Danno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008

Documenti analoghi
Le normative nazionali che hanno recepito le disposizioni dell Unione Europea e internazionali La legislazione in vigore nella regione Sicilia

I CONTRATTI DI TURISMO ORGANIZZATO

UNIVERSITA CATTOLICA DEL SACRO CUORE

Viaggi subacquei e trasporto aereo: cosa è necessario sapere

Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111

RAPPORTI TRA ORGANIZZATORE E INTERMEDIARIO DEL VIAGGIO*

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Sommario. Preambolo. Preambolo

I CONTRATTI DEL TURISMO ORGANIZZATO I PACCHETTI TURISTICI

LA RESPONSABILITA DA INADEMPIMENTO ED IL DANNO NON PATRIMONIALE CONTRATTUALE

VIAGGI A PACCHETTO Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt Servizi turistici. Art. 82. Ambito di applicazione

INDICE SOMMARIO. Abbreviazioni... Pag. XIII Introduzione...» 1. Capitolo I LE FONTI GIURIDICHE IN MATERIA DI CONTRATTI DI VIAGGIO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI 1. FONTI LEGISLATIVE La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto

e turismo Capitolo 6 Le agenzie di viaggio

TRIBUNALE DI UDINE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA

01 Fonti Legislative. 02 Autorizzazioni

Condizioni generali di vendita di pacchetti turistici

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Villaggio Turistico: applicabilità della normativa dettata per i pacchetti turistici

Dal 3 dicembre 2009, sono entrate in vigore anche in Italia, una serie di norme che introducono nuovi diritti e nuove tutele per i consumatori.

La tutela del passeggero nel trasporto aereo di bagagli

Ordinanza sul trasporto aereo. (OTrA) Sezione 1: Disposizioni generali. del 17 agosto 2005 (Stato 1 aprile 2016)

Partenze settimanali (tutti i lunedì) dal 08 settembre 2014 al 16 marzo 2015 da Roma e Milano

PAMPERO Viaggi di Giancarlo Albanese Via Tripoli Torino

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Ordinanza sul trasporto aereo. (OTrA) Sezione 1: Disposizioni generali. del 17 agosto 2005 (Stato 1 gennaio 2009)

Condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Ordinanza sul trasporto aereo

CONDIZIONI GENERALI 1. FONTI LEGISLATIVE

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DEI PACCHETTI TURISTICI

Corso di Diritto e clinica dei trasporti. Prof. ssa Elisabetta Rosafio. Il Trasporto aereo

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

legislazione trasporto aereo internazionale

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONVENZIONE DI VARSAVIA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

CODICE CIVILE. Libro IV Delle obbligazioni Capo VIII Del trasporto Sez. III Del trasporto di cose

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Sueño Tenerife Ofinica espanola : Calle Tegueste n. 2 / La central Los Olivos Adeje,Tenerife Islas Canarias Telefono

INDICE SOMMARIO. Prefazione...

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Responsabilità sanitaria e medicina penitenziaria Dott.ssa Martina Brini

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

MODULO DI DENUNCIA DEL SINISTRO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Assicurazione della Responsabilità Civile Responsabili del Servizio Prevenzione e Protezione D.lgs 81/2008. Roma, 1 aprile 2015

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

LA CONTRATTUALISTICA NEL SETTORE ALIMENTARE

1) CONTRATTO DI VIAGGIO

Lettera di reclamo al Tour Operator

CONTI R., Contratti di viaggio tutto compreso e clausole vessatorie, Nota a Trib. Palermo, 11 luglio 2000, in Il Corriere Giuridico, 2000, n. 11, pp.

Avv. Alessandro Foti SLC Avvocati FAI Sicilia

Ai fini dei presenti termini e condizioni, i termini elencati di seguito avranno la seguente definizione:

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 20 novembre 2014 (v. stampato Senato n. 1070)

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE E ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO ESPOSTO

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI ACQUISTO DI PACCHETTO TURISTICO

Le norme per le agenzie di viaggio e i Tour operator

Banca Filiale di...contatto

Prof. ssa Elisabetta Rosafio. Il trasporto nel codice civile

CONDIZIONI GENERALI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE MILANO RUBRICA ATTI PRIVATI DIREZIONE LEGALE LEGALE MILANO SEDE DI MILANO

Regolamento per la MOBILI COMUNALI

C a t a l o g o I T A L I A I N B U S. Partenze da Dicembre 2016 a Luglio 2017, ponti e festività

CONTRATTI DI RISTORAZIONE

CORVATSCH AG CONDIZIONI DI PRENOTAZIONE

Viaggio Speciale Palma di Maiorca AGOAL GRUPPO GOLF. Hotel Lido Park ****

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

CONTRATTO DI TRASPORTO. Con la presente scrittura privata da valere ad ogni. effetto di legge, tra la Ditta..., con sede in...,

Cancellazione del volo e responsabilità del tour operator: danni risarcibili

Condizioni Generali Contratto di vendita di pacchetti turistici o singoli servizi turistici

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO INTRODUZIONE

Definizione di strumenti finanziari e contratti assicurativi

- Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale ISSN:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO A TERZI DI STRUTTURE COMUNALI PER L ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI

PROFILI CIVILISTICI DELLA RESPONSABILITA PROFESSIONALE. Avv. Veronica Scotti Professore a Contratto Politecnico di Milano

COMUNE DI RIVA DEL GARDA

SENTENZA CORTE CASSAZIONE

REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n CAPO III Del trasporto Sezione I Del trasporto di persone

INDICE. Sezione Prima - Aspetti generali. Sezione Seconda - Regime IVA per le agenzie di viaggio

SENATO DELLA REPUBBLICA

Reggio Emilia, questo giorno 19 (diciannove) del mese di settembre dell anno 2012 nella sede dell Azienda in Via Pietro Marani 9/1 Reggio Emilia

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI PACCHETTI TURISTICI

Tit Del 20/7/2016. La Responsabile del Servizio

CROAZIA. ISOLA DI PAG / Novalja

CROAZIA ISOLA DI PAG / Novalja

CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO. periodo dal al

Tit del 24/09/2014

Così, sono oltre 1100 i contatti registrati, il che equivale a circa persone assistite.

Libertà e diritti dei cittadini

ATTO DI TRANSAZIONE. Mazzurana n. 19, in persona del legale rappresentante, signor. Filippo n. 3, in persona del Sindaco in carica, dott.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice

CONTRATTO DI LICENZA DI BREVETTO. Tra la Società..., con sede in..., cod. fisc...., rappresentata da... in seguito denominata la

Art cod. civ. Recesso Unilaterale

Decisione N del 08 settembre 2015

e successive modifiche ed integrazioni 36 del codice del turismo

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO VENDITA PACCHETTI TURISTICI. PREMESSA, NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO.

PROTOCOLLO DI INTESA PER ATTIVITA DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE TRA

Transcript:

Danno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008

Massima L organizzatore ed il venditore (intermediario) della crociera turistica sono responsabili dell operato degli ausiliari di cui si sono serviti e, in particolare, rispondono dei danni derivati dalla ritardata restituzione del bagaglio da parte del vettore aereo incaricato del servizio di trasporto, con il quale i croceristi non hanno concluso direttamente alcun contratto, non avendo scelto né la compagnia aerea, né il tipo di collegamento, né gli orari del volo. Peraltro l organizzatore è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale da vacanza rovinata consistente nello stato di disagio e di stress subito dai croceristi che non abbiano avuto la disponibilità del loro bagaglio riconsegnato in ritardo dal vettore aereo durante la vacanza, non essendosi potuti dedicare pienamente alle attività ludiche di svago che si svolgono normalmente nel corso di una crociera.

Danno da Vacanza Rovinata Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non avere potuto godere pienamente, in conseguenza dell inadempienza contrattuale dell operatore turistico, dei benefici del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo

Soggetti P.G e M.F. Attori Costa C. Tour Operator/ Crociera S.S.T Agenzia di viaggio D.L. Vettore

I fatti I coniugi acquistano un pacchetto turistico da C.C, emesso da S.S.T, con partenza il 31 luglio 2008 Partenza in aereo da Reggio Calabria con destinazione Amsterdam e constatazione dello smarrimento bagagli 9 gennaio 2008 31 luglio2008 9 agosto 2008 Ritrovamento del bagaglio di P. al porto di Bergen Prenotazione del viaggio a C.C da parte di S.S.T, nonostante il saldo finale del pagamento fosse stato versato dai clienti all ADV il 6 giugno 2008 Immediata denuncia, da parte dei coniugi, dello smarrimento bagagli non appena giunti sulla nave Ritrovamento del bagaglio di M durante il viaggio di ritorno. Termine della vacanza

Gli argomenti degli ATTORI Smarrimento bagagli intercorso durante il trasporto aereo Innumerevoli disagi subiti (mancata assistenza da parte del personale della nave, sostegno di spese imputabili alla mancanza dei bagagli) Reclamo nei confronti dell intermediario per l inefficienza comunicativa rispetto alle modifiche dei voli, a cui si è aggiunto un cambio all aeroporto di Roma Fiumicino Richiesta di risarcimento a C.C S.p.A. per i danni patrimoniali conseguenti alle spese extra sostenute e per quelli non patrimoniali da vacanza rovinata, per la mancata realizzazione della finalità turistica

C.C S.p.A. (TO) Nega la sua responsabilità poiché: gli attori non hanno sottoscritto la polizza assicurativa, offerta con il pacchetto turistico i bagagli non sono mai stati ricevuti in consegna ha svolto tutte le obbligazioni a suo carico, monitorando costantemente le ricerche dei bagagli fornendo nel frattempo un servizio di lavanderia express e assicurando agli attori abiti adatti ad ogni attività di bordo Chiama in causa: - S.S.T per tutti gli addebiti mossi dagli attori (per risarcire le spese sostenute a bordo a causa del temporaneo smarrimento dei bagagli) - D.L perché ritenuta responsabile della perdita del bagaglio

L intermediarios.s.t: Respinge le accuse degli attori e impunta la colpa al vettore aereo e al TO Evidenzia la mancata prova del danno lamentato dagli attori, il mancato nesso di causalità per il danno asserito e per gli esborsi allegati S.S.T accusa: - il vettore aereo per il ritardo nella consegna dei bagagli - gli attori per una ricostruzione dei fatti non veritiera e non dimostrabile con prove riguardanti la modificazione dell operativo dei voli

Il vettore aereo D.L: Si dichiara esonerato da qualsiasi responsabilità per lo smarrimento dei bagagli in quanto essi sono affidati ad una società di gestione Sostiene che in questo caso non vi è stata la perdita dei bagagli, ma solo un ritardo nella consegna Sostiene che gli attori abbiano acquistato un pacchetto turistico da C.C. senza alcuna negoziazione con D.L In merito al ritardo della consegna dei bagagli: - fa riferimento all art. 22 della Convezione di Montreal che prevede un limite massimo di responsabilità per il vettore in caso di smarrimento - Chiede che in caso di condanna si tenga in considerazione dell avvenuta riconsegna dei bagagli ai fini della graduazione della responsabilità

Tribunale di Reggio Calabria Accoglie parzialmente la domanda degli attori e, per l effetto, condanna C.C S.p.A al pagamento in favore degli attori in solido dell importo di 2082,25, all attualità, oltre interessi come in motivazione 24 febbraio 2014 Condanna SST, in solido con C.C al pagamento in favore degli attori in solido dell importo di 882,25, all attualità, oltre interessi come motivazione Accoglie parzialmente la domanda di C.C S.p.A nei confronti di D.L e, per l effetto, condanna D.L al pagamento in favore di C.C S.p.A della somma di 1200,00 all attualità oltre interessi come in motivazione Rigetta la domanda di C.C nei confronti di SST Compensa per metà le spese legali tra gli attori e le convenute, conseguentemente condanna C.C e SST, in solido, alla rifusione nei confronti degli attori in solido della residua metà di dette spese, che liquida in 1323,00, oltre IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell avv. PM Compensa per metà le spese legali tra C.C e la terza chiamata, conseguentemente condanna D.L alla rifusione nei confronti di C.C della residua metà di dette spese, liquidate in 1102,50, oltre IVA e cpa, come per legge

Il quadro normativo Artt. 33, 34, 43, 44 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 Codice del turismo (abrogativi artt. 83, 84, 93 e 94 D.lgs. 6 settembre 2015, n. 206 Codice del consumo) Convenzione di Montreal 28 maggio 1999 art. 19 e 20

Art. 33 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.

Art. 34 Pacchetti turistici 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.

Art. 43 Mancato o inesatto adempimento 1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Art. 44 Responsabilità per danni alla persona 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'italia o l'unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.

Convenzione di Montreal Art. 19 Ritardo Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

Convenzione di Montreal Art. 20 Esonero Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.

Grazie per l attenzione! Mary Claire Macaraig Elisa Pellegatta Elisa Parravicini