RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI 15 OTTOBRE 2012 Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri: consigliere Presenze Assenze



Documenti analoghi
Sono in copertura anche le indennità del mediatore nei casi espressamente elencati nell oggetto dell assicurazione.

PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA denominata LIBERO CONSORZIO COMUNALE REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA DEL LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA

CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE CONSULENTI DEL LAVORO

COMUNE DI ROVIGO. VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE n. DLCC/2014/40

Si legge e si approva il verbale della riunione precedente. ritardo giustif

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE D UFFICIO PER IL CIRCONDARIO DI ISERNIA (aggiornato al nuovo codice deontologico approvato dal CNF il 31/01/2014)

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INCARICO LEGALE TRA. - Azienda Territoriale per l Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di

OGGETTO Patrocinio legale nei confronti del dipendente comunale matricola n. 10 nell'ambito del procedimento penale n. 736/2011.

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO (Provincia di Bologna)

EDIZIONI ESTREMI ATTO DI DELIBERAZIONE ENTRATA IN VIGORE 1 Rev.0 G.C. n. 145 del

Le garanzie sono inoltre operanti per i seguenti casi previsti per la linea di prodotto Platino:

contro nei confronti di

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

SCHEDA TECNICA. contenente i riferimenti ad articoli e normative rilevanti ai fini delle investigazioni difensive

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI CAMPOBASSO REGOLAMENTO UNICO. per la Pratica Forense e l esercizio del Patrocinio. Titolo I. La Pratica Forense.

linea SOLUTIO Protection Medici SCHEDA PRODOTTO Nome del prodotto:

Protocollo per le udienze preliminari avanti il Tribunale di Busto Arsizio

ha pronunciato la presente

X Avv. Gianluca Brugioni. X Avv. Monica Cappellini. X Avv. Francesco Cucci. X Avv. Eugenio Festa. X Avv. Gianni Frisoni

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

COMUNE DI SAVIGNONE Provincia di Genova

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

Sentenza n. 767/2015 pubbl. il 27/06/2015 RG n. 4586/2012

PROVINCIA DI MANTOVA REGOLAMENTO. Disciplina della corresponsione dei compensi professionali

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE ACQUISTI. Allegato 1-bis al Disciplinare di Gara

(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).

RC Terzi / Colpa Grave

COMUNE DI BUGUGGIATE PROVINCIA DI VARESE

Provincia di Ferrara. SETTORE II Affari Generali, Pubblica Istruzione, Personale, Contenzioso e Assicurazioni Servizio Personale

proposta di legge n. 286

COMUNE DI BASTIA UMBRA PROVINCIA DI PERUGIA SETTORE AFFARI GENERALI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ***********************************************************************************************

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

Determinazione 23/2015 Definizione della controversia Lotito XXX/ Clouditalia Communications s.p.a. IL DIRIGENTE

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

NAPOLI, 12 giugno 2013

Comune di Striano (Provincia di Napoli) REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI E PER LA GESTIONE DEL RELATIVO ALBO

TRIBUNALE DI VICENZA UFFICIO (1) Istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato ex D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

Art. 54 decreto legge

ISTANZA DI AMMISSIONE ANTICIPATA E PROVVISORIA AL BENEFICIO DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

ISSN Pubblicato dal 06/07/2015

per l'accertamento,con contestuale istanza cautelare,

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.

Aiutare a far riconoscere i propri diritti

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Comune di Alcamo PROVINCIA DI TRAPANI Copia deliberazione della Giunta Municipale

VADEMECUM PER IL DEPOSITO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RISCOSSIONI

Regolamento per la disciplina e la gestione dei sinistri su patrimonio provinciale PREMESSA ART.1. ART.2 La richiesta di risarcimento danni

Comunità Rotaliana - Königsberg

AREA ORGANIZZAZIONE E SERVIZI AMMINISTRATIVI U.O. SERVIZI AMMINISTRATIVI

L anno duemiladieci, addì diciannove del mese di maggio in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 18,00

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L anno duemilatredici addì undici del mese di dicembre in Macerata e nella sede Municipale, alle ore 10:00

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Il procedimento di mediazione

Cassazione: giusta causa di licenziamento per il furto in azienda anche se c'è assoluzione nel giudizio penale sentenza 802/2013 commento e testo

REGOLAMENTO DELL AVVOCATURA DELL E.R.A.P. MARCHE. Art. 1 - Istituzione e compiti.

C O M U N E D I C E R V I G N A N O D E L F R I U L I PROVINCIA DI UDINE

AGGIORNAMENTO DELL ELENCO DI AVVOCATI PER L AFFIDAMENTO DI INCARICHI PER IL PATROCINIO LEGALE AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

DETERMINA N. 534 / 12 DEL 19/12/2012

LE PRETESE DEL FISCO SULLE SOCIETÀ ESTINTE: AZIONE ERARIALE E TUTELA DEI SOGGETTI COINVOLTI

OGGETTO: Opposizione allo stato passivo in merito al fallimento della ditta Valoppi srl.

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

ISTANZA DI MEDIAZIONE

Regolamento di attuazione degli articoli 20, comma 2, e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

Oggetto: definizione della controversia XXX / ITALIACOM.NET XXX

MODULO S3 AVVERTENZE GENERALI

PROVINCIA DI CROTONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL AVVOCATURA PROVINCIALE

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Comune di Baranzate Provincia di Milano

PREVENTIVO DI MASSIMA. OGGETTO: Cliente // Controparte (Tribunale di. ) Vertenza risarcimento danni Valore della causa.

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

COMUNE DI SERDIANA Provincia di Cagliari

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

PREMESSO CHE: (*) modificata con DGRT 535/2013 e con DGRT 751/2013

Il Sig..., nato a. il.. e residente in alla Via

COMUNE DI CARISOLO (TN)

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: Giancarlo Cresti /Vodafone Omnitel B.V. (ex TeleTu) /Telecom Italia S.p.A.

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEGLI UFFICI DELLA D.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

RAPPRESENTANZA LEGALE IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI. CALCIANO DINANZI AL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA II Sez.

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO TREVISO Palazzo di Giustizia Viale Verdi TEL FAX

CITTÀ DI PIANO DI SORRENTO

ART. 1 (Modifiche al codice penale)

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SALERNO E PRESIDENZA DEL TRIBUNALE DI SALERNO CONVENZIONE SUL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E PROCEDURE ASSIMILATE

Fatturazione Elettronica

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Transcript:

RIUNIONE ORDINARIA DI LUNEDI 15 OTTOBRE 2012 Alle ore 15.00 sono presenti i consiglieri: consigliere Presenze Assenze Avv. Sabrina Barbieri Avv. Gianluca Brugioni Avv. Monica Cappellini Avv. Francesco Cucci X dalle 15.30 assenza giustif Avv. Eugenio Festa Avv. Gianni Frisoni Avv. Fabio Gamberi Avv. Aldo Grassi Avv. Andrea Mussoni Avv. Giovanna Ollà Avv. Franca Renzi X dalle 16.20 assenza giustif Avv. Ronci Umberto Avv. Clelia Santoro Avv. Fabio Spiotta giustificate Avv. Giacomoamedeo Tosi X dalle 15.30 Assenza giustif Tot. Presenti / assenti per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: I parte (istituzionale) Eventuali comunicazioni del Presidente 1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente 2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni 3. Opinamento note 4. Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed esame istanze inclusione nell elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato 5. Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio 6. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi 7. Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle pre-istruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati. OOOOOOOOO Eventuali comunicazioni del Presidente 1. Lettura ed approvazione del verbale della riunione precedente Il Consiglio all unanimità approva. 2. Iscrizioni, certificazioni e cancellazioni Certificato di compiuta pratica N.4 Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati abilitati al patrocinio N.2 Iscrizioni nell Albo degli Avvocati Cancellazione dal Registro Praticanti a domanda N.3 Cancellazione dal Registro Praticanti Avvocati per trasferimento 3.Opinamento note 0 Opinamenti di fiducia N.22 4.Esame istanze ammissione al patrocinio a spese dello Stato Vengono ammesse le istanze presentate dai sigg.: N.8 ed esame istanze inclusione nell elenco degli Avvocati per il Patrocinio a spese dello Stato N.3 5.Esame richieste di autorizzazioni alla notifica in proprio

6. Esame richieste di riconoscimento crediti formativi N.4 7.Assegnazione nuovi esposti disciplinari. Relazione dei singoli Consiglieri sulla situazione delle preistruttorie e dei procedimenti disciplinari a ciascuno assegnati. Esposto d ufficio contro avv.ti R.G. n. /2012 Relaziona il Presidente dando atto di avere ricevuto segnalazione proveniente dall avv., segretario del Consiglio dell Ordine degli Avvocati di, con riguardo alla segnalazione ricevuta a sua volta dalla Rag.. Il Consiglio acquisisce la segnalazione di ufficio per la violazione dell art. 19 del Codice Deontologico Forense e nomina consigliere istruttore l avv. Fabio Spiotta. Esposto c/ avv. Relaziona il Presidente il quale propone preliminarmente l archiviazione in quanto non sussiste alcuna violazione del codice deontologico. Trattasi infatti di segnalazione proveniente da persona offesa nell ambito di un procedimento penale dove l imputato è stato difeso dall avv.. L esponente lamenta in particolare che l avv. avrebbe strumentalmente chiesto numerosi rinvii al fine di procrastinare ingiustamente il procedimento penale nella consapevolezza che il GOT designato avrebbe cessato le funzioni e che quindi, il passaggio al nuovo giudice avrebbe comportato la necessità di ripetere l istruttoria già svolta. In particolare l esponente segnala che l ultima richiesta di rinvio giustificata da motivi di salute sarebbe stata rigettata dal Giudice in quanto non adeguatamente supportata da documentazione medica. E, sul punto, l esponente chiede di accertare la rispondenza a verità dell impedimento addotto dal difensore. La segnalazione non può avere seguito atteso che, quanto al primo aspetto l avv. si è limitato a far valere proprie prerogative processuali (la richiesta di rinvio per legittimo impedimento e la possibilità di non consentire alla ripetizione degli atti mediante lettura), quanto al secondo aspetto ( veridicità delle ragioni addotte a sostegno del legittimo impedimento), la questione è priva di rilevanza atteso che l istanza è stata respinta per il difetto di allegazione documentale alla richiesta, il che esaurisce ogni argomento di trattazione ritenendo peraltro precluso al Consiglio dell Ordine l accertamento di un legittimo impedimento già oggetto di verifica da parte della A.G. Il Consiglio Esposto c/ avv. deontologico. L esponente rimprovera in buona sostanza all avv. di avere ricevuto compensi dalla compagnia assicuratrice (regolarmente fatturati) e di averli imputati, nella causale della fattura, ad altre prestazioni professionali precedentemente rese, dove, a dire dell esponente, la professionista avrebbe commesso errori professionali. Si tratta in vero di rigetti di istanze presentate al Giudice Tutelare di autorizzazione alla vendita di immobili nell interesse di minori. Circostanza che non appare affatto idonea ad integrare l inadempimento agli obblighi del mandato rilevante ai fini dell art. 38 del Codice deontologico. Così come privo di rilevanza disciplinare appare l imputazione delle somme ricevute nella liquidazione di una pratica di sinistro anche ad altre voci. Quanto alla seconda doglianza riferita al fatto che l avv. avrebbe imposto la condivisione del mandato alla collega associata di studio, avv., non si riscontrano estremi di rilevanza deontologica posto che la stessa esponente afferma di avere conferito incarico anche all avv., seppure convinta dall avv. che avrebbe motivato la richiesta in ragione del rapporto ( peraltro rispondente al vero) di associazione professionale che lega le due professioniste. Il Consiglio Esposto c/ Avv. R.G. n. /2012 Viene assegnato al consigliere Sabrina Barbieri per la preistruttoria. Esposto c/ Avv. R.G. n. /2012 Relaziona il Presidente il quale dà atto che è pendente procedimento penale rubricato al n. /2012 R.G.N.R. assegnato al P.M. Dr. per i medesimi fatti oggetto di segnalazione e disciplinare. Il Consiglio prende atto e delibera (con l astensione del consigliere avv. ) l apertura e la contestuale sospensione del procedimento disciplinare per violazione dell art. 5 C.D.F. per essersi gli iscritti resisi responsabili di fattispecie di reato non colpose per il quale è pendente procedimento penale avanti alla locale Procura della Repubblica. Manda alla segreteria per la notificazione dell apertura del procedimento disciplinare al Procuratore della Repubblica e agli avv.ti Esposto Dott. c/ Avv. deontologico. Il Dr. lamenta che l avv., difensore di un condominio contro la sorella

dell esponente, avrebbe in un atto di parte virgolettato come riportato testualmente una dicitura di un verbale di assemblea condominiale in maniera non fedele, aggiungendo alcune interlineature (virgola e puntini) che secondo l esponente avrebbero tratto in inganno il Giudice sul significato stesso delle frasi. In realtà il verbale di assemblea condominiale è presente nel fascicolo processuale ciò che dimostra l assenza di qualsiasi intento mistificatorio da parte dell avv., mentre d altro canto le stesse modificazioni del testo richiamato, limitate ad alcuni segni di punteggiatura, sembrano addebitabili a meri errori grafici e non certo alla volontà di alterare il significato del verbale stesso ovvero il suo contenuto ideologico. Il Consiglio Esposto c/ avv. Relaziona il Presidente il quale propone l archiviazione in quanto non esiste nessuna violazione del codice deontologico. L esponente chiede infatti al Consiglio dell Ordine di intervenire al fine di richiedere al Giudice di una causa civile, ove la stessa esponente è rimasta soccombente, di ridimensionare le spese di lite liquidate in ragione della soccombenza. Lamenta altresì che l avv. di parte avversa, le avrebbe richiesto di provvedere al pagamento degli onorari liquidati in sentenza nonostante la stessa fosse ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Circostanza che non rileva disciplinarmente in quanto l ammissione del patrocinio a spese dello Stato non impedisce alla parte vittoriosa di eseguire la pronuncia a carico del soccombente anche in relazione alle spese liquidate. Il Consiglio all unanimità delibera il non luogo a procedere e manda alla segreteria per la comunicazioni all esponente e all avv. Esposto Avv. c/ Avv. Relazione il Presidente il quale preliminarmente non riscontra alcuna violazione al codice deontologico in quanto l avv. lamenta che la cliente dell avv. non avrebbe rispettato i termini di un contratto di transazione, ciò che evidente attiene a meri profili civilistici di inadempimento del contratto stesso, senza alcuna ricaduta su profili deontologici nella condotta del patrocinatore. Il Consiglio Esposto avv. c/avv. e (rif RG. /2010) deontologico. La doglianza dell avv. per la quale i difensori di parte avversa non avrebbero depositato atti entro il termine prefissato, attiene a profili di patologia meramente processuale. Il Consiglio Esposto c/ Contro avv..g. n. /2008 Relaziona il Presidente il quale dà atto che il procedimento penale contro l Avv. si è concluso con archiviazione e quindi propone l archiviazione del procedimento disciplinare non residuando altre ipotesi disciplinarmente rilevanti. Il Consiglio all unanimità delibera di archiviare il procedimento disciplinare. Manda alla segreteria per le comunicazioni all avv. e all esponente. Procedimento disciplinare Sig.ra c/ Avv. R.G. n. /2007 Relaziona il Presidente il quale dà atto che il procedimento disciplinare deve ritenersi prescritto atteso che la delibera di apertura del procedimento disciplinare, da individuarsi quale unico atto interruttivo, interviene dopo lo spirare dei 5 anni dalla data di commissione dell illecito disciplinare. Infatti l illecito astrattamente configurabile ha esaurito la condotta il 23.01.2003 mentre la delibera di apertura del procedimento disciplinare è intervenuta solo il 04.11.2008. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all unanimità e con la astensione del consigliere avv. Aldo Grassi, per i motivi sopra esposti delibera di revocare l apertura del procedimento disciplinare e di archiviare il procedimento disciplinare in quanto estinto per intervenuta prescrizione. Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito. Esposto c/ avv. R.G. n. /2009 Relaziona il Presidente nei termini che seguono. L esponente lamenta che l avv. si sarebbe trattenuto per intero la somma che all esponente medesimo era stata accordata dal Tribunale in quanto parte risultata vittoriosa in una causa di reintegra nel possesso e che, a suo dire, alcuna somma sarebbe stata fatturata a titolo di compenso professionale. In realtà dalla documentazione allegata alla memoria presentata dall iscritto in data 06.04.2009 si evince che le somme trattenute fanno riferimento a spese legali ( derivanti dalla soccombenza) liquidate in sentenza che l avv. aveva direttamente riscosso dalla parte avversaria rilasciando a quest ultima regolare fattura dell importo corrispondente. Non si ritiene quindi applicabile nel caso di specie, il dettato di cui all art. 44 del Codice deontologico forense in quanto trattasi di somme liquidate in sentenza a titolo di spese legali e poste a carico della controparte a titolo di diritti ed

onorari, mentre può ritenersi dato certo che l avv. dette somme non le avesse ancora ricevute dalla parte assistita. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all unanimità delibera di archiviare l esposto a carico dell avv.. Manda alla segreteria per le comunicazioni all esponente e all avv.. Esposto avv. c/ avv. (Ordine di ) R.G. n. /2010 Relaziona il consigliere Grassi. Il Consiglio delibera di trasmettere il fascicolo per competenza al Consiglio dell Ordine di, presso cui è iscritta l avv.. Manda alla segreteria per la trasmissione. Scambio di corrispondenza Avv. c/ avv., Il Consigliere Grassi relaziona sullo scambio di corrispondenza intervenuto fra i due professionisti ed inviato per conoscenza al Consiglio dell Ordine, dando atto che le parti hanno raggiunto un accordo. Il Consiglio prende atto e dispone l archiviazione non procedendo alla iscrizione di notizia avente rilievo disciplinare. Esposto c/ avv.ti R.G. N. /2011 Relaziona il Consigliere Grassi proponendo l archiviazione in quanto non sussistono violazioni del Codice Deontologico. Infatti la cifra richiesta dai professionisti a titolo di spese legali (pari a per un valore della pratica stragiudiziale pari a = appare congruo. A nulla rileva che la somma liquidata dalla compagnia assicuratrice quale compenso ai professionisti sia inferiore a quella richiesta dai medesimi, atteso che l avvocato può chiedere somme superiori a quelle liquidate nei limiti di un compenso congruo, limite che nel caso di specie non è stato superato. Il Consiglio, sentita la relazione del consigliere avv. Grassi, all unanimità delibera di archiviare l esposto a carico degli avv.ti. Manda alla segreteria per le comunicazioni all esponente e agli avv.ti.. Esposto c/ Avv. R.G. n. /2010 Relaziona il Consigliere Avv. Aldo Grassi il quale ritiene che sussistano i presupposti per l apertura di procedimento disciplinare in quanto sussiste la violazione degli artt. 5,6,7,41 del Codice deontologico. Il Consiglio prende atto e a maggioranza, con l astensione del consigliere avv. Francesco Cucci, dispone l apertura di procedimento disciplinare per la violazione degli artt. 5,6,7, 41 del Codice deontologico forense per avere l avvocato violato i doveri di probità e decoro, nonché di lealtà nei confronti della parte assistita, avendo trattenuto somme spettanti alla parte assistita medesima e, segnatamente, l importo pari a = liquidato a titolo di risarcimento dei danni in relazione al sinistro, salvo averne fatto parziale restituzione per un importo pari a, in violazione del disposto di cui all art. 41 co. 1 Codice deontologico Forense. Manda alla segreteria per la notificazione della presente delibera al Procuratore della Repubblica e all avv.. Esposto c/ avv. R.G. n. /2012 Relaziona il Presidente nei termini che seguono. L esponente lamenta la violazione dell art. 51 del Codice Deontologico Forense a carico degli avv.ti perché avrebbero assunto incarico di procedere contro di lui nonostante non fossero ancora trascorsi due anni dalla cessazione del precedente mandato. In realtà, nel caso posto alla attenzione del Consiglio, non sembra ravvisarsi alcuna ipotesi di conflitto di interessi. Infatti il sig. si era rivolto allo studio degli avv.ti per una pratica stragiudiziale riguardante l esponente come socio della società L incarico pregresso non riguardava aspetti personali dell esponente, anzi nella lettera datata a firma dell avv. si legge che il sig. interveniva per conto della società. La causa dove successivamente assumono mandato gli avvocati ha viceversa ad oggetto ricorso avanti al Tribunale per i Minorenni per l affidamento della figlia minore. Appare pertanto evidente come non possa ritenersi integrata alcuna ipotesi di conflitto di interessi, atteso che il primo incarico riguardava in buona sostanza la società per conto della quale il sig. aveva dato incarico stragiudiziale all avv., mentre il secondo incarico, ovvero quello assunto contro il sig., riguardava quest ultimo quale persona fisica. Il Consiglio, sentita la relazione del Presidente, all unanimità delibera di archiviare l esposto a carico degli avvocati. Manda alla segreteria per le comunicazioni all esponente agli avv.ti Esposto Avv. c/ Avv. R.G.n. /2011 Relaziona il consigliere avv. Franca Renzi nei termini che seguono. Relativamente alle frasi contenute negli atti di causa dell Avv. nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dal Dr. nei confronti della Sig.ra avanti all Ufficio del Giudice di censurate dall esponente nell esposto presentato il ed inerenti la inattendibilità delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria orale dal teste Dr. per la pretesa subornazione dello stesso da parte dell esponente, si osserva che dette dichiarazioni sono state integralmente sussunte e fatte proprie dal Giudice di nella motivazione della sentenza n. che ha definito il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, respingendo l opposizione. Il che, all evidenza, scrimina l eventuale condotta in violazione del codice deontologico

forense, tenuta dall Avv., il quale ha comunque evidenziato circostanze di stretta pertinenza all oggetto della causa e alla difesa tecnica in giudizio. Ivi si legge, infatti (pag. 18): A ben vedere, il dott. i è stato per ben due volte indotto a riferire cose difformi dal vero fidandosi di quanto la signora i, gli avevano o detto o fatto leggere... Il Dott. i, quindi, può ritenersi coinvolto [da ignaro o quasi, per sua parte, ma faziosamente, da parte di chi (o di coloro) che lo ha (che lo hanno) tirato in ballo] nel tentativo di giovare alla causa, che, per il versante, potrebbe definirsi causa di gruppo o di clan (che non è certo un tipo molto particolare di class action ) se si considera che l attrice è assistita dal fratello avv., mentre tutti i loro testi sentiti in causa sono (ad eccezione del coinvolto dott. ) il marito della e altri molto stretti parenti di lei e del suo avvocato. Manda alla segreteria per la comunicazione all Avv. e all avv., invitando l avv. a maggiore cautela nell utilizzo delle espressioni contenute in atti di causa. Verbale chiuso alle ore 18,30 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO Avv. Giovanna Ollà Avv. Andrea Mussoni