ed il rispetto delle condizioni indicate nelle deroghe.