COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL EQUO COMPENSO NEL LAVORO GIORNALISTICO ISTITUITA AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 1, LEGGE N.

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Transcript:

COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE DELL EQUO COMPENSO NEL LAVORO GIORNALISTICO ISTITUITA AI SENSI DELL ART. 2, COMMA 1, LEGGE N. 233/2012 VISTA la legge 31 dicembre 2012, n.233, recante "Equo compenso nel settore giornalistico", ed in particolare l'articolo 1, comma 1, che enuncia la finalità di tale normativa individuandola nella promozione, in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, dell'equità retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 e s.m., titolari di un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radiotelevisive; CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, della medesima legge, definisce "equo compenso" la corresponsione di una remunerazione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, tenendo conto della natura, del contenuto e delle caratteristiche della prestazione nonché della coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; VISTO l'articolo 2, comma 1, della suindicata legge, che istituisce, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 giugno 2013, con il quale è stata istituita la Commissione, in attuazione del predetto articolo 2, comma 1, della legge n. 233 del 2012 e, in accoglimento delle esigenze rappresentate dalle associazioni dei datori di lavoro dei diversi settori editoriali interessati, è stato altresì individuato il componente supplente di parte datoriale ed è stata prevista la possibilità dell'organo collegiale di avvalersi delle competenze e delle esperienze provenienti dai diversi settori dell'editoria, anche attraverso l'audizione di persone portatrici di tali esperienze; TENUTO CONTO di quanto emerso in sede di audizioni dei rappresentanti dei giornalisti non dipendenti e dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei committenti tenutesi, rispettivamente, nelle sedute della Commissione del 16 e 18 luglio 2013; 1

CONSIDERATO che, nel corso delle audizioni, i rappresentanti di parte datoriale hanno fatto presente alla Commissione che sono in corso tra la FIEG e la FNSI le trattative per il rinnovo del CCNL e che le stesse involgono anche la materia del lavoro autonomo; con tempi che potrebbero peraltro non coincidere con quelli assegnati dalla legge alla Commissione; TENUTO CONTO che, nella seduta della Commissione dell'8 ottobre 2013, il Sottosegretario pro-tempore, preso atto della oggettiva difficoltà della Commissione di addivenire, per la determinazione dell'equo compenso, ad una soluzione negoziale condivisa da tutti i suoi componenti e che contemperi i diversi e contrapposti interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha prospettato la possibilità che la Commissione formuli una proposta di soluzione, avvalendosi anche della consulenza di esperti specializzati nella materia, da sottoporre al vaglio della Commissione; VISTA la relazione fornita dal Prof. Avv. Tiziano Treu, dello Studio associato servizi professionali integrati Crowe Horwath, via della Moscova 3, Milano, nella quale sono stati, tra l altro, approfonditi gli aspetti relativi al campo di effettiva applicazione della normativa sull equo compenso ed ai criteri e parametri da individuare ai fini della definizione dell'equo compenso giornalistico; CONSIDERATO che nella predetta relazione è stato, in particolare, affermato che: nell ambito dei rapporti di lavoro qualificabili - in ragione dell autonomia di svolgimento della prestazione - come autonomi, l equo compenso di cui alla legge n. 233 del 2012 deve intendersi riferito alle prestazioni che presentino, sul piano concreto, carattere economicamente dipendente e non sporadico; in mancanza di specifica disciplina contrattuale, ai fini della definizione dell'equo compenso giornalistico possono ritenersi applicabili, analogicamente, i principi e i criteri generali previsti dalla disciplina di riforma del mercato del lavoro (legge n. 92 del 2012); i compensi da corrispondere in connessione alle diverse tipologie di rapporto di lavoro giornalistico non subordinato dovrebbero, quindi, essere fissati in via analogica, adattando i livelli retributivi stabiliti nei contratti collettivi per i giornalisti dipendenti, nell'ambito di tabelle di comparazione relative ai diversi "profili tipo" di collaboratori, sulla base dei seguenti parametri: 2

a) qualità del lavoro, come commisurata ai contenuti delle prestazioni equiparabili svolte dai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato; b) durata della prestazione, ai fini della definizione di compensi orari di riferimento per l'ipotesi di prestazione frazionata; c) dimensione, urgenza e contenuti qualitativi (di originalità, di ricerca, ecc.) della prestazione nel caso di compenso a quantità o "a pezzo"; che i compensi concordati dovrebbero essere sempre comunicati in modo trasparente al collaboratore, e corrisposti con la dovuta tempestività nonché, per la specifica tipologia del lavoro coordinato e continuativo, assoggettati a contribuzione previdenziale presso la Gestione separata dell' Inpgi, istituita ai sensi del decreto legislativo 103/96 prefigurandosi a tal fine un sistema di "tracciabilità" dei contenuti giornalistici prodotti dai singoli autori; VISTA la bozza di delibera sottoposta all esame della Commissione nella seduta del 20 dicembre 2013 ed elaborata tenendo conto della ricostruzione del quadro normativo e contrattuale del settore e delle specifiche indicazioni fornite dal Prof. Treu attraverso la suddetta relazione; VISTE le note con le quali sono state formulate osservazioni e proposte di modifica in ordine alla predetta bozza di delibera da parte dell'ordine Nazionale dei Giornalisti, della Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) e della Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI); VISTO, altresì, il parere reso dallo Studio legale Pessi ed Associati, fatto pervenire dall Ordine Nazionale dei Giornalisti; VISTA la deliberazione approvata dalla Commissione nella seduta del 29 gennaio 2014,con i voti favorevoli di sei dei sette componenti e con l astensione motivata del rappresentante degli editori, con la quale le parti rappresentanti delle O.O.SS. dei giornalisti e dei datori di lavoro sono state invitate a definire congiuntamente, entro il termine del 28 febbraio 2014, i parametri di determinazione dell equo compenso, anche distinti per settori produttivi, sulla base dei criteri indicati nella deliberazione medesima, da applicare ai giornalisti iscritti all'albo di cui all'art. 26 della legge 3 febbraio 1963 n.69, titolari di rapporto di lavoro giornalistico non subordinato, in quotidiani e periodici, anche telematici, nelle agenzie di stampa e nelle emittenti radio televisive; 3

CONSIDERATO che, nella medesima delibera del 29 gennaio 2014, è stato altresì previsto che la suddetta proposta di definizione dei parametri dell equo compenso debba essere sottoposta alla valutazione ed all approvazione della Commissione e che, in mancanza di intesa tra le parti, la Commissione avrebbe definito direttamente, con propria delibera, i livelli dell equo compenso da applicare ai giornalisti iscritti all'albo, secondo i medesimi criteri e parametri indicati nelle premesse; CONSIDERATO che nella seduta del 22 maggio 2014, la Commissione - nel riprendere i lavori a seguito dell insediamento del nuovo Governo e dell attribuzione della delega sulle politiche in materia di editoria al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, on. Luca Lotti ha preso atto dello stato delle trattative in corso, e della necessità di lasciare alle parti rappresentanti delle O.O.SS. dei giornalisti e dei datori di lavoro un ulteriore, breve, lasso di tempo utile al perfezionamento di una concreta ipotesi di accordo, valida per i diversi settori di applicazione della legge, ed ha conseguentemente ritenuto di dover fissare per il giorno 11 giugno 2014 la successiva riunione della Commissione, con l intento di valutare e deliberare definitivamente sulla proposta di determinazione dell equo compenso; VISTA la successiva convocazione della Commissione per il giorno 19 giugno, resasi necessaria in considerazione del mancato deposito della proposta condivisa tra le parti sociali in tempo utile per una adeguata valutazione della Commissione; VISTO il documento Parametri guida per la determinazione dell equo compenso nel settore giornalistico presentato congiuntamente alla Commissione nella riunione del 22 maggio 2014 dai rappresentanti degli editori nell ambito della Commissione e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana; VISTA la proposta di accordo FIEG FNSI, presentata in data 19 giugno 2014, sottoposta all esame della Commissione; CONSIDERATO l ampio dibattito sviluppatosi nella seduta su tutti gli aspetti, normativi ed economici, della proposta presentata; CONSIDERATO che la proposta è risultata non completa, in quanto carente, tra l altro, della indicazione dei parametri relativi alle emittenti radio televisive, e che su diversi aspetti si sono 4

registrati dissensi tra le parti rappresentative degli editori e dei giornalisti, non immediatamente componibili; CONSIDERATE le integrazioni dell accordo pervenute dopo la sospensione della seduta; RITENUTO che i contenuti dell accordo, così come integrato, costituiscano una base adeguata, anche sotto il profilo della sua articolazione e della sua applicabilità ai diversi settori del comparto editoriale, per la determinazione dei parametri dell equo compenso; RITENUTO che la Commissione abbia il compito di valutare ed approvare, in coerenza con quanto stabilito dalla legge, i parametri per la determinazione dell equo compenso, esprimendo anche taluni punti di mediazione necessari a superare e sintetizzare le diverse proposte, rendendole compatibili ed applicabili alle diverse realtà del lavoro giornalistico nei settori di applicazione della disciplina, prescindendo da quegli aspetti di carattere normativo pure toccati dalle proposte pervenute che appartengono più specificamente all autonomia negoziale delle parti, alle quali è rimesso il compito di recepire i parametri approvati implementandoli nella contrattazione collettiva in essere; DELIBERA - di approvare i parametri di determinazione dell equo compenso contenuti nelle proposte esaminate, e sintetizzate nell allegato che fa parte integrante della presente delibera, in ragione della loro adeguatezza nei confronti dei giornalisti iscritti all'albo, non titolari di rapporti di lavoro subordinato nell ambito delle imprese editrici di quotidiani e di periodici, anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura e alle caratteristiche della prestazione nonché in coerenza con i trattamenti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; - di dare mandato alle parti sociali affinché, nel termine di 30 giorni, siano date efficacia ed operatività ai contenuti della proposta approvata, attraverso la sottoscrizione di accordi, così da assicurare la più estesa ed uniforme applicazione dei parametri approvati dalla Commissione; 5

- di aggiornare i propri lavori in vista del monitoraggio sull applicazione dei parametri approvati, che la Commissione ha il compito di effettuare ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 2, comma 3, lettera b) della legge sull equo compenso. Roma, lì 19 giugno 2014 6