Parte I Valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata. 1. Limite patrimoniale minimo

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Allegato A Direttiva per la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti il controllo e la vigilanza sull amministrazione delle Fondazioni (Artt. 14 e ss. c.c.) (Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto) (Legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 Norme di organizzazione per l' esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ) Parte I Valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento della personalità giuridica privata. 1. Limite patrimoniale minimo La valutazione sulla idoneità e adeguatezza del patrimonio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica è effettuata tramite analisi specifica, in considerazione delle finalità perseguite dall Ente e della necessaria garanzia dei terzi. E in ogni caso richiesto il possesso di un fondo di dotazione patrimoniale minimo pari a: Euro 15.000,00 (quindicimila) per le associazioni; Euro 50.000,00 (cinquantamila) per le fondazioni. Nel fondo di dotazione iniziale, oltre al deposito monetario nella misura minima sopra indicata, potranno essere conferiti anche beni immobili. Il fondo di dotazione iniziale, infine, dovrà essere dimostrato da idonea documentazione: per il patrimonio in denaro la relativa certificazione bancaria che ne attesti l esistenza in capo all ente e ne indichi l ammontare indisponibile e per gli eventuali beni immobili la relativa perizia giurata di stima asseverata in Tribunale. Il Fondo di dotazione iniziale dovrà risultare espressamente nell atto pubblico notarile di costituzione e nello stato patrimoniale del bilancio. Gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo ma non necessariamente sufficiente per il riconoscimento della personalità giuridica ed è fatta salva in ogni caso, in fase istruttoria, la facoltà di richiedere l integrazione del patrimonio di garanzia in relazione ai criteri valutativi espressi (finalità perseguite dall Ente e della garanzia dei terzi). 1

2. Indisponibilità del patrimonio per esigenze gestionali Affinché sia assicurata la necessaria garanzia patrimoniale verso i terzi, all atto del riconoscimento il fondo patrimoniale deve risultare espressamente vincolato e non utilizzabile per far fonte ad oneri gestionali. 3. Documentazione patrimoniale Per dimostrare l esistenza del fondo di dotazione inziale e del patrimonio disponibile per la gestione economica dell Ente, al momento della presentazione dell istanza di riconoscimento della personalità giuridica si dovranno produrre certificazioni o dichiarazioni bancarie che attestino la disponibilità patrimoniale liquida dell ente o, ancora, documenti o dichiarazioni sottoscritte attestanti l erogazione da parte di privati o di enti, di sovvenzioni, contributi, donazioni e atti di liberalità, oppure contenenti l assunzione formale di impegno ad erogarle in un tempo determinato. Il valore dei beni immobili deve essere attestato da perizia giurata o da relazione di stima effettuata da un professionista. 4. Documentazione contabile I bilanci sono possibilmente redatti in conformità agli schemi definiti nel documento Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio delle organizzazioni non profit emanate dall Agenzia per le ONLUS (ora Agenzia per il Terzo Settore D.L. 16/2012) con Atto di Indirizzo ai sensi dell articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001 n. 329. Parte II Controllo e vigilanza sull Amministrazione delle Fondazioni 1. Strutture regionali competenti Le funzioni inerenti al controllo e alla vigilanza sull amministrazione delle Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche private di cui alla Deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2001 n. 516, di seguito denominato Registro, sono svolte dalla struttura organizzativa preposta all esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private. Per l esame dei vari interessi pubblici coinvolti la struttura organizzativa competente può: 1. richiedere apposito parere alla struttura regionale competente per materia (o più pareri a più strutture) in relazione agli scopi dell ente, ai fini del rilascio del nulla osta al riconoscimento della personalità giuridica; 2. qualora siano interessate più di tre direzioni regionali, indire apposita Conferenza di Servizi, il cui verbale sostituisce ad ogni effetto i pareri e le valutazioni di competenza dei soggetti partecipanti. Il parere o i pareri di cui al punto 1 devono essere rilasciati entro 30 gg dal ricevimento della relativa richiesta. Trascorso inutilmente il suddetto termine il nulla osta si intende rilasciato. 2

La struttura regionale competente si avvale della collaborazione delle Direzioni regionali competenti per materia, relativamente allo svolgimento dell attività di controllo e vigilanza nei confronti delle Fondazioni iscritte nel Registro che siano: a) costituite dalla Regione; b) partecipate dalla Regione; c) finanziate dalla Regione per lo svolgimento delle attività istituzionali La struttura regionale, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi della collaborazione di esperti della materia in possesso di specifiche conoscenze tecniche di tipo economico-finanziario, scelti tra i dipendenti della Regione Lazio. 2. Procedimento di controllo e vigilanza A. Le Fondazioni iscritte nel Registro regionale delle Persone Giuridiche sono tenute, ai sensi dell articolo 10 della l.r. 73/1983, ad inviare alla struttura regionale competente: a) bilancio consuntivo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), corredato dal verbale di approvazione del Consiglio di Amministrazione, da una sintetica relazione illustrativa e da una relazione sull attività svolta e redatto possibilmente secondo le Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit adottato ai sensi dell articolo 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329; b) relazione dell organo di revisione contabile, qualora previsto dallo Statuto, sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente del Collegio dei Revisori (o Revisore Unico), che attesti la situazione economica e patrimoniale in essere, la corrispondenza dell attività svolta e programmata alle finalità statutarie e la persistenza della stessa entro l ambito del territorio regionale; c) la documentazione relativa ad atti di disposizione del patrimonio; d) una dettagliata relazione delle modalità d impiego dei fondi erogati dalla Pubblica Amministrazione per le Fondazioni che ricevano contributi e/o finanziamenti dalla Regione Lazio e/o da altri Enti pubblici; e) tutti gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di vigilanza, richiesti dalla struttura organizzativa competente. Il termine di trasmissione della documentazione di cui alle lettere a) e b) è individuato nel trentesimo giorno successivo all approvazione del relativo bilancio. La relazione di cui alla lettera d), è trasmessa entro il 30 giugno dell anno successivo all esercizio finanziario di riferimento. La documentazione di cui alla lettera e) è trasmessa su richiesta della struttura regionale e nei termini dalla stessa indicati, compatibilmente con la normativa vigente. Qualora gli enti nel proprio statuto prevedano l istituzione di un organo di revisione contabile, affinché la sua presenza possa effettivamente tradursi in una garanzia dei terzi che vogliono valutare la solidità patrimoniale dell Ente, si ritiene opportuno che il revisore unico o uno dei componenti il collegio dei revisori, sia iscritto nel Registro dei Revisori Legali detenuto dal MEF. 1 1 Detta opportunità è determinata dalle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, il quale si è espresso nel senso di ritenere necessario che anche negli Enti non profit sia statutarimente prevista la presenza di detto organo e, nel caso in cui abbia natura collegiale, che almeno il presidente sia iscritto nell apposito registro. 3

B. Le suddette documentazioni vengono sottoposte ad una verifica da parte della competente struttura, mirata essenzialmente sul riscontro della congruità dei mezzi finanziari predisposti ed organizzati dall Ente rispetto agli scopi che intende perseguire. La competente struttura potrà richiedere alle Fondazioni l invio di ulteriore documentazione, dati e informazioni anche mediante l utilizzo di appositi moduli ritenuti necessari ai fini dell esercizio delle funzioni di vigilanza, onde verificare oltre agli aspetti patrimoniali, l attività effettivamente svolta, la conformità della stessa all atto costitutivo ed allo statuto e l eventuale sussistenza di fattispecie tali da giustificare l esercizio dei poteri previsti dagli artt. 25, 26, 27 e 28 del codice civile. Qualora, a seguito di tale verifica, il patrimonio dell Ente risulti notevolmente diminuito rispetto alla dotazione iniziale e/o alla situazione patrimoniale risultante dall ultimo bilancio depositato, in misura tale da rendere la consistenza del patrimonio oggettivamente inadeguata o insufficiente in relazione al perseguimento dei fini statutari, la struttura competente provvede a richiedere allo stesso i necessari chiarimenti (da fornirsi entro 30 gg. dalla richiesta) con eventuale successivo invito ad effettuare una adeguata ricostituzione del patrimonio. Nel caso in cui la Fondazione non adottasse le necessarie misure e tale situazione dovesse perdurare anche per il successivo esercizio finanziario e venga accertata l inadeguatezza del patrimonio della fondazione, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, sarà valutata la sussistenza dei presupposti per l adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 27 e 28 del codice civile (estinzione e trasformazione delle Fondazioni), dando comunicazione della dichiarazione di estinzione, previa iscrizione della medesima nel Registro, agli amministratori ed al Presidente del Tribunale ai fini della procedura di liquidazione di cui all art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile. Il mancato inoltro della documentazione di cui al precedente punto A o la mancata risposta alle richieste di integrazione o di informazioni può costituire presupposto per l esercizio dei poteri di intervento quando, in conseguenza di tale comportamento, sia seriamente ostacolata l attività di vigilanza e controllo e vi siano ragioni per ritenere possibili attività non conformi allo Statuto, allo scopo della Fondazione o alla legge. Qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto o dello scopo della Fondazione o della legge, il Direttore regionale competente può sciogliere l amministrazione e trasmettere al Presidente della Regione gli atti necessari per la nomina di un Commissario Straordinario ai sensi dell art. 25, co. 1 del codice civile. Le Prefetture, inoltre, tendono a richiedere che almeno uno dei componenti sia iscritto presso detto registro e ciò in quanto l attività di revisione contabile prescinde dalla sua obbligatorietà e quindi dalla sua tipicità e richiede i requisiti soggettivi sopra delineati, ossia indipendenza, autonomia e adeguata professionalità. L indipendenza e l autonomia potrebbero essere compromessi laddove si riveste contestualmente anche il ruolo di amministratore dell Ente o sussistono rapporti di coniugio, parentela o affinità con l amministratore dell Ente o anche rapporti di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. In proposito si vedano anche le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel documento Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del Dottore Commercialista e dell Esperto Contabile. 4

3. Ulteriori attività di vigilanza La struttura regionale competente, nell ambito della propria attività di verifica della permanenza dei presupposti richiesti per il riconoscimento giuridico delle Associazioni e delle altre Istituzioni di carattere privato, ai sensi dell articolo 3 della Deliberazione della Giunta regionale 10 aprile 2001, n. 516, potrà periodicamente richiedere dati e informazioni sull attività dalle medesime svolta e sulla loro situazione patrimoniale anche utilizzando appositi moduli predisposti dalla competente struttura. Il Direttore regionale, nel caso di accertamento della mancanza o del venir meno dei presupposti di cui al citato articolo 3 della citata D.G.R. 516/2001 e, in particolare, in caso di accertata inadeguatezza del patrimonio dell Associazione o di altra Istituzione privata, sia rispetto al perseguimento dei propri fini istituzionali che rispetto alla dovuta garanzia verso i terzi, sarà disposta la revoca del riconoscimento della personalità giuridica dell Ente. 5

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all unanimità.