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N. R.G. 2010/2367 TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Terza sezione CIVE Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2367/2010 promossa da: TOSCOCLOCKS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 04262730486), con il patrocinio dell avv. ANDREA MASSA, elettivamente domiciliato in VIALE EVANGELISTA TORRICELLI 15 50125 FIRENZE presso il difensore avv. SOLDAINI MARIO ATTRICE contro INTESA SANPAOLO S.P.A. (C.F. 00799960158), con il patrocinio dell avv. ROMAGNOLI VIERI, elettivamente domiciliato in VIA G.B. NICCOLINI 9 50125 FIRENZE presso il difensore avv. ROMAGNOLI VIERI GIUSEPPE GIAMBLANCO (C.F. ) CONVENUTA Il Giudice dott. Anna Primavera, a scioglimento della riserva assunta all udienza del 10/04/2013, ha pronunciato la seguente ORDINANZA La Toscoclocks ha intrattenuto con l Istituto Bancario San Paolo di Torino, Firenze sede il conto ordinario n. 10/11025. La prima operazione contabilizzata è del 9 aprile 1994, mentre l ultima è del 28 luglio 2000. Il conto è stato chiuso e liquidato con periodicità trimestrale e con tale cadenza capitalizzati gli interessi sia attivi che passivi. Analoga periodicità ha avuto la CMS, calcolata in percentuale sulla massima esposizione debitoria e quindi sul massimo utilizzo del periodo. Sul suddetto conto sono stati addebitati anche gli interessi sugli anticipi del portafoglio estero e del S.B.F.. Pagina 1

Tuttavia mentre la capitalizzazione degli interessi sugli anticipi esteri è avvenuta di volta in volta, in occasione dell accensione delle singole anticipazioni, quella degli interessi sugli anticipi SBF è avvenuta in occasione della liquidazione trimestrale del conto. Le questioni sollevate attengono: a) alla illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi ed al tasso degli interessi passivi; b) alla usurarietà degli interessi applicati dalla banca; c) alla inammissibilità della commissione di massimo scoperto trimestrale. A) Circa l illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, rilevasi innanzitutto che l art. 25 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, modificando a tale proposito l art. 120 del Testo Unico Bancario, ha espressamente stabilito, solo per le operazioni poste in essere nell esercizio dell attività bancaria, la possibilità di stabilire contrattualmente la produzione degli interessi sugli interessi, purché la periodicità nel conteggio degli interessi avvenga, sia per gli interessi attivi a favore della banca, sia per gli interessi attivi a favore dei correntisti, legittimando così l anatocismo a condizioni diverse da quelle dettate dall art. 1283 c.c.. Spettava al CICR il compito di stabilire le concrete modalità e i criteri per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni bancarie e a questo il CICR ha provveduto con la delibera 9 febbraio 2000 pubblicata sulla G.U del 22.02.00. Com è noto, il suddetto art. 25 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Consulta, con sentenza n. 425 del 17.10.00, laddove prevedeva l attribuzione di validità ed efficacia retroattiva, alle clausole che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi. Il problema dell eventuale invalidità delle clausole di previsione della capitalizzazione trimestrale si pone quindi solo con riguardo ai contratti compreso quello in esame - stipulati prima della delibera CICR e per il periodo fino al 30.06.00, dovendo essere i contratti in corso adeguati al contenuto di detta delibera solo a far data dal 1.07.00. Il dies a quo suindicato coincide con il 22.04.00, essendo la suddetta delibera entrata in vigore 60 giorni dopo la sua pubblicazione avvenuta il 22.02.00. Il contratto in questione in quanto stipulato antecedentemente a tale delibera si presta pertanto all accertamento della sussistenza della invalidità della clausola di capitalizzazione trimestrale in esso prevista. La Corte di legittimità ha avuto modo di rimarcare, al riguardo, che gli usi normativi contrari, cui espressamente fa riferimento l art. 1283 c.c. sono soltanto quelli formatisi anteriormente all'entrata in vigore del codice civile (nè usi contrari avrebbero potuto formarsi in epoca successiva, atteso il carattere imperativo della norma "de qua" - impeditivo, per l'effetto, del riconoscimento di pattuizioni e comportamenti non conformi alla disciplina positiva esistente - norma che si Pagina 2

poneva come del tutto ostativa alla realizzazione delle condizioni di fatto idonee a produrre la nascita di un uso avente le caratteristiche dell'uso normativo) (Cass. Civ. sez. 3 n. 2593/03). Reputa il tribunale condividendo l orientamento espresso dalla S.C. nella citata sentenza n.2593/03, con riguardo al periodo successivo al 1942 (data di entrata in vigore del codice civile) che si può parlare di uso contrario basato sulla reiterazione di identiche pattuizioni, solo quando, come nel caso degli artt. 1457, 1510, 1528, 1665, 1756 e 2148 c.c., le pattuizioni contrarie siano state espressamente fatte salve. In tal caso, infatti, la legittimità dell uso contrario non troverebbe la sua giustificazione nel fatto che la norma fa salvi gli usi contrari, ma nel fatto che le pattuizioni contrarie consentite dalla norma siano inidonee, eventualmente, a far nascere un nuovo uso, che sarebbe, in tal caso applicabile, anche se non più riprodotto in una pattuizione (Sent. cit.). Viceversa, facendo salvi l art. 1283 c.c. solo gli usi contrari, ma non anche le pattuizioni contrarie, la reiterazione di queste ultime nel periodo successivo al 1942 è da reputare illegittima e come tale inidonea a fondare un uso contrario, in quanto contrastante con il disposto della norma anzidetta. Inoltre, anche a voler ritenere esistente un uso normativo legittimante l anatocismo a condizioni diverse da quelle previste dall art. 1283 c.c., è lecito dubitare dell esistenza di tale uso relativamente alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, avendo il medesimo trovato la sua consacrazione soltanto nel 1952, con l adozione delle cosiddette norme bancarie uniformi predisposte dall A.B.I.. La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi prima della delibera CICR del 9.02.00 è pertanto illegittima. Il CTU in base alla documentazione contrattuale in atti, essenzialmente rappresentata dai documenti descritti al paragrafo 4 - ha quindi rettificato il saldo passivo del conto e formulando diverse ipotesi alternative, delle quali questo Tribunale condivide la prima. Si ritiene, infatti, di poter applicare gli interessi al tasso contabilizzato dalla banca, trattandosi di interessi convenzionali. Dalle lettere di accettazione degli affidamenti descritte del consulente emerge che sia il tasso di interesse, che la CMS fossero stati pattuiti per iscritto. L esame degli estratti conto periodici ha confermato l applicazione delle condizioni economiche indicate nelle lettere richiamate. Tali lettere, in quanto costituenti accettazione scritta di una proposta formulata dalla Banca sono idonee ad integrare la forma scritta richiesta dall art. 117 TUB, posto che tale requisito formale è richiesto nell interesse del cliente, come conferma il fatto che in difetto si ha una ipotesi di nullità relativa. Pagina 3

Ne deriva che avendo l attrice richiesto espressamente e per iscritto gli affidamenti indicati dal CTU, vanno applicate le relative condizioni contrattuali in merito agli interessi passivi. Nessuna prescrizione può dirsi maturata prescrizione risalendo il primo atto interruttivo all ottobre 2000, essendo stato il conto acceso nel 1994 ed essendo stata la presente causa instaurata nel febbraio 2010. La convenuta va pertanto condannata a restituire all attrice l importo degli interessi passivi indebitamente trattenuti pari alla data della chiusura del rapporto di c/c (28 luglio 2000) ad 27.366,24. Sono altresì dovute in favore dell attrice differenze sugli interessi a credito pari ad 21,69. B) Il CTU ha escluso il superamento dei tassi soglia usura, di talchè gli interessi sono dovuti al tasso convenzionale, con capitalizzazione, in unica soluzione, sino al 30 giugno 2000 e successivamente trimestrale stante la pari periodicità. Concorda il Tribunale che l apparente superamento della soglia di usura nell ultimo trimestre in applicazione della seconda formulata utilizzata dal CTU, posto che trattasi di uno sforamento occasionale che in valore assoluto ammonta a poche decine di migliaia di lire (esattamente a lire 89.865), di cui per lire 75.000 imputabili alla quota parte del costo del rinnovo dei fidi imputato al trimestre di riferimento e che il periodo di riferimento è di soli 28 giorni essendosi interrotto il rapporto nel corso del trimestre (esattamente il 28 luglio 2000), di talché l incidenza degli oneri è stata assai più elevata rispetto ad un trimestre interamente considerato. C) Quanto alla CSM trimestrale, si osserva che con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 la Cassazione ha finalmente dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma. La CSM assume dunque, carattere di corrispettivo dell obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall utilizzazione del credito. Se è tale la funzione della CMS allora la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l apertura di credito. Viceversa, quando la banca, come di solito accade, applica tale commissione in caso di utilizzo dell apertura di credito, la CSM risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati, che dovranno essere calcolati, nella misura convenuta, sulla somma concretamente utilizzata e per tutto il periodo di tempo in cui la somma è stata utilizzata. Pagina 4

Pertanto, la CSM va calcolata o sull intera somma messa a disposizione della banca (accordato) ovvero sulla somma rimasta disponibile in quel dato momento e non utilizzata dal cliente. Da ciò discende che la CMS applicata nel trimestre sull utilizzato altro non è che un onere mascherato e come tale va trattata e quindi non è dovuta poiché priva di causa. A maggior ragione, l applicazione di tale commissione risulta oltremodo priva di giustificazione causale, in caso di chiusura del conto, che determina il venir meno anche dell apertura di credito in esso regolata. La CSM va, dunque, ritenuta indebita in quanto applicata trimestralmente insieme agli interessi passivi, ovvero sull utilizzato. La convenuta va pertanto condannata a restituire all attrice anche l importo di CMS in tal modo applicata pari ad 9.297,13. Sulla complessiva somma di 36.685,06 sono dovuti gli interessi legali dalla messa in mora al saldo con capitalizzazione degli stessi nei termini di cui all art. 1283 c.c. a far data dalla domanda giudiziale. Trattandosi di un indebito oggettivo e di una obbligazione di valuta è altresì dovuto il risarcimento del maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c., che può ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (In tal senso Cass. SS.UU. n. 19499/08). D) In relazione a quanto sopra si ritiene di poter compensare per metà tra le parti le spese di lite, dovendo la residua parte seguire la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo come da D.M. 140/12. Stessa ripartizione devono seguire le spese di CTU. Visto l art. 186 quater c.p.c. P.Q.M. 1. ordina alla convenuta il pagamento in favore dell attrice della somma di 36.685,06, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo effettivo con capitalizzazione ex art. 1283 c.c. dalla domanda al saldo e maggior danno da svalutazione monetaria - ove il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali dalla domanda al saldo effettivo; 2. dichiara le spese di lite compensate per metà tra le parti e condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori in solido tra loro della residua parte, liquidate in 2.250 a titolo di compenso al difensore ed in 125 per spese, oltre Iva e Cap come per legge;; Pagina 5

3. pone le spese di CTU in via definitiva a carico della parte attrice e di quella convenuta in ragione del 50% ciascuna; 4. fissa per la eventuale precisazione delle conclusioni l udienza del 18.02.2014 ore 11.30. Si comunichi. Firenze, 16 luglio 2013 Il Giudice dott. Anna Primavera Pagina 6