ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANIA ~~~~ L AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO: NORMATIVA DI RIFERIMENTO E STRUMENTI DI DIFESA DEL CONTRIBUENTE ~~~~ Catania - Hotel Excelsior, mercoledì 12 ottobre 2011 RELATORE: Dott. Carlo Ferrari
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 2
NORMATIVA E PRASSI Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010; Art. 7, co. 1, lett. m), co. 2, lett. n) - D. L. 13 maggio 2011, n. 70 (DECRETO DELLO SVILUPPO) conv. Lg. n. 106/2011 Art. 23, co. 30 D.L. n. 98/2011 CONV. Lg. n. 111/2011 C. M. 7 febbraio 2011, n. 4/E; CNDCEC - 7 marzo 2011, n. 22/IR; 3
OBIETTIVO Razionalizzare e velocizzare le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell attività di accertamento ACCERTAMENTO RISCOSSIONE 4
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 NOVITA AVVISO DI ACCERTAMENTO TITOLO ESECUTIVO NO ISCRIZIONE A RUOLO EMISSIONE CARTELLA DI PAGAMENTO DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA 5
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 NOVITA AVVISO DI ACCERTAMENTO ATTO IMPO-ESATTIVO CONTIENE 1. ACCERTAMENTO 2. TITOLO ESECUTIVO 3. ATTO DI PRECETTO 6
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 NOVITA AVVISO DI ACCERTAMENTO ATTO IMPO-ESATTIVO CONDIZIONE L atto impositivo DEVE ESSERE NOTIFICATO CORRETTAMENTE, in quanto eventuali vizi di notifica possono determinare la mancanza di esecutività dello stesso e la stessa funzione impositiva dell atto. 7
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 NOVITA AMBITO DI APPLICAZIONE IMPOSTE DIRETTE IVA - IRAP* PERIODO DI APPLICAZIONE A.A. EMESSI** a partire dal 1 ottobre 2011 (art. 23, co. 30 DL n. 98/2011) relativi ai periodi d imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi DECRETO DELLO SVILUPPO: * come previsto dalla modifica apportata dall art. 7, co. 2, lett. n), num. 2.1) ** come previsto dalla modifica apportata dall art. 7, co. 2, lett. n), num. 1) 8
NOTA DELL AGENZIA ENTRATE 30 settembre 2011 AMBITO DI APPLICAZIONE - Rientrano le imposte sostitutive, quelle liquidate con tassazione separata, le ritenute sia d acconto che a titolo d imposta, le addizionali. Sono esclusi contributi previdenziali e assistenziali; - NON sono soggetti all intimazione al pagamento gli accertamenti emanati a norma dell art. 37/bis - Dpr. n. 600/73, poiché la norma non prevede l iscrizione provvisoria a ruolo in caso di impugnazione; - gli atti di accertamento per adesione, non ricadono nella nuova normativa quando non sono preceduti da un atto di accertamento, infatti è solo quest ultimo ad assumere la valenza di titolo esecutivo; 9
NOTA DELL AGENZIA ENTRATE 30 settembre 2011 AMBITO DI APPLICAZIONE - Rientrano gli avvisi di irrogazione delle sanzioni connessi ai nuovi avvisi di accertamento; - Sono esclusi gli atti di contestazione delle sanzioni, i quali ora si riferiscono esclusivamente a sanzioni non collegate al tributo. FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE il fondato pericolo può essere esposto nelle motivazioni dell atto mentre nessuna motivazione deve essere riportata nel caso in cui la decisione di attivare la procedura straordinaria sia presa dopo la notifica. 10
REGOLE IN VIGORE ANTE RIFORMA Fino al 30 settembre 2011 NOTIFICA A.A. - ricorso presso la CTP entro 60 giorni ISCRIZIONE A RUOLO PROVVISORIA - art. 15 - Dpr. n. 602/73 pari a un terzo degli imponibili accertati (come modificato dall art. 7, co. 2/quinquies - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011) PAGARE LA CARTELLA - ATTENZIONE - articolo modificato dall art. 7, co. 2, lett. gg/novies) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011 SOSPENSIONE CAUTELARE dell avviso di accertamento unitamente alla cartella - ex art. 47 - Dpr. n. 546/92 ACCOLTA - ha effetto sino al deposito della sentenza RESPINTA - richiesta fissazione udienza di trattazione del merito 11
SOSPENSIONE CAUTELARE Art. 47 - Dpr. n. 546/1992 - Sospensione dell'atto impugnato CO. 1 - Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22. CO. 5/BIS - L istanza di sospensione è decisa entro centottanta giorni dalla data di presentazione della stessa.* LA NORMA NULLA PREVEDE NELL IPOTESI IN CUI IL SUDDETTO TERMINE NON VENGA RISPETTATO * comma aggiunto art. 7, co. 2, lett. gg/novies) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011 12
REGOLE IN VIGORE POST RIFORMA 1 ottobre 2011 13
NORMATIVA Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) notificati EMESSI* a partire dal 1 ottobre 2011* e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni: a) l'avviso di accertamento emesso dall'agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sulle attività produttive** e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. * come mod. dall art. 7, co. 2, lett. n), num. 1) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011 e successivamente dall art. 23, co. 30 - D.L. n. 98/2011 conv. Lg. n. 111/2011. **come mod. dall art. 7, co. 2, lett. n), num. 2.1) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011 SEGUE 14 -
NORMATIVA SEGUE - L'intimazione ad adempiere al pagamento è altresì contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell imposta sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, anche* ai sensi dell articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dell articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati.** * come modificato dall art. 7, co. 2, lett. n), num. 2.2) - D.L. n. 70/2011 - conv. Lg. n. 106/2011 ** periodo aggiunto dall art. 7, co. 2, lett. n), num. 2.3) D.L. n. 70/2011 - conv. Lg. n. 106/2011 15
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 REQUISITI dell AVVISO DI ACCERTAMENTO PRESUPPOSTO SOSTANZIALE PRESUPPOSTO FORMALE INTIMAZIONE AD ADEMPIERE Atti impositivi suscettibili di produrre effetti nella sfera patrimoniale del contribuente indipendentemente dal nomen iuris DEVE CONTENERE: - L intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso; - In caso di presentazione del ricorso, l intimazione al versamento a titolo provvisorio di un terzo degli ammontari corrispondenti agli imponibili o ai maggiori imponibili accertati (art. 15 - Dpr. n. 602/73 come mod. art. 7, co. 2/quinquies - D.L. n. NON TROVA APPLICAZIONE: 36/bis e 36/ter - Dpr. n. 600/73; 54/bis - Dpr. 633/72; recupero di somme erroneamente rimborsate; 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011) In mancanza l atto non costituisce titolo esecutivo 16
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 ATTI SUCCESSIVI DA NOTIFICARE CASI: siano rideterminati gli importi dovuti in base agli A.A. REQUISITI: PRESUPPOSTO SOSTANZIALE e FORMALE La norma prevede che laddove il giudice abbia ridotto la pretesa tributaria l A.F. deve emettere un nuovo atto di liquidazione dei tributi e sanzioni prima di procedere alla riscossione graduale CASI*: - art. 8, comma 3/bis - D.L. 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione responsabilità patrimoniale del garante); - art. 68 - D.L. 31 dicembre 1992, n. 546 (pagamento del tributo in pendenza del processo); - art. 19 - D.L. 18 dicembre 1997, n. 472 (esecuzione delle sanzioni) *Il versamento delle somme dovute deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata 17
NORMATIVA Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L esecuzione forzata è sospesa per un periodo di centottanta giorni dall affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni cautelari e conservative, nonché ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore*; * come mod. Lg. n. 122/2010 e successivamente art. 7, co. 2, lett. n), n.3) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011 18
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 AVVISO DI ACCERTAMENTO DECORSI 60 GIORNI DALLA NOTIFICA (TERMINE FISSO) TITOLO ESECUTIVO DECORSI ULTERIORI 30 GIORNI DAL TERMINE ULTIMO PER IL PAGAMENTO (TERMINE MOBILE) SOSPENSIONE AUTOMATICA L esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall affidamento (escluso azioni cautelari e conservative) eccetto per i casi di fondato pericolo per la riscossione La riscossione è affidata in carico agli Agenti della riscossione anche ai fini della esecuzione forzata (in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo) NON SI APPLICA AZIONI CAUTELARI e CONSERVATIVE: fermo amministrativo - iscrizione ipotecaria - sequestro conservativo (ex art. 22 - D.Lgs. n. 472/97) - Azione revocatoria - Blocco dei crediti SI APPLICA PIGNORAMENTO PRESSO TERZI 19
ATTENZIONE ISTANZA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE - sospensione dei termini per 90 giorni - INFLUENZA IL MOMENTO IN CUI L A.A. VIENE AFFIDATO ALL AGENTE DELLA RISCOSSIONE A partire dal 61 giorno le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora e all agente della riscossione spettano l aggio e le spese delle procedure esecutive interamente a carico del debitore - (lett. f) La sanzione amministrativa ex art. 13 - D.Lgs. n. 471/97 (omesso o carente versamento) non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento SOSPENSIONE FERIALE - sospensione dei termini per 46 giorni L eventuale domanda di rateazione può essere concessa solo dopo l affidamento del carico all Agente della riscossione - (lett. g) 20
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 SOSPENSIONE AUTOMATICA L esecuzione è sospesa per un periodo di 180 giorni decorrenti dall affidamento (escluso azioni cautelari e conservative) eccetto per i casi di fondato pericolo per la riscossione CRITICITA ACCERTAMENTI IMPUGNATI O PARZIALMENTE IMPUGNATI ACCERTAMENTI DEFINITIVI (NON IMPUGNATI) LA SOSPENSIONE AUTOMATICA OPERA COMUNQUE OPE LEGIS 21
NORMATIVA Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 C) Nell ipotesi di cui alla presente lettera, e ove gli agenti della riscossione, successivamente all affidamento in carico degli atti di cui alla lettera a), vengano a conoscenza di elementi idonei a dimostrare il fondato pericolo di pregiudicare la riscossione, non opera la sospensione di cui alla lettera b)*; * come mod. art. 7, co. 2, lett. n), n. 3/bis) - D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011 22
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 IL LEGISLATORE, A PRIORI, HA COMPIUTO LA VALUTAZIONE DEL fumus E DEL periculum IN CASO DI FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE - periculum in mora AFFIDAMENTO IN CARICO ACCELLERATO SOSPENSIONE AUTOMATICA NON OPERA ATTENZIONE: L OMESSA PRESENTAZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE NON RAPPRESENTA periculum PER LA RISCOSSIONE DEL CREDITO TRIBUTARIO 23
NORMATIVA Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 d) all atto dell affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell Agenzia delle Entrate fornisce, anche su richiesta dell agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento; 24
SOSPENSIONE DELL EFFICACIA DELL ATTO SOSPENSIONE ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/92 RICHIESTA UNITAMENTE ALL ATTO IMPUGNATO RICHIESTA CON ISTANZA SEPARATA L istanza di sospensione è decisa entro 180 GIORNI dalla data di presentazione della stessa ESECUZIONE SOSPESA, SE CONCESSA, FINO AL DEPOSITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO 25
SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA SOSPENSIONE AMMINISTRATIVA ex art. 39 - Dpr. n. 602/73 CO. 1 - Il ricorso contro il ruolo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, non sospende la riscossione; tuttavia, l'ufficio delle entrate o il centro di servizio ha facoltà di disporla in tutto o in parte fino alla data di pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, con provvedimento motivato notificato al concessionario e al contribuente. Il provvedimento può essere revocato ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione. -Presuppone la presentazione del ricorso: -Non richiede la dimostrazione del danno grave e irreparabile; -Richiede l assenza del fondato pericolo per la riscossione; -Se accolta comporta la corresponsione degli interessi 26
NORMATIVA Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 C) in presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione, decorsi sessanta giorni dalla notifica degli atti di cui alla lettera a), la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti alle lettere a) e b); - SEGUE INTEGRAZIONE DELLA MOTIVAZIONE DELL AVVISO DI ACCERTAMENTO 27
NORMATIVA Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 e) l'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo di cui alla lettera a) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. Ai fini dell'espropriazione forzata l'esibizione dell'estratto dell'atto di cui alla lettera a), come trasmesso all'agente della riscossione con le modalità determinate con il provvedimento di cui alla lettera b), tiene luogo, a tutti gli effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in tutti i casi in cui l'agente della riscossione ne attesti la provenienza.* Decorso un anno dalla notifica degli atti indicati alla lettera a), l'espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell'avviso di cui all articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. L'espropriazione forzata, in ogni caso, è avviata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo; * periodo aggiunto dall art. 7, co. 2, lett. n), num. 4) D.L. n. 70/2011 conv. Lg. n. 106/2011 28
Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 SENZA PREVENTIVA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ESPROPRIAZIONE FORZATA DECORSI 180 gg. sospensione automatica DECORSO UN ANNO DALLA NOTIFICA DELL A.A. NOTIFICA DELLA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO Ex art. 50 - Dpr. n. 602/73 DECADENZA ENTRO 31 dicembre DEL SECONDO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI L ACCERTAMENTO E DIVENUTO DEFINITIVO 29
NORMATIVA Art. 29 - D. L. n. 78/2010 conv. Lg. n. 122/2010 h) in considerazione della necessità di razionalizzare e velocizzare tutti i processi di riscossione coattiva, assicurando il recupero di efficienza di tale fase dell'attività di contrasto all'evasione, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle norme vigenti, sono introdotte disposizioni finalizzate a razionalizzare, progressivamente, coerentemente con le norme di cui al presente comma, le procedure di riscossione coattiva delle somme dovute a seguito dell'attività di liquidazione, controllo e accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto che ai fini degli altri tributi amministrati dall'agenzia delle Entrate e delle altre entrate riscuotibili a mezzo ruolo. DELEGA AI DECRETI MINISTERIALI 30
SINTESI AVVISO DI ACCERTAMENTO ADEMPIERE Nei 60 GIORNI dalla notifica IMPOSTA - versamento a titolo provvisorio di 1/3 degli importi a titolo d imposta ex art. 15 - Dpr. n. 602/73 I restanti 2/3 dopo la sent. di I grado sfavorevole ed il residuo dopo la sentenza di II grado sfavorevole (art. 68 - Dpr. n. 546/92) SANZIONI sino alla sentenza di I grado non deve nulla, dopo in caso di rigetto deve versare i 2/3 e dopo la sent. di II grado di rigetto il residuo PRESENTARE ISTANZA DI ACC.TO CON ADESIONE - usufruendo della sospensione del termine per impugnare di 90 giorni e posticipando il termine di affidamento del titolo esecutivo all Agente della Riscos. PRESENTARE RICORSO CTP ATTENZIONE: presentare istanza di sospensione cautelare unitamente al ricorso o con istanza separata non si provvede ad alcun versamento 31 SEGUE -
SINTESI Decorsi 60 GIORNI dalla notifica TITOLO ESECUTIVO Decorsi ULTERIORI 30 GIORNI dal termine ultimo per il pagamento senza che si sia proceduto ad alcun pagamento L Amm. Finanziaria trasmette l estratto dell A.A. e affida in carico la riscossione all AGENTE DELLA RISCOSSIONE SOSPENSIONE AUTOMATICA 180 giorni decorrenti dall affidamento (escluso azioni cautelari e conservative) eccetto per i casi di fondato pericolo per la riscossione 32 SEGUE -
AGENTE DELLA RISCOSSIONE SE NON E SOPRAGGIUNTA UNA ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE ex art. 47 - D.Lgs. n. 546/97 Decorsi 180 gg. SOSPENSIONE AUTOMATICA (eccetto fondato pericolo per la riscossione) ex art. 29, co.1, lett.b) D.L. n. 78/2010 CAUTELARI AZIONI CONSERVATIVE PIGN.TO PRESSO TERZI FERMO AMM.VO ISCR. IPOTECAR. SEQUESTRO CONSERVATIVO AZ. SURROGATORIA art. 2900 c.c. AZ. REVOCATORIA art. 2901 c.c. Entro il 31/12 del 2 anno successivo a quello in cui l accertamento è divenuto definitivo 33
PIGN.TO PRESSO TERZI Art. 2, co.1 - D.lgs. n. 546/92: restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria CASS., SS. UU., sent. 5/05/2011, n. 9840: le questioni di nullità sollevate con la domanda attengono infatti non ad atti dell esecuzione forzata esattoriale, ma ad atti inerenti alla fase della riscossione, il controllo della cui legittimità, quando riguardino tributi, spetta al giudice tributario CTP Catania, sent. 15/02/2011, n. 176: l omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell atto consequenziale notificato, ossia il pignoramento (che vale anche come primo atto ricevuto dall A.F.) 34
TERMINI DI CUI PUO USUFRUIRE IL CONTRIBUENTE 60 GIORNI PER LA PRESENTAZIONE DEL RICORSO 90 GIORNI ISTANZA DI ACC.TO CON ADESIONE 30 GIORNI ULTERIORI PER IL PAGAMENTO 46 GIORNI SOSPENSIONE FERIALE eventuale 180 GIORNI SOSPENSIONE AUTOMATICA 406 GIORNI Prima dell avvio delle procedure esecutive (di cui 46 di sospensione feriale) 35
ASPETTI PECULIARI b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla NOTIFICA e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, ATTO NOTIFICATO NOTIFICA ATTI SUCCESSIVI (EX ART. 68 - D.Lgs. n. 546/92) TITOLO ESATTIVO 1 = ATTO RECETTIZIO 2 NOTIFICA COMUNICAZIONE Art. 14 - Lg. n. 890/82 VIZIO DI NOTIFICA = VIZIO DELL ATTO STESSO 36
QUESTIONI ANCORA APERTE Domanda di rateazione richiedibile solo dopo l affidamento del carico all Agente della riscossione - (lett. g) - ECCESSIVAMENTE PENALIZZANTE in quanto a partire dal 61 giorno le somme richieste sono maggiorate degli interessi di mora e all agente della riscossione spetta l aggio di riscossione nella misura del 9% totalmente a carico del contribuente; OMESSA e/o IRRITUALE NOTIFICA DELL A.A. - il contribuente deve impugnare l atto successivo che non è più la cartella di pagamento bensì fermo amministrativo, iscrizione ipotecaria e pignoramento presso terzi; Coordinamento con la normativa vigente: Dpr. n. 602/73. 37
ATTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI Art. 16 - D.Lgs. n. 472/97 38
NORMATIVA Art. 17 - D.Lgs. n. 472/97 CO. 1 - In deroga alle previsioni dell articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere sono* irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. *Come modificato dall art. 23, co. 29, lett. b) - D.L. n. 98/2011 conv. Lg. n. 111/2011 39
NORMATIVA Art. 16 - D.Lgs. n. 472/97 CO. 1 - La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall ufficio o dall ente competenti all accertamento del tributo cui le violazioni si riferisco. CO. 2 - L'ufficio o l'ente notifica atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonché dei minimi eddittali previsti dalla legge per le singole violazioni. CO. 4 - Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18. 40
NORMATIVA Art. 16 - D.Lgs. n. 472/97 CO. 7 - Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 22. CO. 7/BIS - Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell importo stabilito dal comma 3 (1/3 della sanzione indicata - n.d.r.).* *Comma aggiunto dall art. 23, co. 29, lett. a) - D.L. n. 98/2011 conv. Lg. n. 111/2011 LA DISPOSIZIONE SI APPLICA AGLI ATTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI NOTIFICATI DOPO LA DATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO (6 luglio 2011), NONCHE A QUELLI NOTIFICATI PRIMA DELLA PREDETTA DATA PER I QUALI RISULTANO PENDENTI I TERMINI PER 41LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO