Danno da vacanza rovinata e ritardata consegna dei bagagli Giudizio n. 5280/2008
Massima L organizzatore ed il venditore (intermediario) della crociera turistica sono responsabili dell operato degli ausiliari di cui si sono serviti e, in particolare, rispondono dei danni derivati dalla ritardata restituzione del bagaglio da parte del vettore aereo incaricato del servizio di trasporto, con il quale i croceristi non hanno concluso direttamente alcun contratto, non avendo scelto né la compagnia aerea, né il tipo di collegamento, né gli orari del volo. Peraltro l organizzatore è tenuto a risarcire il danno non patrimoniale da vacanza rovinata consistente nello stato di disagio e di stress subito dai croceristi che non abbiano avuto la disponibilità del loro bagaglio riconsegnato in ritardo dal vettore aereo durante la vacanza, non essendosi potuti dedicare pienamente alle attività ludiche di svago che si svolgono normalmente nel corso di una crociera.
Danno da Vacanza Rovinata Pregiudizio non patrimoniale subito dal turista per non avere potuto godere pienamente, in conseguenza dell inadempienza contrattuale dell operatore turistico, dei benefici del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo
Soggetti P.G e M.F. Attori Costa C. Tour Operator/ Crociera S.S.T Agenzia di viaggio D.L. Vettore
I fatti I coniugi acquistano un pacchetto turistico da C.C, emesso da S.S.T, con partenza il 31 luglio 2008 Partenza in aereo da Reggio Calabria con destinazione Amsterdam e constatazione dello smarrimento bagagli 9 gennaio 2008 31 luglio2008 9 agosto 2008 Ritrovamento del bagaglio di P. al porto di Bergen Prenotazione del viaggio a C.C da parte di S.S.T, nonostante il saldo finale del pagamento fosse stato versato dai clienti all ADV il 6 giugno 2008 Immediata denuncia, da parte dei coniugi, dello smarrimento bagagli non appena giunti sulla nave Ritrovamento del bagaglio di M durante il viaggio di ritorno. Termine della vacanza
Gli argomenti degli ATTORI Smarrimento bagagli intercorso durante il trasporto aereo Innumerevoli disagi subiti (mancata assistenza da parte del personale della nave, sostegno di spese imputabili alla mancanza dei bagagli) Reclamo nei confronti dell intermediario per l inefficienza comunicativa rispetto alle modifiche dei voli, a cui si è aggiunto un cambio all aeroporto di Roma Fiumicino Richiesta di risarcimento a C.C S.p.A. per i danni patrimoniali conseguenti alle spese extra sostenute e per quelli non patrimoniali da vacanza rovinata, per la mancata realizzazione della finalità turistica
C.C S.p.A. (TO) Nega la sua responsabilità poiché: gli attori non hanno sottoscritto la polizza assicurativa, offerta con il pacchetto turistico i bagagli non sono mai stati ricevuti in consegna ha svolto tutte le obbligazioni a suo carico, monitorando costantemente le ricerche dei bagagli fornendo nel frattempo un servizio di lavanderia express e assicurando agli attori abiti adatti ad ogni attività di bordo Chiama in causa: - S.S.T per tutti gli addebiti mossi dagli attori (per risarcire le spese sostenute a bordo a causa del temporaneo smarrimento dei bagagli) - D.L perché ritenuta responsabile della perdita del bagaglio
L intermediarios.s.t: Respinge le accuse degli attori e impunta la colpa al vettore aereo e al TO Evidenzia la mancata prova del danno lamentato dagli attori, il mancato nesso di causalità per il danno asserito e per gli esborsi allegati S.S.T accusa: - il vettore aereo per il ritardo nella consegna dei bagagli - gli attori per una ricostruzione dei fatti non veritiera e non dimostrabile con prove riguardanti la modificazione dell operativo dei voli
Il vettore aereo D.L: Si dichiara esonerato da qualsiasi responsabilità per lo smarrimento dei bagagli in quanto essi sono affidati ad una società di gestione Sostiene che in questo caso non vi è stata la perdita dei bagagli, ma solo un ritardo nella consegna Sostiene che gli attori abbiano acquistato un pacchetto turistico da C.C. senza alcuna negoziazione con D.L In merito al ritardo della consegna dei bagagli: - fa riferimento all art. 22 della Convezione di Montreal che prevede un limite massimo di responsabilità per il vettore in caso di smarrimento - Chiede che in caso di condanna si tenga in considerazione dell avvenuta riconsegna dei bagagli ai fini della graduazione della responsabilità
Tribunale di Reggio Calabria Accoglie parzialmente la domanda degli attori e, per l effetto, condanna C.C S.p.A al pagamento in favore degli attori in solido dell importo di 2082,25, all attualità, oltre interessi come in motivazione 24 febbraio 2014 Condanna SST, in solido con C.C al pagamento in favore degli attori in solido dell importo di 882,25, all attualità, oltre interessi come motivazione Accoglie parzialmente la domanda di C.C S.p.A nei confronti di D.L e, per l effetto, condanna D.L al pagamento in favore di C.C S.p.A della somma di 1200,00 all attualità oltre interessi come in motivazione Rigetta la domanda di C.C nei confronti di SST Compensa per metà le spese legali tra gli attori e le convenute, conseguentemente condanna C.C e SST, in solido, alla rifusione nei confronti degli attori in solido della residua metà di dette spese, che liquida in 1323,00, oltre IVA e cpa come per legge, da distrarsi in favore dell avv. PM Compensa per metà le spese legali tra C.C e la terza chiamata, conseguentemente condanna D.L alla rifusione nei confronti di C.C della residua metà di dette spese, liquidate in 1102,50, oltre IVA e cpa, come per legge
Il quadro normativo Artt. 33, 34, 43, 44 del D.lgs. 23 maggio 2011, n. 79 Codice del turismo (abrogativi artt. 83, 84, 93 e 94 D.lgs. 6 settembre 2015, n. 206 Codice del consumo) Convenzione di Montreal 28 maggio 1999 art. 19 e 20
Art. 33 Definizioni 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio: il soggetto che si obbliga, in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) intermediario: il soggetto che, anche non professionalmente e senza scopo di lucro, vende, o si obbliga a procurare a terzi pacchetti turistici realizzati ai sensi dell'articolo 34 verso un corrispettivo forfetario o singoli servizi turistici disaggregati; c) turista: l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore o tramite un intermediario.
Art. 34 Pacchetti turistici 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze, i circuiti tutto compreso, le crociere turistiche, risultanti dalla combinazione, da chiunque ed in qualunque modo realizzata, di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio di cui all'articolo 36, che costituiscano, per la soddisfazione delle esigenze ricreative del turista, parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo.
Art. 43 Mancato o inesatto adempimento 1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l'organizzatore e l'intermediario sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità. Si considerano inesatto adempimento le difformità degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 2. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 44 Responsabilità per danni alla persona 1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento o dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme stabilite dalle convenzioni internazionali, di cui sono parte l'italia o l'unione europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico, così come recepite nell'ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in tre anni dalla data del rientro del turista nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1.
Convenzione di Montreal Art. 19 Ritardo Il vettore è responsabile del danno derivante da ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci. Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni da ritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e preposti hanno adottato tutte le misure che potevano essere ragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.
Convenzione di Montreal Art. 20 Esonero Il vettore, qualora dimostri che la persona che chiede il risarcimento o il suo avente causa ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione, è esonerato in tutto o in parte dalle proprie responsabilità nei confronti dell'istante, nella misura in cui la negligenza o l'atto illecito o l'omissione ha provocato il danno o vi ha contribuito. Allorché la richiesta di risarcimento viene presentata da persona diversa dal passeggero, a motivo della morte o della lesione subita da quest'ultimo, il vettore è parimenti esonerato in tutto o in parte dalle sue responsabilità nella misura in cui dimostri che tale passeggero ha provocato il danno o vi ha contribuito per negligenza, atto illecito o omissione. Questo articolo si applica a tutte le norme in tema di responsabilità contenute nella presente convenzione, compreso l'articolo 21, paragrafo 1.
Grazie per l attenzione! Mary Claire Macaraig Elisa Pellegatta Elisa Parravicini