Cass /09: Il Ricorso al Prefetto preclude l'emissione della Cartella esattoriale

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In pendenza del ricorso al Prefetto, ex art. 283 del Codice della Strada, avverso verbale di accertamento di violazione alle norme del C.d.S., è preclusa la possibilità di emissione della cartella esattoriale, attesa la mancanza di esecutività del verbale fino alla decisione prefettizia (Cassazione, Sez. II, 14 dicembre 2009, n. 26173). REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE 1 / 8

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Presidente Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo - rel. Consigliere 2 / 8

Dott. PARZIALE Ippolisto - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: F. F., elettivamente domiciliato in ROMA, Via A. P., presso lo studio dell'avvocato G.A., che lo rappresenta e difende; - ricorrente - 3 / 8

contro: UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROMA in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimato - avverso la sentenza n. 10924/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 27/02/2004; udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 20/10/2009 dal Consigliere Dott. MAZZACANE Vincenzo; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e nel merito accoglimento dell'opposizione. 4 / 8

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 20.10.2003 F. F. proponeva opposizione presso il Giudice di Pace di Roma avverso la cartella di pagamento n. 0000 2003 000000 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena per conto del Prefetto di Roma. Con l'unico motivo l'opponente deduceva che la pendenza del ricorso al Prefetto di Roma avrebbe dovuto precludere l'esecutività del processo verbale di contestazione del 23.9.2000 notificato in data 2.1.2001. L'Ufficio Territoriale del Governo di Roma restava contumace. Con sentenza del 27.2.2004 il Giudice di Pace adito ha rigettato il ricorso. 5 / 8

Per la cassazione di tale sentenza il F. ha proposto un ricorso basato su di un unico motivo; la parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede. Motivi della decisione Preliminarmente deve rilevarsi l'ammissibilità del ricorso. Infatti, pur dovendosi osservare che l'opposizione proposta dal F. avverso la citata cartella esattoriale era sostanzialmente basata sulla asserita illegittimità della iscrizione a ruolo per difetto di un titolo legittimante (attesa la pendenza del ricorso al Prefetto), e che quindi tale tesi doveva essere fatta valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., nondimeno si ritiene di aderire all'orientamento già espresso da questa Corte secondo cui, nell'ipotesi che il giudice abbia qualificato la domanda come opposizione ad ordinanza ingiunzione ed abbia applicato il rito di cui alla legge n. 689 del 1989, pur avendo l'opponente fatto valere motivi riconducibili all'art. 615 c.p.c. (come appunto nella fattispecie), la sentenza non è impugnabile con l'appello ma con il ricorso per cassazione, trovando applicazione la regola secondo cui l'identificazione del mezzo di impugnazione esperibile va fatta, in ossequio al principio dell'apparenza, con esclusivo riferimento alla qualificazione dell'azione proposta compiuta dal giudice, indipendentemente dalla sua esattezza (Cass. 8.2.2006 n. 2819). 6 / 8

Ciò posto, si rileva che con l'unico motivo proposto il F., deducendo violazione e/o falsa applicazione dell'art. 203 terzo comma D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, assume che erroneamente il Giudice di Pace ha ritenuto l'immediata esecutività del verbale di accertamento, considerato che, avendo l'esponente impugnato il 2.1.2002 con ricorso al Prefetto di Roma il verbale posto a fondamento della cartella esattoriale per cui è causa, il verbale stesso non poteva acquisire l'efficacia di titolo esecutivo, e conseguentemente l'ufficio Territoriale del Governo di Roma, sprovvisto del relativo titolo esecutivo, non poteva iniziare l'esecuzione esattoriale. La censura è fondata. La sentenza impugnata, affermando che soltanto l'accoglimento del ricorso al Prefetto, meramente facoltativo, determina l'annullamento del verbale di accertamento impugnato, non ha considerato che, in pendenza di tale ricorso al Prefetto ex art. 203 D. Lgs. 30.4.1992 n. 285, e dunque fino a quando quest'ultimo non decide in proposito, non sussiste alcun titolo esecutivo che possa dar luogo alla emissione di una cartella esattoriale di pagamento; illegittimamente quindi nella specie è stata emessa nei confronti del F. la cartella esattoriale impugnata allorché il Prefetto di Roma non si era ancora pronunciato sul ricorso proposto dall'attuale ricorrente avverso il verbale di accertamento del 23.9.2000. Il ricorso deve quindi essere accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata; poiché poi non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal F. nei confronti della cartella di pagamento n. 097 2003 0502894566 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena. 7 / 8

Ricorrono giusti motivi, avente riguardo al fatto che il F. non aveva esattamente individuato l'azione esperibile avverso la menzionata cartella di pagamento, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'opposizione proposta dal F. avverso la cartella di pagamento n. 097 2003 0502894566 emessa dal Monte dei Paschi di Siena; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di opposizione e del presente giudizio. 8 / 8